Codice
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente
di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati
catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152,
comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite
le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione
dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre
persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno
dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o
non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 23 a € 92.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38
a € 155.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione,
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art.
30, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
223. (Artt. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura e di segnalazione
acustica dei velocipedi (1).
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e
l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o
cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di
leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica
(2).
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente
sia esternamente alle strutture [tubolari metalliche] del veicolo (2).
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere
percepito ad almeno 30 m di distanza (3).
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
224. (Artt. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione
elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo
di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno
antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale
posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente
alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale
passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro
a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra
di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve
trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore
a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere
il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto
nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di
±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele
entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere
montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo
al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo
e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali
i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro
della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di
±15 gradi.
Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza
non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo
ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un
rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due.
Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché
le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due
fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due
lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili
siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani
dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere
inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non
superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni
lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi
angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice
IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici
a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi
2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere
omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione
visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti
del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto»
od altra simile (1).
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(1) Articolo così sostituito con il testo originario dell'art. 225, in virtù
del disposto dell'art. 130, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4
dicembre 1996, n. 284, S.O.), il quale ha apportato ulteriori modifiche allo
stesso articolo.
225. Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei
bambini sui velocipedi.
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice,
al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita
da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema
di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli
possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio
in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età
superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che,
anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali
fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la
visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di
manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura
di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale
struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato
dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni
caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in
movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino
al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per
i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra
il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la
cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al
telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse
tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per
i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi
di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso,
nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui
al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi,
necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e
di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni
di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68,
comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma
5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che
attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente
articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità,
dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio
marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte
della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria
attività commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio
dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi
provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso
di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea,
da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede,
compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio
non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico,
non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore
a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi
di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo
224 (1).
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(1) Rubrica e testo sono stati così sostituiti dall'art. 131, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice IV - Art. 225 - (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
1. Le caratteristiche e i valori di intensità
luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente,
prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza
sono quelli indicati nella tabella che segue:
|
Colore del dispositivo |
N.ro |
Posizione |
Sup. minima di ciascun dispositivo |
Angolo divergente |
Angoli di incidenza |
||
|
0° |
20° |
40° |
|||||
|
Rosso |
1 |
Post. |
25 |
± 20° |
30 |
20 |
12 |
|
± 2° |
6 |
3 |
2 |
||||
|
Giallo |
4 |
Pedali |
8 |
± 20° |
20 |
12 |
5 |
|
4 |
Laterale |
± 2° |
4 |
3 |
2 |
||
2. Il materiale riflettente dei dispositivi a
luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848
gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate
colorimetriche:
X=0,652¸0,648
Y=0,341¸0,342
Z=0,007¸0,010
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere
luce avente le seguenti coordinate
colorimetriche:
X=0,573¸0,556
Y=0,421¸0,437
Z=0,007¸0,006
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza
al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione,
ai solventi.
Legislazione
complementare
non riportata
Dottrina ![]()
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Sanzioni ![]()
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