Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale
e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria
di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto
di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati
complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è
indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune
è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro
del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155
.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 78 a € 311.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati
o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
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(1) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è stato
fissato con D.M. 27 marzo 1996.
Giurisprudenza
non
riportata
Regolamento
222. (Art. 67 Cod. Str.) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte
è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore
di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68×190 mm. Detta targa, che agli angoli
deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra
del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto
di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se
destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.
2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di
persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);
b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune;
d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario
del veicolo o la denominazione della ditta;
e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo
della Repubblica italiana.
3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli
devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva
a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i
veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero
massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.
4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure
III.1/a, III.1/b, III.1/c,
cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.
5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita
chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero
di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente
con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno
carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.
6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione
animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione
animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica
l'articolo 102 del codice.
7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto
di cui all'articolo 67, comma 3, del codice può essere aggiornato con cadenza
biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Legislazione complementare
D.M. 27 marzo 1996 - Prezzo delle
targhe
Dottrina
non riportata
Sanzioni
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