Art.66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva
a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre
che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di
ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio
non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva
a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto
di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti
stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38 a € 155 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
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