Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser
muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due
fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente,
due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun
lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 38 a € 155.
non riportata
Art. 221. (Artt. 65 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di
segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale
e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia
visibile in avanti almeno da 100 m di distanza. 2. La segnalazione posteriore
a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali
la cui luce deve essere visibile all’indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all’indietro e quelli
posteriori luce rossa in avanti.
La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori,
sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile
idoneo a scopi di illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale
e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri
degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da
oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita
per ciascuno di essi.
non riportata
non riportata