Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte
devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in
modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che
agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 38 a € 155.
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220. (Artt. 64 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Il sistema frenante dei veicoli
a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi,
tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una
manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento
del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle
stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del
cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.
2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione
animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli
a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote
posteriori del veicolo.
3.Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale
a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle
due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato
il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni
agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico
munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo.
I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie
interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta
il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del
tamburo e frena la ruota.
4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione
animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote
gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto
dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni
azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con
apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.
5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura
consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse
e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità
posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di
leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei
longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto
su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare
il manto stradale.
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