Codice
Art.63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato
da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per
l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto
disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che
non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per
avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art.
159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la
condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per
speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi
(1).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché
le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 78 a € 311.
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(1) L'art. un., D.M. 9 maggio
1994 (G.U. 17 maggio 1994, n.
113) ha disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto
di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono
l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal
terzo comma del presente articolo.
Giurisprudenza
non
riportata
Regolamento
219. (Art.
63 Cod. Str.) Valore massimo della
massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure
per l'agganciamento dei rimorchi.
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché
le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice
III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta
di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di
appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle
caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione
del complesso e della capacità di trazione della motrice (1).
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel
complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61
o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi
presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice III al presente
titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma, nonché
delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti
eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla
carta di
circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni
predette (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 128, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice III
- Art. 219 (1) - (Valore massimo della massa rimorchiabile
e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei
veicoli)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal
rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa
complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli.
Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:
a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo
di frenatura di tipo continuo ed automatico;
b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di
dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico.
Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone
e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della
massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del
veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto
di dispositivo di frenatura.
2. Per gli autoarticolati i valori
massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli
assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo
gravante sulla ralla.
Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque
intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.
3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di
idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto
dall'articolo 63, comma 2, del codice.
4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali,
eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa
rimorchiabile e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste
dall'appendice I al titolo I.
5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi
a pieno carico, sono dirette ad accertare:
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza
non inferiore all'8%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una
velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero
di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione,
su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato
verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a
0,1 m/sec², nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione
fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova,
per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità
approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
il regime di velocità massima non sia superiore almeno del 7% a quello di
potenza massima del motore, la prova sarà limitata al regime di velocità massima
ridotta del 7%;
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua
nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni
per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore
e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
6. Per effettuare il traino di un
rimorchio o di un semirimorchio è necessario che:
a) gli organi di traino siano di
tipo approvato e compatibili tra loro;
b) siano verificate le condizioni di
inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217;
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del
complesso veicolare siano compatibili tra loro;
d) i sistemi di attacco delle giunzioni
dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano
compatibili tra loro;
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso
veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione
per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers
e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere
d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione
alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i
limiti di cui all'articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa
sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando
si tratti di veicoli a ciò destinati.
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione
complementare
Lett.Circ.
14 giugno 1999, n. B055/MOT (Emanata dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di
gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre), Quadro di riferimento
delle normative applicabili alla omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi dopo l'emanazione ed il recepimento
delle direttive 97/27/CE e 98/14/CE.
Dottrina
non
riportata
Sanzioni
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