Codice
Art. 62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla
massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per
quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o
più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o
più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si
tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più
assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o
filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la
massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di
un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se
a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la
distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia
pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (da € 613 a € 2.455)
(1).
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità»(2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 2010, n.120. Si riporta il terzo comma dello stesso articolo:
"3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Note:
Art. 62. Massa limite
LE NUOVE REGOLE
• Spetterà al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di riforma, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti dall’Unione Europea, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno, inoltre, essere definite anche le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore ad una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una tonnellata. La norma espressamente prevede che la riduzione di
massa a vuoto si applichi soltanto nel caso il veicolo sia dotato del dispositivo di controllo elettronico della stabilità.
COSA È CAMBIATO
• L’introduzione del presente comma consente di poter valorizzare l’impiego degli autoveicoli dotati di propulsore a basso impatto ambientale espressamente richiamati dalla medesima norma, consentendo di poter ovviare alle eccedenze di peso che normalmente li caratterizzano e ne limitano la possibilità d’impiego, come ad esempio nella riduzione del numero dei posti disponibili all’origine per l’aumento della massa complessiva determinato dall’installazione dei serbatoi aggiuntivi oppure delle batterie.
Regolamento ![]()
218. (Art. 62 Cod.
Str.) Massa limite sugli assi.
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa
massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può
eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del
veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7 del codice
Legislazione complementare ![]()
Premesse
La direttiva 96/53/CE del 25 luglio 1996, in corso di recepimento in Italia e che entrerà in vigore il prossimo 17 settembre 1997, stabilisce per taluni veicoli a motore e rimorchi, nonché per i loro complessi (autotreni, autoarticolati ed autosnodati) che circolano nella Comunità, le dimensioni e le masse massime autorizzate nel traffico intercomunitario.
In ogni Stato membro della Comunità i veicoli ivi immatricolati in base alla normativa nazionale possono circolare successivamente alla data del 17 settembre p.v. anche se le masse e/o le dimensioni sono superiori a quelle ammesse dalla citata direttiva 96/53/CE; essi però, per circolare in altro o altri Stati membri della CE devono rientrare nei limiti stabiliti dalla citata direttiva.
Se la legislazione nazionale prevede valori massimi inferiori e per tali valori il veicolo risulta immatricolato, detti valori devono essere rispettati anche nel traffico internazionale.
Le dimensioni e le masse massime consentite dalla CE e applicabili ai veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria O3 e O4 sono quelle riportate nell'allegato I alla direttiva 96/53/CE e che si allegano alla presente.
Prova di conformità
Per dimostrare la conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie ogni veicolo deve essere munito di una prova di conformità che può consistere in:
a) una combinazione delle due targhette seguenti:
- la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;
- la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III alla direttiva 96/53/CE, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;
b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);
c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato Membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.
Al riguardo del punto c), in occasione della entrata in vigore della direttiva 86/364/CEE, questa Sede ebbe a diramare la circolare n. 91/87 del 25 maggio 1987 con la quale si dettavano disposizioni per il rilascio all'utenza della prova di conformità in questione.
Tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo, si aggiornano qui di seguito dette disposizioni, rammentando che la direttiva 96/53/CE non detta norme costruttive bensì norme relative alla circolazione intercomunitaria.
Prova di conformità documentale
Nel caso attualmente generalizzato di veicoli sprovvisti di targhette come precisato ai precedenti punti a) e b), gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici provinciali della motorizzazione civile per ottenere, quale prova di conformità prescritta per trasporti intercomunitari con autoveicoli e loro rimorchi così come specificati nell'ultimo periodo del precedente paragrafo "Premesse", il documento unico - di cui si allega un fac-simile del modello - previsto dalla direttiva 96/53/CE.
Per ottenere detto documento dovranno fare richiesta utilizzando il modello MC 2119 e allegando - per ogni veicolo - le attestazioni dei versamenti previsti alla tariffa 3.1.
Un funzionario tecnico effettuerà - di norma in giornata per le richieste inoltrate con carattere di urgenza ai sensi del settimo comma dell'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 ed applicando la relativa maggiorazione - le necessarie verifiche.
Lo stesso funzionario inserisce la copia del documento nel modello MC 2119 da archiviare con le pratiche giornaliere.
Non è prevista la possibilità di emissione di duplicato o di aggiornamento del documento in questione, ma soltanto quella, se necessario, di un nuovo rilascio.
Per la compilazione del modello "Prova di conformità" si rinvia alla consultazione dell'allegato foglio di istruzioni nonché ove ricorra, alla direttiva 96/53/CE che pure si allega alla presente.
Allegato
Istruzioni per la compilazione della prova di conformità alla direttiva 96/53/CE
1. GENERALITÀ: Il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate.
2. NOME COSTRUTTORE: Corrisponde alla voce "fabbrica" presente nella carta di circolazione e nei modelli DGM 405 ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati.
3. NUMERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO: Corrisponde alla voce "n. di telaio" presente nella carta di circolazione ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo.
4. MASSE LIMITI, MASSA COMPLESSIVA, MASSA COMPLESSIVA DELLA COMBINAZIONE:
4.1 AMMESSE IN ITALIA: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
4.2 AMMESSE IN CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla direttiva 96/53/CE.
4.3. TECNICAMENTE AMMESSE: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia).
5. LUNGHEZZA E LARGHEZZA: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione.
6. DATO PER LA MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO COMBINATO: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata "a". Nei trattori per semirimorchi la misura si può controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla.
Per i veicoli rimorchiati è la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata "b".
Nei semirimorchi la misura si può controllare sul DGM 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale.
Nei rimorchi la misura si può controllare dal DGM 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato.
Su richiesta delle Associazioni del settore è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già forniti con la precedente circolare 6 novembre 1997, n. 118/97. Ciò al fine di agevolare, per quanto possibile, il rilascio da parte degli Uffici provinciali del documento attestante la prova di conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie di cui devono essere muniti, a partire dal 17 settembre 1997, i veicoli impiegati nel traffico comunitario.
Si precisa, innanzitutto che il documento in questione riguarda il singolo veicolo e non il complesso veicolare; pertanto, sia la lunghezza (L) che la larghezza (W) sono quelle riportate nella carta di circolazione di ciascun veicolo.
Per quanto concerne i dati ponderali, per le masse ammesse in Italia non si è ritenuto di dover fare riferimento anche all'art. 10 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285); le masse tecnicamente ammesse sono quelle previste in sede di omologazione o di approvazione del veicolo, e figurano nel D.G.M. 405 e eventualmente nella colonna di destra della targhetta CE.
Nella maggioranza dei casi, i dati necessari alla compilazione della prova di conformità si ricavano per via documentale. Andrà applicata la tariffa 2.3. Possono, tuttavia, verificarsi casi in cui non sia possibile rilevare dalla documentazione il dato necessario per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato.
In particolare, per i veicoli trattori la distanza tra la parte anteriore del veicolo ed il centro del gancio di traino o della ralla, e per i rimorchi la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del timone possono non essere stati riportati sui rispettivi D.G.M. In questi casi, sarà necessario procedere alla rilevazione diretta di tali distanze sul veicolo. Si applicherà la tariffa 3.1.
Si allega alla presente circolare un nuovo modello della "prova
di conformità" ed un nuovo foglio di istruzioni, che sostituiscono quelli già
inviati in allegato alla precedente circolare 17 settembre 1997, n.
94/97.
Allegato
Istruzioni per la compilazione della prova di conformità alla direttiva n. 96/53/CE
1. GENERALITÀ: Il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate.
2. NOME COSTRUTTORE: Corrisponde alla voce "fabbrica" presente nella carta di circolazione e nei modelli D.G.M. 405 ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati.
3. NUMERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO: Corrisponde alla voce "n. di telaio" presente nella carta di circolazione ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo.
4. MASSE LIMITI, MASSA COMPLESSIVA, MASSA COMPLESSIVA DELLA COMBINAZIONE:
4.1. AMMESSE IN ITALIA: i valori da considerare sono quelli risultanti dal D.G.M. 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
4.2. AMMESSE IN CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal D.G.M. 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla direttiva 96/53/CEE.
4.3. TECNICAMENTE AMMESSE: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia).
5. LUNGHEZZA E LARGHEZZA: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione.
6. DATO PER LA MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO COMBINATO: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata "a". Nei trattori per semirimorchi la misura si può controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla.
Per i veicoli rimorchiati è la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata "b".
Nei semirimorchi la misura si può controllare sul D.G.M. 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale.
Nei rimorchi la misura si può controllare dal D.G.M. 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato.
Modello (omissis)
Si è ravvisata l'opportunità di riesaminare il contenuto delle circolari ministeriali n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 del 29 gennaio 1990 e n. 1976/4240(0) A047 del 10 agosto 1990, concernenti l'abbinamento di veicoli costituenti treno stradale rispettivamente entro ed oltre i limiti previsti dagli articoli 61 «Sagoma limite» e 62 «Massa limite» del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Ciò, in quanto le prescrizioni delle richiamate circolari appaiono superate dai contenuti del vigente Codice e relativo Regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Si dispone perciò quanto segue.
L'abbinamento di veicoli entrambi di prestazioni ai limiti legali sia di massa che di dimensioni - operazione per la quale non è richiesta visita e prova presso un ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 219 del Regolamento - è consentito senza alcun limite ponderale della riduzione (ove necessaria) della massa massima del veicolo rimorchiato: con disapplicazione perciò del disposto della circolare n. 2/4343 - D.C. IV n. A009, con la quale detta riducibilità veniva fissata in un massimo di 4 t per i semirimorchi e 6 t per i rimorchi.
L'abbinamento di veicoli entrambi eccedenti i limiti legali (articolo 219, comma 3, del Regolamento) consegue invece a visita e prova: in tale sede deve essere verificato che dopo la eventuale riduzione di massa del veicolo rimorchiato permangano le condizioni previste nelle Appendici I, articolo 9, II, articolo 9, e III articolo 10, al titolo I del Regolamento.
Le già richiamate circolari n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 e n. 1976/4240(0) A047 del 1990 sono abrogate.
Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT (Emanata dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti
terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto
terrestre), Quadro di riferimento delle normative applicabili alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
dopo l'emanazione ed il recepimento delle direttive
97/27/CE e 98/14/CE.
per notizia:
D.M. 14 novembre 1997 - Attuazione direttiva 97/27/CEE
D.M. 6 aprile 1998 – Attuazione della direttiva 96/53/CEE del Consiglio del 25
luglio 1996
Dottrina ![]()
Massa complessiva a pieno carico in tonnellate (art. 62 cod. strad.).
I limiti di sagoma che ogni veicolo compreso il suo carico deve rispettare:
(1) Esclusi retrovisori mobili.
(2) Compresi organi di traino.
(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.
I limiti di sagoma e di massa dei veicoli compreso il carico.