Codice

Art.61. Sagoma limite.

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1);

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (1).

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a 1.559. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (3) .

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(1)  Lettera così modificato dal''art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611.Lo stesso D.L. ha così modificato il 2° comma.

(2) Articolo così modificato dall'art. 27 D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

 
Giurisprudenza 

Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada (nella specie l'omessa segnalazione dell'altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri, cui l'amministrazione pubblica è tenuta in virtù dell'articolo 61, primo comma , lettera b) del codice della strada e dell'articolo 118 del relativo regolamento di esecuzione), il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro. (Cassa con rinvio, Trib. Teramo s.d. Giulianova, 3 Gennaio 2003)

Cass. civ. Sez. III Sent., 13-04-2007, n. 8847 (rv. 597533)  Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007
 
Regolamento 
 

216. (Art. 61 Cod. Str.) Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni.

1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
 
217. (Art. 61 Cod. Str.) Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro.
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale (1).
2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il
trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice (2).
3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (1).
4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Legislazione complementare

Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

D.M. 31 ottobre 1996  Attuazione dell'art. 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, relativo alla lunghezza massima degli autotreni e filotreni . (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265).

  IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come da ultimo modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517;

Visto l'art. 8 del citato decreto-legge che stabilisce che gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Articolo 1

1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:

a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;

b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Dirett. 13 marzo 1997 - Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea ( Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65).

IL DIRETTORE GENERALE  della motorizzazione civile  e dei trasporti in concessione

Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, e come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 1996, n. 285;

Visto l'art. 8, della citata legge che stabilisce che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla lunghezza massima secondo direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.;

Decreta:

Articolo 1

1. La struttura portasci o portabagagli, applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, per essere approvata, deve rispettare i limiti massimi di seguito indicati:

1.1. lunghezza: non superiore a 8,5% della lunghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 1,00 m;

1.2. larghezza: non superiore al 92% della larghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 2,35 m per gli autoveicoli di larghezza pari o superiore a 2,500 m;

1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;

1.4. massa totale: pari alla massa del contenitore, compresi gli attacchi, aumentata della massa corrispondente al volume di carico, calcolata con le modalità previste dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le bagagliere degli autobus. Detta massa risultante non deve, in ogni caso, essere superiore a 700 kg o determinare il superamento della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché deve assicurare il rispetto del rapporto minimo massa assi anteriori/massa assi posteriori.

2. La suddetta struttura, inoltre:

a) deve essere installata al di sopra del piano, inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e + per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più vicine, rispetto all'asse posteriore più arretrato del veicolo;

b) nel caso in cui rientri, anche solo in parete, negli angoli di visibilità geometrica dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti dalle norme vigenti per il veicolo, è necessario che su di essa siano ripetute tutti quei dispositivi il cui campo di visibilità geometrica sia stato ridotto a seguito dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne gli angoli di visibilità geometrica prescritti. Detti dispositivi aggiunti devono corrispondere, in quanto a numero, genere e tipo, alle prescrizioni relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa stabiliti dalle vigenti disposizioni. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico, mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

3. A seguito dell'installazione della struttura a sbalzo, il veicolo deve comunque rispondere a tutte le norme previste per l'omologazione, ivi comprese quelle contenute nelle direttive 70/222/CEE (alloggiamento targa posteriore di immatricolazione) e 81/333/CEE (protezione posteriore anti-incuneamento), e sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 217 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 Circ. Min. trasporti 17 settembre 1997, n. 94/97 - Applicazione Dir. 96/53/CE. Pesi e dimensioni nel traffico intercomunitario. Prova di conformità.

Premesse

La direttiva 96/53/CE del 25 luglio 1996, in corso di recepimento in Italia e che entrerà in vigore il prossimo 17 settembre 1997, stabilisce per taluni veicoli a motore e rimorchi, nonché per i loro complessi (autotreni, autoarticolati ed autosnodati) che circolano nella Comunità, le dimensioni e le masse massime autorizzate nel traffico intercomunitario.

In ogni Stato membro della Comunità i veicoli ivi immatricolati in base alla normativa nazionale possono circolare successivamente alla data del 17 settembre p.v. anche se le masse e/o le dimensioni sono superiori a quelle ammesse dalla citata direttiva 96/53/CE; essi però, per circolare in altro o altri Stati membri della CE devono rientrare nei limiti stabiliti dalla citata direttiva.

Se la legislazione nazionale prevede valori massimi inferiori e per tali valori il veicolo risulta immatricolato, detti valori devono essere rispettati anche nel traffico internazionale.

Le dimensioni e le masse massime consentite dalla CE e applicabili ai veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria O3 e O4 sono quelle riportate nell'allegato I alla direttiva 96/53/CE e che si allegano alla presente.

Prova di conformità

Per dimostrare la conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie ogni veicolo deve essere munito di una prova di conformità che può consistere in:

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

- la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

- la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III alla direttiva 96/53/CE, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato Membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

Al riguardo del punto c), in occasione della entrata in vigore della direttiva 86/364/CEE, questa Sede ebbe a diramare la circolare n. 91/87 del 25 maggio 1987 con la quale si dettavano disposizioni per il rilascio all'utenza della prova di conformità in questione.

Tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo, si aggiornano qui di seguito dette disposizioni, rammentando che la direttiva 96/53/CE non detta norme costruttive bensì norme relative alla circolazione intercomunitaria.

Prova di conformità documentale

Nel caso attualmente generalizzato di veicoli sprovvisti di targhette come precisato ai precedenti punti a) e b), gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici provinciali della motorizzazione civile per ottenere, quale prova di conformità prescritta per trasporti intercomunitari con autoveicoli e loro rimorchi così come specificati nell'ultimo periodo del precedente paragrafo "Premesse", il documento unico - di cui si allega un fac-simile del modello - previsto dalla direttiva 96/53/CE.

Per ottenere detto documento dovranno fare richiesta utilizzando il modello MC 2119 e allegando - per ogni veicolo - le attestazioni dei versamenti previsti alla tariffa 3.1.

Un funzionario tecnico effettuerà - di norma in giornata per le richieste inoltrate con carattere di urgenza ai sensi del settimo comma dell'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 ed applicando la relativa maggiorazione - le necessarie verifiche.

Lo stesso funzionario inserisce la copia del documento nel modello MC 2119 da archiviare con le pratiche giornaliere.

Non è prevista la possibilità di emissione di duplicato o di aggiornamento del documento in questione, ma soltanto quella, se necessario, di un nuovo rilascio.

Per la compilazione del modello "Prova di conformità" si rinvia alla consultazione dell'allegato foglio di istruzioni nonché ove ricorra, alla direttiva 96/53/CE che pure si allega alla presente.

Allegato

Istruzioni per la compilazione della prova di conformità alla direttiva 96/53/CE

1. GENERALITÀ: Il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate.

2. NOME COSTRUTTORE: Corrisponde alla voce "fabbrica" presente nella carta di circolazione e nei modelli DGM 405 ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati.

3. NUMERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO: Corrisponde alla voce "n. di telaio" presente nella carta di circolazione ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo.

4. MASSE LIMITI, MASSA COMPLESSIVA, MASSA COMPLESSIVA DELLA COMBINAZIONE:

4.1 AMMESSE IN ITALIA: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

4.2 AMMESSE IN CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal DGM 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla direttiva 96/53/CE.

4.3. TECNICAMENTE AMMESSE: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia).

5. LUNGHEZZA E LARGHEZZA: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione.

6. DATO PER LA MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO COMBINATO: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata "a". Nei trattori per semirimorchi la misura si può controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla.

Per i veicoli rimorchiati è la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata "b".

Nei semirimorchi la misura si può controllare sul DGM 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale.

Nei rimorchi la misura si può controllare dal DGM 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato.

MODELLO


Allegato (omissis)

Circ. Min. trasporti 3 dicembre 1997, n. 128/97 - Applicazione Dir. 96/53/CE relativa ai pesi e dimensioni nel traffico comunitario. Ulteriori chiarimenti per il rilascio della prova di conformità documentale.

Su richiesta delle Associazioni del settore è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già forniti con la precedente circolare 6 novembre 1997, n. 118/97. Ciò al fine di agevolare, per quanto possibile, il rilascio da parte degli Uffici provinciali del documento attestante la prova di conformità alle caratteristiche dimensionali e ponderali comunitarie di cui devono essere muniti, a partire dal 17 settembre 1997, i veicoli impiegati nel traffico comunitario.

Si precisa, innanzitutto che il documento in questione riguarda il singolo veicolo e non il complesso veicolare; pertanto, sia la lunghezza (L) che la larghezza (W) sono quelle riportate nella carta di circolazione di ciascun veicolo.

Per quanto concerne i dati ponderali, per le masse ammesse in Italia non si è ritenuto di dover fare riferimento anche all'art. 10 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285); le masse tecnicamente ammesse sono quelle previste in sede di omologazione o di approvazione del veicolo, e figurano nel D.G.M. 405 e eventualmente nella colonna di destra della targhetta CE.

Nella maggioranza dei casi, i dati necessari alla compilazione della prova di conformità si ricavano per via documentale. Andrà applicata la tariffa 2.3. Possono, tuttavia, verificarsi casi in cui non sia possibile rilevare dalla documentazione il dato necessario per la misurazione della lunghezza del veicolo combinato.

In particolare, per i veicoli trattori la distanza tra la parte anteriore del veicolo ed il centro del gancio di traino o della ralla, e per i rimorchi la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del timone possono non essere stati riportati sui rispettivi D.G.M. In questi casi, sarà necessario procedere alla rilevazione diretta di tali distanze sul veicolo. Si applicherà la tariffa 3.1.

Si allega alla presente circolare un nuovo modello della "prova di conformità" ed un nuovo foglio di istruzioni, che sostituiscono quelli già inviati in allegato alla precedente circolare 17 settembre 1997, n. 94/97.

Allegato

Istruzioni per la compilazione della prova di conformità alla direttiva n. 96/53/CE

1. GENERALITÀ: Il documento deve essere integralmente compilato e firmato dal funzionario estensore barrando le righe non utilizzate.

2. NOME COSTRUTTORE: Corrisponde alla voce "fabbrica" presente nella carta di circolazione e nei modelli D.G.M. 405 ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati.

3. NUMERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO: Corrisponde alla voce "n. di telaio" presente nella carta di circolazione ed è altresì rilevabile dalla targhetta CEE per i veicoli che ne sono dotati o dalla punzonatura del veicolo.

4. MASSE LIMITI, MASSA COMPLESSIVA, MASSA COMPLESSIVA DELLA COMBINAZIONE:

4.1. AMMESSE IN ITALIA: i valori da considerare sono quelli risultanti dal D.G.M. 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dall'articolo 62 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

4.2. AMMESSE IN CE: i valori da considerare sono quelli risultanti dal D.G.M. 405 o dalla carta di circolazione o dalla targhetta CEE del veicolo; in ogni caso non devono essere superiori ai valori massimi previsti dalla direttiva 96/53/CEE.

4.3. TECNICAMENTE AMMESSE: compilare la colonna solo se i valori sono superiori a quelli del punto 4.1 (masse limiti ammesse in Italia).

5. LUNGHEZZA E LARGHEZZA: I valori sono rilevabili dalla carta di circolazione.

6. DATO PER LA MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO COMBINATO: Per i veicoli trattori si tratta della distanza tra la parte anteriore del veicolo a motore ed il centro del dispositivo di aggancio (gancio di traino o ralla). Tale distanza viene denominata "a". Nei trattori per semirimorchi la misura si può controllare sommando allo sbalzo anteriore il passo e sottraendo l'avanzamento ralla.

Per i veicoli rimorchiati è la distanza tra la parte posteriore del veicolo ed il centro del dispositivo di aggancio (occhione del timone o perno di articolazione). Tale distanza viene denominata "b".

Nei semirimorchi la misura si può controllare sul D.G.M. 405 sottraendo lo sbalzo anteriore alla lunghezza totale.

Nei rimorchi la misura si può controllare dal D.G.M. 405 sottraendo alla lunghezza totale l'ingombro anteriore dell'occhione, se riportato.

Modello (omissis)

Lett.Circ.  Min. trasporti 15 febbraio 2001, n. 1139/UT22/C1(CG) - Abbinamento di veicoli costituenti treno stradale, sia entro che oltre i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Si è ravvisata l'opportunità di riesaminare il contenuto delle circolari ministeriali n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 del 29 gennaio 1990 e n. 1976/4240(0) A047 del 10 agosto 1990, concernenti l'abbinamento di veicoli costituenti treno stradale rispettivamente entro ed oltre i limiti previsti dagli articoli 61 «Sagoma limite» e 62 «Massa limite» del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Ciò, in quanto le prescrizioni delle richiamate circolari appaiono superate dai contenuti del vigente Codice e relativo Regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Si dispone perciò quanto segue.

L'abbinamento di veicoli entrambi di prestazioni ai limiti legali sia di massa che di dimensioni - operazione per la quale non è richiesta visita e prova presso un ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 219 del Regolamento - è consentito senza alcun limite ponderale della riduzione (ove necessaria) della massa massima del veicolo rimorchiato: con disapplicazione perciò del disposto della circolare n. 2/4343 - D.C. IV n. A009, con la quale detta riducibilità veniva fissata in un massimo di 4 t per i semirimorchi e 6 t per i rimorchi.

L'abbinamento di veicoli entrambi eccedenti i limiti legali (articolo 219, comma 3, del Regolamento) consegue invece a visita e prova: in tale sede deve essere verificato che dopo la eventuale riduzione di massa del veicolo rimorchiato permangano le condizioni previste nelle Appendici I, articolo 9, II, articolo 9, e III articolo 10, al titolo I del Regolamento.

Le già richiamate circolari n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 e n. 1976/4240(0) A047 del 1990 sono abrogate.

Circ. Min. trasporti 6 maggio 2004, n. 1488/Segr.  - Lunghezza massima autoarticolati e autotreni. Quesito prot. n. 1235/B40 del 10 febbraio 2004.

È stato posto allo Scrivente un quesito, concernente l'oggetto, dall'Ufficio provinciale di Verona, in merito a possibili discrepanze tra quanto previsto dalla direttiva 97/27/CE, recepita con D.M. 14 novembre 1997, e l'art. 216 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). Si riporta a seguire uno stralcio del medesimo quesito:

«Come noto, la direttiva 97/27/CE, pesi e misure, al punto 2.4.1, impone che nella lunghezza del veicolo non vengano conteggiati vari dispositivi, tra cui le rampe di accesso di lunghezza non superiore ai 200 mm, e parimenti la quota b del rimorchio o semirimorchio, deve essere misurata sempre omettendo i citati dispositivi (punto 7.3.1.4.2). Non essendo esplicitamente indicato, si chiede se tali dispositivi debbano omettersi anche nella misura totale del veicolo, di cui all'art. 216 del regolamento del codice della strada (....)».

In relazione alla problematica su esposta, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la lunghezza massima di autoarticolati ed autotreni, non si rinviene a parere dello scrivente alcuna dissintonia tra il dettato della direttiva 97/27/CE - punto 2.4.1 - e le condizioni imposte dall'art. 216 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

Ove infatti alla locuzione "parte posteriore" impiegata nei punti 1) e 2) dello stesso art. 216 di volta in volta con riferimento al semirimorchio negli autoarticolati, ed al rimorchio od alla motrice dei veicoli combinati, sia, come naturalmente deve essere, attribuito il significato di piano ortogonale all'asse longitudinale del veicolo e tangente l'estremità posteriore del mezzo che tagli comunque fuori le eventuali rampe posteriori per una sporgenza da tale piano non superiore a 200 mm, la coerenza tra le due norme è ovviamente del tutto garantita.

Stante d'altronde la posizione gerarchicamente sovraordinata delle direttiva, appare chiaro come nella eventuale misurazione totale di un veicolo combinato debba in primo luogo escludersi l'eccedenza delle eventuali rampe posteriori sul rimorchio, e poi dal calcolo dell'interdistanza tra la parte posteriore della motrice e la parte anteriore del rimorchio l'eventuale quota d'ingombro delle rampe posteriori sulla motrice stessa.

Si segnala comunque che il valore di 200 mm è stato aumentato a 300 mm dalla direttiva 2003/19/CE, recepita con D.M. 12 settembre 2003; valore il cui rispetto sarà obbligatorio in sede di omologazione a partire dal 1° ottobre 2004.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che legge per conoscenza, vorrà diramare tali chiarimenti, se ritenuto necessario, a tutti gli Organi preposti al controllo dei veicoli su strada.

 

D.M. 30 marzo 1994 (Dir. 92/21) – Autoveicoli M1;

D.M. 3 novembre 1994 (dir. 93/93) – Motocicli;
D.M. 25 marzzo 1996 (dir. 95/48) – Autoveicoli M1;

D.M. 14 novembre 1997 (dir, 97/27) – autoveicoli M1;

D.M. 6 aprile 1998 (dir. 96/53) Autoveicoli e Rimorchi (M2, M3, N2, N3, O3, O4).

D.M. 5 maggio 1998 (dir. 96/53) Autoveicoli e Rimorchi (M2, M3, N2, N3, O3, O4);

D.M. 12 settembre 2003 – Autoveicoli e rimorchi (M2, M3, N2, N3, O3, O4).

V. sub aqrt. 62.

Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (G.U. 19 marzo 1997, n. 65) sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.  
Il D.M. 31 ottobre 1996 (G.U. 12 novembre 1996, n. 265) ha così disposto:
« Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:
a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;
b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m».
 
Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT (Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre),
Quadro di riferimento delle normative applicabili alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dopo l'emanazione ed il recepimento delle direttive 97/27/CE e 98/14/CE.


 

Dottrina  
 

Pesi e dimensioni dei veicoli in ambito Cee (F. Infantino, Pesi e dimensioni in ambito comunitario, Rivista giuridica circolazione e trasporti, n. 6/2000, ACI Roma )

In sede comunitaria fin dal 1992, in materia di pesi e dimensioni dei veicoli si è mantenuto un indirizzo che permettesse la liberalizzazione delle norme nazionali di omologazione e contemporaneamente dell’armonizzazione delle norme di circolazione dei veicoli e combinazioni di veicoli adibiti ai trasporti intercomunitari circa l’obbligo del rispetto dei valori fissati.
In altri termini, ogni paese potrà mantenere, ancora per qualche tempo, o adottare norme sui pesi e sulle dimensioni diverse da quelle in vigore per la circolazione nel territorio dell’unione europea.
Le norme emanate dai singoli stati avranno naturalmente validità soltanto per i veicoli immatricolati e circolanti in quello stato.
È di tutta evidenza che questa è una norma di compromesso. Del resto intervenire sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli significa condizionare la redditività dei veicoli e quindi modificare, in positivo o in negativo, l’economia dei trasporti.
Questa situazione di compromesso è destinata ad essere spostata nel tempo anche per effetto di nuove adesioni all’unione europea come la Svezia e la Finlandia, paesi che hanno una realtà di trasporto molto diverse dagli altri paesi dell’unione.
Naturalmente continuano le iniziative in seno al consiglio e recentemente il consiglio ha approvato la direttiva 96/53/Cee del 25 luglio 1996, direttiva secondo la quale le dimensioni massime dei veicoli singoli e in combinazione sono armonizzate anche a livello nazionale e quindi saranno da rispettare anche per il traffico nazionale.
Rimane vincolante per il solo trasporto intercomunitario l’altezza massima dei veicoli. Rimane invariata invece, e quindi applicabile al solo trasporto intercomunitario, la normativa sui pesi.
La direttiva approvata dal consiglio prevede due novità di rilievo che riguardano la larghezza massima dei veicoli che viene fissata a 2,55 m e la lunghezza massima degli autotreni che viene portata a 18,75 m, lasciando invariato lo spazio di carico e aumentando la distanza fra motrice e rimorchio.
Le suddette norme hanno trovato applicazione in Italia ancora prima che venisse emanata la direttiva Cee, con il d.l. 4 ottobre 1996 n. 517 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1996 n. 611, che ha modificato l’articolo 61 del vigente codice della strada.
Lo stesso decreto legge ha soppresso nell’articolo 61 l’indicazione riguardante la lunghezza massima dei veicoli ad un asse che era fissata in 7,50 m.
È allo studio, in seno al consiglio dell’unione europea, un’altra direttiva sui pesi e dimensioni che dovrebbe contenere anche norme relative all’omologazione dei veicoli ma che non dovrebbe contenere norme sui limiti di massa e di dimensione dei veicoli in quanto contenuti nella specifica direttiva 85/3/Cee e successive modifiche nonché nelle singole legislazioni nazionali.
Il secondo comma dell’articolo 1 della suddetta direttiva precisa che tutti i valori dei pesi indicati nell’allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme di produzione che verranno definite in una successiva direttiva.
Per quanto riguarda il trasporto comunitario la predisposizione di norme è iniziata ufficialmente nel 1986 con l’emanazione della direttiva 85/3/Cee che può essere definita la “direttiva base” per i veicoli industriali e che ha disciplinato il traffico comunitario dei veicoli di massa più elevata a questa sono seguite altre direttive di complemento.
La direttiva 85/3/Cee adottata dal consiglio il 19 dicembre 1984 è stata recepita nella legislazione italiana con il d.m. 22 dicembre 1986. In tale direttiva sono definite le dimensioni e le masse dei veicoli per trasporto merci con peso totale a terra maggiore di 3,5 t, nonché le masse per le combinazioni a 5 o più assi ed i relativi rimorchi.
L’articolo 1 del suddetto decreto precisa che le norme si applicavano ai veicoli impiegati nei trasporti intercomunitari su strada.
Il 24 luglio 1986 il consiglio adottò la direttiva 86/360/Cee, recepita in Italia con d.m. 22 gennaio 1988 n. 78, con la quale si definisce la massa sull’asse motore per gli autotreni e gli autoarticolati a cinque o più assi, fissandola in 11,5 t.
II decreto per effetto dell’emanazione di altre direttive in materia ha subito delle modifiche.
In base ad una di tali modifiche, introdotta dal d.m. 28 settembre 1993, per quanto attiene alle masse e alle dimensioni ammette alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno stato membro della Cee purché i valori limite siano quelli indicati nell’allegato I del d.m. stesso con le successive modificazioni.
Il suddetto decreto contiene le modifiche apportate dalle seguenti direttive:
– 86/364/Cee, che contiene norme relative alla prova di conformità dei veicoli alle direttive sui pesi e sulle dimensioni (targhette);
– 88/218/Cee, con la quale viene introdotta la definizione di “veicolo frigorifero a parete spessa”;
– 89/338/Cee, con la quale viene esteso il campo di applicazione della direttiva base (85/3/Cee) anche ai veicoli per trasporto persone fissando a 18 m la lunghezza degli autosnodati e a 28 t il loro peso totale a terra; la stessa direttiva estende il peso sull’asse motore, fissato in precedenza a 11,5 t, a tutte le categoria di veicoli e combinazione di veicoli. Sono inoltre definite le masse dei veicoli isolati e delle loro combinazioni a 4 assi dotati o meno di sospensioni pneumatiche;
– 89/460/Cee, con la quale vengono definite le scadenza delle deroghe per la Gran Bretagna e per l’Irlanda;
– 89/461 /Cee, con la quale viene aumentata la lunghezza dell’autoarticolato 16,50 m. La direttiva viene recepita in Italia con d.m. 29 settembre 1989;
– 91/60/Cee, con la quale viene aumentata la quale viene aumentata la lunghezza dell’autotreno, La direttiva viene recepita in Italia con d.m. 15 maggio 1992 n. 327;
– 92/7/Cee nella quale sono contenute le caratteristiche tecniche per le sospensioni equivalenti e quelle pneumatiche e vengono introdotte deroghe per gli assi motori in tandem la cui massa non supera 9,5 t.
Come si diceva, è stata emanata la direttiva n. 96/53/Cee del consiglio del 25 luglio 1996, che riunisce in un testo unico le prescrizioni della direttiva 85/3/Cee e le successive direttive che hanno modificato e integrato il contenuto; vengono modificati alcuni parametri relativi alle dimensioni dei veicoli e armonizzate a livello nazionale le dimensioni dei veicoli singoli e in combinazione ad eccezione dell’altezza massima.
Il quadro attuale relativo ai limiti di massa e dimensioni risultanti dalla legislazione comunitaria vigente, dir. 85/3/Cee modificata e integrata dalle direttive n. 86/360/Cee n. 89/461/Cee n. 91/60/Cee n. 92/7/Cee e n. 96/53/Cee, recepita nell’ordinamento italiano con D.m. 6 aprile 1998, modificato da ultimo dal D.M.12 settembre 2003, è riportato di  seguito.

Tabella riassuntiva delle norme applicabili per l’omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi.

1. Dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria O3 e O4, quali definiti nell’allegato II della direttiva 70/156/Cee del consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
1.1. Lunghezza massima:  
  – Veicolo a motore 12,00 m
  – Rimorchio 12,00 m
  – Autoarticolato 16,50 m
  – Autotreno 18,75 m
  – Autosnodato 18,00 m
  - autobus aventi 2 assi 13,50 m
  - autobus aventi più di 2 assi 15.00 m
  - autobus + rimorchio 18.75 m
1.2. Larghezza massima:  
  a) Tutti i veicoli 2,55 m
  b) Sovrastrutture dei veicoli condizionati 2,60 m
1.3. Altezza massima (tutti i veicoli): 4,00 m
1.4. Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1., 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container  
1.4-bis Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci, la larghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1  
1.5. Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare del raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m  
1.5-bis Ulteriori requisiti per gli autobus: A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo ed orientato verso l’esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano. Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m.  
1.6. Avanzamento massimo sull’asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio  
12,00 m
1.7. Distanza massima, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra i punti esterni dell’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e dell’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio  
 
 
 
 
 
15,65 m
1.8. Distanza massima misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra i punti esterni dell’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e la estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato  
 
 
 
16,40 m

 

2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in t)
2.1. Veicoli facenti parte di un veicolo combinato:  
2.1.1. Rimorchi a due assi 18 t
2.1.2. Rimorchi a tre assi 24 t
2.2. Veicoli combinati:  
2.2.1. Autotreni a cinque o sei assi
a) Veicolo a motore a due assi con rimorchio a tre assi
b) Veicolo a motore a tre assi con rimorchio a due o tre assi
 
40 t
40 t
2.2.2. Autoarticolati a cinque o sei assi
a) Veicolo a motore a due assi con semirimorchio a tre assi
b) Veicolo a motore a tre assi con semirimorchio a due o tre assi
c) veicolo a motore a tre assi con semirimorchio a due o tre assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi
 
40 t
 
40 t
 
 
 
44 t
2.2.3. Autotreni a quattro assi composti da un veicolo a motore a due assi e da un rimorchio a due assi  
36 t
2.2.4. Autoarticolati a quattro assi composti da un veicolo a motore e 2 assi e da un semirimorchio a due assi, se la distanza assiale del semirimorchio:  
2.2.4.1. è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m 36 t
2.2.4.2. è superiore a 1,8 m 36 t + 2 t di tolleranza quando il peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e il peso massimo autorizzato dell’asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario secondo la definizione di cui all’allegato II
2.3. Veicoli a motore:  
2.3.1. Veicoli a motore a due assi 18 t
2.3.2. Veicoli a motore a tre assi - 25 t
- 26 t quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.3.3. Veicoli a motore a quattro assi con 2 assi sterzanti 32 t quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.4. Autosnodati a tre assi 28 t
3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in t)
3.1. Assi semplici
Asse con motore semplice
 
10 t
     
3.2. Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi:
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:
 
3.2.1. è inferiore a 1,0 m (d < 1,0) 11 t
3.2.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m
(1,0 </= d < 1,3)
 
16 t
3.2.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
(1,3 </= d < 1,8)
 
18 t
3.2.4. è pari o superiore a 1,8 m (1,8 </= d) 20 t
3.3. Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi:
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) assiale:
 
3.3.1. è pari o inferiore a 1,3 m (d </= 1,3) 21 t
3.3.2. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,4 m
(1,3 < d </= 1,4)
 
24 t
3.4. Asse motore:  
3.4.1. Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2. 11,5 t
3.4.2. Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3., 2.2.4., 2.3. e 2.4.  
11,5 t
3.5. Assi tandem dei veicoli a motore:
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:
 
3.5.1. è inferiore a 1,0 m (d < 1,0) 11,5 t
3.5.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m
(1,0 m </= d < 1,3)
 
16 t
3.5.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
(1,3 m </= d < 1,8)
- 18 t
- 19 t quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
4. Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
4.1. Tutti i veicoli:
Il carico sull’asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25% del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale
 
4.2. Autotreni:
La distanza tra l’asse posteriore di un veicolo a motore e l’asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m
 
4.3. Peso massimo autorizzato in funzione dell’interasse:
Il peso massimo autorizzato in t di un veicolo a motore a quattro assi non può superare cinque volte la distanza in m tra il centro degli assi estremi del veicolo
 
4.4 Semirimorchi:
L’avanzamento, misurato orizzontalmente, sull’asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m
 

 

Massa complessiva a pieno carico in tonnellate (art. 62 cod. strad.).

 

 

1 asse

2 assi

3 assi

4 assi

5  o
più assi

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli in generale (rimorchi, semirimorchi, autoveicoli vari)

 


5


8


10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoveicoli e ciclomotori

 

 

 

 

 

 

Ciclomotori

0,55

 

 

 

 

 

Motoveicoli

2,5

 

 

 

 

 

Motoarticolati

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchi, esclusi i semirimorchi, muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, esclusa l’unità posteriore dell’autosnodato

 





6





22





26

 

 

Veicoli a motore isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (daN = decanewton) e, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui deve essere maggiore o eguale a 1 metro

 

 







18







25







31

 

Veicoli a motore muniti anche di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche

 

 


26


32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoveicoli trasporto promiscuo

 

 

 

 

 

 

con motore termico

3,5

 

 

 

 

 

con motore elettrico

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobus urbani e suburbani di linea

 

 

19

 

 

 

Autotreni

 

 

 

24

40

44

Autoarticolati

 

 

 

30

40

44

 

 

 

 

 

 

 

Autosnodati

 

 

 

30

40

44

 

 

1 asse

2 assi

3 assi

4 assi

5  o
più assi

Mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

veicoli isolati

 

 

 

20

33

40

complessi di veicoli

 

 

 

 

 

44

betoniere per calcestruzzo

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

56

altri mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

Rimorchi

 

6

22

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

con ruote

 

5

8

10

 

 

semoventi o trainate

 

6

14

20

 

 

agricole cingolate

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse singolo più caricato

12 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse inferiore a 1 metro

12 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse sup. a 1 metro e inf a 1,3 metri


16 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse tra 1,3 e 2 metri

20 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse maggiore di 2 metri

24 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

asse più caricato

13 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

asse più caricato

10 t

 

 

 

 

 

assi contigui con interasse inf a 1,2 metri

11 t

 

 

 

 

 

con interasse eguale o magg. di 1,2 metri

14 t

 

 

 

 

 

 

 Dimensioni massime di ingombro (art. 61 cod. strad.).

 

Altezza

Larghezza (1)

Lunghezza (2)

 

 

 

 

Autoveicoli isolati

4 m

2,55 m

12 m

Autobus e filobus urbani suburbani destinati a servizi pubblici di linea  circolanti su itinerari prestabiliti



4,30 m



2,55



12 m

Autosnodati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

Autoarticolati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

Autoarticolati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

16,50 (A)

Autosnodati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

18,00 m

Autotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

Filotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

Veicoli trasporto merci deperibili

4 m

2,60 m

12,00 m

 

 

 

 

Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

Veicoli adibiti al trasporto di containers:

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

 

 

 

 

Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi:

 

 

 

Veicoli isolati

4,30 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,30 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,30 m

2,55 m

20,16 m

 

 

 

 

Motoveicoli e ciclomotori

 

 

 

Ciclomotori

2,20 m

1,30 m

3,60 m

Motoveicoli

2,50 m

1,60 m

4,00 m

 

Altezza

Larghezza (1)

Lunghezza (2)

 

 

 

 

Motoarticolati

2,50

1,60 m

5,00 m

 

 

 

 

Rimorchi

 

 

 

Rimorchi a un asse (esclusi caravan)

4,00 m

2,55 m

7,50 m

Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan)

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Caravan a un asse

1,8 di C.

2,30 m

6,50 m

Caravan a più assi

1,8 di C.

2,30 m

8,00 m

 

 

 

 

Semirimorchi

4,00 m

2,55 m

(+)

 

 

 

 

Macchine agricole

 

 

 

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

trainate a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

 

 

Macchine operatrici

 

 

 

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Macchine operatrici

 

 

 

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Complessi di macchine agricole semoventi e trainate


4,00 m


2,55 m


16,50 m

Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate


4,00 m


2,55 m


18,35 m

(1) Esclusi retrovisori mobili.

(2) Compresi organi di traino.

(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.

(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m.

La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.

 I limiti di sagoma e di massa dei veicoli compreso il carico.

 

Altezza

Largh. (1)

Lungh. (2)

Massa complessiva (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoveicoli isolati

4 m

2,55 m

12 m

18

25/26

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobus e filobus urbani e suburbani destinati a servizi pubblici di linea circolanti su itinerari prestabiliti





4,30 m





2,55 m





12,00 m

 

 





19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosnodati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

 

 

30

40

44

Autoarticolati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

 

 

30

40

44

Autoarticolati di linea per trasporto persone


4 m


2,55 m


16,50 (A)

 

 

30

40

44

Autosnodati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

18,00 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4 m

2,55 m

18,75 m

 

 

24

40

44

Filotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

 

 

24

40

44

Veicoli trasporto merci deperibili


4 m


2,60 m


12,00 m

 

 

 


C.d.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli adibiti al trasporto di containers:

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,30 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,30 m

2,55 m

17, 36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,30 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

 

 

Altezza

Largh. (1)

Lungh. (2)

Massa complessiva (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoveicoli e ciclomotori

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclomotori

2,20 m

1,30 m

3,60 m

0,55

 

 

 

 

Motoveicoli

2,50 m

1,60 m

4,00 m

2,5

 

 

 

 

Motoarticolati

2,50 m

1,60 m

5,00 m

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimorchi a un asse (esclusi caravan)


4,00 m


2,55 m


7,50 m


6


22


26

 

 

Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan)


4,00 m


2,55 m


12,00 m

 


22

 

 

 

Caravan a un asse

1,8 di C.

2,30 m

6,50 m

 

 

 

 

 

Caravan a più assi

1,8 di C

2,30 m

8,00 m

 

 

 

 

 

Semirimorchi

4,00 m

2,55 m (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

6

14

20

 

 

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

14

 

 

 

 

trainate a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchine operatrici

 

 

 

 

 

 

 

 

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

 

 

 

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

 

 

 

 

 

a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

 

 

 

Complessi di macchine agricole semoventi e trainate



4,00 m



2,55 m



16,50 m

 

 

 

 

 

Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate



4,00 m



2,55 m



18,35 m

 

 

 

 

 

 

(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.

(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m. La lunghezza massima di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,40 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.


F. Infantino Pesi e dimensioni in ambito comunitario, Rivista giuridica circolazione e trasporti, n. 6/2000, ACI Roma
 
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