Art.60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i
motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in
musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito
elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.
All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato,
da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui
al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI. (3)
5. I
veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.(2)
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 se si tratta di
autoveicoli o da € 38 a € 155 se si tratta di motoveicoli (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 26,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
(2) Comma così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
Regolamento
214. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca.
1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60,
comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato
il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice
(1).
2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato
dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima
consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale
velocità non può superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente
su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui
circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi
abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste
sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano,
ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il
numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della
manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione
che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al
nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché
alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito
presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Ministro delle finanze (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 125, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 125, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
215. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico
o collezionistico.
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e
gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante
la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella
di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche
tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica
di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi
dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche
originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione
dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni
determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili
ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del
veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione.
In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta
di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo (1).
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata
alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera
b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi
di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva
e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni,
sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente (1).
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico
sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti
da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente
regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti
ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione
dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella
dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli
e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei
mozzi delle ruote a raggi (1).
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri
di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione
dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo
103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma
1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente
dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Ministro delle finanze (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 126, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 marzo 2010, n. 19277/23.25 - Veicoli di interesse storico e collezionistico.
Premessa
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto ministeriale (17 dicembre 2009, riportato di seguito), di seguito indicato come “decreto” - concernente i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati dall’articolo 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la “attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione al Codice della strada”, per la loro circolazione su strada.
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni - emanate in applicazione del decreto stesso - completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica.
La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito di applicazione del decreto.
A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in primo luogo, i principi generali per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e, specificare, per ognuno dei possibili casi, le relative procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli adempimenti successivi.
1. Principi generali
1.1 Qualificazione
Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono:
a) l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie “motoveicoli e autoveicoli”, così come definite dagli articoli 53 e 54 del CdS, che di seguito si specificano:
- motocicli con o senza sidecar;
- tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale);
- quadricicli, diversi da quelli leggeri;
- motoarticolati;
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autocarri;
- autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
- autocaravan;
- autobus;
- autotreni;
- autoarticolati;
b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S. Tale data è attestata dai Registri.
1.2 Iscrizione ai Registri e certificato di rilevanza storica e collezionistica
La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, qualificabile come tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60, comma 4, del CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, di seguito denominati Registri.
I Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e collezionista, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificati nel fac-simile riportato all’allegato 1 dello stesso decreto.
Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel decreto. Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri soprattutto nei contenuti. Il certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:
- possessore del veicolo;
- dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
- data di costruzione del veicolo;
- dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative caratteristiche tecniche;
- eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.
L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle dichiarazioni rilasciate dalle Ditte di autoriparazione, più dettagliatamente descritte in seguito, acquisite dai Registri ai fini del rilascio del suddetto certificato di rilevanza storica e collezionistica.
Inoltre, per i veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
1.3 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS).
L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze si rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto.
1.4 Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo
È consentita l’ammissione alla circolazione di autocarri, autobus e complessi di veicoli, previa iscrizione in uno dei Registri, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità ed è quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione in uno dei Registri e la carta di circolazione riportante:
- le generalità del proprietario;
- la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
- la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l’utilizzazione dei posti alle condizioni di cui sopra;
- l’agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED, ivi compresa la possibilità di rinnovare e aggiornare la precedente carta di circolazione, qualora in possesso dell’interessato.
1.5 Revisione periodica
A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS.
I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto.
Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).
Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare 29 aprile 1998, n. 39/98 della Direzione Generale. Si evidenzia, in merito, che le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazione non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori.
Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.
2. Disposizioni specifiche
Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi.
2.1 Veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla circolazione
La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico consegue unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati. Per tali veicoli sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati o per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri.
2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione
Sono rappresentativi di tali casi:
- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- veicoli di origine sconosciuta;
- veicoli nuovi mai immatricolati;
- veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1 Veicoli radiati dal PRA
La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:
- d’ufficio;
- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
- demolizione.
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare 26 novembre 2003, n. 4437/M360. I contenuti della citata circolare sono confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:
a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono acquisire:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione;
b) il punto 10 della richiamata circolare 26 novembre 2003, n. 4437/M360, è sostituito dal seguente:
“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile”.
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC. La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS (…. omissis…… presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia).
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro, allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione, con indicazione, per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato;
- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;
- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) Rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro… (specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione dello targa originale. Il documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido ai fini della circolazione”.
d) Adempimenti successivi da parte dell’UMC
Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno 1998, l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente organo di Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta - desumibile dal certificato di cancellazione - presso il quale è stato consegnato il veicolo), per gli eventuali successivi accertamenti e adempimenti di competenza.
2.2.2 Veicoli di origine sconosciuta
a) Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, deve essere, tra l’altro, allegato in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) Rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro… (specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
d) Adempimenti successivi da parte dell’UMC
L’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione ai competenti organi di Polizia per gli eventuali accertamenti di competenza sull’origine del veicolo.
2.2.3 Veicoli nuovi mai immatricolati
a) Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- certificato di conformità o di origine del veicolo, in assenza del quale il veicolo è considerato di origine sconosciuta.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) Rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro… (specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, l’originale del certificato di conformità o di origine e le copie degli altri documenti sopra citati.
2.2.4 Veicoli provenienti dall’estero
Rientrano in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di regolari documenti di circolazione. In mancanza di quest’ultimi, i veicoli sono considerati di origine sconosciuta.
I documenti di circolazione esteri ovvero la documentazione ritenuta equivalente in base alle vigenti disposizioni in materia di “nazionalizzazione” dei veicoli, assume il valore di certificazione di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal fine anche la documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di origine. Si richiamano, nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti in materia di nazionalizzazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale.
a) Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, indicando il luogo di conservazione del veicolo e le modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Si specifica, innanzitutto, che a norma di quanto previsto dall’art. 7 del decreto, per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, con documenti di circolazione validi ed in regola con il controllo periodico di revisione, valgono le procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è prescritta la visita e prova.
Per i casi previsti, tenuto conto di quanto specificato al precedente capoverso, la domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC.
La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
- certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- documentazione di origine del veicolo (documenti esteri);
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Si specifica che i veicoli di provenienza da Paesi extracomunitari debbono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato II del decreto in relazione alla loro data di costruzione.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA ovvero sulla scorta della documentazione estera per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dalla Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e collezionistico, la documentazione estera e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.
d) Adempimenti successivi da parte dell’UMC
Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste l’obbligo di informare lo Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in Italia.
3. Disposizioni transitorie e finali
Sono abrogate le circolari:
- prot. n. 2280/4356 DC IV n. A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986;
- Lett.Circ. 30 marzo 2001, n. 256/CT/AG;
- Circ. 17 giugno 2008, n. 51067/23.25
- ogni altra precedente disposizione in contrasto con le presenti.
Sono fatte salve le procedure per l’iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Autoveicoli.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della Strada»,
VISTO in particolare l’ articolo 60 in materia, tra l’altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;
VISTO l’ articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada», recante disposizioni applicative al citato articolo 60;
VISTO in particolare il comma 5 dell’ articolo 215 da ultimo citato che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto F, lettera b) dell’appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a tutt’oggi - non sono state dettate;
CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con riferimento all’ art. 227 del Reg. Es. rubricato «Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi»;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’ art. 227 da ultimo citato le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento e di cui all’appendice V sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in particolare l’ articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente l’equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l’indicazione della casistica ai sensi della quale un veicolo è classificato fuori uso e la previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione di un’adeguata conservazione;
RITENUTA l’opportunità di disciplinare i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione richiesto dal citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg. Es.;
VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di «Controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi» ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico;
VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi», con il quale è stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare l’ articolo 184, comma 2, lett. l);
VISTO infine l’ articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le rispettive competenze;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante disposizioni in materia di «Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori»;
SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
ESPLETATA la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva 96/96/CE;
DECRETA
Articolo 1 Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell’ articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall’ articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all’ articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall’ articolo 4 del presente decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all’ articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall’ articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.
Articolo 3 Iscrizione ad un registro
1.
L’iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l’iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all’ articolo 4.
Articolo 4 Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo
1.
Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all’allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.
2.
Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.
3.
In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.
Articolo 5 Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione
1.
Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2.
Il veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
3.
L’accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall’allegato II, parte integrante del presente decreto.
Articolo 6 Rilascio dei documenti di circolazione
1.
Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico di cui all’articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui all’ articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Articolo 7 Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2.
Le disposizioni dell’ articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.
3.
Le disposizioni dell’ articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E’ fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.
4.
Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all’ articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.
Articolo 8 Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico
1.
Nei casi di cui all’ articolo 6, ovvero di cui all’ articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 9 Revisioni
1.
I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’ art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2.
Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III, parte integrate del presente decreto.
3.
Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.
Articolo 10 Norme finali
1.
Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato I
Contenuti minimi del Certificato di rilevanza storica e collezionistico (art. 4 del decreto)



Allegato II
Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
PREMESSA
I veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza storico e collezionistico, di cui all’ art. 4 del presente decreto, fermo restando l’obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B del presente allegato.
Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.
A. NORME COSTRUTTIVE
1. Dati di identificazione
1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati all’ art. 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici, secondo le modalità indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul veicolo, sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta è riportato in fig. 1.
2. Caratteristiche costruttive e funzionali
I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti all’atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative normative di riferimento:

B. NORME COGENTI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE
I veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza, debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli in circolazione.
Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti normativi che ne hanno imposto l’obbligo.
1. Barra paraincastro
Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979.
2. Sistemi di ritenuta
I veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione è successiva al 15 giugno 1976, debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
I veicoli costruiti prima dell’1.1.1960 debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni recate dall’ art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione).
Per le modalità applicative si rimanda all’appendice 1.
4. Specchi retrovisori
a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con più di due ruote muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;
b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.
5. Pneumatici
I veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti.
6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti
Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388.
C. ACCERTAMENTI TECNICI E COMPETENZE
1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960
1.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.
1.2. I suddetti accertamenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli tecnici di revisione, di cui all’ art. 80 del Codice della strada, tenuto conto di quanto riportato nell’allegato II.
1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici Motorizzazione Civile.
2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960
2.1. Gli accertamenti di idoneità alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente allegato, nonché alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.
2.2. Gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.
2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche:
2.3.1 Efficienza di frenatura
L’efficienza di frenatura di un veicolo è correlata allo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento dell’arresto (spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati:
V = Velocità del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando, espressa in km/h (velocità iniziale);
a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s²;
S = spazio di frenatura espresso in m.
2.3.1.1 Autoveicoli
2.3.1.1.1 L’efficienza di frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
| tipo veicolo | a | S |
| (m/s²) | (m) | |
| Autovetture | ≥ 4,0 | ≤ 0,8 * V²/130 |
| Altri autoveicoli | ≥ 3,5 | ≤ 0,8 * V²/115 |
2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno pari all’8%.
2.3.1.1.3 I dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all’ art. 188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
2.3.1.2 Motoveicoli
2.3.1.2.1 L’efficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
| Modalità di prova | a | S |
| (m/s²) | (m) | |
| Con l’uso del solo freno agente sulla ruota posteriore | ≥ 2,2 | ≤ 0,8 * V²/70 |
| con l’uso del solo freno agente sulla ruota anteriore | ≥ 3,1 | ≤ 0,8 * V²/100 |
| con l’uso contemporaneo di entrambi i freni | ≥ 4,3 | ≤ 0,8 * V²/140 |
2.3.1.2.2 L’efficienza di frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve essere accertata con il solo conducente e alla velocità di 50 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:
| Modalità di prova | a | S |
| (m/s²) | (m) | |
| Con l’uso del solo freno agente sulle ruote posteriori | ≥ 3.1 | ≤ 0,8 * V²/100 |
| con l’uso contemporaneo di entrambi i freni | ≥ 3,7 | ≤ 0,8 * V²/120 |
2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%.
2.3.2 Segnalatore acustico
I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull’asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:
- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc;
- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.
2.3.3 Dispositivi silenziatori
2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull’asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale all’asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa tra m 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all’80% del regime di potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti vanno ripetuti fin tanto che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima, non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti sono i seguenti:
- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc;
- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc;
- 93 dB per altri autoveicoli;
- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi;
- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi;
- 92 dB per altri motoveicoli.
2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall’ art. 45 del DPR 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione del citato T.U.).
2.3.5 Pneumatici
I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e caratteristiche (indici di carico e di velocità) conformi a quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emanerà per tipo di veicolo, sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete.
2.3.6 Vetri di sicurezza
I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A del presente allegato.
2.3.7 Specchi retrovisori
I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.
2.3.8 Fascia di ingombro
I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all’ art. 217 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
2.3.9 Emissioni gas di scarico
I veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1° gennaio 1960 non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.
Figura 1: fac simile targhetta costruttore

Allegato III
Revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, è superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico.
2. CALENDARIO DELLE REVISIONI
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’ art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.
3. CONTROLLI TECNICI
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all’allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella:
| Tipo di veicolo | Velocità iniziale | Valore minimo della |
| (km/h) | decelerazione (m/s²) | |
| Autovetture | 40 | 4 |
| Altri autoveicoli, compresi loro complessi | 3,5 | |
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell’ art. 80 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo.
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
Appendice 1
MOTOCICLI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
G - Luce di arresto;
O - Catadiottro rosso.
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco e giallo.
Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore o con il fendinebbia.
- Numero: uno.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce targa.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: una.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici; può essere combinato con la luce di posizione posteriore, anche se questa è incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: una.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco, giallo o bianco e giallo.
- Numero: uno.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
G - LUCE D'ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: uno.
Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce della targa. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
O - CATADIOTTRO
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- Dimensioni: la superficie utile non deve essere inferiore a cmq 10.
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: posteriormente all'asse della ruota posteriore sul piano longitudinale di simmetria e tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 0,90.
- Numero: uno.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: uno.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del «proiettore» anabbagliante installato sul veicolo.
MOTOCARROZZETTE ASIMMETRICHE E MOTOCARRI ASIMMETRICI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
G - Luce d'arresto;
O - Catadiottro.
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).
NOTA. - Per i motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e cose e per i motoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici, i dispositivi obbligatori e facoltativi sono gli stessi dei motoveicoli aventi la medesima disposizione di ruote.
MOTOCARRI ASIMMETRICI

MOTOCARROZZETTE ASIMMETRICHE

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con il fendinebbia.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto, raggruppata con il catadiottro e combinata con la luce della targa.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore della luce di posizione anteriore.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici; può essere combinato con la luce di posizione posteriore, anche se questa è incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco o giallo o bianco e giallo.
- Numero: uno.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
G - LUCE D'ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: uno.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppato con il catadiottro e combinato con la luce della targa. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
O - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: rosso.
- Numero: due.
- Dimensioni: la superficie utile non deve essere inferiore a cmq 10.
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: posteriormente sul piano longitudinale di simmetria e in posizione tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 0,90.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: uno.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del «proiettore» anabbagliante installato sul veicolo.
MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
O - Catadiottro rosso.
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia;
L - Proiettore retromarcia.
Nota: quanto sopra indicato vale per tutti i tipi di motoveicoli simmetrici aventi la medesima disposizione di ruote.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose oppure le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).
MOTOCARRI SIMMETRICI A DUE RUOTE POSTERIORI

MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUOTE POSTERIORI

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di direzione anteriore.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Posizione: simmetrica (anche arretrati purché visibili dall'avanti).
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,30 metri da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto e raggruppata con il catadiottro.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,30 metri da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco o giallo, oppure bianco e giallo.
Quando non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore ed il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.
- Numero: uno o due.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
F - INDICATORI DI DIREZIONE
- Colore: arancione o bianca per la luce emessa in direzione anteriore; arancione per la luce emessa in tutte le altre direzioni.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa. Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.
- Numero: almeno due laterali, (oppure 4 oppure 6 come gli autoveicoli).
- Posizione: la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed egualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
G - LUCE D'ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: due apparecchi.
Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppata con il catadiottro. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.
- Altezza dal suolo: minima: 0,35; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
O - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: rosso.
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 0,90.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: uno.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del proiettore anabbagliante installato sul veicolo.
L - PROIETTORE RETROMARCIA
- Colore: bianco anabbagliante.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia (se prevista).
- Numero: non più di due.
- Posizione: nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.
- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
MOTOVEICOLI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIORI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
O - Catadiottro rosso.
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia;
L - Proiettore retromarcia.
Nota: quanto sopra indicato vale per tutti i tipi di motoveicoli simmetrici aventi la medesima disposizione di ruote.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).
MOTOCARRI SIMMETRICI A DUE RUOTE ANTERIORI

MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUOTE ANTERIORI

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di direzione anteriore. Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: minima: 0,40; massima: m 1,20.
Entrambi i dispositivi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con il catadiottro.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica (anche avanzata purché visibili dall'indietro).
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20.
Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco o giallo, oppure bianco e giallo. I fasci di luce dei due proiettori debbono essere dello stesso colore.
I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci luce; debbono essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.
Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
- Distanza in larghezza: la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40. Qualora nei proiettori siano incorporate mutuamente le luci di posizione, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30.
La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
F - INDICATORI DI DIREZIONE
- Colore: arancione o bianco per la luce emessa in direzione anteriore; arancione per la luce emessa in tutte le altre direzioni.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa. Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.
- Numero: almeno due laterali (oppure 4 oppure 6 come gli autoveicoli).
- Altezza dal suolo: minima m 0,35; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60. Ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma.
G - LUCE DI ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: due apparecchi.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppato con il catadiottro.
La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.
O - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: rosso.
- Numero: due.
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa la triangolare.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,35; massima: m 0,90.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,50.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione; tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: due.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che il fendinebbia non risulti più alto del «proiettore» anabbagliante installato sul veicolo.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di 0,40 metri dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione anteriore questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza fra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
L - PROIETTORE RETROMARCIA
- Colore: bianco anabbagliante.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.
- Numero: non più di due.
- Posizione: nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.
- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
AUTOVETTURE
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
O - Catadiottro.
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia;
L - Proiettore retromarcia.
N.B. - Le prescrizioni valgono sia per le autovetture con carrozzeria chiusa che per quelle con carrozzeria aperta.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due dispositivi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un dispositivo rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa ed il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
- Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore o con il fendinebbia (se presente).
Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
- Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione posteriore.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco, oppure giallo, o bianco e giallo.
- Numero: 2 o 4 (se speciali).
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore.
I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.
Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
- Distanza in larghezza: la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.
Qualora nei proiettori siano incorporati mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)
- Colore: Bianco lampeggiante in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.
Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.
Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per ogni lato del veicolo, occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico percepibile dal posto di guida.
- Numero: 2 laterali (schema «a») se la lunghezza del veicolo non è maggiore di m 3,60, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).

(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).
- Posizione: nel caso della fig. «b» gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c», quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,80 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.
Gli apparecchi posteriori possono essere raggruppati con la luce di posizione posteriore, con l'indicatore di arresto e con il catadiottro.
G - LUCE DI ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: due apparecchi.
Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Posizione: simmetrica.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
O - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: rosso.
- Numero: due.
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I); per i veicoli aventi larghezza non superiore a 2 metri la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima m 0,40; massima m 0,90.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; se il fendinebbia sia incorporata mutuamente con la luce di posizione o con l'indicatore di direzione anteriore, questa distanza deve essere non superiore a m 0,30; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
L - PROIETTORE RETROMARCIA
- Colore: bianco.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.
- Numero: non più di due.
- Posizione: nella parte posteriore del veicolo e entro la larghezza della sagoma del veicolo stesso.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.
- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
AUTOVEICOLI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
O - Catadiottro rosso;
Q - Catadiottro arancione (°).
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia;
L - Proiettore retromarcia.
(°) Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a 7 metri.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione: ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose oppure le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).
Nota: per il veicolo trattore degli autoarticolati e degli autotreni vale quanto indicato per gli autobus e gli autocarri; per il veicolo trainato vale quanto indicato per i semirimorchi e per i rimorchi.
Per i filoveicoli valgono le stesse prescrizioni degli autoveicoli di corrispondenti dimensioni.

N.B. - Quanto sopra indicato vale per:
Autobus - Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose - Autocarri - Trattori stradali - Autoveicoli per uso speciale - Autoveicoli per trasporti specifici.
A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore e con il fendinebbia (se presente).
Quando non è possibile accertare dal posto di guida se gli apparecchi sono accesi, è necessaria, sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto, raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione posteriore.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco o giallo, oppure bianco e giallo.
- Numero: 2 o 4 (se speciali).
I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.
Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondena biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luci acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
- Distanza in larghezza: la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.
Qualora nei proiettori siano incorporati mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante).
- Colore: lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.
Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi successivi.
Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per lato del veicolo, occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico.
- Numero: 2 laterali (schema «a») se il veicolo è lungo meno di m 3,60 m, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).

(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).
- Posizione: nel caso della fig. «b», gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c», quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.
G - LUCE DI ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: due.
Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione posteriore, raggruppata con il catadiottro e con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
O - CATADIOTTRO ROSSO
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- Numero: due apparecchi.
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 0,90.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
Q - CATADIOTTRO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7).
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.
- Numero: due (uno per lato).
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di Classe I), per i veicoli avanti larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purché visibili dai lati.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione o l'indicatore di direzione anteriore; questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
L - PROIETTORE RETROMARCIA
- Colore: bianco.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.
- Numero: non più di due.
- Posizione: nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.
- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica, rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
AUTOSNODATI
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
A - Luce di posizione anteriore;
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
E - Proiettore;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
Q - Catadiottro arancione (*);
R - Catadiottro rosso triangolare;
DISPOSITIVI FACOLTATIVI
I - Proiettore fendinebbia;
L - Proiettore retromarcia.
Per autosnodati si intendono i veicoli costituiti da più elementi di cui uno motore, tutti atti al carico, permanentemente e non rigidamente collegati.
(*) Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi. Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli che hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- Colore: bianco o giallo.
Può essere incorporata mutuamente con il proiettore anteriore, oppure con l'indicatore di direzione anteriore o con il fendinebbia (se presente).
Quando non è possibile accertare direttamente dal posto di guida durante la marcia se gli apparecchi sono stati accesi, è necessaria sul cruscotto, una lampada di controllo di colore verde.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore di arresto e raggruppata con l'indicatore di direzione posteriore.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
E - PROIETTORE
- Colore: bianco o giallo, oppure bianco e giallo.
- Numero: due o quattro (se speciali).
I proiettori debbono avere identiche caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei fasci di luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con protezione indipendente.
Quando il commutatore tra luce di profondità e luce anabbagliante è comandato a piede, o comunque non vi è corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore e il fascio di luci acceso, occorre una lampada di controllo di colore azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondità.
- Altezza dal suolo: massima: m 1,10; minima: m 0,45.
- Distanza in larghezza: la distanza dal limite laterale esterno della sagoma del veicolo non deve superare per ogni apparecchio m 0,40.
Qualora nei proiettori siano incorporate mutuamente le luci di posizione e gli indicatori di direzione anteriori, questa distanza non deve essere superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
F - INDICATORE DI DIREZIONE (a luce lampeggiante)
- Colore: Lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.
Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi successivi.
Quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno un apparecchio per lato occorre un dispositivo di controllo ottico o acustico.
- Numero: due laterali (schema «a») se il veicolo è lungo meno di m 8,60, altrimenti 4 (schema «b») o 6 (schema «c»).

(Gli apparecchi laterali della fig. «c» possono emettere luce arancione in tutte le direzioni).
- Posizione: nel caso della fig. «b» gli apparecchi anteriori laterali e, nel caso della fig. «c» quelli laterali non debbono essere arretrati di oltre m 1,80 rispetto al limite anteriore della sagoma del veicolo. Nel caso della fig. «a» la distanza degli apparecchi dal limite anteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo ed ugualmente la distanza dal limite posteriore della sagoma non deve essere inferiore a 0,30 volte la lunghezza del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.
G - LUCE DI ARRESTO
- Colore: rosso.
- Numero: due apparecchi.
Può essere incorporata mutuamente con la luce di posizione e raggruppata con l'indicatore di direzione.
La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore. Deve essere comandata dall'azionamento del freno di servizio.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20; i due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,60 metri.
Q - CATADIOTTRO ARANCIONE (Soltanto se il veicolo ha lunghezza uguale o superiore a m 7).
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.
- Numero: due (uno per lato).
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore 10 cmq (detti di Classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di Classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica, entro il terzo medio della lunghezza del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purché visibili dei lati.
R - CATADIOTTRO ROSSO TRIANGOLARE
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- Numero: due.
- Dimensioni: la superficie utile non deve essere inferiore a 70 cmq. Il lato del triangolo deve essere compreso tra 0,15 e 0,20 metri.
- Forma: triangolo equilatero con il vertice in alto.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di 0,30 metri dal limite laterale esterno della sagoma e la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
- Posizione: simmetrica.
I - PROIETTORE FENDINEBBIA
- Colore: bianco, giallo o arancione, tale comunque da escludere ogni possibilità di confusione con il rosso.
- Posizione: simmetrica.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore e con l'indicatore di direzione anteriore. Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione anteriori.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: tale che non risultino più alti dei «proiettori» anabbaglianti installati sul veicolo.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; qualora nel fendinebbia sia incorporata mutuamente la luce di posizione o l'indicatore di direzione anteriore questa distanza deve essere non superiore a m 0,30. La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
L - PROIETTORE RETROMARCIA
- Colore: bianco.
Deve essere collegato elettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono accese le luci di posizione ed è innestata la retromarcia.
- Numero: non più di due.
- Posizione: nella parte posteriore del veicolo. Entro la larghezza della sagoma del veicolo.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,25; massima: m 1,00.
- Distanza in larghezza: quando vi sono due apparecchi essi debbono essere in posizione simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo.
Nota: per i filoveicoli snodati valgono le stesse prescrizioni degli autosnodati di corrispondenti dimensioni.
RIMORCHI - SEMIRIMORCHI - CARRELLI APPENDICE
DISPOSITIVI OBBLIGATORI
B - Luce di posizione posteriore;
D - Luce targa;
F - Indicatore di direzione;
G - Luce d'arresto;
P - Catadiottro bianco;
Q - Catadiottro arancione;
R - Catadiottro rosso triangolare.
Tutti i dispositivi debbono essere approvati dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Quote di installazione. - Ove non sia indicato diversamente, le quote di installazione dei singoli dispositivi debbono essere misurate come segue:
altezza massima: a veicolo scarico e nel punto più alto della superficie luminosa;
altezza minima: a veicolo scarico e nel punto più basso della superficie luminosa;
distanza tra due apparecchi: tra i punti più interni delle superfici luminose;
distanza di un apparecchio rispetto alla sagoma del veicolo: dal punto più esterno della superficie luminosa.
Conglobamento di più dispositivi: Si intendono per:
dispositivi indipendenti: quelli che hanno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure distinti;
dispositivi raggruppati: quelli che hanno le superfici luminose e le sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in comune;
dispositivi combinati: quelli che hanno le superfici luminose distinte, ma in comune la sorgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutuamente: quelli hanno in comune la superficie luminosa e il contenitore, ma sorgenti luminose distinte (oppure unica ma funzionante in condizioni diverse).

N.B. - Tutti i dispositivi elencati valgono per:
RIMORCHI - SEMIRIMORCHI - CARRELLI APPENDICE
B - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.
Può essere incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto, può essere raggruppata con l'indicatore di direzione posteriore. L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriori.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. Entrambi gli apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di m 0,30 da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
D - LUCE TARGA
- Colore: la targa deve essere illuminata con luce bianca.
Il dispositivo può essere costituito da uno o più dispositivi ottici.
L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione posteriori.
F - INDICATORE DI DIREZIONE
- Colore: arancione.
Può essere raggruppato con la luce di posizione posteriore e con la luce di arresto.
Non è ammesso l'impiego di indicatori di direzione a braccio mobile o a scomparsa.
Non è ammesso l'impiego di apparecchi a due o più superfici luminose che si accendano in tempi consecutivi.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica rispetto al piano verticale di simmetria del veicolo.
Debbono essere visibili dall'indietro.
La posizione relativa deve essere tale che gli indicatori di direzione non siano interni rispetto ad alcuno degli altri apparecchi montati sulla parte posteriore del rimorchio.
- Altezza dal suolo: minimo: m 0,40; massimo: m 1,50.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma. La distanza tra due apparecchi simmetrici non deve essere inferiore a m 0,60.
G - LUCE D'ARRESTO
- Colore: rosso.
Può essere incorporato mutuamente con la luce di posizione posteriore e raggruppato con l'indicatore di direzione. La segnalazione può essere ottenuta mediante opportuna intensificazione della luce di posizione posteriore.
- Numero: due.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20. I due apparecchi debbono essere alla stessa altezza.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non più di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma.
La distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
P - CATADIOTTRO BIANCO
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce bianca.
- Dimensioni: per i rimorchi aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di classe I), per i veicoli aventi larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di classe II).
- Forma: qualsiasi, esclusa quella triangolare.
- Numero: due.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,50.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di m 0,40 dal limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
Q - CATADIOTTRO ARANCIONE
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce arancione.
- Dimensioni: per i veicoli aventi larghezza superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq (detti di classe I), per i veicoli avanti larghezza non superiore a m 2 la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq (detti di classe II).
- Forma: qualsiasi esclusa quella triangolare.
- Posizione: simmetrica sui fianchi laterali, entro il terzo medio della lunghezza (nella lunghezza non viene considerato il timone).
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma purché visibili dai lati.
- Numero: (due) uno per lato.
R - CATADIOTTRO PER RIMORCHIO
- Colore: illuminato con luce bianca deve riflettere luce rossa.
- Dimensioni: la superficie utile non deve essere inferiore a 70 cmq. Il lato del triangolo deve essere compreso tra m 0,15 e m 0,20.
- Forma: triangolo equilatero con il vertice in alto.
- Posizione: simmetrica.
- Altezza dal suolo: minima: m 0,40; massima: m 1,20.
- Distanza in larghezza: ogni apparecchio deve trovarsi a non meno di m 0,30 dal limite laterale esterno della sagoma e la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a m 0,60.
Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360 - Art. 18, c. 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289(legge finanziaria 2003)
La presente circolare sostituisce interamente la
circolare n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto
ritenersi abrogata.
Le modifiche apportate sono state evidenziate in "grassetto".
«Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: «Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. ... (omissis) La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo».
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L'art. 60, comma 2, del codice della strada, infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca «i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati ... (omissis) e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione»; tant'è che il successivo comma 3, lett. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del codice della strada, come sostituito dall'art. 1, comma 2-quater, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall'art. 93 del codice della strada.
Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.
Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel Pubblico Registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel Pubblico Registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel Pubblico Registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell'Archivio nazionale dei veicoli, che successivamente alla radiazione d'ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l'interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi.
Al riguardo, si richiama l'attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell'annotazione, nell'Archivio nazionale dei veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un "Veicolo di interesse storico e collezionistico", l'interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, del codice della strada;
2. la preventiva reiscrizione nel Pubblico Registro automobilistico è comprovata dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l'annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di "Veicolo di interesse storico e collezionistico" è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l'annotazione, nell'Archivio nazionale dei veicoli, che si tratta di "Veicolo di interesse storico e collezionistico" è effettuata attraverso la transazione "SC67" e inserendo "N" nel campo "cod. procedura";
5. l'emissione dell'etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera "STDU";
6. nell'ipotesi in cui l'interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l'immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel Pubblico Registro automobilistico; in tal caso, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel Pubblico Registro automobilistico e l'anno di avvenuta radiazione d'ufficio, ovvero copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
7. nell'ipotesi in cui l'interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel Pubblico Registro automobilistico;
8. nell'ipotesi di cui al precedente punto 7, l'interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l'Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura "non valida ai fini della circolazione", il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l'interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l'interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel Pubblico Registro automobilistico;
“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile”. (Punto così sostituito dalla circ. 3.03.2010, n. 19277/23.25)
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d'origine (art. 75 c.d.s.):
- in caso di reimmatricolazione;
- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, del codice della strada non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell'Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel Pubblico Registro automobilistico e da questo radiati d'ufficio; pertanto, per l'immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l'opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d'ufficio».
Allegato
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VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO |
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1. STESSO PROPRIETARIO IN POSSESSO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (O DELL'EVENTUALE DUPLICATO RILASCIATO ANTERIORMENTE ALLA RADIAZIONE) E DELLE TARGHE ORIGINALI |
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PREVENTIVA REISCRIZIONE |
|
OBBLIGO DI VISITA |
VOCE TARIFFARIA |
OBBLIGO DI |
|
IPOTESI |
AL P.R.A. |
ADEMPIMENTI |
E PROVA |
(come da tabella |
REVISIONE |
|
|
(art. 18, c. 1, legge n. 289 del 2002) |
|
|
allegata alla L. n. 870/1986) |
|
|
|
|
Annotazione |
|
2 |
|
|
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI |
nell'Archivio e sulla carta di circolazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
(comprensiva di una imposta di bollo) |
SÌ |
|
|
|
Inserimento del veicolo |
|
2 |
|
|
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO |
SI |
nell'Archivio e annotazione sulla carta di circolazione: "Veicolo di |
EVENTUALE |
(comprensiva di una imposta di bollo) |
SÌ |
|
|
|
interesse storico e |
|
ovvero |
|
|
|
|
collezionistico" |
|
3 |
|
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|
|
|
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(comprensiva di due imposte di bollo) |
|
|
|
|
2. NUOVO PROPRIETARIO IN POSSESSO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (O DELL'EVENTUALE DUPLICATO RILASCIATO ANTERIORMENTE ALLA RADIAZIONE) E DELLE TARGHE ORIGINALI |
|
|
|
|
PREVENTIVA REISCRIZIONE |
|
OBBLIGO DI VISITA |
VOCE TARIFFARIA |
OBBLIGO DI |
|
IPOTESI |
AL P.R.A. |
ADEMPIMENTI |
E PROVA |
(come da tabella |
REVISIONE |
|
|
(art. 18, c. 1, legge n. 289 del 2002) |
|
|
allegata alla L. n. 870/1986) |
|
|
|
|
Emissione dell'etichetta |
|
2 |
|
|
VEICOLO PRESENTE IN ARCHIVIO |
SÌ |
con le generalità del nuovo proprietario; successivamente annotazione nell'Archivio e sulla carta di circolazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
NO |
(comprensiva di due imposte di bollo) |
SÌ |
|
|
|
Inserimento del veicolo |
|
2 |
|
|
VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO |
SÌ |
nell'Archivio a nome dell'intestatario della carta di circolazione originale e |
EVENTUALE |
(comprensiva di due imposte di bollo) |
SÌ |
|
|
|
annotazione sulla carta |
|
ovvero |
|
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|
|
stessa: "Veicolo di |
|
3 |
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|
|
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interesse storico e collezionistico"; successivamente emissione dell'etichetta con le generalità del nuovo proprietario |
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(comprensiva di due imposte di bollo) |
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|
3. STESSO PROPRIETARIO IN POSSESSO DELLE TARGHE MA NON DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE |
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|
PREVENTIVA REISCRIZIONE |
|
OBBLIGO DI VISITA |
VOCE TARIFFARIA |
OBBLIGO DI |
|
IPOTESI |
AL P.R.A. |
ADEMPIMENTI |
E PROVA |
(come da tabella |
REVISIONE |
|
|
(art. 18, c. 1, legge n. 289 del 2002) |
|
|
allegata alla L. n. 870/1986) |
|
|
VEICOLO PRESENTE IN |
|
Emissione del duplicato |
|
2 |
|
|
ARCHIVIO |
SÌ |
della carta di circolazione |
NO |
(comprensiva di |
SÌ |
|
(l'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia) |
|
con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
|
due imposte di bollo) |
|
|
VEICOLO NON |
|
Immatricolazione con la |
|
3 |
|
|
PRESENTE IN ARCHIVIO |
NO |
stessa targa e rilascio |
SÌ |
(comprensiva di |
NO |
|
(l'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio, ovvero copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.) |
|
della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
|
due imposte di bollo) |
|
|
|
|
4. NUOVO PROPRIETARIO IN POSSESSO DELLE TARGHE MA NON DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE |
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PREVENTIVA REISCRIZIONE |
|
OBBLIGO DI VISITA |
VOCE TARIFFARIA |
OBBLIGO DI |
|
IPOTESI |
AL P.R.A. |
ADEMPIMENTI |
E PROVA |
(come da tabella |
REVISIONE |
|
|
(art. 18, c. 1, legge n. 289 del 2002) |
|
|
allegata alla L. n. 870/1986) |
|
|
VEICOLO PRESENTE IN |
|
Emissione del duplicato |
|
2 |
|
|
ARCHIVIO |
SÌ |
della carta di circolazione |
NO |
(comprensiva di |
SÌ |
|
(l'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circolazione) |
|
con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
|
due imposte di bollo) |
|
|
VEICOLO NON |
|
Immatricolazione con la |
|
3 |
|
|
PRESENTE IN ARCHIVIO |
NO |
stessa targa e rilascio |
SÌ |
(comprensiva di |
NO |
|
(l'interessato deve produrre la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di carta di circolazione, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio, ovvero copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.) |
|
della carta di circolazione con annotazione: "Veicolo di interesse storico e collezionistico" |
|
due imposte di bollo) |
|
|
|
|
5. PROPRIETARIO IN POSSESSO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE MA NON DELLE TARGHE |
|
|
|
|
PREVENTIVA REISCRIZIONE |
|
OBBLIGO DI VISITA |
VOCE TARIFFARIA |
OBBLIGO DI |
|
|
AL P.R.A. |
ADEMPIMENTI |
E PROVA |
(come da tabella |
REVISIONE |
|
|
(art. 18, c. 1, legge n. 289 del 2002) |
|
|
allegata alla L. n. 870/1986) |
|
|
L'interessato deve produrre |
|
Reimmatricolazione con |
|
3 |
|
|
la denuncia di furto, di smarrimento o distruzione delle targhe (o |
NO |
emissione di nuove targhe e di nuova carta di circolazione con |
SÌ |
(comprensiva di due imposte di bollo) |
NO |
|
dichiarazione sostitutiva di |
|
annotazione: "Veicolo di |
|
+ |
|
|
resa denuncia) ovvero |
|
interesse storico e |
|
2 |
|
|
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver acquistato il veicolo privo di targhe, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l'anno di prima immatricolazione, l'anno di iscrizione e quello di radiazione d'ufficio (o copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); l'interessato deve altresì restituire la carta di circolazione, al fine della distruzione, ovvero richiedere che venga annullata (con apposizione della dicitura "non valida ai fini della circolazione", del timbro, della firma e della data da parte dell'Ufficio della Motorizzazione, che provvede a restituirla all'interessato stesso) |
|
collezionistico" |
|
(in caso di annullamento della carta di circolazione originaria) |
|
Nota:
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
|
art. 60 comma 4 CdS |
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". |
I veicoli d'interesse storico o collezionistico dovevano essere iscritti in apposito registro tenuto dal DTTSIS che provvedeva alla formale attribuzione della qualifica giuridica di "veicolo d'interesse storico". |
Norma di nuova introduzione |
Circ 17 giugno 2008 PROT. N. 51067/23.25 - Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico.
Detto Gruppo ha formulato la
proposta di consentire l’ammissione alla circolazione degli autobus e dei
complessi di veicoli classificati di “interesse
storico e collezionistico", in analogia a quanto già accaduto per gli
autocarri, questi ultimi disciplinati con la lettera circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001.
La proposta formulata
appare in linea con l’attuale quadro normativo.
Infatti, i veicoli
d’epoca e i veicoli di interesse storico e collezionistico sono regolamentati
dall’art. dall’art. 60
del Codice della Strada e dall’art 215 del Regolamento.
In base alle richiamate
disposizioni, sono presupposti necessari per la individuazione e la
classificazione di veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico l’appartenenza
alle categorie di “motoveicoli e autoveicoli” e l’iscrizione in uno dei
Registri di cui al citato art. 60 del C.d.S..
Si osserva, inoltre , che a norma
dell’art. 54 del C.d.S. i complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati e
autosnodati) rientrano nella classificazione di autoveicoli e in quanto tali
sono ricompresi tra i veicoli indicati all’art. 60 del
C.d.S.
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole
prot. n. 39726 del 9.5.2008 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e nel richiamare integralmente i contenuti della citata circolare n.
256-CT-AG del 30 marzo 2001, si dispone quanto
segue.
E’
consentita l’ ammissione alla circolazione di autobus e complessi di veicoli,
iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60 del C.d.S., in difetto dei prescritti
titoli autorizzativi per la
circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione
alla circolazione, fatti salvi i previsti
accertamenti tecnici, è sufficiente la presentazione della
certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei citati Registri
di cui all’art. 60 del C.d.S., unitamente ad una dichiarazione del proprietario
che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e
non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che
tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi
quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli
82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus in argomento, privi
di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta
salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di
circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e
collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo
percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali
mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità e sarà quindi
sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione nel registro storico
e la carta di circolazione riportante:
-
le
generalità del proprietario;
-
la
classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
-
la
portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus,
l’utilizzazione dei posti utilizzabili alle condizioni di cui sopra;
-
l’
agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
La carta di circolazione precedente
sarà annullata e potrà essere, su richiesta, restituita all’interessato.
Nelle more di allineamento delle
procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di
circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC
in collaborazione con il CED.
Si precisa, infine, che le presenti
disposizioni non riguardano la disciplina concernente la materia fiscale ed assicurativa.