Codice

Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche (1).

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo (2).

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida (3);

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

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(1) D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 all'art. 1, c.3-ter prevede che: "I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".

(2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Successivamente così modificato dall'art. 1, c. 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

(3) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 20.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.

LE NUOVE REGOLE

• Nell’elenco dei veicoli considerati atipici rispetto quelli classificati dal codice della strada viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli elettrici leggeri di città, i veicoli ibridi, multimodali, micro veicoli elettrici o elettroveicoli leggeri.

COSA E’ CAMBIATO

• Vengono considerati atipici tutti qui veicoli che per caratteristiche costruttive o funzionali non rientrano nelle classificazioni di veicoli di cui all’articolo 47 del CDS. Con l’attuale modifica viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli ibridi, leggeri di città ecc.

Giurisprudenza

non riportata

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare

non riportata

Dottrina 

non riportata

Sanzioni 

non previste