Codice
Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente,
con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per
il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o
delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia
e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore
a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
211. (Art. 58 Cod. Str.) Limiti e modalità di circolazione delle macchine
operatrici.
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare
su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice,
nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione
stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata
da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (1).
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì
circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o
asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso,
vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede,
ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti
sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli
assi posteriori.
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione
sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.
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(1) Comma così modificato dall'art. 124, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
212. (Art. 58 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature
tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni
secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio
decreto.
213. (Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad
operare nelle aree portuali.
1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati
o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali,
aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree
suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui
all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice.
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione
sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Legislazione
complementare
D.M. 2 maggio 2001, n. 277
Dottrina
F. Infantino - I veicoli a motore nel codice
della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n. 26
della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia
Sanzioni
non riportata