Codice 

Art. 57. Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio (2).
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente (1).

--------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Giurisprudenza 

 non riportata

Regolamento

206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole.
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.

207. (Art. 57 Cod. Str.) Trattrici agricole con piano di carico.
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a) punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m (1):
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;
b) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi (1).
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.
------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 122, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

208. (Art. 57 Cod. Str.) Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole.
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

209. (Art. 57 Cod. Str.) Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone.
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni (1).
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 123, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

210. (Art. 57 Cod. Str.) Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi.
1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

Legislazione complementare 

Circ. Min. trasporti 15 dicembre 1998, n. 120/98 - Macchine agricole e macchine operatrici: rispondenza alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previste dalle normative per la sicurezza e l'igiene del lavoro. Legge n. 112 del 1992, sanatoria dei rimorchi agricoli.

Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare n. 1157/4812 del 15 giugno 1998 (che si allega in copia) per rendere noto che questa Amministrazione ha richiesto, in data 2 luglio 1998 e 29 ottobre 1998, al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'industria un incontro per esaminare congiuntamente le disposizioni, relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e l'igiene del lavoro, contenute nel comma 6 dell'articolo 106, e nel comma 1 dell'articolo 114, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardanti i veicoli, classificati, rispettivamente, macchine agricole e macchine operatrici, allestiti con dispositivi definiti "macchine" dalla direttiva comunitaria 89/392/CE recepita in Italia con il D.P.R. n. 459 del 1996; norme, queste ultime, di competenza applicativa riservata ai due predetti Ministeri.

Alla riunione, tenutasi in data 11 novembre 1998 presso gli Uffici della Direzione generale M.C.T.C., hanno partecipato i rappresentanti di questo Dicastero e del Ministero del lavoro, mentre non è intervenuto il rappresentante del Ministero dell'industria, peraltro, anch'esso regolarmente invitato.

Sono state esaminate le norme nazionali e comunitarie che hanno regolamentato e che regolamentano la materia di che trattasi e si è pervenuti alle seguenti determinazioni.

Per l'immissione in circolazione ai sensi della legge n. 112 del 1992, legge di sanatoria, dei rimorchi agricoli allestiti con dispositivi, e/o apparecchiature, definiti "macchine" dalla suindicata direttiva comunitaria n. 89/392/CE, gli utenti interessati dovranno attestare che i dispositivi, e/o le apparecchiature di cui sopra, in quanto costruiti o messi in servizio la prima volta anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459 del 1996, sono conformi, alla data di presentazione della domanda di visita e prova per l'immatricolazione, alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955 e successive integrazioni e modifiche.

La attestazione di cui sopra potrà essere riportata sulla stessa dichiarazione, ove del caso, già prevista al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 112.

Si coglie l'occasione per rammentare che le richieste di immissione in circolazione riguardanti le macchine agricole e le macchine operatrici, allestite con dispositivi e/o apparecchiature come sopra definite:

- avanzate dietro presentazione di dichiarazioni di conformità al tipo omologato sulla base delle norme contenute nel previgente codice della strada (D.P.R. n. 393 del 1959), dovranno essere corredate della attestazione sopra specificata;

- presentate contestualmente alle visite e prove quali unici esemplari dovranno essere corredate dalla documentazione prevista della direttiva 89/392/CE recepita con D.P.R. n. 459 del 1996;

- presentate a corredo delle dichiarazioni di conformità al tipo omologato in base alle norme contenute nel nuovo codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992 (dato indicato sulle dichiarazioni di conformità), non dovranno essere corredate da altro documento attinente la sicurezza in quanto in sede di visite e prove del prototipo del tipo omologato è stato già accertato il possesso da parte delle ditte costruttrici dei veicoli, che hanno ottenuto l'omologazione, della certificazione prevista dalla direttiva 89/392/CE.


Allegato

 

Lett. circ. n. 1157/4812 del 15 giugno 1998

Legge n. 112 del 1992. Sanatoria dei rimorchi agricoli (2).

 

 

 

------------------------

(2) Allegato omesso.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 29 luglio 2003, n. 2940/MOT2/B - Macchine agricole trainate dotate di serbatoi per trasporto liquame.

 In relazione al quesito di cui all'oggetto, vista la vigente normativa in campo agricolo, considerata l'esigenza da parte dell'utenza di poter utilizzare carrozzerie scarrabili idonee al trasporto del liquame di origine agricolo destinato allo smaltimento o spandimento, si ritiene ammissibile che tale trasporto possa avvenire anche con cisterne, di tipo scarrabile.

Tali macchine agricole trainate, opportunamente predisposte, possono essere munite di serbatoi, destinati al trasporto e spandimento di liquame, anche di dimensioni tra loro diverse, ma comunque compatibili con le dimensioni del veicolo cisterna, nel rispetto della massa massima complessiva e della massa massima tecnicamente ammessa sugli assi.

È appena il caso di osservare che i serbatoi scarrabili devono essere strutturati in modo tale da poter utilizzare il collegamento predisposto sul telaio del veicolo.

Per quanto concerne i criteri di progettazione e costruzione di tali serbatoi si rimanda alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al D.M. 27 settembre 1982, vigente in materia.

Devono, inoltre essere rispettate anche le prescrizioni di cui ai punti 6 ed 8 della circolare n. 2072/4938/11 del 22 settembre 1998, che si allega in copia.

 (V. anche la circolare 9 luglio 2004, n. 2510/2511/MOT2/B)

Allegato

omissis


Circ. Min. Lavoro 16 marzo 2005, n. 11/2005 - Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.

Il verificarsi con frequenza preoccupante di incidenti che coinvolgono con conseguenze mortali o gravissime gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, ripropone la necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di infortuni dovuti all'uso di tale mezzo, per valutare se esso sia confrontabile con quello che l'applicazione delle più recenti acquisizioni dello stato dell'arte può consentire di conseguire.

In effetti, detto rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine semoventi, può significativamente essere ridotto quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi.

Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un adatto volume di sicurezza - con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) - per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.

A fronte di quanto appena rilevato si deve constatare che non sempre i trattori vengono posti sul mercato dotati di entrambi i dispositivi descritti: in generale risultano dotati del telaio di protezione ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.

Come indicato in premessa, i dati a disposizione sugli infortuni gravi e mortali, accaduti nel comparto agricoltura, indicano chiaramente che la causa più frequente di danno è connessa con lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore; per questi casi tale causa poteva e può essere limitata, se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.

Riguardo a questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che:

- non esiste una specifica disposizione che la preveda;

- a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni.

Orbene, il carattere strettamente normativo e non tecnico-applicativo di dette obiezioni a parere di questa Amministrazione non può farle considerare rilevanti né condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:

a) le citate disposizioni di recepimento (che peraltro trovano applicazione solo alle trattrici a ruote, escludendo i trattori a cingoli):

- stabiliscono l'entità ed il tipo dei requisiti costruttivi (taluni dei quali intesi alla sicurezza degli operatori) che obbligatoriamente debbono essere garantiti dai fabbricanti ai fini dell'ottenimento dell'omologazione;

- tuttavia, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate, tra le quali rientra certamente l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti, mentre richiedono ai fabbricanti - in maniera esplicita ed ai fini della protezione dell'operatore - l'applicazione dei telai di protezione, non trattano l'argomento delle cinture di sicurezza, il cui uso, in abbinamento alla presenza del telaio di protezione, consente di ridurre significativamente le conseguenze di un eventuale ribaltamento del mezzo;

b) le prescrizioni dell'art. 182 del D.P.R. n. 547 del 1955 - che richiedono, in generale, una protezione del posto di manovra del mezzo che consenta l'esecuzione delle manovre...in condizioni di sicurezza - non risultano in contrasto con dette disposizioni di recepimento;

c) numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto pienamente applicabile, la disciplina prevista nell'art. 182 D.P.R. n. 547 del 1955 come quella più idonea a proteggere l'incolumità del lavoratore;

d) l'art. 106 del codice della strada stabilisce che "le macchine...... devono............. rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento".

Di conseguenza, alla luce del disposto dell'art. 6.2 del D.Lgs. n. 626 del 1994 - che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, preso atto di quanto correntemente risulta già disponibile sul mercato e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all'interno del volume di sicurezza garantito dal telaio.

Ad ulteriore conferma di quanto appena rilevato si ponga mente al fatto che se, per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8 bis e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 626 del 1994, le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 - e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo (norme che nella fattispecie dei trattori, come in precedenza osservato, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate) - debbono essere adeguate in modo da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel citato paragrafo, a maggior ragione si deve ritenere che gli stessi provvedimenti debbano essere adottati per le attrezzature di nuova produzione costruite a partire da detta data.

Per quel che riguarda, specificamente, il parco dei trattori già in servizio, è parere di questo Ministero che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5, lett. b), seconda frase, e art. 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 626 del 1994, debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore.

Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per i trattori già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è stato costituito presso l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.

In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.  

 

per notizia:
L. 8 agosto 1977, n. 572 - Omologazione
D.M. 2 maggio 2001, n. 277

Dottrina 


F. Infantino - I veicoli a motore nel codice della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n. 26 della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia

Sanzioni

non previste