Art. 56. Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art.
55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno
due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera
f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h)
dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore
ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti
ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi
ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti
di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi
si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa
o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1,
esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti
di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli
articoli 61 e 62 e dal regolamento (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 24,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza ![]()
non riportata
Regolamento
204. (Art. 56 Cod. Str.) Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso
speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice,
per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle
seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti (1);
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers
o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni
e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate
pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente
al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di
animali vivi (2);
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli (2);
o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (3).
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice,
per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui
sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati
(4);
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
d) attrezzati con pompe (2);
e) attrezzati con scale (2);
f) attrezzati con gru (2);
g) attrezzati con saldatrici (2);
h) attrezzati con scavatrici (5);
i) attrezzati con perforatrici (5);
l) attrezzati con gruppi elettrogeni (5);
m) attrezzati con bobine avvolgicavi (5);
n) attrezzati per uso abitazione (5);
o) attrezzati per uso ufficio (5);
p) attrezzati per uso officina (5);
q) attrezzati per uso negozio (5);
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento
(5);
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
(5).
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla
legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo
1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione,
una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa
complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del
20%.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.).
(3) Lettera così sostituita dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.).
(4) Il D.M. 26 ottobe 1995 (G.U. 9 novembre 1995, n. 262) ha così disposto:
«Art. 1. È riconosciuta idonea per uso speciale la carrozzeria, non atta al
trasporto di materiali, ma
dotata di attrezzature permanentemente installate, atte alla frantumazione
e/o al vaglio di inerti,
costituita da tramogge, nastri estrattori e trasportatori, vagli vibranti
ed affini».
(5) Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (G.U. 6 aprile 1998,
n. 80) è stata riconosciuta
l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile.
205. (Art. 56 Cod. Str.) Dimensioni, masse,
organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice.
1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in
relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m
di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di
massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di
lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa
complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza,
compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva
a pieno carico.
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo
trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti
di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e
prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli
appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di
corrispondente massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo
di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della
fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati
il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva
ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso
il traino.
Taluni Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri hanno manifestato perplessità in ordine al disposto dell'articolo 204 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in ordine alla difformità di individuazione dei veicoli di specie rilevabile nel contenuto dei paragrafi 1 e 2.
Dalla enunciazione testuale della norma, sembrerebbe infatti che, mentre sono classificabili "per trasporto specifico" sia i rimorchi che i semirimorchi, solo i primi lo sarebbero "per uso speciale".
A tale puntualizzazione conferirebbe rilievo la circostanza che, trattandosi di enunciati in un medesimo articolo di legge, non sarebbe ipotizzabile un mero refuso.
Si fa al riguardo rilevare che l'articolo 56, comma 3, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) recante "rimorchi" definisce i semirimorchi quali veicoli costruiti "in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della massa o del carico sia supportata da detta motrice"; definizione non dissimile da quella dell'articolo 28 del codice pregresso (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) parimenti intitolato: "Rimorchi".
Si evidenzia inoltre che l'intestazione dell'articolo 204 del regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), per l'appunto vertente in tema sia di rimorchi che semirimorchi, è "Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale".
Deve argomentarsi perciò che, nel disposto del secondo paragrafo dell'articolo citato, il termine "rimorchi" valga nella sua accezione generale ricomprendendo cioè anche i semirimorchi attrezzati come indicato nei punti da c) ad s).
Circ. Min. trasporti 23 aprile 2007, n. 38714 - Semplificazione dei codici che individuano il tipo di carrozzerie dei veicoli delle categorie N1, O1 ed O2.Con la lett.circ. n. 280/M3/C2 del 24 febbraio 2000 e la lett.circ. n. 47/M3/C1 del 13 gennaio 2000, relative alla semplificazione delle procedure di omologazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e delle categorie O3, O4, sono state fornite indicazioni finalizzate alla semplificazione dei codici che individuano il tipo di carrozzerie dei veicoli (riducendo il numero dei codici di carrozzeria).
Si è inteso in tal modo razionalizzare per tali categorie dei veicoli sia l'espletamento della prassi omologativa che i procedimenti relativi all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (caso del cosiddetto esemplare unico).
Viceversa, per i veicoli della categoria N1, il tema della semplificazione dei codici di carrozzeria era stato affrontato dalla circolare n. 122/94 del 6 settembre 1994 che, tuttavia, aveva limitato l'ambito di applicazione alla sola tipologia di carrozzeria del tipo furgone.
Con la presente si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente i "codici semplificati", previsti dalle circolari citate al primo capoverso, anche per le categorie N1, O1 ed O2. Ad ogni buon fine vengono di seguito riportati, aggiornati con le modifiche intervenute, i seguenti codici:
Veicoli carrozzati:
I veicoli diversi da quelli classificati per trasporto specifico e per uso speciale, sono identificati dai seguenti codici carrozzeria:
F0 - Furgone
P0 - Pianale
P2 - Pianale ribaltabile (da specificare nelle righe descrittive se posteriore, laterale o trilaterale)
P6 - Pianale con sponda posteriore caricatrice
K0 - Cassone
K3 - Cassone con sponda caricatrice
RC - Cassone ribaltabile posteriore
RD - Cassone ribaltabile laterale
RE - Cassone ribaltabile trilaterale.
Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata (A.T.P.):
È previsto l'impiego esclusivo dei seguenti codici di carrozzeria:
F3 - Furgone isotermico con gruppo frigorifero
F4 - Furgone isotermico
C5 - Cisterna per trasporto merci commestibili.
Nelle righe descrittive della carta di circolazione sono riportate diciture del tipo:
"per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa refrigerante sigla... (esempio: RRC, RRB etc..) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione"
oppure
"per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cassa isotermica (o struttura coibentata) e gruppo frigorifero sigla... (esempio: IN, FRA etc..) come da attestato A.T.P., parte integrante della carta di circolazione"
oppure
"per trasporto specifico di derrate alimentari in regime di temperatura controllata con cisterna isotermica sigla... (esempio: CNA, CRA, CRB) come da attestato A.T.P." etc...."
Sull'attestato nazionale od internazionale debbono essere riportati i dati di omologazione relativi alla cassa isotermica ed ai dispositivi termici.
Si ricorda che per questa tipologia di veicoli non devono essere riportate annotazioni relative al tipo specifico di merce trasportata.
Veicoli con attrezzature termiche non rispondenti alle norme A.T.P.:
È previsto l'impiego esclusivo dei seguenti codici di carrozzeria, integrati dalla nota nelle righe descrittive di "cassa e/o gruppo non provato/i a norma A.T.P.":
F5 - Furgone con gruppo ausiliario
F6 - Furgone coibentato
C5 - Cisterna per trasporto merci commestibili (integrato nelle righe descrittive con la dicitura "per il trasporto specifico di liquidi alimentari; non provato a norma A.T.P." oppure "per il trasporto specifico di............; non provato a norma A.T.P.").
Veicoli per trasporti specifici:
Si impiegano di norma i seguenti codici di carrozzeria inserendo nelle righe descrittive le note necessarie per il rispetto di quanto previsto dagli art. 203 o 204 del Regolamento del C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992):
FG - Furgone per il trasporto specifico di
KZ - Cassone attrezzato per trasporto specifico di
P3 - Pianale attrezzato per trasporto specifico di
VN - Cisterna (integrato nelle righe descrittive da: "per trasporto specifico di...")
VC - Telaio attrezzato per trasporto di containers (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico")
VS - Cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico")
H1 - Furgone blindato (da specificare nelle righe descrittive "per trasporto specifico").
Per i veicoli cisterna per trasporto specifico di merci pericolose si integra il codice VN riportando nelle righe descrittive le seguenti diciture:
"per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC452",
"per trasporto specifico di merci pericolose, individuate dal modello MC813".
Veicoli ad uso speciale:
Si impiegano i codici di carrozzeria:
F0, K0 e P0 integrati nelle righe descrittive dalla dicitura "per uso speciale attrezzato con..........." impiegando le definizioni previste dagli art. 203 o 204 del Regolamento del C.d.S.
La circolare n. 122/94 del 6 settembre 1994 è disapplicata.
per notizia:
D.D. 24 marzo 1998 - Rimorchio con pedana o cestello elevabile
Dottrina
F. Infantino - I veicoli a motore nel codice
della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n. 26
della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia
F. Infantino - I veicoli
a motore nel codice della strada
non previste