Art. 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi
i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con pił
di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi
o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto
proprio. Su tali veicoli č consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unitą distinte, agganciate,
delle quali una motrice.
Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica
unitą gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono
superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto
č considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro
da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto
in officina;
m) autocaravan (2): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura
per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivitą
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero
che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali
per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere
adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62
e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto
dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere,
altresģ, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto
su strada e fuori strada (1).
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature
di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli
per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
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(1) L'art. 11, 2° c., L. 23 dicembre 1997, n. 454, recante Modifiche al codice
della strada, ha disposto che:
2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (22), sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli
derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo
spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate
sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi,
trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera".
Lo stesso articolol al comma 3, prevede che:"L'art. 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge".
(2)
v. d.m. 13 marzo
2006
Giurisprudenza
Č legittimo il diniego dautorizzazione ministeriale
allesercizio per trasporti speciali, nella specie di rifiuti urbani, di un
autoveicolo che non sia permanentemente attrezzato per tali usi specifici,
ma idoneo ad usi promiscui (alla stregua del d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393
art. 26 lett. f), corrispondente allart. 54 lett. f) d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 che lo ha sostituito), in relazione alla l. 6 giugno 1974 n. 298 art.
41.
C. Stato, sez. VI, 20-04-2000, n. 2456. Foro amm., 2000, 1373
Č da considerare contraria alle regole di comune prudenza la condotta del
gestore di una pista per go-karts il quale abbia noleggiato uno di tali veicoli
da usare sulla pista anzidetta, senza nel contempo fornire al cliente un casco
di protezione di tipo «integrale» e senza aver preventivamente provveduto
alleliminazione, dalla stessa pista, di tutto quanto potesse costituire pericolo
o intralcio alla circolazione, ivi compreso il pietrisco del fondo; il medesimo
gestore č quindi da considerare penalmente responsabile, a titolo di colpa,
per le lesioni riportate dal cliente il quale, colpito al volto dal pietrisco
sollevato da altro go kart, abbia perduto il controllo del veicolo da lui
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i y ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’)’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’i’o’o’o’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo
I.
5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto
delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (1).
----------
(1) Articolo cosģ sostituito dall'art. 118, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
202. (Art. 54 Cod. Str.) Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera.
[1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera
n) del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese
forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi
urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature
installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature
necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie
trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puņ altresģ classificare, tra i materiali
assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da
necessitą operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze
di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto] (1).
-----------
(1) Comma cosģ modificato dall'art. 119, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.)e poi abrogato dall'art. 11, L.
23 dicembre 1997, n. 454,
203. (Art. 54 Cod. Str.) Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli
per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers
o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni
e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate
pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente
al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di
animali vivi (1);
n) furgoni blindati per trasporto valori (1);
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (2).
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per
uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria
apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non
abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione (1);
ee) autoveicoli per uso ufficio (1);
ff) autoveicoli per uso officina (1);
gg) autoveicoli per uso negozio (1);
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili
di rilevamento (1);
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (2).
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa
alla legge 21 maggio 1955, n.
463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 č attribuita, nelle
annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai
fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo
e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di
tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
--------
(1) Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera cosģ sostituita dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983, che, tra l'altro, modifica il suddetto decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, recante «Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, con cui č stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entitą tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2001/85/CE 20 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi pił di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE», ed in particolare l'allegato I, punto 1.2.4 che esclude dal campo di applicazione del suddetto decreto i veicoli specificamente progettati come scuolabus;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entitą tecniche destinati a tali veicoli»;
Ritenuto necessario riordinare organicamente la materia concernente scuolabus per adeguarla, ai fini della sicurezza alle prescrizioni costruttive, ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi pił di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
Considerata la necessitą di definire per gli scuolabus i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneitą alla circolazione;
Viste le osservazioni trasmesse dalla commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, a conclusione della procedura di notifica esperita ai sensi della citata direttiva;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977
1.
Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo l'art. 2 č aggiunto il seguente: «2-bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.»;
c) all'allegato tecnico č aggiunta infine la sezione «Caratteristiche costruttive degli scuolabus», di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2 Immatricolazione di scuolabus provenienti da altri Stati
1.
Gli scuolabus omologati o gią immessi in circolazione in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.
Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1.
A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarą pił possibile concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneitą alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
2.
A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarą pił possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Allegato tecnico al D.M. ...............
Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus
1. Prescrizioni
Si applicano le norme previste dalla direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle Categorie M2 ed M3 con le seguenti eccezioni:
1.1. Masse e dimensioni
Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 97/27/CE, con lesclusione dei valori della massa Q (punto 7.4.3.3.1.), che sono sostituiti da:
| Scuolabus | Q (kg) massa di un passeggero | Ssp (m2/passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi |
| Scuole elementari | 38 | Nessun passeggero in piedi |
| Scuole medie | 50 | Nessun passeggero in piedi |
Si assume: B=0; Bx=0
1.2. Allestimento interno
Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 2001/85/CE relative ai veicoli classe III se il numero di passeggeri č > 22, ovvero relative ai veicoli di classe B se il numero di passeggeri č ≤ 22, con le seguenti eccezioni:
punto 7.6.3. Dimensioni minime delle uscite: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;
punto 7.7.1. Accesso alle porte: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;
punto 7.7.2. Accesso alle porte di sicurezza: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;
punto 7.7.3. Accesso ai finestrini di sicurezza: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 586-04;
punto 7.7.5. Corsie: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-10;
punto 7.7.7. Gradini: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-24;
punto 7.7.8. Sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti: in conformitą alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-20.
Lo schienale deve avere un altezza minima, misurata dalla seduta, non inferiore a 600 mm.
1.3. Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio
I sedili per alunni devono essere dotati di cinture di sicurezza a 2 punti.
Le direttive 76/115/CEE, 77/541/CEE e 74/408/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, sono applicate con le seguenti eccezioni:
1.3.1. Direttiva 76/115/CEE sullancoraggio delle cinture di sicurezza
1.3.1.1. Il carico di prova di cui al punto 5.4.3. della direttiva 76/115/CEEč ridotto a:
580 +/- 20 daN per alunni scuole elementari
750 +/- 20 daN per alunni scuole medie
La prova viene effettuata tramite dispositivo di trazione di cui allallegato III fig. 1 alla direttiva 76/115/CEE e successive modifiche ed integrazioni. La larghezza del predetto dispositivo non deve eccedere quella della seduta, né essere inferiore ad un valore pari allo 0,9 di quello della seduta medesima.
1.3.1.2. Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio
| Categorie di veicoli | Posti a sedere rivolti in avanti | ||||
| Posti laterali | Posti centrali | ||||
| Anteriori | Altri | Anteriori | Altri | ||
| M3 e M2 > 3,5 T | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci unaltro sedile, o un'altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;
- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo č in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dellallegato I alla direttiva 74/408/CEE;
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.
1.3.2. Direttiva 77/541/CEE sulle cinture di sicurezza
ALLEGATO XV: Tabella delle prescrizioni minime applicabili alle cinture di sicurezza e ai riavvolgitori
| Categorie di veicoli | Posti a sedere rivolti in avanti | ||||
| Posti laterali | Posti centrali | ||||
| Anteriori | Altri | Anteriori | Altri | ||
| M3 e M2 > 3,5 T | cinture addominali | cinture addominali | cinture addominali | cinture addominali | |
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un altro sedile, o un'altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;
- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo č in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dellallegato I alla direttiva 74/408/CEE;
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.
1.3.3. Direttiva 74/408/CEE sulla resistenza dei sedili e sul loro ancoraggio
1.3.3.1. Gli ancoraggi dei sedili sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 della direttiva 74/408/CEE, se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei corrispondenti posti a sedere sono fissati direttamente sui sedili e rispondono a quanto prescritto nella direttiva 76/115/CEE.
1.4. Omologazione nazionale di un tipo di veicolo per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE
In conformitą a quanto disposto nellallegato I alla direttiva 74/408/CEE č prevista lomologazione nazionale del tipo di veicolo per quanto riguarda i sedili, dotati di ancoraggi per cinture di sicurezza, ed i loro ancoraggi.
Ad ogni tipo di veicolo viene attribuito un numero di omologazione nazionale, in conformitą a quanto previsto nellallegato IV al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti allallegato I, appendici 1 e 2 della medesima direttiva.
1.5. Omologazione nazionale di un tipo di sedile, in quanto componente, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE
In conformitą a quanto disposto nellallegato I alla direttiva 74/408/CEE č prevista lomologazione nazionale del tipo di sedile, dotato di ancoraggi per cinture di sicurezza.
Ad ogni tipo di sedile viene attribuito un numero di omologazione nazionale in conformitą a quanto previsto nellallegato IV al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.
Ogni sedile omologato reca un marchio riportante il predetto numero di omologazione.
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti allallegato I, appendici 3 e 4 della medesima direttiva.
1.6. Prevenzione in caso dincendio
Gli scuolabus devono essere conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali interni agli autobus.
1.7. Prescrizioni di sicurezza
Gli scuolabus, indipendentemente dal numero di alunni trasportati, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
1.7.1. Allegato IV alla direttiva 2001/85/CE«resistenza della sovrastruttura»;
1.7.2. Presenza di almeno una botola di evacuazione.
1.8. Prescrizioni alternative
In alternativa alle prescrizioni delle direttive europee sopraccitate, sono applicabili gli equivalenti regolamenti ECE/ONU, come riportati nella direttiva quadro 2007/46/CE.
D.M. 14 novembre 1997
Allegato I
Omissis
2. DEFINIZIONI
Le definizioni figuranti nell'allegato I (comprese le note a pič di pagina) e nell'allegato II della direttiva 2007/46/CEE si applicano alla presente direttiva.
Ai fini della presente direttiva:
2.1. per "veicolo a motore" si intende qualsiasi veicolo a motore quale definito all'allegato II A della direttiva 2007/46/CEE ;
2.1.1. veicoli a motore della categoria N:
2.1.1.1. per "autocarro" si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci. Esso puņ anche trainare un rimorchio;
2.1.1.2. per "veicolo trattore" ("trattore") si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi;
2.1.1.2.1. per "veicolo trattore per rimorchi" ("trattore stradale") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. Esso puņ essere munito di una piattaforma di carico;
2.1.1.2.2. per "veicolo trattore per semirimorchi" ("trattore per semirimorchi") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;
2.1.1.3. i veicoli completi o completati della categoria N diversi dagli autocarri e dai veicoli trattori sono considerati veicoli per usi speciali;
omissis
2.1.2.1. per "autobus di linea o granturismo" si intende un veicolo definito al punto 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.2. per "classe" di autobus di linea o granturismo si intende un veicolo di una classe definita ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.3. per "autosnodato" si intende un veicolo definito al punto 2.1.3 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.4. per "autobus di linea o granturismo a due piani" si intende un veicolo definito al punto 2.1.6 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;
2.1.2.5. i veicoli delle categorie M2 o M3 diversi dagli autobus di linea o granturismo sono considerati veicoli per usi speciali (per esempio ambulanze).
Circ. Min. trasporti 4 aprile 1996, n. 47/96 - Circolare n. 174/95 del 20 ottobre 1995. Veicoli per trasporto specifico "spurgo pozzi neri".
Circ. Min. trasporti 13 marzo 1997, n. 24/97 - Autoveicoli ad uso speciale "Autogru": rispondenza alla Dir. 91/542/CEE (inquinamento atmosferico) e Dir. 92/97/CEE (rumore).
D.M. 20 novembre 1997, n. 487 - Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.
D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 - Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.
Circ. Min. finanze 15 luglio 1998, n. 186/E - Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.
Circ. Min. interno 27 luglio 1999, n. 300/A/43928/105/27 - Autoveicoli per trasporto promiscuo. Destinazione ai sensi dell'art. 82 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dei veicoli appartenenti alla categoria M1. Modifiche introdotte in seguito al recepimento della direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998.
Circ. Min. trasporti 26 novembre 2002, n. 4708/MOT2/C - Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare 15 luglio 2002, n. 2826/MOT2/C.
D.Dirig. 20 febbraio 2003. Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 7 aprile 2005, n. 1915/M368 - Veicoli classificati "uso speciale ufficio". Ripristino dell'originaria destinazione d'uso a seguito di provvedimento dell'Autoritą giudiziaria.
Circ. 25 maggio 2005, n. 2646/M368 - Veicoli classificati "uso speciale ufficio". Sospensione della circolare n. 1915/M368 del 7 aprile 2005.
Circ. Min. trasporti 23 aprile 2007, n. 38714 - Semplificazione dei codici che individuano il tipo di carrozzerie dei veicoli delle categorie N1, O1 ed O2.
omissis
per notizia:
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, all. 1, tariffa l
D.M. 18.04.1997
D.M. 16.06.1983
D.M. 13.06.1985
D.M. 13 MARZO 2006 Autocaravan, caravan e rimorchi T.A.T.S.
D.M. 18.09.1991
D.M. 26.10.1991
D.D. 26 ottobre 1995
D.M. 5 novembre 1996 - Autoveicoli di soccorso avanzato
D.D. 11 novembre 1997 - Carrozzeria frantoio compattatore
D.M. D.M. 20 novembre 1997, n. 487 - Autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali
Lett. Circ. 23 aprile 1998, n. B054 - Autoveicoli per uso speciale "uso
negozio"
Ris. 12 novembre 2001, n. 179/E - Autoveicolo per uso ufficio
Circ. Min. Infrastrutture e trasporti prot. n. 4708 del 26 novembre 2002 -
Veicoli delle categorie M, n. ed O classificati ad uso speciale (Dir.
2001/116)
Decreto Dirigenziale 20 febbraio 2003 - Normativa tecnica ed amministrativa
relativa agli autovecoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei
corpi o servizi di polizia locale (G.U. 19 marzo 2003, n. 65)
D.M. 20 febbraio 2003 autoveicoli per uso speciale ad uso esclusivo delle forze di polizia.
D.M. 20 giugno 2003 veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.
Dottrina
F. Infantino - I veicoli a motore nel
codice della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n.
26 della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia
F. Infantino - I veicoli
a motore
non previste