Art.53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono
in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero
non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con
la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che
possono essere abbinati a ciascun mototrattore (1);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito
il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo
delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di
cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida,
ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi
le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica,
capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80
km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli,
costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza
e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo
non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore
a due, compreso quello del conducente.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 23,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
E' legittimo il provvedimento con cui l'Ente nazionale strade, giusta le disposizioni contenute nell'art. 55 comma 23, l. 27 dicembre 1997 n. 449 e nell'art. 53 comma 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, ha provveduto alla rideterminazione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate agli imprenditori titolari di impianti di distribuzione per gli anni 1999 e ss., in base a criteri che prendono in considerazione la rilevanza economica dell'attività esercitata in forza del provvedimento concessorio (nella specie, riferiti alle caratteristiche della strada su cui insistono gli impianti, le dimensioni dell'accesso ad essi, l'esistenza di servizi aggiuntivi, la tipologia di illuminazione, la presenza di parcheggi) e dell'utilità che ne traggono gli utenti.
Cons. Stato Sez.IV 06-06-2001, n. 3062, Soc. Agip petroli c. Anas e altri,
Foro Amm., 2001, f. 6
Nel vigente sistema normativo,
con riferimento all’art. 55, 23º comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, agli art.
23 e 53, 7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e all’art.
18 d.p.r. 21 aprile 1995 n. 242, all’ente nazionale delle strade (Anas) è
attribuita la più ampia discrezionalità nella determinazione dei prezzi dei
mezzi pubblicitari, con l’unico limite derivante dalla previsione contenuta
nel predetto art. 55, 23º comma, secondo la quale in sede di primo adeguamento
(destinato a valere per il 1999), l’aumento richiesto a ciascun soggetto titolare
di concessione o autorizzazione non può superare il centocinquanta per cento
di quanto corrisposto in precedenza, mentre per i canoni degli anni 2000 seg.
non sussiste alcun limite all’aumento delle tariffe (se non il rispetto dei
criteri indicati nel codice della strada citato).
C. Stato, sez. IV, 16-10-2000, n. 5483. Cons. Stato, 2000, I, 2236
Il motociclo guidato dall’uomo
a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante
su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni
di cui agli art. 93, 7º comma e 193, 1º e 2º comma, cod.strad. (e la conseguente
confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta
di circolazione e della copertura assicurativa.
Cass., sez. I, 30-03-1999, n. 3068. Arch. circolaz., 1999, 607
La guida di un ciclomotore
maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente alle sue caratteristiche
originarie, come previste dall’art. 52 cod.strad., integra il reato di cui
all’art. 116, 13º comma, stesso codice, trattandosi di veicolo rientrante
di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all’art. 53, per la conduzione
del quale è prescritta la patente di categoria «A».
Cass., sez. IV, 18-09-1997. Arch. circolaz., 1998, 671
La guida di motociclo, di
cui all’art. 53, lett. a), cod.strad. vigente, con patente diversa da quella
di categoria A, di cui all’art. 116, 3º comma, stesso codice, integra la fattispecie
contravvenzionale di guida senza patente, ex art. 116, 13º comma, detto codice
(e non l’ipotesi attenuata sanzionata dal successivo art. 125, 3º comma).
Cass., sez. IV, 19-04-1995. Cass. pen., 1996, 2731
Regolamento
199. (Art. 53 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei quadricicli a
motore.
1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche
tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le
prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate
dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.
3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da
effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione
(1).
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate
dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in
relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione
delle tecnologie costruttive (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 117, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Appendice II - Art. 199 (1) - (Caratteristiche costruttive dei quadricicli
a motore)
1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere
dotati i quadricicli sono le seguenti:
a) numero massimo di cilindri: 2 [(per motori a combustione interna)];
b) cilindrata massima: 300 cmc per motori ad accensione comandata a due tempi,
550 cmc per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione
della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cmc per motori ad accensione
spontanea;
c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta
con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;
d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori
a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come
definita alla lettera c);
e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4
tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla
lettera c);
f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla
sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto
del motore realizzato con una tolleranza di ±150 giri/minuto;
h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile
e tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm;
i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro
o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo
almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta;
in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo
in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;
l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura
non deve cambiare;
m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle
valvole;
n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella
tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.
2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina
devono assicurare che:
a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di
distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;
b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta
perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice
della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione;
c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo
vano di carico non superiore ad 2500 cm².
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
200. (Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per
trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto
idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore,
per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per
uso speciale i motoveicoli:
a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive
carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla
differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato
con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio
incrementata del 20%.
Legislazione complementare
(V. anche circolare 19 marzo 1999, n. 66/E emanata dal Ministero delle finanze e circolare 10 luglio 2000, n. 22, emanata dal Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia.
Con circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dall'1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata legge n. 449 del 1997, nonché la documentazione da produrre per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998. si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità. comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed f), ed <a ="../codice%20articoli/Art.54.htm">all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, comprese, quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile.
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge, n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.)
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura dei loro handicap, siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente atto a facilitare l'inserimento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.
Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli Uffici delle entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998, quanto segue:
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" possano desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.
Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della<a ="../bancadati/semplif.htm"> legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà sempre specificare che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Vi possono essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998 di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli Uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Gli Uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di cui, al regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 marzo 1997.
Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l'esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che, trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.
Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
D.M. 31-01-2003
- Recepimento della direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a
due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo
rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 29 maggio 2003, n. 123, S.O. Atto di recepimento della direttiva
2002/24/CE.
1. 1. Il presente decreto:
a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche;
omissis…
2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
Dottrina
F. Infantino - I veicoli a motore nel
codice della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n.
26 della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia
non previste