Art. 52. Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre
il conducente] (1).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento
delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio
€peo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'€pa, recepiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti
il diritto comunitario (2).
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime,
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (2).
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(1) Lettera soppressa dall'art. 22, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Articolo così modificato dall'art. 22,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
In tema di applicabilità della sanzione amministrativa
prevista dall’art. 97, 6º comma, del codice della strada in caso di circolazione
su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima
consentita, la velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il
mezzo può sviluppare su strada, e non su rulli; pertanto, ai fini dell’accertamento
di detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati
legislativamente e regolarmente omologati, non può avere valore di prova certa
ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è previsto da alcuna norma.
Cass., sez. III, 30-08-1999, n. 9123. Arch. circolaz., 1999, 879
A norma dell’art. 142 cod. strada, le risultanze delle apposite apparecchiature
costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento
delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette
violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette
apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione
di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova
contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete
circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi; quando,
invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità,
ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare
su strada orizzontale una velocità superiore ai quarantacinque chilometri
orari (art. 97, 6º comma e 52 cod. strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature
di controllo della velocità prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire
elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto
della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità
del mezzo, atteso che il limite di quarantacinque chilometri orari è riferito
espressamente dal cit. art. 52 cod. strada ad una velocità sviluppata su strada
orizzontale.
Cass., sez. I, 10-09-1997, n. 8896. Arch. circolaz., 1997, 982
La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente
alle sue caratteristiche originarie, come previste dall’art. 52 cod.strad.,
integra il reato di cui all’art. 116, 13º comma, stesso codice, trattandosi
di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all’art.
53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria «A».
Cass., sez. IV, 18-09-1997. Arch. circolaz., 1998, 671
Nel caso di violazione amministrativa alle disposizioni sulla circolazione
stradale (circolazione con un ciclomotore modificato in modo da produrre una
velocità superiore a quella consentita) commessa da un minore di diciotto
anni, responsabili della violazione sono i genitori del minore, fatta salva
la possibilità per essi di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto;
tale dimostrazione va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima
vigilanza sul minore, di aver quindi fatto il possibile per evitare che il
minore circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità
superiore a quella consentita, e di aver controllato che il veicolo non venisse
modificato così da superare i limiti di velocità fissati dalla legge.
Cass., sez. I,
Non è fondata - in riferimento
all’art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93,
7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, nella parte
in cui prevede che alla sanzione amministrativa pecuniaria per la circolazione
di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 dello
stesso decreto, consegua l’applicazione automatica della sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore.
Corte cost.,
23-12-1997, n. 435. Giust. civ., 1998, I, 313; Arch. circolaz., 1998, 239;
Giur. costit., 1997, 3879; Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 222
Dir. e tecnica
circolaz. e assic. obbl., 1997, 279
A norma dell’art. 142 cod.
strada, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di
prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni
relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono
ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo
il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi,
mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che
può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze
di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi; quando, invece, la
violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella
specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale
una velocità superiore ai quarantacinque chilometri orari (art. 97, 6º comma
e 52 cod. strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo
della velocità prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire elementi
di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale
pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso
che il limite di quarantacinque chilometri orari è riferito espressamente
dal cit. art. 52 cod. strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.
Cass., sez. I, 10-09-1997,
n. 8896. Mass., 1997
La contraffazione del numero
originale del telaio impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice non
integra né l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 469 c.p., né quella contravvenzionale
di cui all’art. 52 cod.strad.; la prima, infatti, si riferisce alla contraffazione
ed all’uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione, mentre
l’altra non si realizza per i ciclomotori di cui all’art. 24 cod.strad., che
sono estranei alla suindicata previsione normativa.
Cass., sez. V, 17-02-1995.
Arch. circolaz., 1995, 1057
Regolamento
198. (Art. 52 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e modalità di controllo
dei ciclomotori.
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate
le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo
sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste
nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati
in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio
del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione
se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia
motrice, puleggia condotta [e limitatore di velocità]. In sede di controllo
deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato
il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di
tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità
massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri
massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed
al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite
con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C. (1).
3. Le caratteristiche
costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate
dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in
relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione
delle tecnologie costruttive (1).
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(1) Comma così
modificato dall'art. 116, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre
1996, n. 284, S.O.).
Appendice I - Art. 198 (1) - (Caratteristiche costruttive e modalità di
controllo dei ciclomotori)
1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico
di cui all'articolo 198 sono le seguenti:
a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione
non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo
del diffusore non deve superare 12 mm.
c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può
essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di
aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve
avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo;
sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni
del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso
il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima,
deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di
aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non
inferiore a 15 mm;
sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve
essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo
tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente
alterabili.
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm
sotto serraggio.
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5
mm sotto serraggio.
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire
la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso
che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle.
La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del
motore.
g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti
di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno
del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso
e comunque inamovibile.
i) [Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della
sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote
devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera
di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a
0,50 m].
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare
per notizia:
D.M. 29 marzo
1974 (Dir. 70/156/CEE)
D.M. 5 aprile
1994 (Dir. 92/61/CEE)
DD.MM. 5 dicembre
1994 (Direttive 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/92, 93/93,
93/94)
Dottrina
F. Infantino - I veicoli a motore nel codice
della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n. 26
della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia
Sanzioni
non previste