Codice

 Art. 52. Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente] (1).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio €peo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'€pa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario (2).
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (2).
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(1) Lettera soppressa dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Articolo così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 
Giurisprudenza 

In tema di applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, 6º comma, del codice della strada in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita, la velocità che deve essere oggetto di indagine è quella che il mezzo può sviluppare su strada, e non su rulli; pertanto, ai fini dell’accertamento di detta violazione, il controllo, che deve essere effettuato con mezzi predeterminati legislativamente e regolarmente omologati, non può avere valore di prova certa ove effettuato con il sistema dei rulli, che non è previsto da alcuna norma.
Cass., sez. III, 30-08-1999, n. 9123. Arch. circolaz., 1999, 879
 
A norma dell’art. 142 cod. strada, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi; quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai quarantacinque chilometri orari (art. 97, 6º comma e 52 cod. strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di quarantacinque chilometri orari è riferito espressamente dal cit. art. 52 cod. strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.
Cass., sez. I, 10-09-1997, n. 8896. Arch. circolaz., 1997, 982
 
 
La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, come previste dall’art. 52 cod.strad., integra il reato di cui all’art. 116, 13º comma, stesso codice, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all’art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria «A».
Cass., sez. IV, 18-09-1997. Arch. circolaz., 1998, 671
 
Nel caso di violazione amministrativa alle disposizioni sulla circolazione stradale (circolazione con un ciclomotore modificato in modo da produrre una velocità superiore a quella consentita) commessa da un minore di diciotto anni, responsabili della violazione sono i genitori del minore, fatta salva la possibilità per essi di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; tale dimostrazione va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore, di aver quindi fatto il possibile per evitare che il minore circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita, e di aver controllato che il veicolo non venisse modificato così da superare i limiti di velocità fissati dalla legge.
Cass., sez. I, 20-10-1997, n. 10282. Foro it., 1998, I, 64  

Non è fondata - in riferimento all’art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, 7º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che alla sanzione amministrativa pecuniaria per la circolazione di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 dello stesso decreto, consegua l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore.
Corte cost., 23-12-1997, n. 435. Giust. civ., 1998, I, 313; Arch. circolaz., 1998, 239; Giur. costit., 1997, 3879; Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 222
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl., 1997, 279

A norma dell’art. 142 cod. strada, le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi; quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai quarantacinque chilometri orari (art. 97, 6º comma e 52 cod. strada), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità prevista dall’art. 142 cod. strada possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di quarantacinque chilometri orari è riferito espressamente dal cit. art. 52 cod. strada ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.
Cass., sez. I, 10-09-1997, n. 8896. Mass., 1997

La contraffazione del numero originale del telaio impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice non integra né l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 469 c.p., né quella contravvenzionale di cui all’art. 52 cod.strad.; la prima, infatti, si riferisce alla contraffazione ed all’uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione, mentre l’altra non si realizza per i ciclomotori di cui all’art. 24 cod.strad., che sono estranei alla suindicata previsione normativa.
Cass., sez. V, 17-02-1995. Arch. circolaz., 1995, 1057

Regolamento

198. (Art. 52 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori.
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta [e limitatore di velocità]. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (1).
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 116, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
Appendice I - Art. 198 (1) - (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)
1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti:
a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.
c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm;
sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.
g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.
i) [Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m].
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(1) Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Legislazione complementare 

per notizia:
D.M. 29 marzo 1974 (Dir. 70/156/CEE)
D.M. 5 aprile 1994 (Dir. 92/61/CEE)
DD.MM. 5 dicembre 1994 (Direttive 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/92, 93/93, 93/94)

Dottrina

F. Infantino - I veicoli a motore nel codice della strada e nelle norme comunitarie e internazionali, Quaderno n. 26 della Rivista giuridica circolazione e trasporti dell'Automobile Club d'Italia

Sanzioni 

non previste