Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli
muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono
ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza
delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di € 23 a € 92.
non riportata
non presente
Legislazione complementare
non presente
non presente