Codice

Art. 51. Slitte.

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 23 a € 92.

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento  

non presente

Legislazione complementare 

 non presente

Dottrina  

 non presente

Sanzioni  

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