Codice

Art. 50. Velocipedi.

 1.  I  velocipedi  sono i veicoli   con   due   ruote  o  piu'  ruote  funzionanti  a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di  analoghi  dispositivi,  azionati  dalle  persone che si trovano  sul  veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le  biciclette  a  pedalata  assistita, dotate di un motore ausiliario   elettrico  avente  potenza  nominale  continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta  ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2 I  velocipedi  non  possono  superare  1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1)

--------------
(1) Articolo cosė modificato dall'art. 24 della legge 3 febbraio 2003, n. 14

Giurisprudenza  

non riportata

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare

non riportata

Dottrina

non riportata

Sanzioni 

non previste