Art. 50. Velocipedi.
1.
I velocipedi sono i veicoli con due
ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente
muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente
potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione
e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge
i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2 I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1)
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(1) Articolo cosė modificato dall'art.
24 della legge 3 febbraio 2003, n. 14
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