Codice
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire
ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade
di cui all’art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in
ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli
6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di
regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa (1).
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(1) Articolo così modificato dall’art. 3,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
E' da considerarsi legittima l'ordinanza adottata in
conformità ai principi dettati dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile, 1992,
n. 285 (che consente all'ente proprietario della strada di stabilire obblighi,
divieti, limitazioni di carattere temporaneo e permanente in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade)
mediante la quale un Comune ha razionalizzato la circolazione di mezzi pesanti
adibiti a trasporto di materiali di cava.
Cons. Stato Sez. VI, 28-08-2008, n. 4095
Arch. Giur: Circ. 2008. 10, 625
È illegittima per illogicità e contraddittorietà
l'ordinanza sindacale che dispone il divieto di circolazione dei veicoli Euro 0
nell'intero territorio comunale, giustificata con la necessità di ridurre
l'inquinamento atmosferico, mentre esclude quella di gran lunga più incisiva
degli Euro 3.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 22-01-2007, n. 56
S.G. e altri c. Comune di Firenze e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5,
554
L'ordinanza sindacale che, emanata ex art. 5 c.s. (D.Lgs. 30 aprile 1992
come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360 e dal D.L. 27
giugno 2003, n. 151), impartisca prescrizioni volte ad evitare "turbativa
alla circolazione stradale mediante fermata o arresta anche temporaneo del
veicolo", tenuto conto dell'afflusso in alcune zone della città di conducenti
di veicoli richiamati dalla presenza di prostitute, deve essere resa nota al
pubblico mediante i prescritti segnali, a nulla rilevando che la reale
finalità sottesa all'emissione del provvedimento sia propriamente quella di
creare difficoltà all'esercizio del meretricio.
Cass. civ. sez. I 07-10-2004, n. 19995, Comune di Alessandria c. C.A.,
Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 19
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, adottati con
ordinanze motivate ex art. 5, comma 3, nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n.
285, con cui gli entiproprietari, attraverso gli organi competenti a norma
degli arti. 6 e 7 nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, possono
disporre la sospensione della circolazione o stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, hanno natura di
provvedimenti amministrativi - e non di atti politici - anche quando il loro
contenuto sia meramente riproduttivo di un accordo internazionale. Ne consegue
che tali ordinanze, espressione del potere discrezionale di regolazione del
traffico, sono impugnabili innanzi il giudice amministrativo.
T.A.R. Valle d'Aosta 17-02-2004, n. 12 Scarlaccini e altri c. Soc.
Italiana per il Traforo del Monte Bianco e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1196
Regolamento
Art. 6. (Art. 5 Cod. Str.) Modalità e procedura
per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza
(1).
1. Il potere di diffida di cui all’articolo 5, comma 2, del codice è
esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata
l’inosservanza, da parte dell’ente proprietario della strada, delle disposizioni
del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi
forza di legge da essi richiamate.
2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni,
segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all’articolo
12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro
che perseguano finalità di salvaguardia dell’ambiente.
3. Per assicurare l’attuazione operativa del servizio di cui all’articolo
11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per
ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma
1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento
dell’A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata
dettagliata relazione da parte dell’indicato ufficio statale periferico, viene
trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
4. L’esercizio del potere di diffida nei riguardi dell’ente proprietario
della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando
ne ricorrano le condizioni, anche d’ufficio.
5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell’Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato,
su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all’Ispettorato
generale.
6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza,
senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia,
le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti
necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere,
inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l’ente proprietario deve ottemperare
alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato
può essere motivatamente ridotto.
7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all’ente proprietario
della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida,
il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all’ente
proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie
incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.
9. Ultimata l’esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici
emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell’ente diffidato, di rivalere completamente
il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l’esecuzione
delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza
nel termine fissato, l’ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia
esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (1).
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(1) La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con
la rubrica ed il testo originari dell’art. 7 in virtù del disposto dell’art.
5, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 7. (Art. 6 Cod. Str.) Limitazioni
alla circolazione. Condizioni e deroghe (1).
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive
ai prefetti, di cui all’articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro
il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l’anno o fino ad
un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni
devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate
tempestivamente all’utenza a mezzo del CCISS di cui all’articolo 73 del presente
regolamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle
strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata,
nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di
cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati
dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l’eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati
al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri
abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose
di cui all’articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui
alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto
di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti
dall’estero e dalla Sardegna o diretti all’estero ed alla Sardegna, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del
viaggio.
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina
la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma
3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia
nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza
della circolazione stradale.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano
cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie
esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole,
da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto
i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione
circolanti per motivi di servizio (1).
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(1) La rubrica e il testo del presente
articolo sono stati sostituiti con la rubrica ed il testo originari dell’art.
6 in virtù del disposto dell’art. 6, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), con ulteriori modificazioni.
Legislazione complementare
per notizia:
Dir. Min. LL.PP. 16 febbraio 1993 - Circolazione stradale in caso di nebbia
Dottrina

non riportata
Sanzioni

non prevista