Codice

Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2.  In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3.  I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa (1).
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(1) Articolo così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 

Giurisprudenza

E' da considerarsi legittima l'ordinanza adottata in conformità ai principi dettati dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile, 1992, n. 285 (che consente all'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo e permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade) mediante la quale un Comune ha razionalizzato la circolazione di mezzi pesanti adibiti a trasporto di materiali di cava.

Cons. Stato Sez. VI, 28-08-2008, n. 4095 Arch. Giur: Circ. 2008. 10, 625

È illegittima per illogicità e contraddittorietà l'ordinanza sindacale che dispone il divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 nell'intero territorio comunale, giustificata con la necessità di ridurre l'inquinamento atmosferico, mentre esclude quella di gran lunga più incisiva degli Euro 3.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 22-01-2007, n. 56 S.G. e altri c. Comune di Firenze e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5, 554

L'ordinanza sindacale che, emanata ex art. 5 c.s. (D.Lgs. 30 aprile 1992 come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360 e dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151), impartisca prescrizioni volte ad evitare "turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresta anche temporaneo del veicolo", tenuto conto dell'afflusso in alcune zone della città di conducenti di veicoli richiamati dalla presenza di prostitute, deve essere resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, a nulla rilevando che la reale finalità sottesa all'emissione del provvedimento sia propriamente quella di creare difficoltà all'esercizio del meretricio.

 Cass. civ. sez. I 07-10-2004, n. 19995, Comune di Alessandria c. C.A.,  Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 19
 

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, adottati con ordinanze motivate ex art. 5, comma 3, nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, con cui gli entiproprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli arti. 6 e 7 nuovo c.s., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, possono disporre la sospensione della circolazione o stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, hanno natura di provvedimenti amministrativi - e non di atti politici - anche quando il loro contenuto sia meramente riproduttivo di un accordo internazionale. Ne consegue che tali ordinanze, espressione del potere discrezionale di regolazione del traffico, sono impugnabili innanzi il giudice amministrativo.

 T.A.R. Valle d'Aosta 17-02-2004, n. 12 Scarlaccini e altri c. Soc. Italiana per il Traforo del Monte Bianco e altri,  Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1196
 

Regolamento

Art. 6. (Art. 5 Cod. Str.) Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza (1).
1.  Il potere di diffida di cui all’articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l’inosservanza, da parte dell’ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
2.  Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all’articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell’ambiente.
3.  Per assicurare l’attuazione operativa del servizio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell’A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell’indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
4.  L’esercizio del potere di diffida nei riguardi dell’ente proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d’ufficio.
5.  Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all’Ispettorato generale.
6.  Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l’ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.
7.  Il provvedimento di diffida deve essere notificato all’ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.
8.  Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all’ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.
9.  Ultimata l’esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell’ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l’esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l’ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (1).
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(1) La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la rubrica ed il testo originari dell’art. 7 in virtù del disposto dell’art. 5, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
 Art. 7.  (Art. 6 Cod. Str.) Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe (1).
1.  Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all’articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l’anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all’utenza a mezzo del CCISS di cui all’articolo 73 del presente regolamento.
2.  Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a)  i giorni festivi;
b)  altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c)  l’eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).
3.  Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a)  le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all’articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b)  il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall’estero e dalla Sardegna o diretti all’estero ed alla Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio.
4.  Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
5.  Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio (1).

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(1) La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la rubrica ed il testo originari dell’art. 6 in virtù del disposto dell’art. 6, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), con ulteriori modificazioni.

Legislazione complementare

per notizia:
Dir. Min. LL.PP. 16 febbraio 1993 - Circolazione stradale in caso di nebbia

Dottrina

non riportata

Sanzioni

non prevista