Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati
da uno o pił animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto
di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto
di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso
esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
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non previste