Codice

 Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o pił animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare

non riportata

Dottrina 

non riportata

Sanzioni

non previste