Art.48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso
conducente.
non riportata
197. (Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli
a braccia.
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente,
deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali
o di similari dispositivi.
non riportata
non riportata
non previste