Codice

 Art.48. Veicoli a braccia.

1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento 

197. (Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli a braccia.
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

Legislazione complementare

non riportata

Dottrina  

non riportata

Sanzioni  

non previste