Codice

Art. 46. Nozione di veicolo.

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
«Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento";

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».(1)

------------------

(1) Articolo così modificato dall'art. 8 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Note:

Art. 46. Nozione di veicolo

LE NUOVE REGOLE

• Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine ad uso dei bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti dettati dal regolamento in ordine alle dimensioni, alla massa, alla potenza e alla velocità, nonché le macchine per uso di invalidi, che rientrano nella categoria degli ausili medici secondo le norme comunitarie, anche se fornite di motore.

COSA È CAMBIATO

• È stata effettuata una distinzione più netta tra le due categorie di macchine «speciali», più formale che sostanziale;

• Le predette macchine possono continuare a circolare sulle parti di strada riservate ai pedoni, ma nel rispetto delle modalità e dei criteri disposti dagli enti proprietari, sia nei centri abitati, che fuori di essi.


Giurisprudenza 

non riportata


Regolamento

196. (Art. 46 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi.
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo (201);
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg) (1).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1 (2).
-----------
(1) Lettera così modificata dall'art. 115, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 115, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Legislazione complementare

DECRETO 2 maggio 2001, n. 277 Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche.

Dottrina

Omologazione dei veicoli

Sanzioni 
non previste