Codice 

Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione (1).
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (2).
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 743 a € 2.976. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs
. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
 
Giurisprud
enza 

I cartelli stradali - la cui collocazione e rimozione rientra tra gli obblighi degli enti proprietari delle strade in base a discrezionalità tecnica collegata alle ritenute esigenze della circolazione - debbono essere osservati da tutti gli utenti della strada senza possibilità da parte loro di censurarne la legittimità, sia per l’esecutività propria degli atti amministrativi, sia per evitare che l’altrui affidamento nella legittimità della segnaletica generi situazioni di pericolo.
T. Nocera Inferiore. Nocera Inferiore, 27-07-1999. Arch. circolaz., 2000, 495

Regolamento

192
. (Art. 45 Cod. Str.) Omologazione ed approvazione.
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405 (1).
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 (2).
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza (3).
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo (1).
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
193. (Art. 45 Cod. Str.) Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali.
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8 del codice deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (1).
2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;
c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;
d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte (2);
f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;
h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
i) certificazione antimafia a norma di legge;
l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2;
m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;
n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;
o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.
3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
194. (Art. 45 Cod. Str.) Dotazioni tecniche e attrezzature.
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime (1):
a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100×150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti.
2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere (1):
a) attrezzature per il taglio dei metalli;
b) presso-piegatrici;
c) puntatrici e saldatrici;
d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
e) vasche di sgrassaggio metallo;
f) cabina di verniciatura;
g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
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(1) Comma così modificato dall'art. 113, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
195
. (Art. 45 Cod. Str.) Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1);
e) [mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4] (2).
3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa (3).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.)
. Il disciplinare di cui alla presente lettera è stato approvato con D.M. 30 dicembre 1997.
(2) Lettera soppressa dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Legislazione complementare

Circ. Min. LL.PP. 29 dicembre 1997, n. 6709/97 Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).  (Gazz. Uff. 16 febbraio 1998, n. 38.

Premesso:

che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;

che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;

che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;

che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»;

che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;

che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;

Considerato:

che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8, del codice;

che il rilevante numero di contenziosi in essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni comunali, per l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti gli atti amministrativi collegati alle delimitazioni dei centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti;

che è necessario applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Tutto ciò premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:

1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice della strada, e secondo le modalità previste dall'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996;

2. Nella delibera di giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà scortata da «idonea cartografia», aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime;

3. La delibera di giunta e relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per l'Ente ANAS alla Direzione generale - Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;

4. Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;

5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126 del 1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale;

6. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:

sono prive di intersezioni a raso;

sono prive di accessi privati;

sono dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni,

non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.

In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispodenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana;

7. I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati regionali alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato regionale competente per territorio.

Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/2413/12 - Rivelatori di infrazioni semaforiche mobili.

Si fa riferimento al quesito concernente la legittimità dell'accertamento di eventuali violazioni al codice della strada, verificate tramite un "rilevatore di infrazioni semaforiche mobile".

Al riguardo, si espongono le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che le disposizioni normative che disciplinano, tra l'altro, gli strumenti e gli altri mezzi tecnici "atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione stradale", nonché le omologazioni delle relative apparecchiature sono contenute, come è noto, nell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni e nell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

I richiamati articoli di legge, in sostanza, nel consentire l'utilizzo delle suddette apparecchiature, prescrivono tuttavia che il loro uso sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia, pertanto, la necessità di una puntuale verifica finalizzata ad appurare che i "rilevatori di infrazioni semaforiche mobili" siano stati debitamente omologati ed approvati dai citati organi tecnici.

Per quanto, invece, concerne l'utilizzazione di tali apparecchiature, la scrivente richiama l'attenzione sulla circostanza che il relativo uso - a cura esclusiva degli addetti ai compiti di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza - avvenga osservando rigorosamente le approvate, specifiche modalità di impiego, che sono volte a fornire idonea documentazione probatoria circa la consumazione di una infrazione al Codice della strada.

In proposito, il Ministero dei lavori pubblici, interessato da quest'Ufficio, ha precisato che "Il campo di applicazione è limitato ai casi in cui si ritenga opportuno fornire al vigile di servizio un ausilio per evitare, ad esempio errori nella lettura e nella trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione, e pertanto richiede la presenza sul posto dello stesso vigile".

Sotto il profilo strettamente tecnico, va poi sottolineato che detti strumenti elettronici forniscono risultati sicuri che si fondano sul corretto utilizzo degli stessi e sulla regolare taratura, peraltro verificata in sede di omologazione del Ministero dei lavori pubblici che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel Regolamento e ne approva il prototipo.

Circ. Min. trasporti 27 giugno 2005, n. 1341/2005 - Apparecchi Telelaser LTI 20 20 - Autovelox 104/C-2. (Rif. prot. n. 4440/2004 - Area IV/Dep. 22 marzo 2005).

In risposta al quesito di cui alla nota in oggetto, si riporta di seguito l'avviso di questo Dipartimento - Direzione generale per la Motorizzazione, osservando preliminarmente quanto segue.

Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798, "Attuazione della Direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico", all'art. 1, comma 1, istituisce il controllo CEE degli strumenti di misura, comprendente l'approvazione del modello e la verifica iniziale; all'art. 1, comma 2, si afferma testualmente che «possono essere sottoposti a controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare, attuata nell'ordinamento interno in conformità alle disposizioni in vigore».

La recente Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 elenca, all'art. 1, gli specifici strumenti ai quali essa si riferisce, ma non cita i misuratori di velocità.

A tutt'oggi non sono state emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori della velocità, e pertanto il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi; tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali.

Il Ministero delle attività produttive è attualmente competente per gli strumenti di misura impiegati nelle transazioni commerciali; esso è competente altresì per i cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98.

 A) Questioni concernenti l'applicabilità della legge 11 agosto 1991, n. 273 e seguenti, della norma UNI 30012 e della raccomandazione OIML R91.

1) La legge 11 agosto 1991, n. 273 ("Istituzione del Sistema nazionale di taratura") non è attualmente applicabile ai misuratori di velocità.

Infatti, mentre l'art. 1 affida al Sistema nazionale di taratura il compito di assicurare la riferibilità dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali, il successivo art. 3 rinvia la fissazione di questi ultimi ad appositi decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I campioni nazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale, di base, supplementari e derivate, come definite dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, e successive modifiche, sono stati fissati dal D.M. 30 novembre 1993, n. 591, emanato dal suddetto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tra essi non compare quello relativo alla velocità, bensì sono elencati quelli relativi alla lunghezza e al tempo, e pertanto sono tali grandezze che andrebbero eventualmente sottoposte a verifica.

2) Parimenti non è applicabile il successivo D.M. 28 marzo 2000, n. 182 ("Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio").

Infatti le definizioni di cui all'art. 1 si riferiscono esclusivamente alle «misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché agli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale».

Tale conclusione è stata ribadita dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio D3 - Strumenti di misura, con lettere prot. n. 1396085 del 20 aprile 2004 e prot. n. 0009444 del 27 agosto 2004, indirizzate a produttori di apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Peraltro l'art. 3, comma 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 ("Disposizioni in materia di commercio e Camere di commercio") ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma, tra i quali figura l'adeguamento ai principi desumibili dalla normativa comunitaria delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica.

Attualmente non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili in materia di misuratori di velocità dei veicoli.

3) Ancora, non è del tutto applicabile la norma UNI EN 30012 (Sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazioni).

Infatti, al punto 1.3 si afferma esplicitamente che la norma si applica agli apparecchi per misurazione utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica, ma non si applica ad altri aspetti degli apparecchi per misurazione.

Come indicato al punto 1.4, la norma invece si può applicare ai fornitori di prodotti o servizi che attuano un sistema della qualità che soddisfi i requisiti delle norme ISO 9001, 9002, 9003 o, quando applicabili, le raccomandazioni della norma ISO 9004.

Pertanto, se il costruttore di tali apparecchiature è in possesso dei suddetti requisiti, è abilitato ad eseguire e certificare le operazioni inerenti il sistema di conferma metrologica per la misurazione della grandezza derivata (di cui non esiste campione), mentre le analoghe operazioni relative alle grandezze fondamentali (i cui campioni sono fissati dal richiamato D.M. n. 591 del 1993) vanno necessariamente eseguite dagli Istituti metrologici primari o dai Centri di taratura, istituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 4 della suddetta legge n. 273 del 1991, e tenuti al rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2000.

Attualmente la UNI EN 30012 risulta superata dalla UNI EN ISO 10012:2004, che al punto 7.3.2 prevede esplicitamente quanto sopra riportato.

È opportuno ricordare che le norme UNI sopra citate risultano vincolanti solo se così è stabilito da leggi o regolamenti; esse sono unicamente regole di buona tecnica, impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi.

4) Seguitando, non è applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 ("Apparecchiature Radar per la misura della velocità dei veicoli").

Infatti i principi su cui si basa il funzionamento delle apparecchiature in oggetto sono sostanzialmente diversi da quello trattato dalla suddetta raccomandazione; peraltro nel periodo 1992-2004 l'Organizzazione non ha rilasciato certificati per la suddetta raccomandazione.

Questa si limita a fissare le condizioni affinchè le misurazioni possano avere un seguito legale, ma lascia ai regolamenti nazionali l'interpretazione giuridica dei risultati, la scelta del tipo di apparecchiatura e la definizione delle condizioni di utilizzazione (cfr. 1. Campo di applicazione).

Inoltre, pur essendo prevista dalla OIML la categoria degli strumenti per la misurazione della lunghezza e della velocità, per quest'ultima non risultano emesse raccomandazioni.

Le raccomandazioni OIML sono comunque stilate in base ad accordi di cooperazione con gli organismi ISO e CEI, al fine di evitare l'adozione di norme contrastanti (cfr. Premessa).

Infine non si ritrovano disposizioni concernenti l'applicabilità per analogia di tale raccomandazione ad apparecchi funzionanti in base a principi diversi.

Qualora tali norme fossero state intese per essere applicate, per analogia, anche ad altre apparecchiature, tale criterio sarebbe stato espresso chiaramente nel contesto generale.

Si ribadisce, comunque, che trattasi di mere "raccomandazioni".

5) Il documento OIML D019 del 1988 ("Esame ed approvazione del prototipo") si limita a stabilire una procedura formale ai fini dell'approvazione degli strumenti di misura, che risulta sostanzialmente simile a quella attualmente adottata da questo Ministero.

Tuttavia nell'introduzione si afferma esplicitamente che le disposizioni si applicano in generale agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina.

In particolare, il punto 2.1 rinvia alla legge per la definizione degli strumenti soggetti ad approvazione, citando come esempio quelli utilizzati nelle transazioni commerciali.

Analogamente, il documento OIML D020 del 1988 ("Verifiche iniziali e successive degli strumenti e dei processi di misura") riporta, nell'introduzione, le stesse affermazioni circa l'applicazione delle disposizioni agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina.

Si osserva inoltre che al punto 3.3.3 è prevista espressamente la scelta dell'organismo verificatore, che tuttavia, stante la normativa attualmente vigente in Italia, non è stato ancora individuato.

Giova infine osservare che, al punto 3.5, è esplicitamente prevista la procedura di verifica mediante autocertificazione, da parte del costruttore della apparecchiatura, qualora questi sia opportunamente qualificato; in tal caso sono previsti idonei controlli occasionali o indagini sulla scorta delle segnalazioni degli utenti.


B) Norme nazionali vigenti.

Allo stato attuale, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia di misuratori di velocità, valgono le norme nazionali, stabilite in Italia dall'art. 45 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), e dal D.M. 29 ottobre 1997.

In particolare l'art. 45, comma 6 del Codice afferma: «Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione».

A tale riguardo l'art. 192 del Regolamento contiene le procedure generali per le omologazioni e le approvazioni di prototipo, e al comma 8 recita: «Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale (ora Direzione generale per la Motorizzazione)».

Con riferimento specifico ai misuratori di velocità, secondo l'art. 345, comma 2 del Regolamento: «Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%».

(N.B. La dizione "tolleranza strumentale" è usata come termine di uso corrente, in luogo della più puntuale ed appropriata dizione "incertezza di misura").

Infine il D.M. 29 ottobre 1997, all'art. 4, stabilisce che: «Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso».

Questo Dipartimento - Direzione generale per la Motorizzazione, in attuazione delle norme richiamate, e in riferimento agli accertamenti da eseguire sui prototipi, si avvale dell'esame e del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, massimo organo consultivo dello Stato, di cui fanno parte riconosciuti esperti del settore e docenti universitari di chiara fama.

Si precisa che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo.

Circa la riproducibilità delle caratteristiche del prototipo, il costruttore emette una Dichiarazione di conformità al prototipo approvato (depositato presso questo Dipartimento - Direzione generale per la motorizzazione), che accompagna ogni esemplare commercializzato, e che risulta sostanzialmente equivalente ad un attestato di verifica iniziale.

A tale riguardo sono previsti appositi controlli di conformità che, per i costruttori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti, si intendono soddisfatti dalla permanenza della certificazione di qualità dell'azienda.

Circa il mantenimento nel tempo dell'accuratezza di misura, i decreti di approvazione fanno riferimento alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, depositato insieme al prototipo.

Sono inoltre previste opportune verifiche di funzionalità, da eseguire ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, allo scopo di evitare contestazioni non dovute; è spesso prevista una procedura di autodiagnosi che esclude il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento.

Per gli apparecchi destinati a funzionare con l'ausilio degli operatori, in assenza di norme di riferimento, non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, e il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione.

Per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica, senza l'ausilio degli operatori, a tutela degli utenti sono state invece previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti.

 

C) Questioni concernenti la sentenza n. 363/2000 del Tribunale di Lodi.

Si osserva preliminarmente che la sentenza in epigrafe è stata emessa in data 22 maggio 2000, prima delle modifiche al nuovo Codice della strada introdotte con il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con il D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168), e con il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.)

Con riferimento alle modalità di accertamento e contestazione della violazione, corre l'obbligo di evidenziare che recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 210 del 6 luglio 2004) e della Corte di Cassazione civile (n. 5873 del 24 marzo 2004, n. 21360 del 9 novembre 2004, n. 943 del 18 gennaio 2005) hanno sostanzialmente confermato l'impianto sanzionatorio del nuovo Codice della strada, come modificato dai suddetti provvedimenti legislativi.

In particolare l'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del Codice, afferma testualmente che la contestazione immediata non è necessaria qualora l'accertamento della violazione venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

In tal caso, ai sensi del successivo comma 1-ter, il verbale notificato agli interessati non deve neanche contenere l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, in quanto esplicitamente indicati al comma precedente.

L'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante il cosiddetto telelaser, debitamente omologato, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, le cui risultanze valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione di eventuali difetti di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

Ai fini dell'accertamento in questione la legge non richiede che gli apparecchi telelaser siano anche muniti di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell'accertamento della infrazione.

Secondo l'art. 345, commi 1 e 4 del Regolamento, infatti, le apparecchiature elettroniche devono esser tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, e devono essere gestite direttamente dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada.

Secondo il disposto dell'art. 142, comma 6 del Codice, inoltre, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.

A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 345, comma 2 del Regolamento, alla velocità rilevata va applicata una riduzione del 5%, e comunque non inferiore a 5 km/h; con le attuali procedure di approvazione, e nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, la probabilità di misurare erroneamente la velocità è pressoché nulla, in quanto il suddetto margine assorbe abbondantemente l'effettiva incertezza di misura.

Nulla si eccepisce in merito alla eventuale inosservanza, da parte del personale addetto, delle prescrizioni imposte dal costruttore, essendo queste vincolanti circa l'accuratezza delle rilevazioni, e ricadendo tale inosservanza nella responsabilità dell'organo accertatore.

Con riferimento alla taratura dello strumento misuratore, si osserva che l'eventuale mancanza di questa, di per sé, non costituisce prova provata di difetto di funzionamento, bensì occorrerebbe dimostrare che il particolare dispositivo ha realmente effettuato una misurazione errata, ovvero che è realmente affetto da un'incertezza di misura superiore a quanto previsto dalle procedure di approvazione.

Inoltre le condizioni di impiego, tra cui anche il campo di temperatura in cui è garantito il funzionamento, devono sempre rispettare le prescrizioni del costruttore, riportate nel manuale d'uso e manutenzione, una copia del quale resta depositato, assieme al prototipo, presso questo Ministero.

Si ribadisce che, per gli apparecchi destinati ad operare in presenza degli organi di Polizia stradale, non sono state previste tarature periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima di ogni installazione, secondo le indicazioni dei relativi manuali d'uso e manutenzione, come espressamente previsto dall'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.

Occorre dire che gli stessi apparecchi sono attualmente diffusi anche in altri paesi, europei e non europei, ove soggiacciono ai rispettivi regolamenti nazionali.

Per gli apparecchi destinati a funzionare anche in modalità automatica, senza la presenza degli organi di Polizia stradale, invece, è stato previsto un regime di verifiche iniziali e periodiche, con le modalità indicate nei relativi manuali d'uso e manutenzione, da effettuarsi presso il costruttore, operante in regime di assicurazione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 e seguenti.

Giova considerare che, all'epoca dell'approvazione dei primi esemplari di Autovelox e di Telelaser, il regime di assicurazione della qualità non era ancora diffuso, anche per oggettiva carenza degli organismi certificatori.

Ai fini della taratura, deve essere chiaro che, non esistendo un campione nazionale della velocità, non è possibile operare una catena ininterrotta di confronti; questi, peraltro, secondo quanto argomentato ampiamente nel paragrafo A) circa l'applicabilità della Legge 11 agosto 1991 n. 273 e delle norme UNI 30012 e seguenti, si riferiscono essenzialmente agli strumenti impiegati nelle transazioni commerciali.

Per quanto riguarda l'allineamento dei fasci laser, basti osservare che esso è facilmente verificabile secondo le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione, e comunque l'eventuale convergenza dei fasci, suscettibile di provocare erronei rilevamenti, inibisce il funzionamento e comporta la necessità di una revisione presso il fabbricante.

Per i dispositivi destinati a funzionare anche in assenza degli organi di Polizia stradale, i decreti di approvazione prescrivono l'installazione in idonei contenitori fissi, tali da assicurare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche, certificate a seguito delle prescritte verifiche iniziali o periodiche.

Tutte le osservazioni relative alle cosiddette "grandezze d'influenza", inoltre, sono fuori luogo, in quanto i costruttori di apparecchiature elettroniche si attengono già alle norme di unificazione internazionale vigenti in materia, per ovvie ragioni di carattere commerciale, e le raccomandazioni OIML, come espressamente indicato nelle relative premesse, non stabiliscono norme tecniche più severe di quelle già fissate dagli altri organismi di unificazione.

In particolare la raccomandazione OIML R91 del 1988 si riferisce esplicitamente ai dispositivi radar, e la sua applicabilità per analogia anche a dispositivi funzionanti in base a principi diversi non risulta sostenibile, mancandone ogni presupposto giuridico; trattandosi di raccomandazione, peraltro, l'eventuale adesione è atto volontario e non obbligatorio.

I documenti OIML D019 e D020 si riferiscono esplicitamente agli strumenti di misura impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell'ambiente e nella medicina; l'estensione ai misuratori di velocità risulta dunque arbitraria, e non suffragata che da mere dichiarazioni di principio.

Non esistono, allo stato attuale, Direttive o Regolamenti comunitari vincolanti in materia di misuratori di velocità, tali da configurare precisi obblighi cui ottemperare in base ad una altrettanto precisa normativa sovranazionale.

Le procedure di approvazione in vigore nei singoli stati europei non si discostano sostanzialmente da quella adottata in Italia, con l'unica differenza che qui non sono stati ancora accreditati, da parte degli Istituti Metrologici Primari, i Centri di Taratura competenti in materia di misuratori di velocità; si può ragionevolmente supporre che, quando ciò avverrà, i Centri di taratura potranno procedere entro le rispettive competenze, affiancando i costruttori già abilitati in quanto certificati UNI EN ISO 9001:2000.

È opportuno rilevare, infine, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29 ottobre 1997, le approvazioni di apparecchiature rilasciate prima del 31 dicembre 1980, sono state revocate a decorrere dal 1° giugno 1998; ai sensi del successivo art. 3, le approvazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio.

Attualmente la SODI Scientifica SpA è certificata UNI EN ISO 9001:2000; il dispositivo Autovelox 104/C-2, approvato originariamente con decreto n. 2483 del 10 novembre 1993 per operare in presenza degli organi di Polizia stradale, con decreto n. 1123 del 16 maggio 2005, è stato riconosciuto idoneo a funzionare anche in modalità automatica, senza la presenza degli organi di Polizia stradale, ed assoggettato ad un regime di verifiche iniziali e periodiche, da effettuarsi presso il costruttore, secondo le prescrizioni del relativo manuale di uso e manutenzione.

Il dispositivo Telelaser LTI 20 - 20, importato dagli Stati Uniti dalla Eltraff Srl, approvato originariamente con decreto n. 4199 del 8 settembre 1997, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30 novembre 1998 n. 6025 non può più essere commercializzato (unicamente per questioni connesse con la classificazione degli apparecchi laser), ma gli esemplari commercializzati prima del 1° marzo 2000 possono essere impiegati fino alla scadenza ventennale dell'approvazione.

In conclusione, e con riferimento alle motivazioni in base alle quali è stata emessa la sentenza, si esprime l'avviso che esse non siano condivisibili; quali che siano le affermazioni di principio, peraltro corrette, resta il fatto che in Italia, in assenza di norme comunitarie vincolanti, valgono le disposizioni normative nazionali, dettate dall'art. 45 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), e dal D.M. 29 ottobre 1997.

Il presente parere, ad ogni buon fine, viene trasmesso anche al Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, che legge per conoscenza.

 Circ. Min. interno 19 giugno 2007, n. 300/A/1/24236/144/5/20/5 - "Navigatori" in grado di segnalare le postazioni autovelox.

Sono pervenute alcune segnalazioni concernenti l'impiego dei sistemi di navigazione dei veicoli come rilevatori delle postazioni fisse autovelox.

In proposito si rappresenta che la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza o consentono la localizzazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità sono sanzionate dall'art. 45, comma 9-bis e 9-ter C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992)

Giova precisare che nel caso in cui i predetti dispositivi, non solo sono in grado di segnalare la presenza delle apparecchiature per il rilevamento, ma interferiscono con il loro funzionamento compromettendolo in tutto o in parte, è ipotizzabile il reato di cui all'articolo 331 c.p. (Interruzione di pubblico servizio) con i conseguente sequestro del dispositivo.


per notizia:
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 102, p. c)
Circ. min
. int. D.G.A.G.A.P. prot. N. M/2413-12 dell’8 febbraio 2000 - Rilevatori automatici di violazioni
D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4

D:m: 30 dicembre 1997 - Sispema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione della segnaletica stradale
Circ. 14 gennaio 2000, n. 300/A/21060 - L. 7 dicembre 1999, n. 472

Dottrina

non riportata

Sanzioni

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