Art. 44. Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato,
a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura
e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della
chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica.
I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato,
sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione
per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato
da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia
da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello
su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata
solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente
delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (1).
--------------
(1) Comma così modificato dall'art. 19,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
non riportata
Regolamento
184. (Art. 44 Cod. Str.) Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi
a livello.
1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con
barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto
per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse.
Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera
rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi
di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a
livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei
meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni
suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione
dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello (1).
2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti
bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci
rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse
possono essere collocate anche sulle barriere.
3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere
collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale
occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:
a) croce di s. andrea se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo
tutto il percorso di approccio;
b) croce di s. andrea e segnale fermarsi e dare precedenza posti sullo stesso
sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;
c) croce di s. andrea e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità
è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso
sostegno del segnale.
4. La croce di S. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata
prossimità del binario;
è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o
più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno
integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa
ed acustica di cui alla lettera c).
5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la
circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata
da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal
segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza
con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.
6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere,
esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al
comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata
tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.
7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione
luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su
apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati
o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi
visibili dalla parte posteriore.
8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per
l'esercizio ferroviario.
-------------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 109, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
185. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche delle strisce bianche e rosse
delle barriere.
1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta
verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere
non inferiore a 0,20 m2 per ogni metro lineare di barriera o semibarriera;
valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima,
almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere
o semibarriere.
2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie
potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se
trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di
regola, al transito di autoveicoli.
3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza,
rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non
superiore a 1,30 m.
4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale,
di 45° e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 cm e 20 cm.
5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola
ad elevata efficienza (classe 2).
186. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica
delle barriere.
1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione
ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine
destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello
e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza
possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica
deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei
dispositivi sono indicate nella figura II.477.
2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile,
di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia
resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può
emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma
3.
3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana
o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore
a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare
almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare
non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.
187. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica
delle semibarriere.
1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione
luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati
sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio
a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore
distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere
non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è
di 60±10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi
a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda
visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro
un cono di 30 gradi di
apertura.
2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle
dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo
il livello sonoro che può essere inferiore.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente
ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate
vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono
avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine
destro.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve
iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più
veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi
dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa.
5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose
ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.
188. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione
dei passaggi a livello senza barriere.
1. I segnali croce di s. andrea e doppia croce di s. andrea devono avere la
forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a,
II.10/b, II.10/c
e II.10/d.
2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al
comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente
regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati,
uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a
10 m dalla rotaia più vicina.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello
senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo
187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente
sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle
ali della croce medesima.
189. (Art. 44 Cod. Str.) Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei
passaggi a livello.
1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con
barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono
avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare
superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto
con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a
45°, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.
2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello
qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di
colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati
più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.
3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere
rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
190. (Art. 44 Cod. Str.) Visibilità ai passaggi a livello senza barriere
non forniti di segnalazione luminosa.
1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello
senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente
allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale
che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea,
di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.
191. (Art. 44 Cod. Str.) Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo.
1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed
il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti
o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato
[, come prescritto nell'articolo 87, comma 6,] mediante il segnale altri pericoli
(fig. II.35) con pannello integrativo
(modello II.6/c) e successiva croce di
s. andrea in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri
abitati (1).
2. Il segnale altri pericoli deve essere posto alla distanza regolamentare
dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio
si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento
è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario
del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese
degli enti proprietari della strada.
--------
(1) Comma così modificato dall'art. 110, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione
complementare
non
riportata
Dottrina ![]()
non
riportata