Art. 43. Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare
senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite
dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare,
le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: «attenzione,
arresto» per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è
fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano
già impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano:
«arresto» per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per
contro «via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio
o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente
potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente
«arresto» per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro
di lui e «via libera» per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità
o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare
la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli,
nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche
se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e
mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini,
anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Giurisprudenza
In tema di circolazione stradale costituisce
fatto notorio che il giudice di merito può porre a fondamento della decisione
(art. 115 c.p.c.) in quanto rientrante nelle comuni cognizioni della generalità
dei soggetti, quello secondo cui nei crocevia, specialmente se di ampie dimensioni,
regolati da semaforo, se un conducente oltrepassi un semaforo mentre sta per
accendersi dopo il verde ed il giallo la luce rossa è possibile che un altro
conducente impegni il crocevia non appena per lui si accende la luce verde.
Cass., sez. III, 14-02-1997, n. 1384. Mass., 1997
Il combinato disposto degli art. 43, 5º comma, e 146 nuovo c.s. prevede che
i segnali, manualmente impartiti da un agente segnalatore, derogano alla segnaletica,
ivi compresa a quella semaforica, esistente sul posto; per cui va ritenuto
pienamente responsabile, ex art. 2054 c.c., di uno scontro d’auto, l’automobilista,
che, confidando nel segnale semaforico verde e allegando che il vigile urbano,
che regolava il traffico non era visibile, non si sia arrestato al segnale
impartito dal vigile, in occasione del passaggio di una corsa ciclistica,
e abbia colliso con altro veicolo, il cui conducente rispettò i segnali del
vigile medesimo; l’attestazione del vigile urbano, pubblico ufficiale, secondo
la quale lo stesso era sull’incrocio a regolare manualmente il traffico, fa
piena prova, ex art. 2700 c.c. di tali circostanze e tale prova legale non
può essere scalfita dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro inattendibili,
che riportano la non visibilità e la non distinguibilità del vigile, regolatore
del traffico.
P. Torino. Torino, 07-02-1996. Arch. circolaz., 1996, 471
Regolamento
181. (Art. 43 Cod. Str.) Segnali manuali degli agenti del traffico.
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per
consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando
le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti
alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le
braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente
verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti
di svolta.
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico
sono:
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di «arresto» per gli utenti
della strada verso i quali la luce rossa è diretta;
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale
distintivo di cui all'articolo 24.
182. (Art. 43 Cod. Str.) Altri segnali degli agenti del traffico.
1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il
passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione
del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato.
A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione
devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato
con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione
devono affrettarsi a sgomberarla.
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato
per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.
183. (Art. 43 Cod. Str.) Visibilità degli agenti del traffico.
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 del
codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice
quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme
confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce
riflessa bianca.
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale
di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro
copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma
1 (fig. II.475/a). I predetti capi di
vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto
dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola
vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a cm 3.
3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente
quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig.
II.475/b).
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli
ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati
in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche
a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente,
di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio - argento
della foggia indicata nella figura II.476
è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo,
ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le
operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare
in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali
a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4,
cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche
fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui
all'articolo 79, comma 9.
Legislazione
complementare
per notizia:
D.M. 9 giugno 1995 - Visibilità a distanza del personale impegnato su strada
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art.
1 c. 1, lett. b)
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione
Dottrina ![]()
F. Infantino - Segnaletica
stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno
"Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club
di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001