Art. 42. Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare
o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad
essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i
dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,
colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive
e le modalità di impiego e di apposizione.
Ai sensi degli art. 14 e 42 nuovo cod.strad.,
nonché 174 e 175 del regolamento ad esso relativo, gli enti proprietari di strade
sono tenuti, non ad un dovere generico di vigilanza e controllo, ma al rispetto
di precise regole comportamentali, che, finalizzate allo scopo di garantire
la sicurezza e fluidità della circolazione, impongono il controllo tecnico della
efficienza delle strade e la segnalazione degli ostacoli alla circolazione,
per cui, in caso di danni a terzi per la inosservanza di tali obblighi di manutenzione
sussiste in capo agli enti proprietari colpa specifica ai sensi dell’art. 2043
c.c.
P. Torino. Torino, 27-01-1997. Giur. merito, 1997, 1044; Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1998, 286
Art. 172. (Art. 42 Cod. Str.) Generalità e suddivisioni.
1.
Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i
dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni
utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni
stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata,
nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.
2. I segnali complementari si suddividono in:
a) delineatori normali di margine;
b) delineatori speciali;
c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;
d) isole di traffico.
Art.
173. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori normali di margine
1.
I delineatori normali di margine (fig. II.463)
devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati,
nei quali la velocità locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le
condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento
dell'asse stradale.
2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere
continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.
3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo,
al massimo 50 m, ed infittiti
in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli
intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso
tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:
|
Raggio della curva (metri) |
Spaziamento longitudinale
(metri) |
|
Fino a 30 |
6 |
|
da 30 a 50 |
8 |
|
da 50 a 100 |
12 |
|
da 100 a 200 |
20 |
|
da 200 a 400 |
30 |
|
oltre 400 |
intervallo adottato in rettilineo |
La
spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente
nebbiose.
5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non
meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.
6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm;
la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi
inscrivere in un rettangolo di 10×12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.
7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta
nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti
volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità:
a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve
apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima
di 60 cm2; nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti
gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con
superficie attiva minima di 30 cm2;
b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento
rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente
di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie
minima di 60 cm2.
8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo
in caso di collisione da parte dei veicoli.
9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione
dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti
fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti,
i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai
manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda
del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza da
terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori
normali.
Art.
174. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori speciali
1.
I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti
nei casi previsti dal presente articolo:
a) delineatori per galleria;
b) delineatori per strade di montagna;
c) delineatori per curve strette o tornanti;
d) delineatori per intersezioni a «T»;
e) delineatori modulari di curva;
f) delineatori di accesso;
g) dispositivi luminosi di delineazione.
2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o
deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità
di applicazione stabilite all'articolo 33.
3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie
e norme d'uso:
a) Delineatori per gallerie (fig. II.464).
Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee,
e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale.
Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80
cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è
a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in
destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati
in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione;
in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata
rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo
di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo
di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi
10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati
anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata (1).
b) Delineatori per strade di montagna (fig.
II.465).
Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione
deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia
individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali
e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie
dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero
della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non
venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate,
di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce
alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.
c) Delineatore di curva stretta o di tornante
(fig. II.466).
Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un
«tornante». Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente,
recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella
direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio
in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare
mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva
in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto.
Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti
in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere
visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni
sono:
1) normale: 60×240 cm;
2) grande: 90×360 cm.
L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione
dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile
entro il cono visivo dei conducenti.
d) Delineatore per intersezioni a «T» (fig.
II.467).
Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al
di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e
parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare
posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia
bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio,
essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni
sono:
1) normale: 60×240 cm;
2) grande: 90×360 cm.
Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada
che non prosegue (2).
e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468).
Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono
impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve
stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario
migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti
da un pannello quadrato delle dimensioni di 60×60 cm sulla viabilità ordinaria
e 90×90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno
a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli
elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente;
esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere
sempre nel cono visivo del conducente.
|
Raggio della curva (metri) |
Spaziamento longitudinale
(metri) |
|
da 30 a 50 |
8 |
|
da 50 a 100 |
12 |
|
da 100 a 200 |
20 |
|
da 200 a 400 |
30 |
|
oltre 400 (se necessario) |
da 30 a 50 |
f)
Delineatori di accesso (fig. II.469).
Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti
aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di
20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare
o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati
degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che,
per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I
paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire
una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti.
g) Dispositivi di delineazione luminosa.
Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con
dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino
l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi
sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso
per le situazioni specifiche.
----------
(1) Lettera così modificata dall'art. 104, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 104, D.P.R. 16 settembre 1996,
n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art.
175. (Art. 42 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione di ostacoli
1.
Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili,
devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa
della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.
2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni
di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce
alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45°
in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate
anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig.
II.470 e II.471).
3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza
da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi
obbligatori o consentiti (figg. II.82/a,
II.82/b e II.83) diretti dalla parte
dove i veicoli devono o possono transitare.
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la
segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature
sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.
5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione
di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto
di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).
6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi
dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art.
176. (Art. 42 Cod. Str.) Modalità di realizzazione delle isole di traffico
1.
Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig.
II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono
avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere
di colore bianco (1);
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline,
birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza
tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini
dell'isola (1);
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo
cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero
altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo
a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento
pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza
pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento
a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di
tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento
della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata da un passaggio
pedonale.
3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di
sperimentazione dell'isola di traffico.
(1) Lettera così modificata dall'art. 105, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art.
177. (Art. 42 Cod. Str.) Segnalazione delle isole di traffico
1.
L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato
da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura
nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così
come precisato all'articolo 150.
2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo
sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità della zebratura.
3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere
più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi
successivi deve essere di massima di 2 m.
4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio
visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.
5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo
a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa
di colore giallo.
6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo
(fig. II.472), sono in genere a sezione
semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni
di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza
per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in
sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore
giallo.
7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il
delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti
i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a,
II.82/b e
II.83).
178.
(Art. 42 Cod. Str.) Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori
di corsia
1.
Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente
in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri.
Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole
pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie
di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia
di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da
realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo
sostituiscono la striscia gialla (1).
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono
costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono
essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo
da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti
dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle
acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza
compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne
il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti
o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili (2).
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario
della strada.
---------
(1) Comma così sostituito dall'art. 106, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 106, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art.
179. (Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità
1.
Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una
o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di
rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico,
acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale
o trattamento della superficie della pavimentazione (1).
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione
in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel
senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una
larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza
(fig. II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento
della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale
della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo
in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi
possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h
si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle
e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni
che per gli intervalli (fig. II.474) visibili
sia di giorno che di notte (2).
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali,
nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati
in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che
costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per
servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati
o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti
di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore
a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore
a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore
a 120 cm e altezza non
superiore a 7 cm (3).
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale
plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona
interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento
delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di
cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione
adottata.
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato
preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale
di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e
20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità
di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi
segnali e pannello integrativo con la parola «serie» oppure «n. ... rallentatori»
(4).
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati
alla pavimentazione, onde evitare postamenti o distacchi dei singoli elementi
o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore
dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati
dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la
ubicazione (4).
-----------
(1) Comma così sostituito dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Lettera così modificata dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 180. (Art. 42 Cod. Str.) Dissuasori di
sosta
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi
stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi
possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta
abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere
anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di
parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse
tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti
alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature,
cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi
di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al
transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento
e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro,
ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili
e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni
e, in particolare, ai bambini (1).
6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada (1).
-----------
(1) Comma così modificato dall'art. 108, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Circ. Min. trasporti 25 maggio 2007, n. 49770 - Quesito su dossi. Riferimento nota datata 15 marzo 2007.
Con riferimento alle problematiche esposte con le note in riscontro si premette quanto segue.
I rallentatori di velocità sono ricompresi tra la segnaletica complementare di cui all'articolo 42, comma 2 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), e sono trattati in dettaglio dell'articolo 179 del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. n. 495 del 1992.
I particolari dossi artificiali di cui al medesimo articolo 179, comma 4 devono rispettare le prescrizioni di impiego di cui al successivo comma 5.
Essi pertanto possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento.
Essi possono essere costituiti da elementi in rilievo prefabbricato, da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso, nelle dimensioni previste dall'articolo 179, comma 6; in particolare le modulazioni della pavimentazione devono avere altezza non superiore ai 7 centimetri e larghezza non inferiore ai 120, e possono essere impiegati con limiti di velocità non superiori ai 30 chilometri all'ora.
In segnaletica complementare, tutti tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada, a norma dell'articolo 179, comma 9; quelli prefabbricati devono inoltre essere approvati da questo Ministero.
Ciò premesso, in assenza di informazioni sulle relative motivazioni e circa l'esistenza della prescritta ordinanza istitutiva e delle tecniche dimensionali dei manufatti e della relativa approvazione come prescritta, da quanto dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta non è possibile una stima circa la rispondenza dei manufatti in oggetto al dettato dell'articolo 179 del regolamento D.P.R. n. 495 del 1992.
Qualora le strade interessate dall'installazione siano ricomprese tra gli itinerari di attraversamento del centro abitato, o siano percorse da veicoli di soccorso, di Polizia, di emergenza, o da linee di trasporto pubblico, in difetto di carenza della motivazione propedeutica e della relativa ordinanza di posa in opera, ne deve essere disposta la rimozione.
In caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, il loro permanere in opera può infatti dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto l'installazione o chi non ne ha disposto la rimozione.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
per notizia:
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1, lett.
b) Circ. Min. interno 7 settembre 1999, n. 300/A/45182 - Rallentatori di velocità
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione
Dottrina ![]()
F.
Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione
- Appendice agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione
a più voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia,
Settembre 2001
non previste