Codice
Art. 41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni
luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; (2)
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare
e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico
a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono
a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con
significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono
a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il
più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato
è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso
a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative (1).
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;
in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti
ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare
il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli
di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci
delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza,
i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui
ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso
altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma
di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli
nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare
il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione
della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera
i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo
di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione
alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono
il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre
lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente
della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
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(1) Comma così modificato dall'art.
18, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(2) Lettera aggiunta dall'art. 7 legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Art. 41
LE NUOVE REGOLE
• Trovano riconoscimento giuridico espresso, nell’ambito dei segnali luminosi, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito, finora utilizzati molto frequentemente, sebbene mai regolamentati con fonti legislative, su diverse tipologie di arterie stradali quali deterrenti per indurre gli utenti della strada a diminuire la velocità soprattutto in tratti caratterizzati da lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi.
In tema di circolazione stradale, il conducente
che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo
favore «luce verde», non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta
di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione
di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria
cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti
nell’incrocio; ciò non è altro che l’applicazione particolare del più generale
principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza
non lo esonera dall’obbligo previsto dall’art. 102 cod.strad. abrogato (ed,
attualmente, dagli art. 140, 141, 2º comma, 145, 1º comma, nuovo cod.strad.
- d.leg. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione
nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti
da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada,
che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Cass., sez. III, 27-06-2000, n. 8744. Mass., 2000
Regolamento
Art. 156. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi
di pericolo e di prescrizione.
1. I segnali stradali verticali di pericolo e di
prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni
e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata
l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.
Art. 157. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi
di indicazione.
1. I segnali stradali di indicazione di maggiore
importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni
e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata
l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.
Art. 158. (Art. 41 Cod. Str.) Funzione delle
lanterne semaforiche.
1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne
semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento
delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.
Art. 159. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
veicolari normali.
1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono
a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente
modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig.
II.449).
2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari
sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata,
la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra,
luce gialla al centro e luce verde a destra (fig.
II.232).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) luce verde,
b) luce gialla,
c) luce rossa.
4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica
veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di
sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso
di bruciatura della lampada di una delle due luci.
5. Se la manovra di svolta a destra è consentita
con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata
con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde
veicolare (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 97, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 160. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
veicolari di corsia.
1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono
a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente
nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia
verde in basso (fig. II.450 e II.451).
2. La sequenza di accensione delle luci è identica
a quella prevista dall'articolo 159, comma 3.
3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono
essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate
per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione
delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione,
coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.
5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo
retto, o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre,
le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 98, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 161. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
per i veicoli di trasporto pubblico.
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico (figg. II.452 e II.453)
sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre
o più luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso
l'alto, su fondo nero;
c) barra bianca verticale su fondo nero;
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: barra
bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale
in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere
poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero
all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera
d) ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o
inclinata a sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia
possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico
veicolare.
Art. 162. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
pedonali.
1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate
esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati;
esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma
del pedone è in atteggiamento di attesa;
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma
del pedone è in atteggiamento di attesa;
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma
del pedone è in atteggiamento di movimento.
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone
rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg.
II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) pedone verde,
b) pedone giallo,
c) pedone rosso.
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale
è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare
l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i
veicoli in conflitto con essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste
dall'articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza
di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con
la luce verde;
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza
di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area
del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la
luce gialla;
c) assenza di suono con significato di arresto,
in sincrono con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere
a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi
si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta
in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere
tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di
fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.
Art. 163. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
per velocipedi.
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate
esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati;
esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta
rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg.
II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno
usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno
adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi
devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 99, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 164. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
veicolari per corsie reversibili.
1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie
reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia
su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure
su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di
controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente
al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci:
a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta
a sinistra;
b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo
nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.
2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più
corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono
essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante,
inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di
indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi
verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458
e II.459).
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma
1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia,
anche sulle corsie non reversibili.
Art. 165. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
gialle lampeggianti.
1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig.
II.460) sono di tre tipi:
a) una o due luci circolari lampeggianti (1);
b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo
di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;
c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo
di una bicicletta gialla su fondo nero.
2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono
essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi
in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere
una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì,
adottate entro il segnale di pericolo semaforo con diametro pari a quello del
disco giallo inserito nello stesso o installate al di sopra del segnale (2).
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono
essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere
il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i
pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia
da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle
di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione
semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi
che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra
di svolta (2).
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 100, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 100, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 166. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche
speciali.
1. Le lanterne semaforiche speciali (fig.
II.461) sono:
a) una luce rossa circolare lampeggiante;
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente
o verticalmente, lampeggianti alternativamente;
c) lanterna semaforica di «onda verde».
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello [con o senza
barriere], agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi
traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi
di velivoli in fase di atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma
1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere
(1).
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse
di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia
di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale
area di intersezione, né l'attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare
il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento
delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono
a una o più luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni
relative alla velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici
di un itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono
essere adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate
e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma
1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione
su cui è posta la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le
altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla
successiva intersezione semaforizzata.
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(1) Comma così modificato dall'art. 101, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 167. (Art. 41 Cod. Str.) Dimensioni ed illuminazione
delle luci semaforiche.
1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di
200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di luci di diametro
da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro
di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le
lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne
di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche
veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere
realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara
visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare
facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m
per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori
minimi dell'intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico
del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci
di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
3. È consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare
il cosiddetto «effetto fantasma», cioè la riflessione della luce solare all'esterno
della lanterna, quando essa è spenta.
4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna
ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di
luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre
luci semaforiche orientate verso altre direzioni.
Art. 168. (Art. 41 Cod. Str.) Installazione delle
lanterne semaforiche.
1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate
su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su
apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.
2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne
semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul
margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere
ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie
di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi
manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico;
nelle strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche
veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere
ripetute frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la
visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione
alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere
ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello
stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più corsie nello stesso
senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante
o sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.
6. Le lanterne semaforiche veicolari installate
al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria
della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono
essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig.
II.462).
7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere
installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione
o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche
devono essere installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia,
ad una distanza tale da consentire la visibilità delle segnalazioni al primo
conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.
9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche,
poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere
non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione
del marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore
della lanterna.
10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche,
poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati
dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del
pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari
sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari,
per limitare l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente
nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde
a destra.
12. Le luci semaforiche installate lateralmente
alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato
ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo
il palo di sostegno, con la direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente
per la migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione,
dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere adottato solo in presenza
delle lanterne veicolari normali, per non ingenerare confusione negli utenti.
Art. 169. (Art. 41 Cod. Str.) Funzionamento degli
impianti semaforici (1).
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a
tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli
comandati automaticamente dai veicoli, per quelli «a richiesta» azionati dai
pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico
programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni
di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati,
o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici
anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni,
l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi
che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che,
in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto
a luci gialle lampeggianti (2).
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 102, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così sostituito dall'art. 102, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 170. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi
particolari.
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati
nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione,
degli spartitraffico e dei salvagente;
c) delineatori di margine luminosi (1).
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito
solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni
di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni
possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali
a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica
verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono
essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare
fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono
avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente
per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione
o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle
lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione
necessari (2).
6. È vietata l'installazione di colonnine luminose
a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento
di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi
posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati
a strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue
di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi,
a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione
di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica
orizzontale (3).
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle
isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi
a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte
verticale delle cordolature di contorno (2).
10. I delineatori di margine luminosi devono essere
a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui
all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento
(4).
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così sostituito dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma aggiunto dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 171. (Art. 41 Cod. Str.) Frequenza dei lampeggiatori.
1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve
essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi
di acceso e di spento, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
Nota Min. trasporti 15 maggio 2008 - Richiesta di informazioni e documentazione circa la durata del giallo (Rif. nota prot. 17 settembre 2007 e racc. AR del 01.10.2007).
Con riferimento alle richieste avanzate con le note in riscontro, si comunica quanto segue.
1) Non esistono particolari presupposti e criteri per il posizionamento dei dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche; al riguardo devono essere rispettate le prescrizioni dettate dai relativi decreti di approvazione.
2) L'art. 41, comma 10 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.
Durante tale periodo (preavviso di arresto), i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.
In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate minime di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante, è indicata una durata minima di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi minimi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.
Tale studio è reperibile sul sito web:
http://www.dic.units.it/Intersezioni_stradali_pdf/Intersezioni_cap6.pdf.
Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni dell'intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, possano essere adottate durate minime anche congruamente superiori.
Non si tratta quindi di decisioni discrezionali dei Comuni, quanto piuttosto di un'attività progettuale da svolgersi caso per caso da parte di professionisti esperti in materia di regolazione semaforica.
3) Più in generale, la durata delle fasi semaforiche di arresto (rosso) e di via libera (verde) deve essere stabilita in base ai principi della regolazione semaforica, riportati nel documento C.N.R. citato nel precedente punto 2); a tal fine è propedeutica la misurazione o la valutazione dei flussi veicolari.
Al riguardo si ribadisce che la fissazione dei tempi delle fasi semaforiche è attività progettuale, da eseguirsi caso per caso da parte di professionisti esperti in materia.
4) L’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del nuovo Codice della strada.
Esso costituisce servizio di Polizia stradale, e pertanto non può essere delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni inadempienti.
Al contrario, le singole apparecchiature possono essere noleggiate con contratti che prevedano, altresì, gli interventi di manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano nella disponibilità degli organi di Polizia stradale.
La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento, a parere di questo Ufficio, deve essere effettuata dagli organi di Polizia stradale, e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dell’atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure di notifica).
Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica siano affidate a soggetti privati, si ricorda che con parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'interno con la circolare n. 32 del 16 marzo 1999, prot. n. M/2103/A, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, «ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (…), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative».
Devono comunque essere rispettate alcune condizioni; infatti:
- è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento" (art. 19 della legge n. 675 del 1996);
- gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art. 1, c. 2, lett. d) e del "responsabile" (art. 1, c. 2, lett. e), e art. 8) del trattamento (art. 8, c. 5);
- il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto soltanto da una persona fisica;
- si può nominare come "responsabile" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima società.
A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i dati in possesso della struttura pubblica, ma è comunque vincolato ad utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).
Parimenti legittimo può essere considerato, a parere di questo Ufficio, l’affidamento ad una società privata del servizio di riscossione degli importi delle sanzioni, fermi restando gli obblighi di devoluzione previsti dall’art. 208 del Codice.
Per quanto riguarda il corrispettivo da elargire all’affidatario del servizio, sempre e comunque nel rispetto dei pareri che saranno espressi da organismi più esperti in materia in ordine alle procedure di gara e di affidamento, tale corrispettivo dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 201 del Codice della strada.
Difatti appare chiaro che le procedure affidate rientrano tra "le spese di accertamento" e come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei costi, è possibile determinarne il corrispettivo da riconoscere all’impresa affidataria.
Una determinazione “a priori” del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.
Tra l’altro, la procedura così come ipotizzata appare violare in parte anche le disposizioni dettate dall’art. 208 del Codice, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5) Il ritardo dell’attivazione dei dispositivi di rilevazione rispetto all’istante in cui inizia la fase del rosso (arresto) dipende dalla geometria dell’intersezione e dal posizionamento delle eventuali spire; in ogni caso la documentazione fotografica deve prevedere almeno due fotogrammi, che riprendano il veicolo all’atto del superamento della linea d’arresto e in posizione inoltrata all’interno dell'intersezione, tanto da escludere ogni dubbio in merito all’accertamento dell'infrazione; l’accertamento della violazione risulta ancora più semplice nel caso di dispositivi che consentano una ripresa continua dell’evento.
Si ribadisce, al riguardo, quanto già espresso al precedente punto 2).
6) I dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche non sono dispositivi di misura, e pertanto le verifiche periodiche prescritte dai decreti di approvazione non hanno valenza metrologica, ma esclusivamente funzionale, onde garantire le Amministrazioni procedenti circa l’efficacia degli accertamenti condotti.
7) Secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza dell’azione amministrativa (legge n. 241 del 1990 e D.P.R. n. 184 del 2006) e di accesso ai dati personali trattati (legge n. 675 del 1996), gli utenti hanno diritto ad estrarre copia della documentazione che li riguarda, con l’obbligo di corrispondere unicamente i diritti di riproduzione, il bollo ove previsto e gli eventuali diritti di ricerca e visura; ogni altra richiesta di corrispettivi deve intendersi illegittima.
8) Possono verificarsi casi di accertamenti non sanzionabili (come indicato dall’art. 177, comma 2 del Codice, ovvero dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981), con onere a carico del trasgressore di dimostrare il ricorrere delle prescritte condizioni.
Riguardo al caso segnalato si osserva che le competizioni sportive su strada sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Codice, e che l’effettuazione di competizioni ciclistiche comporta necessariamente la chiusura al traffico della tratta interessata; conseguentemente appare incongrua la contestazione di violazioni delle norme di circolazione, e l’irrogazione delle relative sanzioni.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Nota Ministero dei trasporti 16/7/2007 n. 67906 - Tempi
della durata del giallo ai semafori
Con riferimento a quanto esposto
con la nota in riscontro, si premette quanto segue.
L'art. 41 c. 10 del nuovo
Codice della Strada (DLs n. 285/1992) non indica una durata minima del periodo
d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio
di portata generale.
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare
la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare
con sufficiente sicurezza.
Le norme tecniche al riguardo vengono invece
dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.
In particolare
lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,'"Norme sulle
caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al
paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5
s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70
km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a
18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s
anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima
uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s,
rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.
Ciò non esclude che in
fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni
della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza,
ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate
diverse.
Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell'impianto semaforico,
effettuata a cura dell'ente proprietario della strada sulla scorta della
geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto
indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni;
tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono
condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul
funzionamento dell'impianto semaforico.
Per quanto riguarda il ruolo
della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti
circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'Interno
a! quale spetta, a norma dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque effettuati.
Per i
dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente
automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi è obbligo
di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'ari. 201 c. 1-bis
lett. b) e c. 1-ter. 2° periodo, del Codice.
Per quanto riguarda
l'apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente
località, data ed ora della infrazione, ed è indicato l'orario dì inizio della
fase di rosso, come prescritto dal Decreto Dirigenziale di approvazione n. 3458
del 15.12,2005.
Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima
e .dopo del superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante
luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.
Le verifiche ed
eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite
con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all'atto
della infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto
periodo.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
È stato chiesto, da parte di alcune Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla installazione dei semafori di cui in oggetto, dotati di apparecchiature omologate per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa ed in particolare se tale installazione debba ritenersi consentita solo sulle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 ("Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"), indicate negli appositi decreti prefettizi previsti dal comma 2 della norma citata.
Sulla questione è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della Strada si pone quale eccezione a due principi cardine della normativa di settore, vale a dire la presenza dell'agente accertatore e la contestazione immediata dell'infrazione. Tale regime derogatorio trova riscontro nel citato D.L. n. 121 del 2002, che ha previsto la possibilità di utilizzare strumenti di controllo di tipo remoto, ovvero senza la necessità di intervento diretto degli operatori né di contestazione immediata, delle violazioni disciplinate dagli artt. 142, 148, e 176 D.Lgs. n. 285 del 1992 - C.d.S. in tema, rispettivamente, di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti su autostrade e strade extraurbane principali. L'elenco è da ritenersi tassativo.
La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata va impostata alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall'art. 201, commi 1-bis e 1-ter del Codice della Strada, nel testo modificato ed integrato dal D.L. n. 151 del 2003 convertito con legge n. 214 del 2003.
Sulla base di tali premesse assumono specifico rilievo le norme di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S. lette in combinato disposto con il successivo art. 1-ter.
Com'è noto il comma 1-bis sancisce che la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi: a) (omissis) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità (omissis); f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il comma 1-ter, a sua volta, stabilisce che: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».
La corretta esegesi delle surriferite norme induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell'operatore di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Viene conseguentemente affermato il principio per cui, nelle ipotesi di cui alle summenzionate lett. f) e g), la specifica omologazione dell'apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell'agente accertatore quando sia accompagnata (per l'ipotesi sub f) solo per le strade di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Codice della Strada) ad una attività amministrativa "terza" - ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi - finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza della circolazione, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai summenzionati principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.
La predetta valutazione preventiva "terza", è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza nei casi e nell'ipotesi di cui alla lettera f), mentre, nelle ipotesi di cui alla più volte citata lettera g), segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale.
Afferma, quindi, l'Organo di tutela e consulenza erariale interpellato che l'ipotesi di cui alla lett. b) - attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori - sembra sfuggire a qualsiasi regime di autorizzazione e valutazione preventiva da parte di organi statali, salva la necessaria specifica omologazione dell'apparecchiatura ex art. 45 C.d.S..
Invero, la littero legis sembra avvalorare l'ipotesi interpretativa che il legislatore abbia sottoposto le fattispecie delle lettere b), f), e g) a regimi differrenziati, prevedendo che solamente l'impiego di dispositivi di cui alla lettera f) debba "sottostare" a quanto disposto - nei casi indicati -, alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002. Per contro nulla ha disposto circa i dispositivi per la rilevazione automatizzata delle infrazioni a mezzo semafori dotati di apparecchiature fotografiche e per i quali non è operante alcun richiamo alla norma da ultimo citata.
Infine, l'Avvocatura ha evidenziato la necessità che la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, così come compete al giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativi di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta la installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata.
Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione della presente agli enti locali interessati e di tener conto delle indicazioni contenute nel parere in oggetto in sede di eventuali gravami.
per notizia:
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1, lett.
b)
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione
Dottrina
F. Infantino - Segnaletica
stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno
"Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club
di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001
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