Codice

Art. 39. Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)  segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B)  segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a)  segnali di precedenza;
b)  segnali di divieto;
c)  segnali di obbligo;
C)  segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)  segnali di preavviso;
b)  segnali di direzione;
c)  segnali di conferma;
d)  segnali di identificazione strade;
e)  segnali di itinerario;
f)  segnali di località e centro abitato;
g)  segnali di nome strada;
h)  segnali turistici e di territorio;
i)  altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3.  Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.
 
Giurisprudenza

Anche i cartelli che rientrino fra i segnali di indicazione turistici o di territorio di cui all'art. 39, lettera c), h), del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e all'art. 134 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495 del 1992, ove contengano la specifica indicazione di industrie, laboratori artigianali, negozi vendita (nel caso di specie S.p.a. Stile B.), rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, possono porre in essere una pubblicità tassabile ai sensi dell'art. 6 del D.lg. n. 507 del 1993, e dunque dare luogo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Cass. civ. sez. V 03-09-2004, n. 17852, G. s.r.l. c. I. s.r.l. e altri, Fisco, 2004, 6261
 

Sono irrilevanti le irregolarità delle annotazioni apposte sul retro della segnaletica stradale prescritte dall'articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada quali l'omessa indicazione dell'ordinanza del sindaco che imponga l'apposizione del cartello di spazio di sosta limitata, allorché risulti comunque che la predetta ordinanza sindacale sia stata emessa.

 Giudice di pace Centuripe 29-09-2003, n. 74, Anfuso c. Comune di Centuripe, Guida al Diritto, 2003, 47, 40 nota di SACCHETTINI

La segnalazione dell’altezza massima di un cavalcavia dal piano stradale costituisce facoltà discrezionale e non obbligo dell’ente proprietario della strada, posto che, alla luce del vigente codice della strada, tale obbligo sussiste solo per i segnali di prescrizione o divieto o segnalazione di pericoli speciali (lavori in corso, strettoie ecc.), particolarmente riferiti a condizioni di modificazione della situazione di percorribilità, come percepibile dall’utente della strada (fattispecie nella quale il tribunale non ha ritenuto risarcibili i danni riportati da un camionista il quale, nel percorrere alla guida del proprio autocarro una strada comunale, urtava la trave di un cavalcavia con la parte superiore della gru).
T. Brindisi. Brindisi, 13-12-2000. Arch. circolaz., 2001, 131

La situazione di illegittimità attinente l’irregolare apposizione di un segnale stradale esonera il conducente di un veicolo - nel caso di violazione della relativa prescrizione - dalla responsabilità contravvenzionale (fattispecie in tema di mancato rispetto della prescrizione di divieto di sosta nascente da un segnale ubicato in maniera anomala e fuori dal campo visivo del conducente).
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 28-04-1994. Arch. circolaz., 1994, 1175

  Regolamento

77. (Art. 39 Cod. Str.) Norme generali sui segnali verticali.
1.  I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
2.  Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.
3.  Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore (1).
4.  Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell’utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a «messaggio variabile», anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all’altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell’utente.
5.  È vietato l’uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano [più] ai requisiti di cui al comma 1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento (1).
6.  Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
7.  Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm2. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.
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(1) Comma così modificato dall'art. 57, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


78. (Art. 39 Cod. Str.) Colori dei segnali verticali.
1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all’articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.
2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali; l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull’arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;
e) grigio: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sull’arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

79. (Art. 39 Cod. Str.) Visibilità dei segnali.
1.  Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2.  Sono segnali sul posto quelli ubicati all’inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3.  Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Tipi di strade
Segnali di pericolo
Segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali
m 150
m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)
m 100
m 150
Altre strade
m 50
m 80

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4.  Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all’articolo 83.
5.  Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6.  La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l’impiego di idonee pellicole.
7.  In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8.  Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9.  Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall’ente proprietario della strada in relazione all’importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante della strada, l’illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.
12. L’impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell’articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell’intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile (2).
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
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(1) Con D.M. 31 marzo 1995 (G.U. 9 maggio 1995, n. 106) - modificato dal D.M. 11 luglio 2000 (G.U. 6 ottobre 2000, n. 234), corretto con avviso G.U. 9 novembre 2000, n. 262 - la cui validità è stata confermata con il D.M. 3 maggio 1996 (G.U. 6 giugno 1996, n. 131), è stato approvato il disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.
(2) Comma così modificato dall'art. 58, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali verticali.
1.  Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4,
5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2.  I segnali di formato «grande» devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato «normale».
3.  I segnali di formato «piccolo» o «ridotto» si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l’impiego di segnali di formato «normale».
4.  Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all’ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
5.  Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato «segnale composito». Le dimensioni del «segnale composito» devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei «segnali compositi» relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm (1).
6.  L’impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l’autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
7.  Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall’altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).
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(1) Comma così modificato dall'art. 59, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


81. (Art. 39 Cod. Str.) Installazione dei segnali verticali.
1.  I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
2.  I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
3.  Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l’altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
4.  Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.
5.  L’altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
6.  I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un’altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l’intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell’asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell’asse di quest’ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di cui all’articolo 83, comma 10).
7.  I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall’articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
8.  I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all’articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.
9.  I segnali dare precedenza (Art. 106) e fermarsi e dare precedenza (Art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.
10.  I segnali che indicano la fine del divieto o dell’obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l’obbligo stesso. L’installazione non è necessaria se il divieto o l’obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione (1).
11.  In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.
12.  I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un’altezza ed un’inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell’andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
13.  I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell’ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 60, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


82. (Art. 39 Cod. Str.) Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale.
1.  I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2.  I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
3.  La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
4.  I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
5.  Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l’abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 61, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


83. (Art. 39 Cod. Str.) Pannelli integrativi.
1.  I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:
a)  per definire la validità nello spazio del segnale;
b)  per precisare il significato del segnale;
c)  per limitare l’efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.
2.  I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.
3.  I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:
modello II.1 - per le distanze;
modello II.2 - per le estese;
modello II.3 - per indicare periodi di tempo;
modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;
modello II.5 - per indicare l’inizio, la continuazione o la fine;
modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni;
modello II.7 - per indicare l’andamento della strada principale.
4.  Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell’indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).
5.  Il modello II.2 indica l’ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).
6.  Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l’ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).
7.  Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali (1).
8.  Il modello II.5 indica: l’INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L’uso del pannello inizio deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di FINE nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale (1).
9.  Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).
10.  I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono (1):

Simbolo

Significato

 Figura

Pennello e striscia

Segni orizzontali in corso di rifacimento

modello II.6/a

Auto in collisione

Incidente

modello II.6/b

Locomotive

Attraversamento di binari

modello II.6/c

Lama sgombraneve e cristallo di ghiaccio

Sgombraneve in azione

modello II.6/d

Onde azzurre

Zona soggetta ad allagamento

modello  II.6/e

Due file di auto

Coda

modello II.6/f

Pala meccanica

Mezzi di lavoro in azione

modello II.6/g

Cristalli di ghiaccio

Strada sdrucciolevole per ghiaccio

modello II.6/h

Nuvola con gocce

Strada sdrucciolevole per pioggia

modello II.6/i

Autocarro e auto

Autocarri in rallentamento

modello II.6/l

Gru e auto

Zona rimozione coatta

modello II.6/m

Freccia verticale

Segnale di corsia

modello II.6/n

Esempi con iscrizione

Tornanti

modelli II.6/p1, II.6/p2

Macchina operatrice del servizio N.U.

Pulizia strada

modelli II.6/q1, I.6/q2 


11.  Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l’andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.
12.  Nei pannelli integrativi è vietato l’uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.
13.  Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).
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(1) Comma così modificato dall'art. 62, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

B) Segnali di pericolo

84. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pericolo in generale.
1.  I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l’alto.
2.  I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.
3.  Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall’articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo. Per motivi di sicurezza, il segnale può essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo (1).
4.  I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
5.  Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest’ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L’estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km.
6.  Quando l’estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non è chiaramente individuabile, il termine del pericolo può essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3).
7.  In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 63, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


85. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta.
1.  Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.
2.  Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilità.
3.  Il segnale CUNETTA (fig. II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.

86. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a curve pericolose.
1.  Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilità, deve essere usato uno dei seguenti segnali:
a)  CURVA A DESTRA (fig. II.4);
b)  CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
c)  DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6);
d)  DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7).
2.  Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell’andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.2 recante l’indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato.
3.  Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell’andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/p1. Ciascun tornante può essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).

87. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di passaggio a livello.
1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.  2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell’attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l’obbligo di fermarsi in corrispondenza dell’apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più binari.  3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l’asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l’asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).
4.  Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figure II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l’attraversamento ferroviario.
5.  I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata.
6.  Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l’attraversamento deve essere segnalato come prescritto nell’articolo 191 (1).
7.  In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l’impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall’attraversamento ferroviario a cura e spese dell’ente proprietario della stessa, ad una distanza dall’intersezione non inferiore ai valori di cui all’articolo 126, comma 2 (fig. II.240).
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(1) Comma così modificato dall'art. 64, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


88. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile.
1.  Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
2.  Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo 142, comma 1, del codice.
3.  Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo 142, comma 1, del codice (1).
4.  Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l’impiego per motivi di sicurezza.
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(1) Comma così modificato dall'art. 65, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


89. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pendenza pericolosa.
1.  Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.
2.  La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.

90. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di strettoia.
1.  Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale.
2.  I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata.
3.  Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di cui all’articolo 135, comma 20, variazione corsie disponibili.
4.  Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.

91. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di ponte mobile.
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.

92. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa.
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.
2. [Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa del tratto di strada interessato] (1).
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(1) Comma soppresso dall'art. 66, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


93. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole.
1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 67, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


94. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale bambini.
1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.

95. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi agli animali.
1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.

96. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria.
1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento planoaltimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig.II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

97. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di sbocco su molo o su argine.
1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.

98. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi.
1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.
2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).

99. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale semaforo.
1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane (1).
2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.
3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce.
4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 68, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


100. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale aeromobili.
1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in prossimità di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota.

101. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale forte vento laterale.
1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie, fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.

102. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale pericolo di incendio.
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.

103. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di altri pericoli.
1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti.
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello.

C) Segnali di prescrizione

104. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione.
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;

c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (1).
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione [devono essere posti ove inizia il divieto o l'obbligo;] possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2 (2).
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione (2).
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto (2).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


a) Segnali di precedenza

105. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di precedenza.
1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi:
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di:
a) dare precedenza (art. 106),
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di:
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
h) diritto di precedenza (art. 113),
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4.
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.

106. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.

107. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale fermarsi e dare precedenza.
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale stop prevista nell'articolo 148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.

108. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza.
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.

109. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con precedenza a destra.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

110. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonché del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali è consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso.
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta installazione.
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata.
Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo può essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a ciò delegato dell'ente proprietario della strada [o dell'impresa che esegue i lavori o compie opere sulla strada] (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 70, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


111. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di fine del diritto di precedenza.
1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del diritto di precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale diritto di precedenza (fig. II.44).
2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.
4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.

112. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con diritto di precedenza.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate.
2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A «T», ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).
3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza o di fermarsi e dare la precedenza (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 71, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 
113. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza.
2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.

114. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.

b) Segnali di divieto

115. (Art. 39 Cod. Str.)Segnali di divieto in generale.
1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.
2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.

116. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici.
1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);
b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);
c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua;
d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale;
e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;
f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

117. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto specifici.
1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone.
Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55). Indica il divieto di transito per i velocipedi (1);
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (fig. II.56);
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57);
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore;
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (fig. II.59);
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito;
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo;
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62);
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63);
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantità.
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 72, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


118. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli.
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice (126);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice (1);
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso [di intersezione] (2).
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

119. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine divieto (1).
1. I segnali che indicano la fine di un divieto sono:
a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere valide;
b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) indicante il nuovo limite;
c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli;
d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.
2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua nera.
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(1) La rubrica e il comma 1, sono stati così modificati dall'art. 74, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


120. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto.
Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali (1);
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione
del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli (2).
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0 - 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto (3).
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, [ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada,] limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c) (3).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


c) Segnali di obbligo

121. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo in generale.
1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.

122. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico.
1. I segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione;
quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati
dell'ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale (1);
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (1);
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (1);
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 76, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


123. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo specifico.
1. I segnali di obbligo specifico sono:
a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola «Dogana» nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica €pea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.

D) Segnali di indicazione

124. (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di indicazione.
1. Si definiscono «segnali di indicazione» quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a) (1);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 77, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


125. (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione.
1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.
2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.
4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.
5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:
a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)
c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)
f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue (1).
6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni [e propri] riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
a) strade urbane ed extraurbane;
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri [geografici], comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue (2).
7. Di norma devono essere usati i caratteri «normali». I caratteri «stretti» sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.
8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.
9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.
10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi, (scuri su fondo chiaro).
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(1) Periodo così sostituito dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


126. (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di indicazione.
1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità =  90 km/h: d = 170 m
d) velocità =  70 km/h: d = 140 m
e) velocità =  50 km/h: d = 100 m  
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:  
A) intersezioni con corsia di decelerazione:
a) velocità = 130 km/h: d =  50 m 
b) velocità = 110 km/h: d =  40 m 
c) velocità =  90 km/h: d =  30 m 
B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m 
b) velocità =  90 km/h: d = 100 m 
c) velocità =  70 km/h: d =  80 m 
d) velocità =  50 km/h: d =  60 m
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.
4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1 (1).
5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.
6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:
a) sulla soglia dell'intersezione;
b) su apposite isole spartitraffico;
c) al limite di uscita dell'intersezione.
7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) due o più corsie per senso di marcia;
b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;
c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;
d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani;
e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.
8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).
9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.
10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 79, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


127. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso.
1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie:
a) preavvisi di intersezione;
b) segnali di preselezione.
2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).
3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.
4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).
5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le frecce opportunamente orientate.
6. Le cornici sono di colore:
a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;
b) bianco sugli altri colori di fondo.
7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg. II.239 e II.240).
8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241 a II.245) (1).
9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione. Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia (2).
10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).
11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2.
12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di freccia:
a) verticale diretta verso l'alto;
b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;
c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;
d) diretta a destra e a sinistra.
13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.
14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma 7.
15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.
16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre strade.
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(1) Comma così modificato dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione.
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248) (1).
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati (1).
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso (2).
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico unitario» (figg. II.253, II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti «diritto» devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
e) le frecce indicanti «sinistra» devono essere poste sotto le frecce «dritto», e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti «destra»;
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.
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(1) Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


129. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche.

1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256);
b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257);
c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);
d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II 259);
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260).
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e II.271).
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.

130. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del segnale di itinerario (fig. II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.

131. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di localizzazione.
1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo:
a) segnali di località e fine località;
b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
2. I segnali di località si suddividono in:
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere;
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni (1):
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località;
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.
4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO (2).
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe.
Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:
a) dimensioni suggerite 120×160 cm;
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti;
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.
Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo (2).
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig. II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90×200 cm.
8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale, ecc. (1).
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).

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(1) Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma.
1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.
2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.
3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.
4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.
5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.
6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286). In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.
7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.

133. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada.
1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

134. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio.
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali (1);
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte (2).
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 (3).
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione (144).
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere (fig. II.297) (4).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298) (5);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(5) Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


135. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali utili per la guida.
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120×120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica (1).
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati, esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353).
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso (1).
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.
6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60°. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308).
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (figg. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione.
8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.313).
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90´90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè:
a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
Il segnale [medesimo] è installato prima dell'imbocco della galleria.
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. È installato all'inizio del ponte.
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab.II.9) (2).
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b) (1).
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.
16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale inversione di marcia (fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.
17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale sos di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329 (3).
18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici da neve o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti:

Pannello

Aspetto e colore

Significato [*]

a

fondo verde e  iscrizione  «aperto» in bianco
oppure:
fondo rosso e  iscrizione «chiuso» in bianco

via libera


strada intransitabile

b

tutto bianco  senza alcun  simbolo

oppure:
segnale di figura II.87

oppure:
simboli II.181 e II.182

catene da neve obbligatorie

si raccomandano  pneumatici 

o catene da neve

c

tutto bianco  senza alcun  simbolo
oppure:
nomi di  località o  pro gressive chilometriche 

punto fin dove la  strada è percorribile

[*] Se il passo o il  tratto terminale della  strada è chiuso, il  pannello «a»  mostra il  rosso e reca  l'iscrizione «chiuso»
ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il  passo è aperto, il  pannello «a» mostra il  verde e reca  l'iscrizione «aperto»,
ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è  aperto, il pannello bianco «c» non  porta alcuna  iscrizione ed il  pannello  bianco
«b», secondo  lo  stato della  percorribilità, non  reca  alcuna iscrizione  oppure  mostra il  segnale della  figura  II.87  con
altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i  simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331 II.332 II.333). Se  il  passo è  chiuso, il  pannello bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla  quale la strada è aperta ed il  pannello «b», secondo  lo  stato di  percorribilità  fino  alla  località suddetta, mostra il  segnale della  figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE  ovvero i  simboli  II.181 e II.182: PNEUMATICI  DA NEVE  O  CATENE  RACCOMANDATI (figg.  II.334,  II.335,  II.336).
La  rifrangenza  è  applicata  a  tutti  i  colori.  Dimensioni consigliate: cartello  principale 200x135 cm; pannelli a, b  e c 35x105 cm.
19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o 40.
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300×170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300×120 cm la parte sinistra e 300×180 cm la parte destra.
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).
24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25×100 cm.
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso:
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade.
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua.
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(1) Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Periodo aggiunto dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

136. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150×225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato (1).
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica. [Il segnale è installato a spese e cura dei proprietari o gestori dei campeggi, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada] (2).
12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata (1).
16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore.
È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi». Le dimensioni normali sono di 40×60 cm, quelle grandi 60×90 cm.
19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60´90 cm. È installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.
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(1) Comma così modificato dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Legislazione complementare

Ris. Min. Finanze 1° aprile 1996, n. 48/E - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Segnali turistici e di territorio. Segnali di indicazione di servizi utili. Quesito.

Con la nota sopra distinta si chiedono ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina tributaria applicabile ai segnali turistici e di territorio ed in particolare, se l'interpretazione delle norme offerta da questa Direzione centrale con risoluzione n. 262/E del 2 novembre 1995 possa ritenersi valida anche quando l'installazione dei segnali in questione sia richiesta direttamente dagli interessati.

In proposito è necessario precisare che sia nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e sia nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 non vi è alcuna esplicita disposizione che possa essere utile ai fini della soluzione del quesito prospettato.

Qualche spunto interpretativo è offerto dall'art. 134, comma 3, del citato D.P.R. n. 495 del 1992 dove è prescritto che l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 39 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 è a carico del soggetto interessato all'installazione e che, qualora questi sia un soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

I successivi commi 5 e 9 dello stesso art. 134 stabiliscono poi espressamente che i segnali industriali e quelli di indicazione alberghiera possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, quando sia utile segnalare l'avvio all'industria o ai vari alberghi.

Dal tenore delle citate disposizioni risulta che è del tutto ininfluente che la valutazione in ordine all'opportunità dell'installazione dei segnali in questione scaturisca da un'esplicita richiesta dell'interessato o al contrario da una autonoma iniziativa da parte dell'ente proprietario della strada, in quanto ciò che rileva è che quest'ultimo appuri l'utilità della segnalazione riscontrando altresì se l'impianto del sistema segnaletico informativo di avvio alle destinazioni turistiche, industriali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse, abbia le caratteristiche prescritte dal citato regolamento e lo sottoponga poi a continue verifiche sulla rispondenza alle esigenze del traffico e alle necessità degli utenti, oltre che sullo stato di conservazione.

Va pertanto ribadita la inapplicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità ai segnali in esame poiché, come argomentato nella citata risoluzione n. 262/E del 1995, non è direttamente rinvenibile nel messaggio diffuso con le modalità innanzi evidenziate, il presupposto impositivo del tributo indicato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993, essendo al contrario detti mezzi, per la loro funzione essenzialmente segnaletica, sostanzialmente rivolti a garantire una più agevole circolazione.

Ad analoga soluzione si perviene, per le medesime considerazioni, anche per un'altra tipologia di segnali di indicazione e cioè i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili illustrati dall'art. 136 del citato D.P.R. n. 495 del 1992 tra i quali sono compresi, oltre a quello di campeggio, il segnale di telefono, rifornimento di carburante, ostello per la gioventù, motel, bar, ristorante, taxi, fermate autobus ecc., ma sempre che le caratteristiche, le modalità ed il luogo di installazione degli stessi siano perfettamente conformi alle disposizioni dell'art. 39 nuovo codice della strada e delle norme di carattere generale che il regolamento di attuazione ha dettato agli artt. 124 e 125 per i segnali di indicazione, nonché di quelle contenute nel citato art. 136.

Min.LL.PP. 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale;

Considerato che il sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione stradale;

Sentito il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

Visto il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;

Emana la direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.

 

§1. Obbiettivi della direttiva

1.1 Premessa.

Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (1° gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale.

Nel contempo si è avuto anche modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.

La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art. 5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.

In particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade, fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della presentazione della «Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale», di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.

1.2 Normativa di riferimento.

La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente. Il richiamo al rispetto della normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte. Va ricordato perciò che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.

1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale.

L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.

La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.

In proposito è opportuno ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti. Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).

§2. Poteri e responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di segnaletica

2.1 Le competenze tecnico - amministrative.

Il nuovo Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.

L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

Il successivo art. 6 individua al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:

- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le autostrade,

- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,

- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,

- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.

È previsto, inoltre, (art. 14, comma 3, cod. strad.) che per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative convenzioni.

Tra gli aspetti di maggiore importanza, ai fini della presente Direttiva, vanno annoverate le disposizioni contenute nell'art. 14 che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.

Sono stati opportunamente previsti, nello stesso articolo, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.

Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico.

Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).

Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)]; a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ....tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.

È evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato a norma di legge (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).

È stata spesso segnalata a questo Ministero la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della locuzione «caratteristiche geometriche e strutturali delle strade», per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.

In proposito si precisa che tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).

2.2 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitato.

Alla base della corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni.

Preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il Comune e gli altri Enti proprietari.

Pur se la norma richiamata imponeva l'obbligo dell'adozione dei provvedimenti di delimitazione del centro abitato entro il 30 giugno 1993, si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima portata sotto l'aspetto giuridico-amministrativo e connesse responsabilità di varia natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.

Poiché questa situazione di inadempienza non è ulteriormente procrastinabile, ove essa perduri lo scrivente sarà costretto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente inadempiente.

A tale proposito non appare condivisibile l'atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale.

2.3 Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati.

Fermo restando quanto già precisato con la circolare 29 dicembre 1997, n. 6709, circa l'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in cui il comune non abbia delimitato il proprio centro abitato, può configurarsi la illegittimità dei provvedimenti di disciplina della circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale entità territoriale sia stata amministrativamente definita ed appositamente delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].

2.4 Strade private aperte all'uso pubblico.

Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.].

A tale riguardo è bene precisare che la locuzione «area ad uso pubblico», sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di «strada», riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi «de facto» e non «de iure». La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.

Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune.

È appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.

2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico.

Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade, previsti dall'art. 2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.

Un caso particolare è rappresentato, oltre che dai casi innanzi esaminati, anche dalle strade all'interno degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.

Si fa pertanto appello alla responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d) del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera c) del Codice.

2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada.

Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.

Taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più sorgere stante la chiara e tassativa individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.): in linea di principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di strada in caso di incidente a seguito di carenza della segnaletica. Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.

La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.

2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.

In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P.A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. Civ., Sez III, 6.4.1982, n. 2131).

Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).

2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica.

La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine.

L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo.

Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (D.M. 31 marzo 1995) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.

A questo riguardo è necessario sottolineare che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che, in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito l'impiego.

Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.

§3. Responsabilità dei produttori e dei fornitori di segnaletica

Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso.

3.1 Segnaletica verticale.

I produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia. Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti devono essere sempre corredati da certificazione di «conformità del prodotto», come previsto dalla circolare di questo Ministero n. 3652 del 17 giugno 1998 e successive modifiche.

Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i quale/i si approvvigionano.

3.2 Segnaletica orizzontale.

Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale, è costituito dalla norma UNI EN 1436: 1998.

3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati.

È noto che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale è l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente codificati.

A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono essere di «tipo» omologato. Ciò vale sia per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica verticale in genere che può essere prodotta anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli alti dispositivi soggetti ad omologazione od approvazione devono essere identificati con una targhetta od altro sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità degli stessi al tipo omologato o approvato.

È quanto mai opportuno che gli Enti proprietari e gestori di strade eseguano accurati controlli per verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.

§4. Aspetti generali in materia di segnaletica

4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento.

La necessità di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta gradualità affinché gli Enti interessati potessero ,programmare gli interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci.

Ciò nonostante le inadempienze degli Enti proprietari sono notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle scadenze previste nella citata norma.

Invero su talune arterie principali della rete extraurbana la segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di adeguamento alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde positivamente alle effettive esigenze del traffico. Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.

Non altrettanto favorevole giudizio può esprimersi per la segnaletica di indicazione e per quella orizzontale. Al riguardo non può essere tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali di estrema utilità ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta, divieto di inversione, sosta regolamentata. Essi infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che hanno conseguito la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti stranieri.

4.2 Necessità, uniformità e congruenza della segnaletica.

Tutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale necessaria.

Il criterio della uniformità nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è importante quanto quello della rispondenza del disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.

Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.

In particolare è necessario che le strade di attraversamento dell'abitato, quelle cioè che convogliano il traffico c.d. di «attraversamento», siano segnalate in maniera uniforme, indipendentemente dall'importanza o dalla estensione del centro abitato o dell'arteria stradale.

Si è rilevata, invece, la tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l'impiego di segnali stradali particolari, realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato motivo.

L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché tende a sminuirne l'efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di prescrizione.

4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria.

Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione.

Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti. In tali casi questo Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.

Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. È evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.

A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.

 

§5. Impieghi non corretti della segnaletica stradale

5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti.

Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.

Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.

Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.

Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.

In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.

È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.

5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradale.

Il concetto di uniformità della segnaletica deve essere interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di installazione. Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:

a) dal fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono installati ad altezze diverse, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;

b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.);

c) dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).

Altro elemento di disomogeneità è riconducibile alla non corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di più segnali. Invero quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi siano collocati con i criteri stabiliti dal regolamento: dall'alto verso il basso, prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84 reg.); se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità: precedenza - divieto-obbligo. Analogamente, per i gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario organizzare il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica per direzioni (diritto - sinistra-destra), e all'interno della stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone - nero).

Altrettanto irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in circostanze o situazioni che pericolose non sono. Vale la pena di ricordare (art. 84 reg.) che «i segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza».

Segnalando come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo è reale.

Del pari incongruo è spesso l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare il segnale di «fermarsi e dare precedenza». L'art. 107 del regolamento prescrive che tale segnale deve impiegarsi nelle intersezioni «ove non sia stato possibile garantire condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare pericolosità». Troppe volte il segnale è impiegato al posto del «dare precedenza», pur in condizioni normali e con visibilità garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una più rigorosa regolazione del traffico.

È stata anche rilevata una non infrequente coesistenza di segnali vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni occultano gli altri. Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa errori e confusione nei confronti degli utenti della strada.

5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale.

Aspetti di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto della segnaletica stradale verticale possono essere così sintetizzati:

a) utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento;

b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari;

c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.

5.3.1 Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento.

Sono state rilevate situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi internazionali in materia.

In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.

Un esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati.

5.3.2 Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari.

In materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico.

Ricorre sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati, ovvero con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad. es. segnaletica direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di «segnali compositi» (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi contenuta.

Nel campo della segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di intersezione, in particolare per la perdita di «itinerario». Invero nella successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a volte viene indicata la località più remota, a volte quella più vicina: in tali condizioni l'utente della strada nel ritenere di avere sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo.

Altre irregolarità dei segnali di indicazione sono riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi tabella II 16 reg. e ss.).

Altra irregolarità molto frequente riguarda i segnali di direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni extraurbane. Pur essendo esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che è necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella gran parte dei casi tale prescrizione è ignorata.

Ulteriore anomalia è costituita dal numero eccessivo di segnali nello stesso impianto con commissione di segnali diversi per caratteristiche di visibilità o con contenuto pubblicitario. Si richiama in proposito il rispetto della norma di cui all'art. 77 del Regolamento.

L'effetto negativo del descritto fenomeno sta nella impossibilità da parte dell'utente di percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio del segnale stesso. Talvolta, specie nelle intersezioni, l'indecisione dovuta alla non perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può essere causa di intralcio o di pericolo.

Appare anche inappropriato, in molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta. È sufficiente una più attenta lettura delle stesse definizioni di «fermata» e di «sosta» sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza. Il segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e la discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione, può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi è sufficiente il divieto di sosta.

Di recente si è anche verificato un abuso nell'impiego, specie nei segnali di inizio e fine dei centri abitati, di iscrizioni in forma dialettale. Va segnalato, al riguardo, che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi internazionali ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di riportare le iscrizioni in massimo due «lingue» ufficialmente riconosciute, per essi la forma dialettale non è consentita.

Anche l'installazione dei segnali «nome-strada» (art. 133 reg.) non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli utenti della strada. In proposito va rammentato che la deroga contenuta nel comma 2 del citato articolo di Regolamento è da intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta installazione dei segnali «nome-strada» ha certamente anche l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.

È anche molto diffuso l'utilizzo di segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada. Sono segnali che a norma dell'art. 136 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere installati solo in prossimità del servizio segnalato.

Capita sovente invece di vederli installati anche a molti chilometri di distanza, il che costituisce una evidente violazione delle norme di impiego di tali segnali. Si tratta, peraltro, dell'unico caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del servizio stesso.

Occorre chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità.

Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici, territoriali ed industriali.

In questo caso le norme di installazione sono descritte nell'art. 134 del Regolamento.

Questi segnali sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri di distanza.

Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli casi di violazione, particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso di segnali industriali.

Il Regolamento consente l'impiego del segnale di «zona di attività» come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere indicate all'interno della «zona». La consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.

Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di «area pedonale».

Tali aree sono individuate per garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni di sicurezza tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate deroghe per la circolazione di utenze diverse.

Risultano invece casi frequenti di aree pedonali nelle quali sono previste ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal regolamento, vanificando così il principio alla base del segnale. In tali casi evidentemente è stata scelta un erronea segnaletica perché quella più aderente risulta essere il segnale di «zona a traffico limitato».

5.3.3 Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.

L'impiego superfluo dei segnali è una pratica molto diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle strade locali.

La corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorché integrato da pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si intende disciplinare o segnalare.

In particolare, quando una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato è superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo sull'utenza. Infatti, quando il segnale manca, in una situazione analoga a quella in cui è stato erroneamente posto in opera, può nascere nell'utente il dubbio sulla necessità di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.

Un esempio di questo caso è il segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.) è vietata la sosta. È evidente che la mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni di posa e magari sullo stesso itinerario, può indurre l'utente a comportarsi in modo diverso.

Va anche censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso. Si tratta dei segnali di «limite» massimo di velocità 50 Km/h (fig. II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II.51 reg.) in abbinamento ai segnali di «inizio centro abitato» (fig.II.273 reg.).

Poiché nel segnale di «inizio centro abitato» sono, invero, già insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli risultano inutili. La ripetizione del «limite massimo di velocità 50 Km/h» su strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni esposte in precedenza, alcun senso.

Si rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.

Analogamente non ha senso impiegare segnali stradali per indicare ovvie situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale «percorso pedonale» (fig. II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza è destinato ai pedoni, ovvero il segnale «attraversamento pedonale» (fig. II.303, reg.), in corrispondenza di intersezioni o di attraversamento regolato da impianto semaforico.

Cartelli superflui sono anche i pannelli integrativi che ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del segnale principale. Alcuni esempi significativi sono i seguenti:

a) utilizzo dei pannelli «0-24» e/o pannello «rimozione coatta» posti al di sotto del segnale di divieto di fermata. Sia l'uno che l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale di divieto di fermata ha validità permanente e di per se comporta la rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)

b) segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:

- pannello integrativo con la dicitura «raffiche di vento» o «vento forte» in abbinamento con il segnale di fig. II.33

- pannello integrativo con la dicitura «strada dissestata» o «strada deformata» in abbinamento con il segnale di fig. II.1

- pannello integrativo con la dicitura «caduta massi» in abbinamento ai segnali di figg. II.30/a e 30/b

- pannello integrativo con la dicitura «strada sdrucciolevole» in abbinamento al segnale di fig. II.22

c) pannello distanziometrico «150 metri» abbinato ai segnali di pericolo in àmbito extraurbano che devono essere normalmente posti a tale distanza

d) pannello indicante «inizio» (fig. II.5/al e 5/bl) in abbinamento con segnali prescrittivi che hanno validità già, di per se stessi, dal punto in cui sono installati; e pannello integrativo di «fine» (figg. II.5/a3 e 5/b3) posto in abbinamento con il segnale di fine prescrizione (figg. II.70, 71, 72, 73); ovvero segnale di «fine prescrizione» in corrispondenza di una intersezione.

5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale.

L'importanza della segnaletica orizzontale non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade. Infatti è abbastanza evidente che non sempre detta segnaletica è sufficiente a garantire sicurezza nella circolazione, specie in condizioni notturne o di scarsa visibilità, condizioni, queste, nelle quali si avverte come indispensabile la necessità di una guida ottica continua.

Fonte di confusione è, inoltre, il permanere in opera di strisce di margine di colore giallo in quanto, ormai, l'unificazione del sistema prevede solo strisce bianche, salvo i casi di segnaletica temporanea o di corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).

In tale situazione l'utente, ritenendo di essere in presenza di un cantiere stradale potrebbe adottare una condotta di guida eccessivamente prudente, con la conseguenza di causare intralcio alla circolazione.

5.5 Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa.

Un richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo molti anni dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e oltre tre anni dalla scadenza del termine di adeguamento, viene mantenuta con simboli e funzionamento non conformi alle nuove disposizioni regolamentari (artt. 159 e 169 reg.). Costituiscono esempio di tali difformità le lanterne per l'attraversamento pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle luci con la contemporaneità del giallo e del verde, che comporta peraltro anche un maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare delle lanterne di corsia.

A volte sullo stesso itinerario si hanno sistemi di regolazione attualizzati ed altri non ancora aggiornati con evidente disagio e confusione per l'utente della strada.

5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare.

Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.

Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.

I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.

I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.

I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.

Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.

È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.

I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.

Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

5.7 Segnaletica temporanea.

Tra gli impieghi di segnaletica non regolare, un particolare accento deve essere posto su quella temporanea ed in particolare su quella impiegata nei cantieri stradali. Ciò in quanto si assiste normalmente, specie sulla viabilità ordinaria o nei centri abitati, ad una scarsa attenzione sia dell'Ente proprietario che dell'esecutore materiale dei lavori, circa l'impiego di materiali idonei allo scopo.

La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al normale svolgersi della circolazione; di qui la necessità di far si che gli utenti della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza le necessarie informazioni sul come comportarsi.

Paradossalmente, ad una situazione che richiede il massimo di informazioni, corrispondono normalmente i segnali meno efficienti in termini di qualità e di collocazione. Vengono troppo spesso impiegati segnali usurati, deformati e collocati in modo da risultare scarsamente visibili. Tale fenomeno risulta ancora più aggravato di notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche perché i dispositivi luminosi impiegati per migliorare la visibilità sono sovente scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero a norma dell'art. 36 del Regolamento.

La segnaletica orizzontale provvisoria prevista per i cantieri di lunga durata (più di 7 giorni lavorativi) è anch'essa troppo spesso di qualità scadente e non in armonia con le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento. Di rado infatti vengono utilizzati prodotti rimovibili che evitano la confusione che può nascere quando il cantiere viene rimosso e restano visibili tracce di segnali orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti. A volte, di contro, si assiste al tracciamento di segnaletica orizzontale temporanea anche quando questa non è necessaria, non essendo quella permanente presente in contrasto con il regime provvisorio di circolazione.

La scarsa cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche quando si osserva la presenza, in zona di cantiere, di segnali permanenti e provvisori in contrasto fra loro, con ovvia confusione dell'utente della strada. In altre circostanze, poi si è avuto modo di constatare che permangono i segnali provvisori anche una volta cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.

Ovviare alle carenze richiamate nei precedenti paragrafi e nel presente non comporta grandi sforzi, né grandi spese, essendo sufficiente una comune diligenza del personale preposto, sia dell'Ente proprietario della strada che degli organi di polizia stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si ottiene certamente una maggiore sicurezza e non si incorre nelle responsabilità in caso di incidenti le cui cause potrebbero essere attribuite alle carenze sinteticamente descritte.

§6. Piano di adeguamento della segnaletica e progetti di segnalamento

6.1 Necessità dell'adeguamento.

I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.

L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali.

Si richiama la particolare attenzione degli Enti proprietari in genere ed in particolare dei Comuni sulla necessità di adottare un tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabili le inadempienze richiamate nel precedente capitolo 5. In difetto di tale adempimento ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potranno ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice.

6.2 Necessità ed opportunità dei progetti di segnalamento.

Per conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali stradali, il progetto di segnalamento è strumento indispensabile per organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.).

Dal parco segnaletico esistente si evidenzia invece che il segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non è espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il risultato di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.

Per evitare che siffatti eventi si ripetano nel futuro, è necessario predisporre progetti organici di segnalamento stradale (art. 77 reg.), affidati a tecnici specializzati, dei propri uffici tecnici del traffico o esterni, idonei a valutare le diverse soluzioni possibili, scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente più valide.

In proposito occorre aggiungere che l'opera di questi tecnici specializzati appare tanto più necessaria in quanto il traffico, a seconda che si svolga su strade urbane od extraurbane, presenta caratteristiche ed esigenze diverse che, per essere soddisfatte, richiedono una differente impostazione dei relativi piani o progetti di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa in opera dei segnali.

Il progetto di segnalamento, essendo riferito nella quasi totalità dei casi ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche con le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione. Si richiama in particolare l'aspetto procedurale nelle sue varie fasi, fino alla migliore definizione esecutiva dell'intervento.

In ogni caso è necessario che sia assicurata la maggiore uniformità possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro installazione.

Qualunque problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e qualunque perplessità si manifesti nella svariata casistica della scelta del segnale appropriato ad ogni situazione, potranno essere risolti nel quadro della indispensabile uniformità sul piano nazionale.

Ove dovessero sorgere perplessità sulla corretta fabbricazione e impiego, gli interessati potranno comunque prospettare il caso all'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, cui è demandato il controllo ispettivo sull'intera segnaletica stradale anche attraverso i competenti uffici periferici presso i Provveditorati regionali alle OO.PP.

§7. Controllo dell'efficienza e manutenzione della segnaletica

7.1 Controllo dell'efficienza della segnaletica.

Il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice consiste nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare.

All'Ente proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice e delle considerazioni che precedono, spetta:

a) la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza;

b) la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in opera e riscontro della loro durata ai fini della «vita utile»;

c) il riscontro sull'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari o non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;

d) la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;

e) il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per le specifiche situazioni di circolazione;

f) la verifica periodica di valutazione della rispondenza della segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;

g) la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla normativa vigente e soprattutto di miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza e della sicurezza stradale.

7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale.

La manutenzione della segnaletica stradale è un compito specifico dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione. Premesso che l'attività manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria e straordinaria, in questa sede occorre soffermarsi sulla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme di tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario.

Tale manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che riguarda sia la segnaletica verticale, sia quella orizzontale e, necessariamente, tutta l'altra complementare nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi.

È indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la massima cura nell'assicurare una continua e accurata «assistenza» al cospicuo patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una adeguata manutenzione (anche per conseguire utili economie di gestione) e la verifica periodica delle condizioni di efficacia.

Sono tuttora visibili segnali stradali di vecchio tipo, usurati, scoloriti o difformi da quelli previsti dalle norme, che non sono stati rimossi neppure in occasione della posa in opera di nuovi segnali, mentre la manutenzione della segnaletica verticale costituisce un impegno di per sé periodico dovuto alla vita utile dei segnali.

L'azione di degrado degli agenti atmosferici, l'usura prodotta dal traffico, i danni conseguenti ad atti vandalici o ad urti sulle superfici utili, che pongono a nudo il sottostante supporto, sono deficienze che possono essere adeguatamente eliminate con una costante opera di controllo e di manutenzione.

Non sembra inutile ribadire, al riguardo, quanto previsto all'art. 82, comma 2 del Regolamento, in merito alla necessità che i sostegni dei segnali siano dotati, nel caso di sezione circolare, di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Ciò, al fine di contrastare la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano, della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.

Alla diligenza con la quale gli Enti proprietari delle strade devono provvedere alla posa in opera della segnaletica, deve corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo sempre in piena efficienza.

Particolare attenzione dovrà essere posta affinché i segnali siano sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli arbusti che determinano una pericolosa azione schermante. Tale circostanza va controllata sul posto, a partire dalla distanza utile dalla quale il segnale deve essere avvistabile.

Particolarmente soggetta all'usura è la segnaletica orizzontale per la quale più frequente dovrà risultare l'opera di rifacimento per assicurarne sempre la piena visibilità.

La frequenza dei rifacimenti dipende dal tipo della pavimentazione, dalla composizione e dalle modalità di applicazione dei materiali, nonché dalle condizioni climatiche e dall'intensità del traffico.

Particolare cura deve essere posta al ripristino delle linee discontinue in modo che i nuovi segmenti coincidano il più esattamente possibile con quelli preesistenti, cosicché i segni appaiano chiari e nitidi, senza possibilità di ridotta od erronea percezione. Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato può risultare invisibile al conducente di un veicolo, mettendo così a repentaglio l'incolumità dei pedoni che lo impegnano con illusoria sicurezza.

§8. Reperimento dei fondi necessari per la gestione della segnaletica

8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Sulla base dei criteri fissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 dei Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.

In tal modo almeno in parte possono essere reperiti i fondi necessari per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete stradale dell'Ente, sussiste comunque l'onere di copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie di bilancio.

Va ricordato altresì che l'art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e di uscita.

Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da parte degli Enti locali che hanno tale obbligo.

Al riguardo, poiché la quasi totalità delle province e dei comuni è inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del Codice e del comma 2 dell'art. 393 del Regolamento, tale inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto rendiconto, è suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di denuncia di eventuale danno all'Erario.

8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilità o al traffico prevedere annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione, le necessarie risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato della sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in particolare.

Poiché è accertato che circa il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario dei Comuni il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si registra annualmente. Pertanto, si richiama l'attenzione in particolare dei più grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e delle sue pertinenze.

È noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i quali, basando probabilmente le loro scelte su un non corretto esercizio della propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a norma dell'art. 208, comma 1 del Codice, devolvendole a finalità e scopi diversi da quelli indicati nel successivo comma 4, cioè «al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale...».

Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di non incorrere nelle conseguenti responsabilità.

§9. Considerazione finale

9. Vale ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale. Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati dalle varie compagnie assicuratrici determinano effetti economici di altissimo peso per la comunità nazionale, per cui deve essere impegno di tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne l'entità e le conseguenze.

Occorre essere consapevoli che l'impegno non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti in questa opera identifica e testimonia il grado di civiltà della Nazione.

per notizia:
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1, lett. b)

Dottrina

F. Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001

Sanzioni 

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