Codice
Art. 39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti
categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano
l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di
tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono
noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi;
si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione
di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,
colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego
e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti
proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo
e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.
Giurisprudenza
Anche i cartelli che rientrino fra i segnali di indicazione turistici o di territorio di cui all'art. 39, lettera c), h), del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e all'art. 134 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495 del 1992, ove contengano la specifica indicazione di industrie, laboratori artigianali, negozi vendita (nel caso di specie S.p.a. Stile B.), rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, possono porre in essere una pubblicità tassabile ai sensi dell'art. 6 del D.lg. n. 507 del 1993, e dunque dare luogo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
Cass. civ. sez. V 03-09-2004, n. 17852, G.
s.r.l. c. I. s.r.l. e altri, Fisco, 2004, 6261
Sono irrilevanti le irregolarità delle annotazioni apposte sul retro della segnaletica stradale prescritte dall'articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada quali l'omessa indicazione dell'ordinanza del sindaco che imponga l'apposizione del cartello di spazio di sosta limitata, allorché risulti comunque che la predetta ordinanza sindacale sia stata emessa.
Giudice di pace Centuripe 29-09-2003, n. 74,
Anfuso c. Comune di Centuripe, Guida al Diritto, 2003, 47, 40 nota di
SACCHETTINI
La segnalazione dell’altezza massima di un cavalcavia
dal piano stradale costituisce facoltà discrezionale e non obbligo dell’ente
proprietario della strada, posto che, alla luce del vigente codice della strada,
tale obbligo sussiste solo per i segnali di prescrizione o divieto o segnalazione
di pericoli speciali (lavori in corso, strettoie ecc.), particolarmente riferiti
a condizioni di modificazione della situazione di percorribilità, come percepibile
dall’utente della strada (fattispecie nella quale il tribunale non ha ritenuto
risarcibili i danni riportati da un camionista il quale, nel percorrere alla
guida del proprio autocarro una strada comunale, urtava la trave di un cavalcavia
con la parte superiore della gru).
T. Brindisi. Brindisi, 13-12-2000. Arch. circolaz., 2001, 131
La situazione di illegittimità attinente l’irregolare apposizione di un segnale
stradale esonera il conducente di un veicolo - nel caso di violazione della
relativa prescrizione - dalla responsabilità contravvenzionale (fattispecie
in tema di mancato rispetto della prescrizione di divieto di sosta nascente
da un segnale ubicato in maniera anomala e fuori dal campo visivo del conducente).
P. Salerno-Eboli. Salerno-Eboli, 28-04-1994. Arch. circolaz., 1994, 1175
77. (Art.
39 Cod. Str.) Norme generali sui segnali verticali.
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare
agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo
39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti,
forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente
regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’ente proprietario
della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o
a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari
delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema
segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della
fluidità della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle
strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare,
delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie
di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per
i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché
integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore
(1).
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della
strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o
altre indicazioni di interesse dell’utente i segnali verticali possono essere
realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati
localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali,
detti a «messaggio variabile», anche se impiegati a titolo di preavviso e
di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte
regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori
e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di
tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all’altro deve avvenire in
maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell’utente.
5. È vietato l’uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente
regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi,
ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in
opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto
a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli
79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché
le loro caratteristiche non soddisfano [più] ai requisiti di cui al comma
1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in
tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento (1).
6. Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di
pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l’abbinamento della
pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato
dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti
dalle presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.
Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari
della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno
di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero
dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.
L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200
cm2. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza
di apposizione.
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(1) Comma così modificato dall'art. 57, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
78. (Art. 39 Cod. Str.) Colori dei segnali verticali.
1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati
ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico
di cui all’articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione
permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le
eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.
2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di
fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane;
per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione
relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti
alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico,
artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche,
di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali,
zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri
stradali; l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull’arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;
e) grigio: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sull’arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo
bianco con il colore nero.
79. (Art. 39 Cod. Str.) Visibilità dei segnali.
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento
tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta
visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire
la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne
il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare
il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all’inizio della zona o del
punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo
e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
|
Tipi di strade
|
Segnali di pericolo
|
Segnali di prescrizione
|
| Autostrade e strade extraurbane principali |
m 150
|
m 250
|
| Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) |
m 100
|
m 150
|
| Altre strade |
m 50
|
m 80
|
Le misure minime dello spazio di avvistamento
dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre
il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché
il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello
modello 1, definito all’articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come
di giorno.
6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione
propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale
stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l’impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore
solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli
156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in
modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono
di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il
loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di
esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle
pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito
disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata
efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare
di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata
dall’ente proprietario della strada in relazione all’importanza del segnale
e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione
ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali
la velocità locale predominante della strada, l’illuminazione esterna, le
caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione
alle condizioni orografiche.
12. L’impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe
2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali:
dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto
di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di
nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali.
Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell’articolo
128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta
la sostituzione dell’intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della
sua vita utile (2).
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche
di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
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(1) Con D.M. 31 marzo 1995 (G.U. 9 maggio 1995, n. 106) - modificato
dal D.M. 11 luglio 2000 (G.U. 6 ottobre 2000, n. 234), corretto con
avviso G.U. 9 novembre 2000, n. 262 - la cui validità
è stata confermata con il D.M. 3 maggio 1996 (G.U. 6 giugno 1996, n.
131), è stato approvato il disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione
dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione
dei segnali stradali.
(2) Comma così modificato dall'art. 58, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali verticali.
1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli
di indicazione e quelli di cui ai commi 4,
5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1,
II.2, II.3, II.4,
II.5, II.6,
II.7, II.8,
II.9, II.10,
II.11, II.12,
II.13, II.14 e
II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. I segnali di formato «grande» devono essere impiegati sul lato destro
delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle
urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione
al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono
essere anche di formato «normale».
3. I segnali di formato «piccolo» o «ridotto» si possono impiegare solo
allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l’impiego di segnali
di formato «normale».
4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate
in relazione alla velocità predominante e all’ampiezza della sede stradale,
previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale.
5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico,
tale pannello viene denominato «segnale composito». Le dimensioni del «segnale
composito» devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro
non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm.
Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per
i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei «segnali compositi»
relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella
II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30
cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere
diametro minimo di 20 cm (1).
6. L’impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito
solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta
di situazioni eccezionali permanenti occorre l’autorizzazione del Ministero
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché
di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti
negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate
dall’altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta
in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni,
secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16,
II.17, II.18,
II.19, II.20,
II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).
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(1) Comma così modificato dall'art. 59, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
81. (Art. 39 Cod. Str.) Installazione dei segnali verticali.
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della
strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole
spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi
di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole
categorie di segnali.
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali)
devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m
e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della
banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata,
sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali
devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede
o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono
essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non
si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l’altezza del
bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano
orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto
possibile, ad altezza uniforme.
5. L’altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è
di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari
condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore
e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque
su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di 2,20 m, ad eccezione
delle lanterne semaforiche.
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un’altezza
minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.
Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l’intera
carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell’asse della
stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in
corrispondenza dell’asse di quest’ultima ed integrato da una freccia sottostante
con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di
cui all’articolo 83, comma 10).
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una
distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade
urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall’articolo
142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla
situazione dei luoghi.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza
o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti
di pannello integrativo modello II.1 di cui all’articolo 83, comma 4, possono
essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.
9. I segnali dare precedenza (Art. 106) e fermarsi e dare precedenza
(Art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata
della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non
superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati;
detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto
ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro
condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità
locale predominante su ambo le strade.
10. I segnali che indicano la fine del
divieto o dell’obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più
vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l’obbligo stesso. L’installazione
non è necessaria se il divieto o l’obbligo cessa in corrispondenza di una
intersezione (1).
11. In funzione delle caratteristiche
del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non
dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.
12. I segnali installati al di sopra della
carreggiata devono avere un’altezza ed un’inclinazione rispetto al piano perpendicolare
alla superficie stradale in funzione dell’andamento altimetrico della strada.
Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle
strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli
(schema II.A). La disposizione planimetrica
deve essere conforme agli schemi II.B, II.C,
II.D.
13. I segnali possono essere installati
in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi
o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell’ambito
di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 60, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
82. (Art. 39 Cod. Str.) Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri
materiali usati per la segnaletica stradale.
1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente
di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. L’impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno
rispetto al terreno.
3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in
condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente
protetti contro la corrosione.
5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle
portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando
è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato
l’abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno (1).
-------------
(1) Comma così modificato dall'art. 61, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
83. (Art. 39 Cod. Str.) Pannelli integrativi.
1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti
casi:
a) per definire la validità nello spazio del segnale;
b) per precisare il significato del segnale;
c) per limitare l’efficacia dei segnali a talune categorie di utenti
o per determinati periodi di tempo.
2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere
simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.
3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:
modello II.1 - per le distanze;
modello II.2 - per le estese;
modello II.3 - per indicare periodi di tempo;
modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;
modello II.5 - per indicare l’inizio, la continuazione
o la fine;
modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni;
modello II.7 - per indicare l’andamento della
strada principale.
4. Il modello II.1 indica la DISTANZA,
espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il
segnale e l’inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la
prescrizione o del punto oggetto dell’indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).
5. Il modello II.2 indica l’ESTESA,
cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m
per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione
(modelli II.2/a, II.2/b).
6. Il modello II.3 indica il TEMPO
DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l’ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli,
durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b,
II.3/c, II.3/d).
7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI
O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie
di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata
ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco
(modello II.4/a). Quando invece si intende
concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo
bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello
II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso
di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali
di prescrizione direzionali (1).
8. Il modello II.5 indica: l’INIZIO,
la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione
(modelli II.5/a1, II.5/a2,
II.5/a3 e modelli II.5/b1,
II.5/b2, II.5/b3). L’uso del pannello
inizio deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza,
essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e
quello di FINE nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale (1).
9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la
spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione
o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato
del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli
II.6/a, II.6/b, II.6/c,
II.6/d, II.6/e,
II.6/f, II.6/g,
II.6/h, II.6/i, II.6/l,
II.6/m, II.6/n,
II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1,
II.6/q2).
10. I simboli da utilizzare per i pannelli
integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal
Ministero dei lavori pubblici, sono (1):
|
Simbolo |
Significato |
Figura |
|
Pennello e striscia |
Segni orizzontali in corso di rifacimento
|
modello
II.6/a |
|
Auto in collisione |
Incidente |
modello
II.6/b |
|
Locomotive |
Attraversamento di binari |
modello
II.6/c |
|
Lama sgombraneve e cristallo di ghiaccio
|
Sgombraneve in azione |
modello
II.6/d |
|
Onde azzurre |
Zona soggetta ad allagamento |
modello
II.6/e |
|
Due file di auto |
Coda |
modello
II.6/f |
|
Pala meccanica |
Mezzi di lavoro in azione |
modello
II.6/g |
|
Cristalli di ghiaccio |
Strada sdrucciolevole per ghiaccio |
modello
II.6/h |
|
Nuvola con gocce |
Strada sdrucciolevole per pioggia |
modello
II.6/i |
|
Autocarro e auto |
Autocarri in rallentamento |
modello
II.6/l |
|
Gru e auto |
Zona rimozione coatta |
modello
II.6/m |
|
Freccia verticale |
Segnale di corsia |
modello
II.6/n |
|
Esempi con iscrizione |
Tornanti |
|
|
Macchina operatrice del servizio N.U. |
Pulizia strada |
11. Il modello II.7 indica, mediante una
striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l’andamento della
strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore
nero su fondo bianco.
12. Nei pannelli integrativi è vietato
l’uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato
utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig.
II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare
lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.
13. Ove motivi di visibilità lo rendano
opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti
in un unico segnale composito (modelli II.8/a,
II.8/b,
II.8/c, II.8/d).
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(1) Comma così modificato dall'art. 62, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
B) Segnali di pericolo
84. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pericolo
in generale.
1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un
vertice diretto verso l’alto.
2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una
reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività
da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.
3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento
stabilita dall’articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con
il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo. Per
motivi di sicurezza, il segnale può essere preceduto da un altro identico,
sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo
(1).
4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada.
Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi
opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali
siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono
le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
5. Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un
tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata
dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest’ultima deve essere indicata con
pannello integrativo ESTESA (modello II.2).
Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto
dopo ogni intersezione. L’estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere
comunque ripetuto, non può superare i 3 km.
6. Quando l’estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato
non è chiaramente individuabile, il termine del pericolo può essere segnalato
mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli
II.5/a3, II.5/b3).
7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di
prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra
del secondo (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 63, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
85. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta.
1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig.
II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo
stato o con pavimentazione irregolare.
2. Il segnale DOSSO (fig. II.2)
deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della
strada che limita la visibilità.
3. Il segnale CUNETTA (fig. II.3)
deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della
strada.
86. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a curve pericolose.
1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche
o per insufficiente visibilità, deve essere usato uno dei seguenti segnali:
a) CURVA A DESTRA (fig. II.4);
b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig.
II.6);
d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA
(fig. II.7).
2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve
impiegare il segnale c) o d) a seconda dell’andamento della prima curva, aggiungendo
il pannello integrativo modello II.2 recante l’indicazione della lunghezza
del tratto di strada interessato.
3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare
il segnale c) o d) a seconda dell’andamento della prima curva, aggiungendo
il pannello integrativo modello II.6/p1.
Ciascun tornante può essere indicato con un numero su apposito pannello da
collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva
(modello II.6/p2).
87. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di passaggio a livello.
1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE
(fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario
munito di barriere o semibarriere. 2. Il segnale di
PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare
ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze
dell’attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE
DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l’obbligo di fermarsi in corrispondenza
dell’apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA
CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più
binari. 3. I segnali CROCE DI S. ANDREA
e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere
installati con l’asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono
essere installati con l’asse maggiore verticale (figg.
II.10/c, II.10/d).
4. Il pannello distanziometrico di cui alla
figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figure
II.8 e II.9; quelli di cui alle figure
II.11/b e II.11/c
devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il
segnale e l’attraversamento ferroviario.
5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e
1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata.
6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario
e il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti
o di personale addetto alla manovra, l’attraversamento deve essere segnalato
come prescritto nell’articolo 191 (1).
7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio
a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per
l’impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali
specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso
di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall’attraversamento
ferroviario a cura e spese dell’ente proprietario della stessa, ad una distanza
dall’intersezione non inferiore ai valori di cui all’articolo 126, comma 2
(fig. II.240).
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(1) Comma così modificato dall'art. 64, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
88. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento
pedonale e attraversamento ciclabile.
1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO
(fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri
abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente
o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
(fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni,
contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane
ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo
142, comma 1, del codice.
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
(fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi,
contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane
ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo
142, comma 1, del codice (1).
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade
dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l’impiego
per motivi di sicurezza.
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(1) Comma così modificato dall'art. 65, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
89. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pendenza pericolosa.
1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA
(fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig.
II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con
andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia,
con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali
particolarmente sfavorevoli.
2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.
90. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di strettoia.
1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig.
II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico
della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale.
2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A
SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA
A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda
il lato sinistro o destro della carreggiata.
3. Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le strettoie
che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali
di cui all’articolo 135, comma 20, variazione corsie disponibili.
4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei
lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.
91. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di ponte mobile.
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20)
deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque
manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici
di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di
manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
92. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa.
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21)
deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole
o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un
fosso in caso di accostamento.
2. [Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2
con l'indicazione della estesa del tratto di strada interessato] (1).
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(1) Comma soppresso dall'art. 66, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
93. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole.
1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig.
II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata
che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole
in misura superiore al normale.
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo
o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi
modello II.6 unitamente a quelli integrativi
modello II.2 e modello II.5. Per pioggia
e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h
e II.6/i; per altre cause localizzate
non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente
la natura (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 67, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
94. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale bambini.
1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve
essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole,
i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.
95. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi agli animali.
1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI
DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI
(fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di
un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.
96. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione
rotatoria.
1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
(fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove
la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel
tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a
doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso
quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE
CORSIE DISPONIBILI.
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e
per l'andamento planoaltimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo
deve essere corredato dal pannello integrativo modello
II.5/a2 o II.5/b2.
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto
necessario ai fini della sicurezza.
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale
SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig.II.27)
deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione
tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri
abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano
l'impiego per motivi di sicurezza.
97. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di sbocco su molo o su argine.
1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig.
II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo
o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.
98. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla strada e di
caduta massi.
1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA
(fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione
stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura
che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o
proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.
2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di
strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale
presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice
a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra
(fig. II.30/a) o a destra (fig.
II.30/b).
99. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale semaforo.
1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico.
Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane (1).
2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere
rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso
giallo lampeggiante.
3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig.
II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b)
a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il
segnale si riferisce.
4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni
di impianto lo consentano.
--------------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 68, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
100. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale aeromobili.
1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32)
deve essere usato per presegnalare la possibilità di improvvisi e forti rumori
od abbagliamenti, su strade in prossimità di aerodromi od aviosuperfici, dovuti
ad aeromobili a bassa quota.
101. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale forte vento laterale.
1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33)
deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi
forti raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie,
fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.
102. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale pericolo di incendio.
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34)
deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada
sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue
alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con
l'indicazione della estesa della zona a rischio.
103. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di altri pericoli.
1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35)
deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti
dagli articoli precedenti.
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello
II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del
pannello integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello.
C) Segnali di prescrizione
104. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione.
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente
agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto
e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti
dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità
zonale (1).
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada.
Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi
opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali
siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono
le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione [devono essere posti ove inizia il divieto o
l'obbligo;] possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un
pannello integrativo modello II.5/a2,
II.5/b2 (2).
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico
segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso
segnale, munito di pannello integrativo modello
II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in
cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione (2).
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie
di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello
II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli
si usa il pannello integrativo modello II.4/b
col simbolo preceduto dalla parola eccetto (2).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
a) Segnali di precedenza
105. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali
di precedenza.
1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la
precedenza si dividono in due classi:
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che
comprendono i segnali di:
a) dare precedenza (art. 106),
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di
traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto
hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di:
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
h) diritto di precedenza (art. 113),
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono
essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello
II.5/a2 o II.5/b2.
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b),
c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo
modello II.7.
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe
II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di
cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4.
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b),
possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria
che vanno sempre posti al di sotto dei primi.
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti
in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi
solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi
non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.
106. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36)
deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di
precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai
veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per
immettersi o che vanno ad attraversare.
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione
e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode
della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e
dentro i centri abitati.
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico
in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo
109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia
delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire
la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di
avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli
pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli
o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri
impedimenti.
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo
consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può
essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.
107. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale fermarsi e dare precedenza.
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig.
II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non
godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di
fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la
precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi
nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato
possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo
106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista
nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale stop prevista nell'articolo
148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della
intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.
108. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza.
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA
(fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI
E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo
all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro
i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore
a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le
condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o
di disciplina della circolazione.
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di
preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali
è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita
nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra
il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere
ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante
la relativa distanza.
109. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con precedenza a destra.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA
A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane
per presegnalare una intersezione tra due o più strade per le quali vige la
regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati
può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego
per motivi di sicurezza.
110. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti
o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto
conto dell'andamento planimetrico della strada, nonché del tipo e delle dimensioni
dei veicoli ai quali è consentito il transito, si renda necessario stabilire
il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare
la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso.
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo
o una scritta che ne indichi la corretta installazione.
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono
visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera
un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata.
Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico
alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo può
essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a ciò
delegato dell'ente proprietario della strada [o dell'impresa che esegue i
lavori o compie opere sulla strada] (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 70, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
111. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di fine del diritto di precedenza.
1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
(fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con
priorità che la strada non gode più del diritto di precedenza. Esso può essere
installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale diritto
di precedenza (fig. II.44).
2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la
precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per
motivi di sicurezza.
3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore
a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve
essere ripetuto almeno una volta.
4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati
da pannello integrativo modello II.1.
112. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con diritto di precedenza.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI
PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e,
ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione
con strade subordinate.
2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta
solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra
(fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A «T», ed altre due varianti denominate
CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione
da destra (fig. II.43/d) o da sinistra
(fig. II.43/e).
3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano
l'obbligo di dare la precedenza o di fermarsi e dare la precedenza (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 71, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
113. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig.
II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del
diritto di precedenza.
2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione
o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate,
corredato di pannello integrativo modello II.7.
114. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici
alternati.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI
UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie
nelle quali è istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110
per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli
provenienti nel senso opposto di marcia.
b) Segnali di divieto
115. (Art. 39 Cod. Str.)Segnali di divieto
in generale.
1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito
o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono
limitazioni.
2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici
quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti
solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.
116. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici.
1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);
b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);
c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48),
che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori
e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con
o senza la striscia continua;
d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO
(fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede
ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale;
e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig.
II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale
i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale,
ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice
o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;
f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE
(fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato,
l'uso di avvisatori acustici.
117. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto specifici.
1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie
di veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI
DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto
di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di
persone.
Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi
entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere
diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso,
il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso
valore;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A
TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig.
II.54);
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE
(fig. II.55). Indica il divieto di transito per i velocipedi (1);
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI
(fig. II.56);
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A
BRACCIA (fig. II.57);
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI
AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli
a motore;
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS
(fig. II.59);
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI
DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione
(fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione
in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig.
II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso
valore della suddetta massa consentita al transito;
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI
A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi
che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello
integrativo;
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE
AGRICOLE (fig. II.62);
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE
TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63);
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI
CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a)
e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali
deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate con pannello
integrativo che ne indichi la quantità.
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di
divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione
modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo
di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 72, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
118. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla
massa dei veicoli.
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla
massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI
LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se
la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo
61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI
ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.66): deve essere posto
solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli
definita dall'articolo 61 del codice (126);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI,
O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.67):
deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza
dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice (1);
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI
UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo
se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo
62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada.
Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero
massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI
MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto
solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita
dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate
sui cartelli di preavviso [di intersezione] (2).
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti
alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito
dello stesso.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
119. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine divieto (1).
1. I segnali che indicano la fine di un divieto sono:
a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70).
Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere
valide;
b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ
(fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare
i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora
si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti,
in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato il segnale
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) indicante il nuovo limite;
c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig.
II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli;
d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER
I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata
dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.
2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua
nera.
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(1) La rubrica e il comma 1, sono stati così modificati dall'art. 74, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
120. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono
indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74).
Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di
sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il
divieto.
Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica
che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne.
Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il
divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato
da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare
la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali
vige il divieto (pannello integrativo modello
II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello
II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire
le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici
o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata,
modello II.8/a);
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75).
Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative
sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo
arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello
integrativo modello II.6/m poiché la rimozione
coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera
c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI FERMATA possono essere
integrati dagli specifici segni orizzontali (1);
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76).
Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare
per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere
corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni
di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei
veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o
escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig.
II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78).
Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza
della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo
158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni
maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato
l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve
essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente
e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per
le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa
dal Comune. L'installazione e la manutenzione
del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione.
Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada
e può essere applicato su porte o cancelli (2).
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di
fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto
di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0
- 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli
integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi
modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per
i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale
composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg.
II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza
la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio
o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello
II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto
(3).
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per
segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti
alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia
municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, [ovvero
a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario
della strada,] limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per
la superficie strettamente indispensabile
(fig. II.79/c) (3).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati
di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente
distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale
PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali
di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per
quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto
2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La
figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare
varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località
turistiche.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
c) Segnali di obbligo
121. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo
in generale.
1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno
specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione
da rispettare.
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici
hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo
rosso e simbolo nero.
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate
mediante pannello integrativo modello II.4.
122. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico.
1. I segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg.
II.80/a, II.80/b, II.80/c,
II.80/d e II.80/e) devono essere usati
per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui
alle figure II.80/a,
II.80/b e II.80/c sono installati
di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione;
quelli di cui alle figure II.80/d e
II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo
dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello
II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg.
II.81/a, II.81/b e
II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni
consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg.
II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI
CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente:
i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di
un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di
traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare
deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente
il passaggio da ambedue i lati
dell'ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola
di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo
o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere
chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade
abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m,
i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO
VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico
stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84)
deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo
il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area
ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre
preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE
ROTATORIA. (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig.
II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada,
o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare
il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità
minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta
a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale
barrato obliquamente da una fascia rossa (fig.
II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE
(fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a
partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici
da neve. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ
mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il
cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata
alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali
sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88)
che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso
riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la
destinazione al transito pedonale (1);
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90)
che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario
riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni
interruzione o dopo le intersezioni (1);
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL
MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO
PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di
un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve
essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (1);
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI
DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una
pista o di un passaggio particolare.
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata
con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg.
II.89 - II.91 -
II.93/a - II.93/b -
II.95).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 76, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
123. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo specifico.
1. I segnali di obbligo specifico sono:
a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96)
deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio
fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere
riportata la parola «Dogana» nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere
con i paesi aderenti alla Comunità Economica €pea il segnale va sostituito
con quello riportato nelle figg. II.97/a
e II.97/b.
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98)
deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi
di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile,
deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile
con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua
condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e
della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di
blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto.
Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo
o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale
nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità
delle zone di confine.
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99)
deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati
per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni
di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante
quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.
D) Segnali di indicazione
124. (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di indicazione.
1. Si definiscono «segnali di indicazione» quei segnali che forniscono agli
utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione,
nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo
77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata
alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica
di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori
e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e
nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in
modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione
deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza
alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica
sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario
della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare
attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio
della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica
di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati
i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun
ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle
diverse correnti veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere
le località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a) (1);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane,
sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella
stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso
ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali
non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme
ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali
di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari,
di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo
di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore
di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 77, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
125. (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali
di indicazione.
1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei
segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni.
È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.
2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui
alle figure da II.100 a II.231.
3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente
sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità
o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.
4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere
autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari
e facilmente comprensibili.
5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte
utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:
a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab.
II.22a)
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab.
II.22b)
c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab.
II.22d)
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab.
II.22e)
f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab.
II.22g)
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab.
II.22h)
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab.
II.22l)
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab.
II.22m)
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue (1).
6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi
propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi.
I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi
comuni [e propri] riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
a) strade urbane ed extraurbane;
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi,
amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri [geografici],
comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli
sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe
nelle zone bilingue (2).
7. Di norma devono essere usati i caratteri «normali». I caratteri «stretti»
sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili
o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente
lunghe rispetto alla grandezza del segnale.
8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità
richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle
II.16 e II.17.
9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per
evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.
10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro)
deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi,
(scuri su fondo chiaro).
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(1) Periodo così sostituito dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
126. (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di indicazione.
1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati
conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre
assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale
predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità = 90 km/h: d = 170 m
d) velocità = 70 km/h: d = 140 m
e) velocità = 50 km/h: d = 100 m
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2
e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la
manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni
che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente
ai valori espressi nella seguente tabella:
A) intersezioni con corsia di decelerazione:
a) velocità = 130 km/h: d = 50 m
b) velocità = 110 km/h: d = 40 m
c) velocità = 90 km/h: d = 30 m
B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m
b) velocità = 90 km/h: d = 100 m
c) velocità = 70 km/h: d = 80 m
d) velocità = 50 km/h: d = 60 m
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze
indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento
o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza
superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.
4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta
le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale
posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto
da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello
integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza,
il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve
essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con
l'indicazione della distanza su pannello integrativo
modello II.1 (1).
5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere
posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede
l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare
lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto
in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.
6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di
intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente
visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della
necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:
a) sulla soglia dell'intersezione;
b) su apposite isole spartitraffico;
c) al limite di uscita dell'intersezione.
7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della
carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) due o più corsie per senso di marcia;
b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;
c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;
d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento
o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani;
e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.
8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono
essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata
sulla soglia dell'intersezione stessa (fig.
II.232).
9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale,
o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.
10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle
fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici
dell'ente proprietario della strada.
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 79, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
127. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso.
1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie:
a) preavvisi di intersezione;
b) segnali di preselezione.
2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono
lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere
spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con
i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione
(figg. II.233,
II.234, II.235).
3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una
sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali,
inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione
tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.
4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che
non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare
le distanze di cui all'articolo 126 (figg.
II.236, II.237, II.238).
5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle
carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di
segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati
nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con
le frecce opportunamente orientate.
6. Le cornici sono di colore:
a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;
b) bianco sugli altri colori di fondo.
7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono
rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione
posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg.
II.239 e II.240).
8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso
di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva
della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti
intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di
intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg.
da II.241 a II.245) (1).
9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che evidenziano
le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per
ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle
tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate
le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli
di preavviso di intersezione. Entro le corsie possono essere rappresentati,
in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti
alla singola corsia (2).
10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia
sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle
frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve
essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg.
II.246 e II.247).
11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei
segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione
di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2.
12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui
alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono
previsti quattro tipi base di freccia:
a) verticale diretta verso l'alto;
b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;
c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;
d) diretta a destra e a sinistra.
13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere
inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari
internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.
14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione
sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16,
II.17, II.18,
II.19, II.20 e II.21
in attuazione dell'articolo 80, comma 7.
15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico
dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.
16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di
dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni
autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni
segnaletiche anche relative ad altre strade.
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(1) Comma così modificato dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione.
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno
forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate
nelle tabelle II.13/a e
II.13/b (fig. II.248) (1).
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno
forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località
segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle
tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249).
Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo
di freccia come indicato nella figura II.254;
la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle
tabelle II.14/a e II.14/b per i vari
formati (1).
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle
carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di
segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati
nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa
parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso
il basso (figg. II.250, II.251
e II.252).
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere
prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono
essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione
che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti
segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata
la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito
la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere
riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248
e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per
i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni
interne al centro abitato stesso (2).
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere
ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo
127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico
unitario» (figg. II.253, II.254
e II.255). In ogni gruppo segnaletico
unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni,
indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti
sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono
essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti «diritto» devono essere poste al di sopra delle altre;
qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere
posta sul lato destro del segnale;
e) le frecce indicanti «sinistra» devono essere poste sotto le frecce «dritto»,
e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti «destra»;
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto
in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario
installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati
in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono
essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane
devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere
rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente
proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo.
Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico
interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono
essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola
le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono
essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa
autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.
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(1) Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
129. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e progressive
distanziometriche.
1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre
in combinazione, le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig.
II.256);
b) per autostrade e trafori a fondo verde
(fig. II.257);
c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);
d) per strade provinciali a fondo blu (fig.
II 259);
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig.
II.260).
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse
in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg.
da II.261 a II.268). Sulle strade
già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici
lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso,
di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali
a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non
deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi,
di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza
di leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere
usati in funzione di segnali di direzione (figg.
II.269, II.270 e II.271).
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade
ed ai trafori.
130. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso
del segnale di itinerario (fig. II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie
o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili
attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le
iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere
inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo
78.
131. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di localizzazione.
1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale
sono del tipo:
a) segnali di località e fine località;
b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
2. I segnali di località si suddividono in:
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere
a fondo bianco con cornice e lettere nere;
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio
regionale o provinciale.
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di
massima le seguenti dimensioni (1):
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile
in rapporto al nome della località;
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e
lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350
cm.
4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig.
II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di
velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli
142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Pertanto non è necessario aggiungere
i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI
ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato
possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento
a quello di INIZIO CENTRO ABITATO (2).
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati
per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione
può essere riportata su due righe.
Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le
strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un
Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere
ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione
di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di
conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle
rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono
le seguenti:
a) dimensioni suggerite 120×160 cm;
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra
obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore,
con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle
località seguenti;
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi
importanti, come il capoluogo della provincia.
Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie
se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato
da solo (2).
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275)
e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig. II.276)
sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono
installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia
in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da
cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa,
come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale
sono di 90×200 cm.
8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né
porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali
non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti
in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il
ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni,
può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà,
con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle
spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota.
Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario
si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva
di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non
altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei
posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni,
ospedale, comune, polizia municipale, ecc. (1).
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale,
all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia
orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure
da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che
indicano servizi di impianti utili (tab. II.8).
Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure
da II.277 a II.284).
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(1) Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma.
1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali
località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.
2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad
evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.
3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma
è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.
4. Sul segnale di conferma (fig. II.285)
possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche,
nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri
di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.
5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali
di direzione con freccia verticale verso l'alto.
6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della
strada, combinato con freccia verticale (fig.
II.286). In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso
di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.
7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali,
possono costituire segnali di conferma (figg.
II.287, II.288, II.289);
abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.
133. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada.
1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di
qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati
su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito
dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla
tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede,
e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo
inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano
stradale (fig. II.290);
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del
marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo,
disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig.
II.291);
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo,
il segnale può essere applicato ad essi;
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m,
salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato
congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di
quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi
al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero
delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti
comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa,
un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica
illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle
correnti del traffico (fig. II.293).
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.
134. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio.
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di
cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie
espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma
2:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali (1);
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui
alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione
autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione,
ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei
segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento.
Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono
direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre
10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali
di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora
trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere
ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri
tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con
cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica
sono esemplificati dalle figure II.294 e
II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio
comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari
a fondo marrone di dimensioni ridotte (2).
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere
installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione
dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico
informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza
della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati
in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso
di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane
se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare,
sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 (3).
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi
di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli
di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove
necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione
con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale»
(fig. II.296) che, col relativo simbolo,
può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione
(144).
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali
sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente
la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno
indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali
di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in
genere (fig. II.297) (4).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti
con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario
ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione
di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario
della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni
turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente
(fig. II.298) (5);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione
degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza
in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione,
per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig.
II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli,
iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Periodo aggiunto dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(4) Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(5) Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
135. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali utili per la guida.
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo
indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti
da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una
freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati
ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra
il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le
dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le
autostrade devono essere adottate dimensioni di 120×120 cm per il tipo quadrato,
con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo
le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono
essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione
grafica (1).
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve
essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche,
istituti di ricovero per ammalati, esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare
gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare
ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere
riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda
un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO
SOCCORSO (fig. II.353).
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig.
II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico
e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria,
ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione
concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se
la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza
dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia,
oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane
di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura
II.13 con funzione di preavviso (1).
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto
sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione
è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno
di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la
scuola.
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza
un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia
faccia ortogonale all'asse stradale.
6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306)
e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307)
localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale.
Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono
essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60°. Stessa
utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA
(fig. II.308).
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309),
posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli.
Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione
di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale
PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (figg. II.310 e II.311).
Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione
dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato
ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani
(a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco
dell'intersezione.
8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312)
indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di
traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane
ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti
soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al
termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE
VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.313).
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A
MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada,
riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto
a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti
ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono
osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il
pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza,
tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile.
Ha dimensioni minime 90´90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale
FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig.
II.315).
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica
l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e
la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente
modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da
osservare nelle gallerie, e cioè:
a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
Il segnale [medesimo] è installato prima dell'imbocco della galleria.
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica
l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere
integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte
o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa
in metri. È installato all'inizio del ponte.
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318)
indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella
quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio
o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale
FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione
vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo
di formato quadrato (tab.II.9) (2).
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320)
indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere
deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con
limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate
su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale
FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area
in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie
di veicoli. All'uscita viene posto il segnale
FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale sono
indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7,
comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITÀ
LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito
superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale
FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b)
(1).
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig.
II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista
ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade
extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale
triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato
in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione
con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica
orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata
ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.
16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative
per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto
di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di
tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta
di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza
è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile,
qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale inversione di marcia
(fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di
svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza
di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per
consentire il ritorno nella direzione di provenienza.
17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e
II.329) indica l'esistenza di una piazzola
a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a circa 10
metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale sos di cui al comma 5 non
deve essere installato nel caso di impiego del segnale di
figura II.329 (3).
18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330)
presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli
eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici da neve o catene da
neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari
in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di
eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere
in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il
segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle
quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente,
secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti:
|
Pannello |
Aspetto e colore |
Significato [*] |
|
a |
fondo verde e iscrizione «aperto» in bianco
|
via libera |
|
b |
tutto bianco senza alcun simbolo |
catene da neve obbligatorie |
|
c |
tutto bianco senza alcun simbolo |
punto fin dove la strada è |
[*] Se il passo o il tratto terminale della
strada è chiuso, il pannello «a» mostra il rosso e reca
l'iscrizione «chiuso»
ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il
pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto»,
ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco
«c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco
«b», secondo lo stato della percorribilità, non reca
alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della
figura II.87 con
altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181
e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI
(figg. II.331, II.332,
II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco
«c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino
alla quale la strada è aperta ed il pannello «b», secondo
lo stato di percorribilità fino alla località
suddetta, mostra il segnale della figura
II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181
e II.182: PNEUMATICI
DA NEVE O
CATENE RACCOMANDATI (figg.
II.334, II.335,
II.336).
La rifrangenza è applicata a tutti
i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200x135
cm; pannelli a, b e c 35x105 cm.
19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337
a II.340) indica le modalità per l'utilizzo
delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso
di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli
che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le
dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate
nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il
diametro di cm 60 o 40.
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare
una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione
(figg. II.341 e II.343)
ed in aumento (figg. II.342 e
II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il
segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello
II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500
m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345)
indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300×170 cm, in formato
ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione,
di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali tangenziali
od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo
tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione
vigenti in autostrada (fig. II.347); le
sue dimensioni minime sono di 300×120 cm la parte sinistra e 300×180 cm la parte
destra.
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346)
è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione
di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono
uguali a quelle del segnale autostrada.
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA
PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo
blu (figg. II.345,
II.346, II.347).
24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348)
deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata
la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso.
È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato
con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione
è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna
semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni
normali di 25×100 cm.
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349)
è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione
del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico
e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato
a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni
a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO
PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in
opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA
AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario
consigliato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t per evitare che attraversino
un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato
il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig.
II.351).
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig.
II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere
nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il
nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del
cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente
ordine dall'alto verso il basso:
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade.
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda
della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco,
i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea
rossa obliqua.
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(1) Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Periodo aggiunto dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
136. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi
utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che
il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire;
possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la
distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione
può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi
ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato
opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione
e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa
indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150×225
cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito
nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353)
indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli
itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio,
posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354)
indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica
un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356
e II.357) indica un impianto di distribuzione
di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358)
indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani.
Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato
per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari.
Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello
II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche
lungo le strade entro il centro abitato (1).
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359)
indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni
del comma 6.
8. Il segnale informazioni (fig. II.360)
indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig.
II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362)
indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove
l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica
la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento
di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità
extraurbana e su quella urbana periferica. [Il segnale è installato a spese
e cura dei proprietari o gestori dei campeggi, previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada] (2).
12. Il segnale radio informazioni stradali (fig.
II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere
le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno
posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate.
Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati.
La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore
o concessionario della strada.
13. Il segnale motel (fig. II.365) indica
la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e
deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo
può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante
(fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar
o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere
inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei
centri abitati.
15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana
ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368
a II.371), indicano od avviano verso un
parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea
dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso
del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle
destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili.
Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello
integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata (1).
16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg.
II.372 e II.373), posto nelle vicinanze
di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto
autovetture al seguito del viaggiatore.
È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente
proprietario della strada.
17. Il segnale auto su nave (fig. II.374)
posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il
percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi
traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale
per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni
delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione
della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere
espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua
italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della
sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un
ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio.
Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili
ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto
di imbarco.
18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica
l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico.
L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «taxi».
Le dimensioni normali sono di 40×60 cm, quelle grandi 60×90 cm.
19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella
autostradale è impiegato un segnale composito
(fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando
i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree
possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne
la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale area attrezzata con impianti
di scarico (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti
ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli
appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti
su strada dotati di analoghi impianti.
21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a
II.381) indica la sede più vicina di un
posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate
la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità
extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo
bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60´90 cm. È installato a cura
e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.
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(1) Comma così modificato dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996,
n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Con la nota sopra distinta si chiedono ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina tributaria applicabile ai segnali turistici e di territorio ed in particolare, se l'interpretazione delle norme offerta da questa Direzione centrale con risoluzione n. 262/E del 2 novembre 1995 possa ritenersi valida anche quando l'installazione dei segnali in questione sia richiesta direttamente dagli interessati.
In proposito è necessario precisare che sia nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e sia nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 non vi è alcuna esplicita disposizione che possa essere utile ai fini della soluzione del quesito prospettato.
Qualche spunto interpretativo è offerto dall'art. 134, comma 3, del citato D.P.R. n. 495 del 1992 dove è prescritto che l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 39 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 è a carico del soggetto interessato all'installazione e che, qualora questi sia un soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
I successivi commi 5 e 9 dello stesso art. 134 stabiliscono poi espressamente che i segnali industriali e quelli di indicazione alberghiera possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, quando sia utile segnalare l'avvio all'industria o ai vari alberghi.
Dal tenore delle citate disposizioni risulta che è del tutto ininfluente che la valutazione in ordine all'opportunità dell'installazione dei segnali in questione scaturisca da un'esplicita richiesta dell'interessato o al contrario da una autonoma iniziativa da parte dell'ente proprietario della strada, in quanto ciò che rileva è che quest'ultimo appuri l'utilità della segnalazione riscontrando altresì se l'impianto del sistema segnaletico informativo di avvio alle destinazioni turistiche, industriali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse, abbia le caratteristiche prescritte dal citato regolamento e lo sottoponga poi a continue verifiche sulla rispondenza alle esigenze del traffico e alle necessità degli utenti, oltre che sullo stato di conservazione.
Va pertanto ribadita la inapplicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità ai segnali in esame poiché, come argomentato nella citata risoluzione n. 262/E del 1995, non è direttamente rinvenibile nel messaggio diffuso con le modalità innanzi evidenziate, il presupposto impositivo del tributo indicato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993, essendo al contrario detti mezzi, per la loro funzione essenzialmente segnaletica, sostanzialmente rivolti a garantire una più agevole circolazione.
Ad analoga soluzione si perviene, per le medesime considerazioni, anche per un'altra tipologia di segnali di indicazione e cioè i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili illustrati dall'art. 136 del citato D.P.R. n. 495 del 1992 tra i quali sono compresi, oltre a quello di campeggio, il segnale di telefono, rifornimento di carburante, ostello per la gioventù, motel, bar, ristorante, taxi, fermate autobus ecc., ma sempre che le caratteristiche, le modalità ed il luogo di installazione degli stessi siano perfettamente conformi alle disposizioni dell'art. 39 nuovo codice della strada e delle norme di carattere generale che il regolamento di attuazione ha dettato agli artt. 124 e 125 per i segnali di indicazione, nonché di quelle contenute nel citato art. 136.
Min.LL.PP. 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301).
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale;
Considerato che il sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione stradale;
Sentito il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
Visto il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;
Emana la direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.
§1. Obbiettivi della direttiva
1.1 Premessa.
Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (1° gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale.
Nel contempo si è avuto anche modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.
La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art. 5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.
In particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade, fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della presentazione della «Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale», di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.
1.2 Normativa di riferimento.
La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente. Il richiamo al rispetto della normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte. Va ricordato perciò che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.
1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale.
L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.
La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
In proposito è opportuno ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti. Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).
§2. Poteri e responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di segnaletica
2.1 Le competenze tecnico - amministrative.
Il nuovo Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.
L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
Il successivo art. 6 individua al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:
- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le autostrade,
- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.
È previsto, inoltre, (art. 14, comma 3, cod. strad.) che per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative convenzioni.
Tra gli aspetti di maggiore importanza, ai fini della presente Direttiva, vanno annoverate le disposizioni contenute nell'art. 14 che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Sono stati opportunamente previsti, nello stesso articolo, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.
Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)]; a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ....tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.
È evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato a norma di legge (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
È stata spesso segnalata a questo Ministero la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della locuzione «caratteristiche geometriche e strutturali delle strade», per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.
In proposito si precisa che tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).
2.2 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitato.
Alla base della corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni.
Preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il Comune e gli altri Enti proprietari.
Pur se la norma richiamata imponeva l'obbligo dell'adozione dei provvedimenti di delimitazione del centro abitato entro il 30 giugno 1993, si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima portata sotto l'aspetto giuridico-amministrativo e connesse responsabilità di varia natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.
Poiché questa situazione di inadempienza non è ulteriormente procrastinabile, ove essa perduri lo scrivente sarà costretto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente inadempiente.
A tale proposito non appare condivisibile l'atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale.
2.3 Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati.
Fermo restando quanto già precisato con la circolare 29 dicembre 1997, n. 6709, circa l'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in cui il comune non abbia delimitato il proprio centro abitato, può configurarsi la illegittimità dei provvedimenti di disciplina della circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale entità territoriale sia stata amministrativamente definita ed appositamente delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].
2.4 Strade private aperte all'uso pubblico.
Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.].
A tale riguardo è bene precisare che la locuzione «area ad uso pubblico», sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di «strada», riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi «de facto» e non «de iure». La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.
Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune.
È appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.
2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico.
Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade, previsti dall'art. 2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.
Un caso particolare è rappresentato, oltre che dai casi innanzi esaminati, anche dalle strade all'interno degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.
Si fa pertanto appello alla responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d) del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera c) del Codice.
2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada.
Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.
Taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più sorgere stante la chiara e tassativa individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.): in linea di principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di strada in caso di incidente a seguito di carenza della segnaletica. Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.
La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.
2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.
In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P.A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. Civ., Sez III, 6.4.1982, n. 2131).
Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).
2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica.
La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine.
L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo.
Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (D.M. 31 marzo 1995) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.
A questo riguardo è necessario sottolineare che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che, in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito l'impiego.
Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.
§3. Responsabilità dei produttori e dei fornitori di segnaletica
Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso.
3.1 Segnaletica verticale.
I produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia. Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti devono essere sempre corredati da certificazione di «conformità del prodotto», come previsto dalla circolare di questo Ministero n. 3652 del 17 giugno 1998 e successive modifiche.
Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i quale/i si approvvigionano.
3.2 Segnaletica orizzontale.
Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale, è costituito dalla norma UNI EN 1436: 1998.
3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati.
È noto che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale è l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente codificati.
A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono essere di «tipo» omologato. Ciò vale sia per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica verticale in genere che può essere prodotta anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli alti dispositivi soggetti ad omologazione od approvazione devono essere identificati con una targhetta od altro sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità degli stessi al tipo omologato o approvato.
È quanto mai opportuno che gli Enti proprietari e gestori di strade eseguano accurati controlli per verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.
§4. Aspetti generali in materia di segnaletica
4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento.
La necessità di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta gradualità affinché gli Enti interessati potessero ,programmare gli interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci.
Ciò nonostante le inadempienze degli Enti proprietari sono notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle scadenze previste nella citata norma.
Invero su talune arterie principali della rete extraurbana la segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di adeguamento alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde positivamente alle effettive esigenze del traffico. Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.
Non altrettanto favorevole giudizio può esprimersi per la segnaletica di indicazione e per quella orizzontale. Al riguardo non può essere tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali di estrema utilità ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta, divieto di inversione, sosta regolamentata. Essi infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che hanno conseguito la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti stranieri.
4.2 Necessità, uniformità e congruenza della segnaletica.
Tutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale necessaria.
Il criterio della uniformità nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è importante quanto quello della rispondenza del disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.
Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.
In particolare è necessario che le strade di attraversamento dell'abitato, quelle cioè che convogliano il traffico c.d. di «attraversamento», siano segnalate in maniera uniforme, indipendentemente dall'importanza o dalla estensione del centro abitato o dell'arteria stradale.
Si è rilevata, invece, la tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l'impiego di segnali stradali particolari, realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato motivo.
L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché tende a sminuirne l'efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di prescrizione.
4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria.
Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione.
Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti. In tali casi questo Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.
Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. È evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.
§5. Impieghi non corretti della segnaletica stradale
5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti.
Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.
In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.
È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.
5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradale.
Il concetto di uniformità della segnaletica deve essere interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di installazione. Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:
a) dal fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono installati ad altezze diverse, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;
b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.);
c) dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).
Altro elemento di disomogeneità è riconducibile alla non corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di più segnali. Invero quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi siano collocati con i criteri stabiliti dal regolamento: dall'alto verso il basso, prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84 reg.); se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità: precedenza - divieto-obbligo. Analogamente, per i gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario organizzare il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica per direzioni (diritto - sinistra-destra), e all'interno della stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone - nero).
Altrettanto irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in circostanze o situazioni che pericolose non sono. Vale la pena di ricordare (art. 84 reg.) che «i segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza».
Segnalando come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo è reale.
Del pari incongruo è spesso l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare il segnale di «fermarsi e dare precedenza». L'art. 107 del regolamento prescrive che tale segnale deve impiegarsi nelle intersezioni «ove non sia stato possibile garantire condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare pericolosità». Troppe volte il segnale è impiegato al posto del «dare precedenza», pur in condizioni normali e con visibilità garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una più rigorosa regolazione del traffico.
È stata anche rilevata una non infrequente coesistenza di segnali vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni occultano gli altri. Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa errori e confusione nei confronti degli utenti della strada.
5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale.
Aspetti di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto della segnaletica stradale verticale possono essere così sintetizzati:
a) utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento;
b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari;
c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
5.3.1 Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento.
Sono state rilevate situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi internazionali in materia.
In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.
Un esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati.
5.3.2 Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari.
In materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico.
Ricorre sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati, ovvero con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad. es. segnaletica direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di «segnali compositi» (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi contenuta.
Nel campo della segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di intersezione, in particolare per la perdita di «itinerario». Invero nella successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a volte viene indicata la località più remota, a volte quella più vicina: in tali condizioni l'utente della strada nel ritenere di avere sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo.
Altre irregolarità dei segnali di indicazione sono riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi tabella II 16 reg. e ss.).
Altra irregolarità molto frequente riguarda i segnali di direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni extraurbane. Pur essendo esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che è necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella gran parte dei casi tale prescrizione è ignorata.
Ulteriore anomalia è costituita dal numero eccessivo di segnali nello stesso impianto con commissione di segnali diversi per caratteristiche di visibilità o con contenuto pubblicitario. Si richiama in proposito il rispetto della norma di cui all'art. 77 del Regolamento.
L'effetto negativo del descritto fenomeno sta nella impossibilità da parte dell'utente di percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio del segnale stesso. Talvolta, specie nelle intersezioni, l'indecisione dovuta alla non perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può essere causa di intralcio o di pericolo.
Appare anche inappropriato, in molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta. È sufficiente una più attenta lettura delle stesse definizioni di «fermata» e di «sosta» sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza. Il segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e la discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione, può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi è sufficiente il divieto di sosta.
Di recente si è anche verificato un abuso nell'impiego, specie nei segnali di inizio e fine dei centri abitati, di iscrizioni in forma dialettale. Va segnalato, al riguardo, che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi internazionali ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di riportare le iscrizioni in massimo due «lingue» ufficialmente riconosciute, per essi la forma dialettale non è consentita.
Anche l'installazione dei segnali «nome-strada» (art. 133 reg.) non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli utenti della strada. In proposito va rammentato che la deroga contenuta nel comma 2 del citato articolo di Regolamento è da intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta installazione dei segnali «nome-strada» ha certamente anche l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.
È anche molto diffuso l'utilizzo di segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada. Sono segnali che a norma dell'art. 136 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere installati solo in prossimità del servizio segnalato.
Capita sovente invece di vederli installati anche a molti chilometri di distanza, il che costituisce una evidente violazione delle norme di impiego di tali segnali. Si tratta, peraltro, dell'unico caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del servizio stesso.
Occorre chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità.
Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici, territoriali ed industriali.
In questo caso le norme di installazione sono descritte nell'art. 134 del Regolamento.
Questi segnali sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri di distanza.
Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli casi di violazione, particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso di segnali industriali.
Il Regolamento consente l'impiego del segnale di «zona di attività» come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere indicate all'interno della «zona». La consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di «area pedonale».
Tali aree sono individuate per garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni di sicurezza tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate deroghe per la circolazione di utenze diverse.
Risultano invece casi frequenti di aree pedonali nelle quali sono previste ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal regolamento, vanificando così il principio alla base del segnale. In tali casi evidentemente è stata scelta un erronea segnaletica perché quella più aderente risulta essere il segnale di «zona a traffico limitato».
5.3.3 Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
L'impiego superfluo dei segnali è una pratica molto diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle strade locali.
La corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorché integrato da pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si intende disciplinare o segnalare.
In particolare, quando una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato è superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo sull'utenza. Infatti, quando il segnale manca, in una situazione analoga a quella in cui è stato erroneamente posto in opera, può nascere nell'utente il dubbio sulla necessità di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.
Un esempio di questo caso è il segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.) è vietata la sosta. È evidente che la mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni di posa e magari sullo stesso itinerario, può indurre l'utente a comportarsi in modo diverso.
Va anche censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso. Si tratta dei segnali di «limite» massimo di velocità 50 Km/h (fig. II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II.51 reg.) in abbinamento ai segnali di «inizio centro abitato» (fig.II.273 reg.).
Poiché nel segnale di «inizio centro abitato» sono, invero, già insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli risultano inutili. La ripetizione del «limite massimo di velocità 50 Km/h» su strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni esposte in precedenza, alcun senso.
Si rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.
Analogamente non ha senso impiegare segnali stradali per indicare ovvie situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale «percorso pedonale» (fig. II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza è destinato ai pedoni, ovvero il segnale «attraversamento pedonale» (fig. II.303, reg.), in corrispondenza di intersezioni o di attraversamento regolato da impianto semaforico.
Cartelli superflui sono anche i pannelli integrativi che ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del segnale principale. Alcuni esempi significativi sono i seguenti:
a) utilizzo dei pannelli «0-24» e/o pannello «rimozione coatta» posti al di sotto del segnale di divieto di fermata. Sia l'uno che l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale di divieto di fermata ha validità permanente e di per se comporta la rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)
b) segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:
- pannello integrativo con la dicitura «raffiche di vento» o «vento forte» in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello integrativo con la dicitura «strada dissestata» o «strada deformata» in abbinamento con il segnale di fig. II.1
- pannello integrativo con la dicitura «caduta massi» in abbinamento ai segnali di figg. II.30/a e 30/b
- pannello integrativo con la dicitura «strada sdrucciolevole» in abbinamento al segnale di fig. II.22
c) pannello distanziometrico «150 metri» abbinato ai segnali di pericolo in àmbito extraurbano che devono essere normalmente posti a tale distanza
d) pannello indicante «inizio» (fig. II.5/al e 5/bl) in abbinamento con segnali prescrittivi che hanno validità già, di per se stessi, dal punto in cui sono installati; e pannello integrativo di «fine» (figg. II.5/a3 e 5/b3) posto in abbinamento con il segnale di fine prescrizione (figg. II.70, 71, 72, 73); ovvero segnale di «fine prescrizione» in corrispondenza di una intersezione.
5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale.
L'importanza della segnaletica orizzontale non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade. Infatti è abbastanza evidente che non sempre detta segnaletica è sufficiente a garantire sicurezza nella circolazione, specie in condizioni notturne o di scarsa visibilità, condizioni, queste, nelle quali si avverte come indispensabile la necessità di una guida ottica continua.
Fonte di confusione è, inoltre, il permanere in opera di strisce di margine di colore giallo in quanto, ormai, l'unificazione del sistema prevede solo strisce bianche, salvo i casi di segnaletica temporanea o di corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).
In tale situazione l'utente, ritenendo di essere in presenza di un cantiere stradale potrebbe adottare una condotta di guida eccessivamente prudente, con la conseguenza di causare intralcio alla circolazione.
5.5 Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa.
Un richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo molti anni dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e oltre tre anni dalla scadenza del termine di adeguamento, viene mantenuta con simboli e funzionamento non conformi alle nuove disposizioni regolamentari (artt. 159 e 169 reg.). Costituiscono esempio di tali difformità le lanterne per l'attraversamento pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle luci con la contemporaneità del giallo e del verde, che comporta peraltro anche un maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare delle lanterne di corsia.
A volte sullo stesso itinerario si hanno sistemi di regolazione attualizzati ed altri non ancora aggiornati con evidente disagio e confusione per l'utente della strada.
5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare.
Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.
Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.
Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.
I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.
I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.
I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.
Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.
È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.
Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
5.7 Segnaletica temporanea.
Tra gli impieghi di segnaletica non regolare, un particolare accento deve essere posto su quella temporanea ed in particolare su quella impiegata nei cantieri stradali. Ciò in quanto si assiste normalmente, specie sulla viabilità ordinaria o nei centri abitati, ad una scarsa attenzione sia dell'Ente proprietario che dell'esecutore materiale dei lavori, circa l'impiego di materiali idonei allo scopo.
La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al normale svolgersi della circolazione; di qui la necessità di far si che gli utenti della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza le necessarie informazioni sul come comportarsi.
Paradossalmente, ad una situazione che richiede il massimo di informazioni, corrispondono normalmente i segnali meno efficienti in termini di qualità e di collocazione. Vengono troppo spesso impiegati segnali usurati, deformati e collocati in modo da risultare scarsamente visibili. Tale fenomeno risulta ancora più aggravato di notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche perché i dispositivi luminosi impiegati per migliorare la visibilità sono sovente scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero a norma dell'art. 36 del Regolamento.
La segnaletica orizzontale provvisoria prevista per i cantieri di lunga durata (più di 7 giorni lavorativi) è anch'essa troppo spesso di qualità scadente e non in armonia con le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento. Di rado infatti vengono utilizzati prodotti rimovibili che evitano la confusione che può nascere quando il cantiere viene rimosso e restano visibili tracce di segnali orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti. A volte, di contro, si assiste al tracciamento di segnaletica orizzontale temporanea anche quando questa non è necessaria, non essendo quella permanente presente in contrasto con il regime provvisorio di circolazione.
La scarsa cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche quando si osserva la presenza, in zona di cantiere, di segnali permanenti e provvisori in contrasto fra loro, con ovvia confusione dell'utente della strada. In altre circostanze, poi si è avuto modo di constatare che permangono i segnali provvisori anche una volta cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.
Ovviare alle carenze richiamate nei precedenti paragrafi e nel presente non comporta grandi sforzi, né grandi spese, essendo sufficiente una comune diligenza del personale preposto, sia dell'Ente proprietario della strada che degli organi di polizia stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si ottiene certamente una maggiore sicurezza e non si incorre nelle responsabilità in caso di incidenti le cui cause potrebbero essere attribuite alle carenze sinteticamente descritte.
§6. Piano di adeguamento della segnaletica e progetti di segnalamento
6.1 Necessità dell'adeguamento.
I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.
L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali.
Si richiama la particolare attenzione degli Enti proprietari in genere ed in particolare dei Comuni sulla necessità di adottare un tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabili le inadempienze richiamate nel precedente capitolo 5. In difetto di tale adempimento ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potranno ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice.
6.2 Necessità ed opportunità dei progetti di segnalamento.
Per conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali stradali, il progetto di segnalamento è strumento indispensabile per organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.).
Dal parco segnaletico esistente si evidenzia invece che il segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non è espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il risultato di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.
Per evitare che siffatti eventi si ripetano nel futuro, è necessario predisporre progetti organici di segnalamento stradale (art. 77 reg.), affidati a tecnici specializzati, dei propri uffici tecnici del traffico o esterni, idonei a valutare le diverse soluzioni possibili, scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente più valide.
In proposito occorre aggiungere che l'opera di questi tecnici specializzati appare tanto più necessaria in quanto il traffico, a seconda che si svolga su strade urbane od extraurbane, presenta caratteristiche ed esigenze diverse che, per essere soddisfatte, richiedono una differente impostazione dei relativi piani o progetti di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa in opera dei segnali.
Il progetto di segnalamento, essendo riferito nella quasi totalità dei casi ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche con le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione. Si richiama in particolare l'aspetto procedurale nelle sue varie fasi, fino alla migliore definizione esecutiva dell'intervento.
In ogni caso è necessario che sia assicurata la maggiore uniformità possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro installazione.
Qualunque problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e qualunque perplessità si manifesti nella svariata casistica della scelta del segnale appropriato ad ogni situazione, potranno essere risolti nel quadro della indispensabile uniformità sul piano nazionale.
Ove dovessero sorgere perplessità sulla corretta fabbricazione e impiego, gli interessati potranno comunque prospettare il caso all'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, cui è demandato il controllo ispettivo sull'intera segnaletica stradale anche attraverso i competenti uffici periferici presso i Provveditorati regionali alle OO.PP.
§7. Controllo dell'efficienza e manutenzione della segnaletica
7.1 Controllo dell'efficienza della segnaletica.
Il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice consiste nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare.
All'Ente proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice e delle considerazioni che precedono, spetta:
a) la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza;
b) la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in opera e riscontro della loro durata ai fini della «vita utile»;
c) il riscontro sull'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari o non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;
d) la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;
e) il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per le specifiche situazioni di circolazione;
f) la verifica periodica di valutazione della rispondenza della segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;
g) la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla normativa vigente e soprattutto di miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza e della sicurezza stradale.
7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale.
La manutenzione della segnaletica stradale è un compito specifico dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione. Premesso che l'attività manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria e straordinaria, in questa sede occorre soffermarsi sulla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme di tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario.
Tale manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che riguarda sia la segnaletica verticale, sia quella orizzontale e, necessariamente, tutta l'altra complementare nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi.
È indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la massima cura nell'assicurare una continua e accurata «assistenza» al cospicuo patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una adeguata manutenzione (anche per conseguire utili economie di gestione) e la verifica periodica delle condizioni di efficacia.
Sono tuttora visibili segnali stradali di vecchio tipo, usurati, scoloriti o difformi da quelli previsti dalle norme, che non sono stati rimossi neppure in occasione della posa in opera di nuovi segnali, mentre la manutenzione della segnaletica verticale costituisce un impegno di per sé periodico dovuto alla vita utile dei segnali.
L'azione di degrado degli agenti atmosferici, l'usura prodotta dal traffico, i danni conseguenti ad atti vandalici o ad urti sulle superfici utili, che pongono a nudo il sottostante supporto, sono deficienze che possono essere adeguatamente eliminate con una costante opera di controllo e di manutenzione.
Non sembra inutile ribadire, al riguardo, quanto previsto all'art. 82, comma 2 del Regolamento, in merito alla necessità che i sostegni dei segnali siano dotati, nel caso di sezione circolare, di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Ciò, al fine di contrastare la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano, della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.
Alla diligenza con la quale gli Enti proprietari delle strade devono provvedere alla posa in opera della segnaletica, deve corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo sempre in piena efficienza.
Particolare attenzione dovrà essere posta affinché i segnali siano sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli arbusti che determinano una pericolosa azione schermante. Tale circostanza va controllata sul posto, a partire dalla distanza utile dalla quale il segnale deve essere avvistabile.
Particolarmente soggetta all'usura è la segnaletica orizzontale per la quale più frequente dovrà risultare l'opera di rifacimento per assicurarne sempre la piena visibilità.
La frequenza dei rifacimenti dipende dal tipo della pavimentazione, dalla composizione e dalle modalità di applicazione dei materiali, nonché dalle condizioni climatiche e dall'intensità del traffico.
Particolare cura deve essere posta al ripristino delle linee discontinue in modo che i nuovi segmenti coincidano il più esattamente possibile con quelli preesistenti, cosicché i segni appaiano chiari e nitidi, senza possibilità di ridotta od erronea percezione. Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato può risultare invisibile al conducente di un veicolo, mettendo così a repentaglio l'incolumità dei pedoni che lo impegnano con illusoria sicurezza.
§8. Reperimento dei fondi necessari per la gestione della segnaletica
8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
Sulla base dei criteri fissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 dei Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.
In tal modo almeno in parte possono essere reperiti i fondi necessari per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete stradale dell'Ente, sussiste comunque l'onere di copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie di bilancio.
Va ricordato altresì che l'art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e di uscita.
Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da parte degli Enti locali che hanno tale obbligo.
Al riguardo, poiché la quasi totalità delle province e dei comuni è inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del Codice e del comma 2 dell'art. 393 del Regolamento, tale inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto rendiconto, è suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di denuncia di eventuale danno all'Erario.
8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilità o al traffico prevedere annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione, le necessarie risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato della sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in particolare.
Poiché è accertato che circa il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario dei Comuni il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si registra annualmente. Pertanto, si richiama l'attenzione in particolare dei più grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e delle sue pertinenze.
È noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i quali, basando probabilmente le loro scelte su un non corretto esercizio della propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a norma dell'art. 208, comma 1 del Codice, devolvendole a finalità e scopi diversi da quelli indicati nel successivo comma 4, cioè «al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale...».
Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di non incorrere nelle conseguenti responsabilità.
§9. Considerazione finale
9. Vale ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale. Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati dalle varie compagnie assicuratrici determinano effetti economici di altissimo peso per la comunità nazionale, per cui deve essere impegno di tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne l'entità e le conseguenze.
Occorre essere consapevoli che l'impegno non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti in questa opera identifica e testimonia il grado di civiltà della Nazione.
per notizia:
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri
per l'installazione
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art.
1 c. 1, lett. b)
F. Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001