Codice
Art. 38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note
a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole
di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante
gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei
segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni
caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni «in caso di emergenza,
urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli
impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma
stradale»(1); in deroga a quanto disposto dagli
articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore
a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali,
i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato,
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento
dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria
e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera
e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro
dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa
in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico
è ammessa l’installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l’installazione provvisoria o permanente
dei segnali ritenuti necessari dall’autorità militare per la circolazione
dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 389a € 1.559 (1).
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine
di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ponendo a carico dell’ente proprietario della strada
le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall’art. 146.
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(1) Articolo così modificato dall'art. 6 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
7. Interventi in materia di segnaletica stradale - Art. 38 C.d.S.
Con la modifica dell' art. 38 C.d.S si e consentita Ia collocazione temporanea di segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agii artt. 6 e 7 C.d.S, non solo nei casi di urgenza 0 necessita rna anche in caso di emergenza ovvero di attivita ispettiva delle reti e degii impianti tecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.
Sono state, inoltre, significativamente increment ate Ie sanzioni per chiunque, diverso dall' ente proprietario 0 concessionario della strada, colloca segnaletica irregolare ovvero viola Ie altre disposizioni dell' art. 38 C.d.S.
LE NUOVE REGOLE
• È consentito far ricorso alla collocazione temporanea di segnali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nelle situazioni di emergenza.
• Inoltre, vi sono comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto del piano viabile.
COSA È CAMBIATO
• Sono state inasprite le sanzioni a carico delle imprese e dei soggetti, diversi dagli enti proprietari della strada, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, che omettono di reintegrarla o sostituirla allorquando risulti poco leggibile, danneggiata e non rispondente più alle funzioni ed agli obiettivi che con essa si intendevano raggiungere; infine, è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa anche per la violazione di alcune norme del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sempre con riferimento alla segnaletica stradale.
• La sanzione amministrativa, inizialmente prevista da euro 78 nel minimo a euro 311,00 nel massimo, è stata innalzata notevolmente, arrivando a contemplare una sanzione di euro 389,00 nel minimo e di euro 1.559,00 nel massimo edittale.
Giurisprudenza
La segnalazione dell’altezza massima di un cavalcavia
dal piano stradale costituisce facoltà discrezionale e non obbligo dell’ente
proprietario della strada, posto che, alla luce del vigente codice della strada,
tale obbligo sussiste solo per i segnali di prescrizione o divieto o segnalazione
di pericoli speciali (lavori in corso, strettoie ecc.), particolarmente riferiti
a condizioni di modificazione della situazione di percorribilità, come percepibile
dall’utente della strada (fattispecie nella quale il tribunale non ha ritenuto
risarcibili i danni riportati da un camionista il quale, nel percorrere alla
guida del proprio autocarro una strada comunale, urtava la trave di un cavalcavia
con la parte superiore della gru).
T. Brindisi. Brindisi, 13-12-2000. Arch. circolaz., 2001, 131
L’art. 673 c.p., sull’omesso collocamento a rimozione di segnali o ripari,
configura una fattispecie del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella
delineata dall’art. 38 codice della strada; mentre infatti quest’ultima disposizione,
fatti salvi i casi di urgenza, riguarda l’apposizione, l’uso e la manutenzione,
da parte degli enti proprietari delle strade in condizioni di normalità, dei
segnali stradali secondo norme ispirate a criteri di uniformità a livello
nazionale, fissate con decreto del ministro dei lavori pubblici, la disposizione
di cui all’art. 673 c.p. delinea una ipotesi contravvenzionale volta a salvaguardare
l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito in situazioni di
anomalia che possano dar vita a pericolo per chi circola in tali luoghi.
Cass., sez. I, 14-03-1997. Arch. circolaz., 1997, 792 Riv. giur. circolaz.
e trasp., 1997, 903
Regolamento ![]()
Art.75. (Art. 38 Cod. Str.) Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica.
1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali
si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell’area dei porti,
degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri,
dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali
aperte al pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso
pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche,
dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi
a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso
pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi
a quelli regolamentari.
3. Le norme di regolamento relative all’articolo 38, commi 5 e 9, del
codice sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica,
per gruppi di segnali.
Art. 76. (Art. 38 Cod. Str.) Segnali per le esigenze dell'autorità militare.
1. I segnali di cui all’articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:
a) segnali di classe dei ponti;
b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
c) segnali campali temporanei.
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione
del richiamato articolo 38, comma 11 del codice, alle esigenze esclusive del
traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto
questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare
nell’esercizio del
traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce
i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare
impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti
in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero
dei lavori pubblici e della difesa.
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le
modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La installazione dei segnali va comunicata all’ente proprietario
con l’indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa
è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere
il concorso dell’ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità
di essa.
Legislazione complementare
per notizia:
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri
per l'installazione
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art.
1 c. 1, lett. b)
Circ. 14 dicembre 1998, n. M/2413/23 - Installazione
segnaletica stradale - Applicabilità dell'art. 19, L. 241/1990
Note:
SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
Norme del codice della strada in materia di segnaletica - Corretta ed uniforme applicazione e criteri per l'installazione e la manutenzione della stessa.
Piano di adeguamento della segnaletica
e progetti di segnalamento - Necessità dell'adeguamento.
I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in
modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza
della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono
trasmesse all'utente della strada.
L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per
operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica.
Per conseguire questo risultato occorre
studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione
affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando,
soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali
di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare
utili in peculiari condizioni ambientali.
E’ necessario quindi che gli Enti proprietari in genere ed in particolare i
Comuni adottino un tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabili
ai fini della sicurezza della circolazione le inadempienze attualmente
esistenti, in difetto di tale adempimento, in caso di grave pericolo per la
sicurezza, venga attuato il potere sostitutivo previsto all'articolo 5,
comma 2, del Codice.
Partendo dalla considerazione che il sistema segnaletico presente sulle
strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità
richiesti dal Codice della strada, necessari per la sicurezza della
circolazione stradale, il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere
della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha sentito
la necessità di emanare direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per
la sua installazione e manutenzione.
Obbiettivi della direttiva
Premessa della direttiva è l'accertamento che il panorama segnaletico
presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i
miglioramenti attesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada
(D.Lgs 30 aprile 1992, n, 285).
Questo è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti
proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la
necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa
estremamente importante per la sicurezza stradale.
La direttiva, emanata a norma degli art. 5, comma 1, e art. 35, comma 1, del
Codice, ha lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare
l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade per
sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il
mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle
migliori condizioni.
Il richiamo è oltremodo impellente ed è rivolto a tutti i soggetti
direttamente coinvolti di fronte alla responsabilità che possono derivare
dai mancati adempimenti, in particolare, la sempre crescente complessità
della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato
livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade.
Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del
Governo all'atto della presentazione della "Relazione annuale sui profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza
stradale", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e
dettagliata diffusione.
Normativa di riferimento.
Il Codice della strada (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del decreto
legislativo n. 285/1992 e successive modifiche) e le corrispondenti norme
del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo
II del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche), recano il complesso delle
disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è
affidata la cura delle strade.
Tale normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di
segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente e il
richiamo al rispetto della stessa costituisce la base di partenza per le
considerazioni espresse nella direttiva e, per taluni aspetti, ne è anche la
fonte.
Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale.
L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che
gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla
segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla
sicurezza ed alla fluidità della circolazione.
La segnaletica stradale dispiega questi suoi effetti solo se progettata,
realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e
mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di
pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada
da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
E' opportuno in proposito ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla
sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le
cause più ricorrenti di incidenti.
Infatti sono numerosi i sinistri stradali che derivano dall'assenza di
segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della
strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità,
dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata
manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle
prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).
Poteri e responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di
segnaletica.
Le competenze tecnico - amministrative.
Il vigente Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i
compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi
ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.
L'art. 5, comma 3, di detto codice, stabilisce infatti che i provvedimenti
sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con
ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
Il successivo art. 6, comma 5, del codice individua gli organi a cui è
riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al
relativo Ente di appartenenza.
Tali organi sono:
- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le
autostrade,
- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.
L'art. 14, comma 3, del codice prevede inoltre che per le strade in
concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario siano esercitati
dal concessionario nei limiti fissati dalle relative convenzioni.
Gli aspetti di maggiore importanza, precisa la direttiva, vanno annoverate
nelle disposizioni contenute nell'art. 14 del codice, che contiene opportuni
precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con
efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione
e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle
attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nell'articolo 14 del codice sono stati opportunamente previsti, l'obbligo
della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico
dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché
l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.
Inoltre va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, indica tutte
le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti
proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di
incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari.
L'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione
obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico,
ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Naturale
conseguenza è che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta
in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti
esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo viene fatto, dalla direttiva, alle competenze per le
strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti. In tali casi, l'art. 7, comma 3 del Codice,
conferisce al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e
di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non
di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei
provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di
carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche
geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente
proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)].
A titolo esemplificativo vengono indicati i segnali: strada deformata,
dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie,
banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi
larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza
superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli,
aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi
una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi
massa per asse superiore a ....tonnellate.
Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo,
materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre invece una
valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.
L'intento del Codice è evidentemente quello di ricondurre alla competenza di
un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione
all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e
dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato
stesso sia stato delimitato e segnalato come prevede il codice della strada
(art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
La direttiva evidenzia la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e
degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della
locuzione "caratteristiche geometriche e strutturali delle strade", per
quanto attiene alla segnaletica orizzontale.
Tale segnaletica, viene precisato, è per la quasi totalità a carico delle
amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di
comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche
delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli
sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali
della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175
reg.).
Delimitazione del centro abitato: adempimento dell'obbligo.
Per la corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico
stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari
soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni.
Per questo motivo preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a
cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti,
è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati
presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo
tecnico-amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il Comune e
gli altri Enti proprietari.
Nonostante la norma richiamata imponesse l'obbligo dell'adozione dei
provvedimenti di delimitazione del centro abitato entro il 30 giugno 1993,
si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima
portata sotto l'aspetto giuridico-amministrativo e connesse responsabilità
di varia natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora
provveduto.
La direttiva precisa che questa situazione di inadempienza non è
ulteriormente procrastinabile, e,ove essa perduri, verranno adottare i
provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che prevede, tra
l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente inadempiente.
Non è condivisibile a tale proposito il comportamento di alcuni Comuni di
delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del
Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce,
ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio,
di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza
alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in
generale.
Individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali
all'interno dei centri abitati
(1), a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada. (Decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).
In altra occasione il Ministero dei Lavori pubblici, partendo dalla
considerazione che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta
interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3,
comma 1, punto 8, del codice e che il rilevante numero di contenziosi in
essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni comunali, per
l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti
gli atti amministrativi collegati alle delimitazioni dei centri abitati
stessi, con grave disagio per gli utenti, ha ritenuto necessario al fine di
applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della
strada e dal relativo regolamento di attuazione, emanare apposita circolare
(2).
Con tale disposizione si fornirono i necessari chiarimenti e si impartirono
le conseguenti direttive.
Direttive le quali precisavano che:
- La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione
della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella
ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di
almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto
sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della
strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di
"raggruppamento continuo". Pertanto detti fabbricati debbono essere in
stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i
fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: "strade, piazze,
giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni
agricoli, aree fabbricabili, etc;
- I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno
tempestivamente, ai sensi dell'art.
4 del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei
centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1,
punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio
comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino
situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano
in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice
della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice
della strada, e secondo le modalità previste dall'art. 6 del relativo
regolamento di attuazione, così come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 610 del 1996.
La delibera di giunta deve specificare le progressive chilometriche, di
inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale
delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà
scortata da "idonea cartografia", aggiornata alla situazione attuale e
recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in
costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o
simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive
chilometriche di inizio e fine delle medesime;
La delibera di giunta e la relativa cartografia, al fine di consentire il
rispetto dei tempi previsti dall'art. 5, comma 7, del regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà trasmessa in triplice
copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per
l'Ente ANAS alla Direzione generale - Direzione centrale lavori - Servizio
esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano,
10 - 00185 Roma;
Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al
verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del
regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà
comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o
provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario
della strada e comune;
In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o
nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di
autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o
provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato
redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della
legge n. 126 del 1958 si applicano la disciplina, le procedure e le
competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel
caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di
traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista
per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le
procedure e le competenze fissate dal verbale;
I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come
definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi
origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono
le seguenti caratteristiche:
sono prive di intersezioni a raso;
sono prive di accessi privati;
sono dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi,
sono vietate alla circolazione dei pedoni, non costituiscono attraversamenti
di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del nuovo
codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada
extraurbana.
In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispodenza
dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana;
I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza
stradale dei provveditorati regionali alle organizzazioni provinciali,
organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli
indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei
centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso
affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera
della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato
regionale competente per territorio.
Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati.
Fermo restando quanto precisato in precedenza, circa l'individuazione dei
tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri
abitati, nei casi in cui il comune non abbia delimitato il proprio centro
abitato, può configurarsi la illegittimità dei provvedimenti di disciplina
della circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice
limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale entità
territoriale sia stata amministrativamente definita ed appositamente
delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma 1,
lettera b), cod. str.].
Strade private aperte all'uso pubblico.
Per quanto riguarda le strade private aperte all'uso pubblico, poste
all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune
ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli
utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione
attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37,
comma 1, lettera c), cod. str.].
A tale riguardo viene precisato che la locuzione "area ad uso pubblico",
sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di "strada", riguarda
anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa
utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de iure".
La segnaletica stradale in questi casi deve essere posta a cura del Comune
ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della
circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi
siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.
Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati,
la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune.
I segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto
riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche
sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al
Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della
opposizione della segnaletica stradale.
Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei
segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a
quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica
che li riguarda.
Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree
non ad uso pubblico.
Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si
esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade, previsti dall'art.
2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono
strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice,
nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a
disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e
quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale
è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del
comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.
Un caso particolare è rappresentato dalle strade all'interno degli autoporti,
delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e
dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla
circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di
veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione
dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente
le norme relative ai segnali stradali.
E' quindi anche responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a
quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d)
del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale,
rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14,
comma 1, lettera c) del Codice.
Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada.
Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di
responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla
massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo
della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.
Considerato che sono chiaramente e tassativamente individuate le competenze
Art. 37 codice della strada), taluni conflitti di competenza verificatisi in
passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della
segnaletica, non dovrebbero più sorgere.
In caso di incidente dovuto a carenza della segnaletica, in linea di
principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario della
strada. Tale responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la
insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non
avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.
La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché
l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente
responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari
preposti allo specifico settore.
Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di
manutenzione e apposizione della segnaletica.
Fuori dei casi espressamente disciplinati in materia di circolazione
stradale, la P.A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi
dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere
però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.),
e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza
obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa
omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di
causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti
(3).
Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un
divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt.
6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori
e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle
vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la
responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti.
Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la
presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli
rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).
La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei
soggetti terzi fornitori della segnaletica.
La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere
contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di
essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o
di ordine.
Nel caso di inosservanza di tali adempimenti i materiali devono essere
restituiti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il
ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente
interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e
qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli
standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme
di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le
norme e le figure fanno specifico richiamo.
Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che
individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono
corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a
titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito
disciplinare tecnico
(4) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.
E' necessario sottolineare a questo riguardo che l'utilizzo di segnaletica
irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il
non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente
proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che,
in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità
del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito
l'impiego.
Anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono
attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la
materia.
Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i
Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui
all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle
norme richiamate, contestando, le relative violazioni.
Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per
forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad
osservare le norme che disciplinano la materia e che regolano la
costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del
rapporto stesso.
Segnaletica verticale.
Nella direttiva viene precisato che i produttori ed i fornitori di segnali
stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai
tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori
permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del
Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non
conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai decreti e dalle
direttive ministeriali in materia.
Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei
ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel
Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti devono
essere sempre corredati da certificazione di " conformità del prodotto"
(5).
Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono
accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i
produttore/i dal/i quale/i si approvvigionano.
Segnaletica orizzontale.
Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i
produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel
pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per
garantire le migliori condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i
parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale
(6).
Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati.
A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono essere di
"tipo" omologato. Ciò vale sia
per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica verticale in genere
che può essere prodotta
anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli alti dispositivi soggetti
ad omologazione od approvazione devono essere identificati con una targhetta
od altro sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione,
come previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità
degli stessi al tipo omologato o approvato.
L'organismo che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i
dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente codificati, è
l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale,
organismo del Ministero dei Lavori Pubblici.
Agli Enti proprietari e gestori di strade spetta il compito di eseguire
accurati controlli per verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla
loro regolarizzazione o sostituzione.
Aspetti generali in materia di segnaletica.
Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento.
I termini previsti per adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme
regolamentari è stata prevista nel Codice della strada (art. 234) affinchè,
con la dovuta gradualità gli Enti interessati potessero programmare gli
interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci.
Attualmente nonostante i pressanti solleciti le inadempienze degli Enti
proprietari sono notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato
rispetto delle scadenze previste nella citata norma.
Si può affermare che su talune arterie principali della rete extraurbana la
segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di adeguamento
alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde positivamente alle
effettive esigenze del traffico.
Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.
Non si può esprimere altrettanto favorevole giudizio per la segnaletica di
indicazione e per quella orizzontale.
Non si può ancora tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla
data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali di
estrema utilità ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai superati,
quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta, divieto di
inversione, sosta regolamentata.
Questi segnali infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia regolamentare,
non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che hanno conseguito
la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti stranieri.
Necessità, uniformità e congruenza della segnaletica.
I segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di
rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della
circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ogni
strada quindi, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o
solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve
essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale necessaria.
L'uniformità nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è un
criterio molto importante quanto quello della rispondenza del disegno, dei
colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.
Situazioni o condizioni identiche devono essere segnalate con segnali
identici.
E' necessario, in particolare, che le strade di attraversamento
dell'abitato, quelle cioè che convogliano il traffico c.d. di
"attraversamento", siano segnalate in maniera uniforme, indipendentemente
dall'importanza o dalla estensione del centro abitato o dell'arteria
stradale.
Invece si è rilevata la tendenza di taluni Comuni a considerare la
circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far
fronte con l'impiego di segnali stradali particolari, realizzati
all'occorrenza e con propri autonomi significati.
Queste situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli
integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o
irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato
motivo.
L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare,
non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma
anche perché tende a sminuirne l'efficacia od il valore cogente. Ciò si
verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di
prescrizione.
Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza
dell'istruttoria.
I provvedimenti per la regolazione della circolazione devono essere resi
noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5,
comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi
competenti, devono emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e
7 del codice curando in modo preciso la loro istruttoria e formulazione.
Dall'esame dei ricorsi gerarchici
(7) è emerso che alcuni provvedimenti che dispongono la collocazione di
segnaletica non sempre idonea a causa di difetti sostanziali, con riverberi
sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione
delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o
delle disposizioni oggetto dei provvedimenti. Non di rado alcuni
provvedimenti sono stati annullati con conseguente disagio per
l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.
Tra le carenze istruttorie, si è accertato che i provvedimenti non sempre
sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi
preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle
eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso.
Tali carenze, come risulta evidente, fanno presupporre una non sempre
ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli
obiettivi che si intendono perseguire.
In tale contesto è oltremodo necessario che sia curata la continua
formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli
Enti proprietari di strade facendo affidamento sull'azione di supporto e
coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza
Stradale del Ministero dei Lavori pubblici.
Impieghi non corretti della segnaletica stradale
Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti.
I provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica talvolta non
tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto
sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti
proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità
dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di
conflitto potrebbero essere evitati e che hanno effetti negativi sulla
fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione
pubblica.
Non è raro il caso di provvedimenti chiaramente viziati da eccesso di
potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso
perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico
risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
Sono tipiche le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di
veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza
con la circolazione, celando invece non espressi motivi di interessi locali
non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma
dell'art. 7 del codice della strada.
Come esempio si possono citare:
- il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso
definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al
fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi
bottini;
- il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo
il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella
categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e
pertanto fonte di disturbo acustico;
- la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i
quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad
altri;
- l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati
dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
L'esigenza di imporre limitazioni localizzate deve scaturire da carenti
caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da
particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo
occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare
la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se
del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti
direttive.
La presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione
di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria;
l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive
esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una
diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e,
talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.
I provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati
da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra
queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle
condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle
peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali
provvedimenti.
I provvedimenti, anche se restrittivi, è dimostrato che vengono generalmente
accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri
ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. E' necessario
quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si
vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che
si va a modificare, integrare o innovare.
Impiego irregolare della segnaletica stradale.
L'uniformità della segnaletica è un concetto che deve essere interpretato
anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di
installazione.
Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:
a) dall'installazione ad altezze variabili dei segnali lungo lo stesso
itinerario, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;
b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la
necessità (art. 80 reg.);
c) dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro
anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).
d) alla non corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di più segnali.
Quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa
natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi siano collocati con i criteri
stabiliti dal regolamento:
- dall'alto verso il basso,
- prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84 reg.).
Se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità:
- precedenza
- divieto
- obbligo.
Per i gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario
organizzare il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia
segnaletica per direzioni (diritto - sinistra-destra), e all'interno della
stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone -
nero).
Altrettanto irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in
circostanze o situazioni che pericolose non sono (art. 84 reg.): "i segnali
di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di
pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che
osservi le normali regole di prudenza".
Se vengono segnalate come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono
gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali e
quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo è reale. Non è spesso
opportuno l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare il segnale di
"fermarsi e dare precedenza" (art. 107 del regolamento): "tale segnale deve
impiegarsi nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire
condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di
particolare pericolosità".
Non di rado anzi troppe volte il segnale è impiegato al posto del "dare
precedenza", pur in condizioni normali e con visibilità garantita, nella
erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una più rigorosa
regolazione del traffico.
E' frequente la coesistenza di segnali vecchi con altri nuovi, incompatibili
con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni occultano gli altri.
Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa errori e confusione nei
confronti degli utenti della strada.
Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale.
Impieghi non corretti di notevole rilievo che riguardano l'impiego della
segnaletica stradale verticale si possono così sintetizzati:
a) apposizione di segnaletica con simboli o segni non previsti dal
regolamento;
b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni
regolamentari;
c) apposizione di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento.
Spesso si rilevano situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali
che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e
le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi
agli Accordi internazionali in materia. In tali casi i segnali non hanno
efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile
messaggio.
Esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi
carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non
regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da
parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non
regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i
casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati.
Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni
regolamentari.
Ogni forma di empirismo nell'impiego della segnaletica stradale deve essere
bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la
disciplina del traffico.
Frequentemente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di
segnali appropriati, ovvero
con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di
impiego (ad. es. segnaletica
direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di
iscrizioni, quando invece
esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del
suo pannello integrativo, utilizzo di "segnali compositi" (art. 80 reg.) che
riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile
leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi
contenuta.
Relativamente all'impiego della segnaletica di indicazione extraurbana sono
evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di
intersezione, in particolare per la perdita di "itinerario". Nella
successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a volte
viene indicata la località più remota, a volte quella più vicina: in tali
condizioni l'utente della strada nel ritenere di avere sbagliato itinerario
potrebbe effettuare brusche manovre che possono anche comportare situazioni
di pericolo. Ulteriori irregolarità dei segnali di indicazione sono
riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con
utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non
adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura
(vedi tabella II 16 reg. e ss.). L'irregolarità frequentemente riguarda i
segnali di direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni
extraurbane. Pur essendo esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che è
necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella gran
parte dei casi tale prescrizione è ignorata.
Altra frequente anomalia è costituita dal numero eccessivo di segnali nello
stesso impianto con commissione di segnali diversi per caratteristiche di
visibilità o con contenuto pubblicitario (art. 77 del Regolamento).
Nel fenomeno descritto l'effetto negativo sta nella impossibilità da parte
dell'utente di percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio
del segnale stesso. Specie nelle intersezioni, l'indecisione dovuta alla non
perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può essere causa di
intralcio o di pericolo.
In molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il
segnale di divieto di sosta appare oltremodo inappropriato. È sufficiente
una più attenta lettura delle stesse definizioni di "fermata" e di "sosta"
sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza.
Il segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui
anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e la
discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione,
può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi è sufficiente il
divieto di sosta.
E' frequente anche un abuso nell'impiego, specie nei segnali di inizio e
fine dei centri abitati, di iscrizioni in forma dialettale. Al riguardo va
segnalato che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi internazionali
ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di riportare le iscrizioni
in massimo due "lingue" ufficialmente riconosciute, in nessun caso la forma
dialettale è consentita.
L'installazione dei segnali "nome-strada" (art. 133 reg.) non ha sempre
avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di
grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su
pareti non sono visibili dagli utenti della strada. La deroga contenuta nel
comma 2 del citato articolo di Regolamento è da intendersi limitata ai
centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare
pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe
toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta
installazione dei segnali "nome-strada" ha certamente anche l'effetto di
ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso
esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di
individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi
pubblicitari.
Molto diffuso è anche l'utilizzo di segnali con l'indicazione di servizi
utili per gli utenti della strada. Sono segnali (art. 136 del regolamento)
soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono
essere installati solo in prossimità del servizio segnalato.
Sovente capita invece di vederli installati anche a molti chilometri di
distanza, il che costituisce una evidente violazione delle norme di impiego
di tali segnali. Peraltro si tratta dell'unico caso in cui la norma consente
l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario
indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio
sotto il simbolo del servizio stesso.
Si deve chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un
segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica
stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta
sulla pubblicità.
Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici, territoriali
ed industriali; le cui norme di installazione sono descritte nell'art. 134
del Regolamento.
Sono segnali soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada
e possono essere collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al
luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri
di distanza.
Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli casi di
violazione, particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso di segnali
industriali.
Le norme del Regolamento consentono l'impiego del segnale di "zona di
attività" come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività
possono essere indicate all'interno della "zona".
E' frequente la consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle
strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che
deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di
attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni
particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente
proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come
segnale stradale in funzione della utilità per la generalità degli utenti
della strada interessata.
Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle
prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di "area pedonale"; aree
individuate per garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni
di sicurezza tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate
deroghe per la circolazione di utenze diverse.
Invece risultano frequenti casi di aree pedonali nelle quali sono previste
ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal regolamento, vanificando
così il principio alla base del segnale.
In tali casi evidentemente è stata scelta un erronea segnaletica perché
quella più aderente risulta essere il segnale di "zona a traffico limitato".
Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
Spesso si assiste ad un impiego superfluo dei segnali; è una pratica molto
diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle
strade locali.
Una corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede
soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorché integrato da
pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si intende
disciplinare o segnalare.
Quando una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per
l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato è
superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo sull'utenza.
Quando il segnale manca, in una situazione analoga a quella in cui è stato
erroneamente posto in opera, può nascere nell'utente il dubbio sulla
necessità di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.
Esempio: il caso di segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con
pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma
generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o sulle
corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.) è vietata
la sosta.
La mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni di posa e magari
sullo stesso itinerario, può infatti indurre l'utente a comportarsi in modo
diverso.
Si deve anche censurare un altro caso di spreco e di uso improprio di
segnali molto diffuso.
Si tratta dei segnali di "limite" massimo di velocità 50 Km/h (fig. II.50
reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II.51 reg.) in
abbinamento ai segnali di "inizio centro abitato" (fig.II.273 reg.).
Nel segnale di "inizio centro abitato" sono già insite le due prescrizioni
richiamate, ne deriva quindi che i due cartelli risultano inutili.
Per le ragioni esposte, la ripetizione del "limite massimo di velocità 50
Km/h" su strade interne ai centri abitati non ha alcun senso.
Al segnale di inizio centro abitato sono vietate aggiunte di qualsiasi
natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune
denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità
particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.
Non ha senso analogamente impiegare segnali stradali per indicare ovvie
situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale "percorso pedonale" (fig.
II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza è destinato ai
pedoni, ovvero il segnale "attraversamento pedonale" (fig. II.303, reg.), in
corrispondenza di intersezioni o di attraversamento regolato da impianto
semaforico.
Superflui sono anche nei cartelli i pannelli integrativi che ribadiscono lo
stesso concetto o i limiti del segnale principale.
Esempi significativi sono i seguenti:
a) utilizzo dei pannelli "0-24" e/o pannello "rimozione coatta" posti al di
sotto del segnale di divieto di fermata. Sia l'uno che l'altro sono inutili,
da soli o insieme, in quanto il segnale di divieto di fermata ha validità
permanente e di per se comporta la rimozione (art. 120, comma 1, lettera b,
del reg.)
b) segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il
significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:
- pannello integrativo con la dicitura "raffiche di vento" o "vento forte"
in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello integrativo con la dicitura "strada dissestata" o "strada
deformata" in abbinamento con il segnale di fig. II.1
- pannello integrativo con la dicitura "caduta massi" in abbinamento ai
segnali di figg. II.30/a e 30/b
- pannello integrativo con la dicitura "strada sdrucciolevole" in
abbinamento al segnale di fig. II.22
c) pannello distanziometrico "150 metri" abbinato ai segnali di pericolo in
àmbito extraurbano che devono essere normalmente posti a tale distanza
d) pannello indicante "inizio" (fig. II.5/al e 5/bl) in abbinamento con
segnali prescrittivi che hanno validità già, di per se stessi, dal punto in
cui sono installati; e pannello integrativo di "fine" (figg. II.5/a3 e 5/b3)
posto in abbinamento con il segnale di fine prescrizione (figg. II.70, 71,
72, 73); ovvero segnale di "fine prescrizione" in corrispondenza di una
intersezione.
Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale.
L'importanza ai fini della sicurezza stradale della segnaletica orizzontale
non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade. E' abbastanza
evidente infatti che non sempre detta segnaletica è sufficiente a garantire
sicurezza nella circolazione, specie in condizioni notturne o di scarsa
visibilità, condizioni, queste, nelle quali si avverte come indispensabile
la necessità di una guida ottica continua.
Può oroginare confusione , inoltre, il permanere in opera di strisce di
margine di colore giallo in quanto, ormai, l'unificazione del sistema
prevede solo strisce bianche, salvo i casi di segnaletica temporanea o di
corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).
L'utente, in tale situazione, ritenendo di essere in presenza di un cantiere
stradale potrebbe adottare una condotta di guida eccessivamente prudente,
con la conseguenza di causare intralcio alla circolazione.
Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa.
Merita un richiamo particolare la segnaletica semaforica che dopo molti anni
dall'entrata in vigore
delle norme che la disciplinano e oltre tre anni dalla scadenza del termine
di adeguamento, viene
mantenuta con simboli e funzionamento non conformi alle nuove disposizioni
regolamentari (artt. 159 e 169 reg.).
Esempio di tali difformità è costituito dalle lanterne per l'attraversamento
pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle luci con
la contemporaneità del giallo e del verde, che comporta peraltro anche un
maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare delle lanterne di corsia.
Sullo stesso itinerario a volte si hanno sistemi di regolazione attualizzati
ed altri non ancora aggiornati
con evidente disagio e confusione per l'utente della strada.
Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare.
Una menzione particolare tra i dispositivi di segnaletica complementare
meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i
dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori
di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.
In genere si tratta di dispositivi che per loro natura presentano un
ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti
proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione.
L'utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione
deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento. E'
necessario anche tenere presenti le condizioni climatiche e di
localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di
mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il
ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in
transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed
eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.
I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il
significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.
Dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto
utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello
stesso colore della segnaletica che rafforzano.
I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le
piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità,
alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono
essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare
incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di
cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili,
specie nelle testate.
I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed
installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in
condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego
che li rendano particolarmente visibili.
Attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità
(art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre
il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di
segnalamento molto precise), l'ordinanza che ne dispone l'impiego deve
essere opportunamente motivata, e deve tenersi conto degli inconvenienti
innanzi esposti per la loro localizzazione.
Indispensabile è il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e
dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente
collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le
strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di
emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi. Il
loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro
collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la
collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
Segnaletica temporanea.
Una particolare attenzione merita l'impiego di segnaletica non regolare, in
particolare su quella temporanea impiegata nei cantieri stradali. Si assiste
normalmente, specie sulla viabilità ordinaria o nei centri abitati, ad una
scarsa attenzione sia dell'Ente proprietario che dell'esecutore materiale
dei lavori, circa l'impiego di materiali idonei allo scopo.
La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al normale
svolgersi della circolazione; di qui la necessità di far si che gli utenti
della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza le necessarie
informazioni sul come comportarsi.
Ad una situazione che richiede il massimo di informazioni, paradossalmente,
corrispondono normalmente i segnali meno efficienti in termini di qualità e
di collocazione. Troppo spesso vengono impiegati segnali usurati, deformati
e collocati in modo da risultare scarsamente visibili. Tale fenomeno risulta
ancora più aggravato di notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche
perché i dispositivi luminosi impiegati per migliorare la visibilità sono
sovente scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero a norma
dell'art. 36 del Regolamento. La segnaletica orizzontale provvisoria
prevista per i cantieri di lunga durata (più di 7 giorni lavorativi) è
anch'essa troppo spesso di qualità scadente e non in armonia con le
disposizioni dell'art. 35 del Regolamento. Di rado infatti vengono
utilizzati prodotti rimovibili che evitano la confusione che può nascere
quando il cantiere viene rimosso e restano visibili tracce di segnali
orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti. Di contro, si
assiste, a volte, al tracciamento di segnaletica orizzontale temporanea
anche quando questa non è necessaria, non essendo quella permanente presente
in contrasto con il regime provvisorio di circolazione.
Scarsa cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche quando si
osserva la presenza, in zona di cantiere, di segnali permanenti e provvisori
in contrasto fra loro, con ovvia confusione dell'utente della strada.
Si può anche constatare che permangono i segnali provvisori anche una volta
cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.
Per ovviare alle carenze richiamate non comporta né grandi sforzi, né grandi
spese, essendo sufficiente una comune diligenza del personale preposto, sia
dell'Ente proprietario della strada che degli organi di polizia stradale,
oltre che degli esecutori dei lavori.
Con tali accorgimenti si ottiene certamente una maggiore sicurezza e non si
incorre nelle responsabilità in caso di incidenti le cui cause potrebbero
essere attribuite alle carenze sinteticamente descritte.
Necessità ed opportunità dei progetti di segnalamento.
Per conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali
stradali, il progetto di segnalamento è strumento indispensabile per
organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e
necessarie a garantire la sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.).
Per quanto riguarda il parco segnaletico esistente si evidenzia che il
segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non è
espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il risultato
di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.
Al fine di evitare che siffatti eventi si ripetano nel futuro, è necessario
predisporre progetti organici di segnalamento stradale (art. 77 reg.),
affidati a tecnici specializzati, degli uffici tecnici del traffico o
esterni, idonei a valutare le diverse soluzioni possibili, scegliendo quelle
tecnicamente ed economicamente più valide.
L'opera di questi tecnici specializzati appare tanto più necessaria in
quanto il traffico, a seconda che si svolga su strade urbane od extraurbane,
presenta caratteristiche ed esigenze diverse che, per essere soddisfatte,
richiedono una differente impostazione dei relativi piani o progetti di
segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa in opera
dei segnali.
Il progetto di segnalamento, essendo riferito nella quasi totalità dei casi
ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche con le norme vigenti in
materia di progettazione ed esecuzione. Si richiama in particolare l'aspetto
procedurale nelle sue varie fasi, fino alla migliore definizione esecutiva
dell'intervento.
E’ necessario che sia assicurata la maggiore uniformità possibile nei
criteri di scelta dei segnali e della loro installazione e che, qualunque
problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e qualunque
perplessità si manifesti nella svariata casistica della scelta del segnale
appropriato ad ogni situazione, vengano risolti nel quadro della
indispensabile uniformità sul piano nazionale.
Controllo dell'efficienza e manutenzione della segnaletica - Controllo
dell'efficienza della segnaletica.
Il controllo tecnico della segnaletica (artt. 37 e 38 del Codice) consiste
nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a
livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della
segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale,
luminosa e complementare.
In attuazione delle norme del Codice all'Ente proprietario spetta:
a) la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di
manutenzione e di efficienza;
b) la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in opera e
riscontro della loro durata ai fini della "vita utile";
c) il riscontro sull'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non
necessari o non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;
d) la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina
prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;
e) il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per le
specifiche situazioni di circolazione;
f) la verifica periodica di valutazione della rispondenza della segnaletica
di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;
g) la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento
appropriati, conformi alla normativa vigente e soprattutto di miglioramento
dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza e della
sicurezza stradale.
Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale.
Compito specifico dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di
garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione è la manutenzione della
segnaletica stradale.
Tale attività manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di
ordinaria e straordinaria intesa come l'insieme di tutti quegli interventi
che non modificano il progetto originario.
La manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi di
segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che riguarda sia la
segnaletica verticale, sia quella orizzontale e, necessariamente, tutta
l'altra complementare nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi.
Gli Enti proprietari delle strade devono porrè la massima cura
nell'assicurare una continua e accurata "assistenza" al cospicuo patrimonio
di arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una adeguata
manutenzione (anche per conseguire utili economie di gestione) e la verifica
periodica delle condizioni di efficacia.
Si incontrano tuttora segnali stradali di vecchio tipo, usurati, scoloriti o
difformi da quelli previsti dalle norme, che non sono stati rimossi neppure
in occasione della posa in opera di nuovi segnali, mentre la manutenzione
della segnaletica verticale costituisce un impegno di per sé periodico
dovuto alla vita utile dei segnali.
Sono deficienze che possono essere adeguatamente eliminate con una costante
opera di controllo e di manutenzione:
- l'azione di degrado degli agenti atmosferici,
- l'usura prodotta dal traffico,
- i danni conseguenti ad atti vandalici o ad urti sulle superfici utili, che
pongono a nudo il sottostante supporto. Sembra utile ribadire, al riguardo,
quanto previsto all'art. 82, comma 2 del Regolamento, in merito alla
necessità che i sostegni dei segnali siano dotati, nel caso di sezione
circolare, di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al
sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Questo, al fine di contrastare
la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano, della rotazione del
segnale a causa di azioni vandaliche.
Analoga diligenza da parte degli Enti proprietari delle strade che
provvedono alla posa in opera della segnaletica, deve corrispondere anche
nella cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo sempre in piena
efficienza.
I segnali devono essere sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli
arbusti che determinano una pericolosa azione schermante; circostanza che va
controllata sul posto, a partire dalla distanza utile dalla quale il segnale
deve essere avvistabile.
La segnaletica orizzontale è particolarmente soggetta all’usura e quindi
deve essere più frequente l'opera di rifacimento per assicurarne sempre la
piena visibilità.
Frequenza che dipende dal tipo della pavimentazione, dalla composizione e
dalle modalità di applicazione dei materiali, nonché dalle condizioni
climatiche e dall'intensità del traffico. Deve essere posta particolare cura
al ripristino delle linee discontinue in modo che i nuovi segmenti
coincidano il più esattamente possibile con quelli preesistenti, cosicché i
segni appaiano chiari e nitidi, senza possibilità di ridotta od erronea
percezione. Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato può
risultare invisibile al conducente di un veicolo, mettendo così a
repentaglio l'incolumità dei pedoni che lo impegnano con illusoria
sicurezza.
Reperimento dei fondi necessari per la gestione della segnaletica
Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie.
I criteri fissati dalle vigenti disposizioni legislative (art. 208, commi 2
e 4 dei Codice), prevedono che gli Enti proprietari di strade, quali le
Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera
della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.
E’ questo il modo per reperire, almeno in parte, i fondi necessari per
curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica stradale. Ove non sia
sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete stradale
dell'Ente, sussiste comunque l'onere di copertura di tali spese mediante le
previsioni ordinarie di bilancio.
L'art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un
apposito capitolo di bilancio, di entrata e di uscita.
Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere
fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da parte degli
Enti locali che hanno tale obbligo. Al riguardo, poiché la quasi totalità
delle province e dei comuni è inadempiente per quanto attiene alle
comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del comma 4
dell'art. 208 del Codice e del comma 2 dell'art. 393 del Regolamento, tale
inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto rendiconto, è
suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di denuncia di eventuale
danno all'Erario.
Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare
dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte
delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria
di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della
strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie
relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. Spetta quindi agli
uffici preposti alla viabilità o al traffico prevedere annualmente, nelle
previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione, le necessarie
risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione
dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste
spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra
quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di
finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato della
sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in particolare.
Poiché è accertato che circa il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo
le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario dei Comuni il
finanziamento necessario per far fronte alle esigenze in argomento per
ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si
registra annualmente. Pertanto, si richiama l'attenzione in particolare dei
più grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far
fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e
al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e delle sue
pertinenze.
È noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i quali,
basando probabilmente le loro scelte su un non corretto esercizio della
propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a
norma dell'art. 208, comma 1 del Codice, devolvendole a finalità e scopi
diversi da quelli indicati nel successivo comma 4, cioè "al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della
segnaletica stradale...". Si richiama, al riguardo, la particolare cura
degli amministratori circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo,
tra l'altro, di non incorrere nelle conseguenti responsabilità.
Conclusione
Destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per
raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali
che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale.
Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati
dalle varie compagnie assicuratrici determinano effetti economici di
altissimo peso per la comunità nazionale, per cui deve essere impegno di
tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne l'entità e le
conseguenze.
E’ necessaria la consapevolezza che l'impegno non solo dello Stato ma anche
di tutti gli Enti competenti in questa opera identifica e testimonia il
grado di civiltà della Nazione.
_____________
(1) Dir.Min.LL.PP. 24 ottobre 2000 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
2000, n. 301).
(2) Circ. 29 dicembre 1997, n. 6709/97 Emanata dal Ministero dei lavori
pubblici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1998, n. 38
(3) Cass. Civ., Sez III, 6.4.1982, n. 2131.
(4) D.M. 31 marzo 1995
(5) Circolare n. 3652 del 17 giugno 1998 e successive modifiche.
(6) Norma UNI EN 1436: 1998.
(7) Nell'ambito delle competenze attribuiti dall'articolo 37, comma 3 del
Codice della strada.
F.
Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione - Appendice
agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione a più
voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia,
Settembre 2001