Codice

Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1.  L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a)  agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b)  ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c)  al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
d)  nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2.  Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.  L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (1)

3.  Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
-------------

(1) Comma aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

 
Giurisprudenza 
   
Integra condotta negligente del comune per non aver provveduto alla eliminazione di un’insidia caratterizzata dall’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e da quello soggettivo della non prevedibilità, la mancata segnalazione di una curva pericolosa e la rimozione di un guard-rail di delimitazione della strada rispetto ad un fosso non facilmente individuabile in quanto coperto da manto erboso (principio in virtù del quale il giudicante ha riconosciuto il comune, cui è imposta ai sensi dell’art. 37 nuovo cod.strad. l’apposizione e la manutenzione dei segnali stradali, responsabile ex art. 2043 c.c. e quindi obbligato al risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo attoreo).
Giudice di pace Lonato, 09-06-2000. Arch. circolaz., 2001, 217
 
I cartelli stradali - la cui collocazione e rimozione rientra tra gli obblighi degli enti proprietari delle strade in base a discrezionalità tecnica collegata alle ritenute esigenze della circolazione - debbono essere osservati da tutti gli utenti della strada senza possibilità da parte loro di censurarne la legittimità, sia per l’esecutività propria degli atti amministrativi, sia per evitare che l’altrui affidamento nella legittimità della segnaletica generi situazioni di pericolo.
T. Nocera Inferiore. Nocera Inferiore, 27-07-1999. Arch. circolaz., 2000, 495
 
L’inosservanza dell’obbligo di posa di segnali di pericolo e della relativa manutenzione a carico della p.a. comporta l’affermazione di responsabilità dell’ente stesso in ordine ad un sinistro stradale, solo laddove venga fornita dal danneggiato la prova della sussistenza di un nesso causale tra la mancanza della dovuta segnaletica e il verificarsi dell’incidente.
Giudice di pace Bologna, 01-03-2000. Arch. circolaz., 2000, 499

   
Regolamento


Art. 74. (Art. 37 Cod. Str.) Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.
1.  Il ricorso, previsto dall’articolo 37, comma 3, del codice è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di
aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l’articolo 37 del codice.
2.  La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3.  Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.
 
Legislazione complementare

per notizia:

D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1, lett. b)
Dir. 24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione

Dottrina
 

Note:

Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 37 comma 2 CdS 

I segnali di localizzazione territoriale del confine del comune possono essere espressi, insieme alla lingua italiana, in idiomi locali o in dialetto. 

La normativa del regolamento di esecuzione del Codice vietava l'uso di lingue diverse da quella italiana. 

Norma di nuova introduzione. 

F. Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001 (Sub art. 38)


Sanzioni

non previste