Codice
Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica
stradale.
1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del
centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade
locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei
centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti
proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di
pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L’apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana. (1)
3.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con
le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide in merito.
-------------
(1) Comma
aggiunto dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151
Giurisprudenza
Integra condotta negligente del comune per non
aver provveduto alla eliminazione di un’insidia caratterizzata dall’elemento
oggettivo della non visibilità del pericolo e da quello soggettivo della non
prevedibilità, la mancata segnalazione di una curva pericolosa e la rimozione
di un guard-rail di delimitazione della strada rispetto ad un fosso non facilmente
individuabile in quanto coperto da manto erboso (principio in virtù del quale
il giudicante ha riconosciuto il comune, cui è imposta ai sensi dell’art. 37
nuovo cod.strad. l’apposizione e la manutenzione dei segnali stradali, responsabile
ex art. 2043 c.c. e quindi obbligato al risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo
attoreo).
Giudice di pace Lonato, 09-06-2000. Arch. circolaz., 2001, 217
I cartelli stradali - la cui collocazione e rimozione rientra tra gli obblighi
degli enti proprietari delle strade in base a discrezionalità tecnica collegata
alle ritenute esigenze della circolazione - debbono essere osservati da tutti
gli utenti della strada senza possibilità da parte loro di censurarne la legittimità,
sia per l’esecutività propria degli atti amministrativi, sia per evitare che
l’altrui affidamento nella legittimità della segnaletica generi situazioni di
pericolo.
T. Nocera Inferiore. Nocera Inferiore, 27-07-1999. Arch. circolaz., 2000, 495
L’inosservanza dell’obbligo di posa di segnali di pericolo e della relativa
manutenzione a carico della p.a. comporta l’affermazione di responsabilità dell’ente
stesso in ordine ad un sinistro stradale, solo laddove venga fornita dal danneggiato
la prova della sussistenza di un nesso causale tra la mancanza della dovuta
segnaletica e il verificarsi dell’incidente.
Giudice di pace Bologna, 01-03-2000. Arch. circolaz., 2000, 499
Regolamento ![]()
Art. 74. (Art. 37 Cod. Str.) Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.
1. Il ricorso, previsto dall’articolo 37, comma 3, del codice è proposto,
nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere,
oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni
dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale
proposta di modifica o di
aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,
all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero
dei lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica,
giusta quanto dispone l’articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento
impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente
può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L’esecuzione
provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente
e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero
dei lavori pubblici.
3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici
entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata
dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi
ad essa.
Legislazione complementare ![]()
per
notizia:
D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, art. 1 c. 1,
lett. b)
Dir.
24 ottobre 2000 - Segnaletica e criteri per l'installazione
Note:
Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
|
art. 37 comma 2 CdS |
I segnali di localizzazione territoriale del confine del comune possono essere espressi, insieme alla lingua italiana, in idiomi locali o in dialetto. |
La normativa del regolamento di esecuzione del Codice vietava l'uso di lingue diverse da quella italiana. |
Norma di nuova introduzione. |
F. Infantino - Segnaletica stradale e sicurezza della circolazione - Appendice agli atti del Convegno "Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile Club di Brescia - Università degli Studi di Brescia, Settembre 2001 (Sub art. 38)