Codice
Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico.
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche
in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati
da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari
ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla
regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all’adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.
La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali,
stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano
del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento
della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche
ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione
agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco
o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo
stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto
delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla
base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato
agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale,
fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire
la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al
comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di
traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio
tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d’ufficio del piano e alla sua realizzazione (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 17,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 31 dicembre 1999 (G.U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato
il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione
o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del
Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani.
Con D.M. 29 dicembre 2000 (G.U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato
il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione
dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'àmbito dei piani urbani
del traffico.
non riportata
non riportata
Circ. Min. LL.PP. 2 dicembre 1997, n. 6372/97 - Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano generale del traffico urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni.
(Gazz. Uff. 16 febbraio 1998, n. 38).
L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) fa obbligo, a tutti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o comunque soggetti a congestione per il traffico veicolare, di redigere, adottare ed attuare il piano urbano del traffico.
In data 24 giugno 1995 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le necessarie direttive rivolte a tutti i soggetti interessati dai procedimenti di attuazione della norma di legge.
In particolare il punto 5.3 delle suddette direttive prevede che nel caso di centri abitati contigui di comuni diversi (aree metropolitane e conurbazioni) in cui è necessaria una specifica attività di coordinamento per la redazione dei piani urbani del traffico di competenza di ciascun comune, la regione definisce le aree ed i relativi comuni interessati da tali situazioni e tra gli stessi individua il comune capofila al quale è demandata la redazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) dell'intera area.
Ciò premesso, in considerazione dei chiarimenti richiesti da parte di alcuni enti locali a questo Ministero, si rende necessario fornire alcune precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione ed all'adozione del suddetto PGTU.
Il comune capofila, individuato dalle regioni sulla base di quanto previsto al punto 5.3 delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (d'intesa con la provincia e la regione interessata), promuove un accordo di programma cui partecipano anche gli altri comuni interessati.
Nell'accordo vengono sottoscritti gli obiettivi e gli ambiti per la redazione del piano che verrà predisposto dal comune capofila attraverso la concertazione con gli organi tecnici/amministrativi degli altri comuni interessati, della provincia, della regione e del provveditorato alle opere pubbliche.
A tal fine potrà essere istituito un Comitato tecnico.
Di tale Comitato possono far parte anche le aziende di trasporto, l'ANAS ed altri enti pubblici interessati.
I contenuti del piano sono di seguito riportati:
la gerarchia stradale ed i relativi interventi migliorativi della viabilità;
gli interventi di riorganizzazione e di potenziamento del sistema del trasporto pubblico, su gomma e rotaia, con fermate di linea;
gli interventi di progettazione ed attuazione di nodi e parcheggi di interscambio;
la valutazione dei criteri e degli effetti dell'applicazione della gestione della sosta con tariffazione;
l'integrazione e l'innovazione del sistema di segnaletica di informazione e di monitoraggio del traffico in tempo reale (a messaggi variabili, ecc.);
l'integrazione e l'innovazione, a livello intercomunale, della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.
Il piano, come predisposto, viene portato all'approvazione in apposita conferenza «Accordo di programma».
La sottoscrizione dell'accordo comporta che le risultanze del piano costituiscono vincolo per la redazione o l'adeguamento dei singoli piani urbani di traffico redatti dai singoli comuni.
I singoli piani urbani comunali adottati dalla giunta comunale verranno trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, alle regioni ed alle province per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con il piano di area e con i piani settoriali o generali dei trasporti.
per notizia:
Direttiva 12 aprile 1995 - Redazione, adozione e
attuazione dei piani urbani del traffico
D. Lgs. 24 novembre 2000, n. 340, art. 22 - Piani
urbani di mobilità
non previste