Codice

Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1.  Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico.
2.  All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.  Le province provvedono all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4.  I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5.  Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6.  La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7.  Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.  142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8.  È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9.  A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 31 dicembre 1999 (G.U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani.
Con D.M. 29 dicembre 2000 (G.U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'àmbito dei piani urbani del traffico.

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento

non riportata

Legislazione complementare

 Circ. Min. LL.PP. 2 dicembre 1997, n. 6372/97 - Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano generale del traffico urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni.

(Gazz. Uff. 16 febbraio 1998, n. 38).

L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) fa obbligo, a tutti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o comunque soggetti a congestione per il traffico veicolare, di redigere, adottare ed attuare il piano urbano del traffico.

In data 24 giugno 1995 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le necessarie direttive rivolte a tutti i soggetti interessati dai procedimenti di attuazione della norma di legge.

In particolare il punto 5.3 delle suddette direttive prevede che nel caso di centri abitati contigui di comuni diversi (aree metropolitane e conurbazioni) in cui è necessaria una specifica attività di coordinamento per la redazione dei piani urbani del traffico di competenza di ciascun comune, la regione definisce le aree ed i relativi comuni interessati da tali situazioni e tra gli stessi individua il comune capofila al quale è demandata la redazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) dell'intera area.

Ciò premesso, in considerazione dei chiarimenti richiesti da parte di alcuni enti locali a questo Ministero, si rende necessario fornire alcune precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione ed all'adozione del suddetto PGTU.

Il comune capofila, individuato dalle regioni sulla base di quanto previsto al punto 5.3 delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (d'intesa con la provincia e la regione interessata), promuove un accordo di programma cui partecipano anche gli altri comuni interessati.

Nell'accordo vengono sottoscritti gli obiettivi e gli ambiti per la redazione del piano che verrà predisposto dal comune capofila attraverso la concertazione con gli organi tecnici/amministrativi degli altri comuni interessati, della provincia, della regione e del provveditorato alle opere pubbliche.

A tal fine potrà essere istituito un Comitato tecnico.

Di tale Comitato possono far parte anche le aziende di trasporto, l'ANAS ed altri enti pubblici interessati.

I contenuti del piano sono di seguito riportati:

la gerarchia stradale ed i relativi interventi migliorativi della viabilità;

gli interventi di riorganizzazione e di potenziamento del sistema del trasporto pubblico, su gomma e rotaia, con fermate di linea;

gli interventi di progettazione ed attuazione di nodi e parcheggi di interscambio;

la valutazione dei criteri e degli effetti dell'applicazione della gestione della sosta con tariffazione;

l'integrazione e l'innovazione del sistema di segnaletica di informazione e di monitoraggio del traffico in tempo reale (a messaggi variabili, ecc.);

l'integrazione e l'innovazione, a livello intercomunale, della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.

Il piano, come predisposto, viene portato all'approvazione in apposita conferenza «Accordo di programma».

La sottoscrizione dell'accordo comporta che le risultanze del piano costituiscono vincolo per la redazione o l'adeguamento dei singoli piani urbani di traffico redatti dai singoli comuni.

I singoli piani urbani comunali adottati dalla giunta comunale verranno trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, alle regioni ed alle province per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con il piano di area e con i piani settoriali o generali dei trasporti.

per notizia:
Direttiva 12 aprile 1995 - Redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico
D. Lgs. 24 novembre 2000, n. 340, art. 22 - Piani urbani di mobilità

Dottrina
non riportata

Sanzioni

non previste