Codice
Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali.
1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto
pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso,
da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo
di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al
veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme
alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e
all’usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma
1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 78 a € 311. Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura
previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art.
1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni,
a carico del proprietario (1).
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(1) Con riferimento al 2° c. dell'art. 10 la sanzione pecuniaria amministrativa
è fissata da € 234 a € 933.
non riportata
Art.72. (Art. 34 Cod. Str.) Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla
base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all’importo complessivo
dei proventi dell’indennizzo d’usura acquisiti ai sensi dell’articolo 34,
comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario,
specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al
comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni
entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l’esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini
indicati dall’articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in
sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare
a favore dell’A.N.A.S. e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai
sensi dell’articolo 34, comma 4, del codice e le destina, nei casi in cui
gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in
ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo (1).
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1° aprile,
1° agosto e 1° dicembre di ogni anno all’Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell’articolo 34, comma
3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti
di comune accordo con l’AISCAT e su supporto informatico.
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(1) L’art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n. 56, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2001, cessano i trasferimenti
erariali previsti dal presente comma.
per notizia:
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, art. 1, c.1,
lett b)
L. 24 gennaio 1978, n. 27, art. 1, cc. 3° e 4°
non riportata