Codice
Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico
idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi,
a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso
in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni
e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione
ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per
le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni
sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque
ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni
di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori
o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624.
Giurisprudenza![]()
È manifestamente infondata, con riferimento
agli art. 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
33, 6º comma, codice della strada, nella parte in cui ripartisce tra il proprietario
della strada ed il proprietario del canale il costo delle opere di allargamento
e manutenzione dei manufatti che, esistenti al di sopra del canale, ne consentono
l’attraversamento.
Cass., sez. III, 12-05-2000, n. 6101. Arch. circolaz., 2000, 838
L’art. 33 cod.strad., a norma del quale i manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti
di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, va interpretato
nel senso che la comparazione sulla preesistenza, ai fini dell’attribuzione
dell’onere in questione, deve essere fatta tra i canali e le strade, senza
che abbiano rilevanza i singoli manufatti, considerati parti integranti delle
stesse per la loro funzione; ne consegue che, una volta acclarata la preesistenza
della strada, risulta del tutto irrilevante, ai fini della statuizione sull’obbligo
di manutenzione, la prova dell’avvenuto rifacimento od ampliamento della strada
nel tratto sottopassato dal canale.
Cass., sez. I, 19-02-1999, n.
1404. Mass., 1999
È manifestamente infondata, con riferimento
agli art. 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
33, 6º comma, codice della strada, nella parte in cui ripartisce tra il proprietario
della strada ed il proprietario del canale il costo delle opere di allargamento
e manutenzione dei manufatti che, esistenti al di sopra del canale, ne consentono
l’attraversamento.
Cass., sez. III, 12-05-2000, n. 6101. Arch. circolaz., 2000, 838
L’art. 33 cod.strad., a norma del quale i
manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti
dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza
alle strade, va interpretato nel senso che la comparazione sulla preesistenza,
ai fini dell’attribuzione dell’onere in questione, deve essere fatta tra i
canali e le strade, senza che abbiano rilevanza i singoli manufatti, considerati
parti integranti delle stesse per la loro funzione; ne consegue che, una volta
acclarata la preesistenza della strada, risulta del tutto irrilevante, ai
fini della statuizione sull’obbligo di manutenzione, la prova dell’avvenuto
rifacimento od ampliamento della strada nel tratto sottopassato dal canale.
Cass., sez. I, 19-02-1999, n. 1404. Mass., 1999
Art. 71. (Art. 33 Cod. Str.) Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
non riportata
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