Codice
Art. 32. Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono
tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione
del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare
le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere
i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;
devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte
e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio
della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare
alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato
dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le
acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le
sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo
per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto
sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi
1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma
1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624.
Giurisprudenza
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Regolamento ![]()
Art. 70. (Art. 32 Cod. Str.) Condotta delle acque.
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente
proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge
ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle
opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le
condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché
i termini entro cui le opere devono essere effettuate.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario
della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata
con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data
di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se
tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento
della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione
di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione
vigente.
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Sanzioni
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