Art. 31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi
laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale
da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere
di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle
pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di
altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie
opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare
i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 155 a € 624 .
3. La violazione suddetta importa a carico
dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino,
a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi
dell’art. 31 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari
delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse
a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo
scoscendimento del terreno; o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale,
nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente
sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità
per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri,
l’obbligo predetto è a carico di questi ultimi.
Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10112. Mass., 2000
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