Codice

Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
 
Giurisprudenza 

Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell’art. 31 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo scoscendimento del terreno; o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, l’obbligo predetto è a carico di questi ultimi.
Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10112. Mass., 2000
 
L’art. 30 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), il quale prevede e sanziona in via amministrativa l’obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 677 c.p., che punisce l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina; detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità»; l’art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non è richiesta dall’art. 30 c.s.
Cass., sez. I, 12-11-1999. Arch. circolaz., 2000, 299 Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 828
 
Poiché in presenza di norme specifiche che conferiscono all’autorità amministrativa particolari poteri di intervento diretto, gli ordini impartiti nell’esercizio di tali poteri, in quanto riguardino la giustizia, la sicurezza pubblica, l’ordine o l’igiene sono sicuramente tutelati dall’art. 650 c.p., rientra nell’ambito di applicazione della norma in questione l’art. 30 nuovo cod.strad., che al 2º comma prevede espressamente la facoltà del sindaco di adottare in via d’urgenza i provvedimenti ritenuti necessari a tutelare la pubblica incolumità (fattispecie relativa all’inottemperanza di ordinanza sindacale che imponeva all’imputato l’obbligo di eseguire opere di consolidamento di una strada comunale indebolita da lavori di sbancamento dallo stesso abusivamente compiuti).
Cass., sez. I, 20-04-1998. Arch. circolaz., 1998, 1131
 
Non sussiste l’infrazione prevista dall’art. 30, 1º comma, c.s., secondo il quale i fabbricati ed i muri fronteggianti le strade devono essere conservati in modo di non compromettere l’incolumità pubblica, nel caso in cui la caduta di lastroni di pietra cementati alla facciata di un edificio condominiale, avvenuta nonostante fossero stati compiuti i normali controlli, sia da attribuire ad eventi accidentali ed episodici.
P. Piacenza. Piacenza, 29-10-1997. Arch. locazioni, 1998, 252
 
Nel caso in cui su un’area del demanio marittimo insista un centro abitato, il potere del comune di vietare e limitare la sosta dei veicoli, a norma del combinato disposto degli art. 4, 1º comma, lett. a) e 3, 3º comma, lett. c) c.s. (d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393), coesiste con quelli attribuiti dal codice della navigazione alle autorità marittime, onde il suo esercizio presuppone il consenso (espresso o implicito) di queste ultime autorità, in modo che siano salvaguardate le prioritarie esigenze del demanio marittimo.
Cass., sez. I, 13-08-1993, n. 8678. Arch. circolaz., 1993, 1051


Regolamento

non riportata

Legislazione complementare 

non riportata


Dottrina

non riportata

Sanzioni

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