Il "contrassegno invalidi" - rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - é strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza e ha accolto l'opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull'autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell'avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 3 Novembre 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 22-01-2008, n. 1292 (rv.
601224) Mass. Giur. It., 2008, CED
Cassazione, 2008
Il codice della strada definisce "sosta" la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) - e "parcheggio" l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può "vietare o limitare o subordinare al pagamento" - "ex" artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'art. 157, comma 6 cod. str. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all'operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell'art. 7 cod. strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza del G.d.P. che aveva affermato che nessuna norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio). (Cassa con rinvio, Giud. pace Caserta, 29 settembre 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 02-09-2008, n. 22036 (rv.
604928)
Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico). (Rigetta, Giud. pace Palermo, 14 Marzo 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 25-06-2008, n. 17350 (rv. 604089) Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008
Il "contrassegno invalidi" - rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - é strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non é vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza e ha accolto l'opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull'autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell'avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 3 Novembre 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 22-01-2008, n. 1292 (rv. 601224) Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008
Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova é tuttavia esclusa, ai sensi del terzo comma dell'art. 196 citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli, é direttamente riferibile ai primi. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza del giudice di pace che, ritenendo provata la violazione ascritta a titolo di responsabilità oggettiva, aveva rigettato l'opposizione proposta da una società avverso i verbali con cui le era stata contestata la violazione di cui all'art. 167, comma nove, del codice della strada per aver consentito la circolazione di un veicolo di sua proprietà in eccedenza di peso, essendo risultato che il trasporto era stato effettuato da dipendenti dell'imprenditore nell'esercizio di attività d'impresa). (Rigetta, Giud. pace Belluno, 13 Febbraio 2003)
Cass. civ. Sez. II Sent., 27-08-2007, n. 18062 (rv.
599438) Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2008, 7-8, 679
In materia di circolazione stradale, la "carreggiata", a
norma dell'art. 3 del codice della strada, è la parte della strada destinata
alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso
unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e
normalmente delimitata ai lati da strisce di margine. Peraltro, è priva di
rilevanza l'assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano
presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al
parcheggio dei veicoli. (Nella specie la S.C. , decidendo nel merito, ha
rigettato l'opposizione che aveva dichiarato illegittima l'ordinanza sindacale
di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l'area di sosta, in
assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all'esterno della
carreggiata). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bari, 21 Maggio 2001)
Cass. civ. Sez. I, 22-02-2007, n. 4172 (rv. 595190)
Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007
Gli ausiliari del traffico, nella specie i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, non possono accertare la violazione del divieto di sosta sul marciapiede anche se limitrofo all'area data loro in concessione a meno che sussista una deroga a tale divieto di sosta, il marciapiede faccia parte dell'area oggetto della concessione, ovvero allo stesso, possano accedere, eccezionalmente, i veicoli.
Giudice di pace Palermo, 02-02-2007 Alberti c.
Comune di Palermo, Arch. Giur. Circolaz., 2007, 4,
399
In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all'enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 cod. civ.). (Cassa con rinvio, App. Bari, 7 Febbraio 2003)
Sez. III, sent. n. 15779 del 12-07-2006 (ud. del 08-06-2006), P.R.M. c. Comune di Casalvecchio di Puglia (rv. 591272)
In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 cod. strada; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506 ) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benché non pavimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati. (Rigetta, App. Cagliari, 25 Luglio 2001)
Cass. civ. Sez. III, 14-03-2006, n. 5445 (rv.
588851) Mass. Giur. It., 2006 CED
Cassazione, 2006
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", e come marciapiede la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" - si desume che, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione", è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell'area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Lanciano, 25 Febbraio 2002)
Cass. civ. Sez. I, 02-02-2006, n. 2340 (rv.
589702) Mass. Giur. It., 2006, CED
Cassazione, 2006
Integra gli estremi della violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta dei veicoli "sui passaggi e attraversamenti pedonali" (lett. g) e "sui marciapiedi" (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la "striscia bianca continua" parallela agli edifici, richiesta dall'art. 3, n. 36, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una "parte delimitata" della strada "destinata ai pedoni", possono identificarsi con il marciapiede (come definito all'art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", e come marciapiede la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" - si desume che, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione", è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell'area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Lanciano, 25 Febbraio 2002)
Cass. civ. Sez. I, 02-02-2006, n. 2340 (rv. 589702),
Arch.
Giur. Circolaz., 2006, 12, 1172, Arch. Giur.
Circolaz., 2007, 4, 423
A mente dell'art. 3, comma 1, n. 33, C.d.S. il marciapiede è la parte esterna della carreggiata viaria, rialzata o in altro modo delimitata e protetta, caratterizzata da una intrinseca sicurezza a garanzia dell'utenza debole della strada, composta dai pedoni e, in particolare, dai disabili, dagli anziani e dai bambini, meritevoli tutti di una particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale, la cui destinazione esclusiva alla percorrenza pedonale non ammette, quindi, possibilità alcuna di deroga in altri casi altrimenti prevista, in favore dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, dall'art. 3, comma 1, n. 2, C.d.S. nell'area pedonale a traffico limitato e dall'art. 11, commi 1, 3 e 4, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, nelle aree ove sono imposti divieti o limiti al transito e alla sosta veicolare. L'attenzione prestata dal legislatore a tutela della sicurezza delle persone nella circolazione viaria rientra, ai sensi dell'art. 1 C.d.S., tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato ed è considerata, dunque, prioritaria anche rispetto all'esigenza di garantire il diritto di mobilità dei soggetti affetti da minorazioni fisiche.
Giudice di pace Catania, 11-01-2006
Integra gli estremi della violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta dei veicoli "sui passaggi e attraversamenti pedonali" (lett. g) e "sui marciapiedi" (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la "striscia bianca continua" parallela agli edifici, richiesta dall'art. 3, n. 36, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una "parte delimitata" della strada "destinata ai pedoni", possono identificarsi con il marciapiede (come definito all'art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.
Cass. civ. Sez. I, 31-08-2005, n. 17579 (rv. 584220) Amato c. Pref. Savona ed altro,
Mass. Giur. It., 2005 Arch. Giur. Circolaz., 2006, 5, 527
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l'area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti (art. 68, comma secondo, della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma 15, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della Giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.
Sez. I, sent. n. 7336 del 07-04-2005 (rv 580682).
L'art. 2 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nel fornire i criteri per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle stesse, alla lettera B descrive la strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, e con necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, nonché di apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione, e richiede, altresì, ai fini della classificazione della strada extraurbana come principale - con conseguente elevazione, ai sensi dell'art. 142, comma primo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), del limite massimo di velocità consentito nella percorrenza della stessa da 90 km orari, vigente per le altre strade extraurbane, a 110 -, che essa sia contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine. In assenza di detti segnali, che costituiscono l'unico elemento di immediata percezione - al di là di una valutazione tecnica in ordine alle altre caratteristiche descritte, che non può essere rimessa all'utente della strada - idoneo ad autorizzare la percorrenza della strada stessa ad una velocità più elevata rispetto a quella massima consentita in via generale, la pur riscontrata sussistenza delle altre caratteristiche indicate dalla citata disposizione non vale a consentire la classificazione della strada extraurbana come principale.
Sez. I, sent. n. 287 del 10-01-2005 (rv 582663).
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa irrogata per violazioni del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la mancata notifica al Prefetto del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione da parte di quest'ultimo rende nulla, per violazione del principio del contraddittorio, l'udienza di comparizione e tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.
Sez. I, sent. n. 21753 del 17-11-2004 (rv 579376).
Con riguardo alle rotonde il codice della strada nulla contempla di specifico. Giuridicamente la rotonda non si presenta come strada curvilinea in assenza del requisito della scarsa visibilità cui all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice della strada. Tuttavia, occorre dare alla rotonda un disegno compatibile col codice immaginandola una strada pressoché rettilinea in cui prendendo il cerchio è come se lo tagliassimo e lo aprissimo. Abbiamo, allora, una carreggiata a senso unico (senza laterali a sinistra) divisa in due grandi corsie, che gode del diritto di precedenza con immissioni e uscite situate unicamente sulla destra. Naturalmente, l'inversione del diritto di precedenza vale unicamente sui rami d'intersezione.
Giudice di pace Bologna 23-09-2004,
Guida al Diritto, 2005, 8, 70
L'inesistenza di cartelli stradali segnalanti il limite di velocità di 50 Km/h non esclude l'operatività di tale limite e, quindi, la presenza di un centro abitato, dovendo ritenersi comprese in tale nozione le strade ed aree circostanti o adiacenti i raggruppamenti di fabbricati.
Giudice di pace Palermo 21-09-2004,
Venetico c. Prefetto di Palermo,
Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1, 62
Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada, per individuare come «strada» ai sensi dell'art. 21 «l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (comma 1), è rilevante non la proprietà, ma la destinazione di essa ad uso pubblico - atteso che le strade vicinali, per definizione di proprietà privata anche se di uso pubblico, ai fini del codice «sono assimilate alle strade comunali» (comma 7) - in quanto è l'uso pubblico a rendere pertinente anche a una strada di proprietà privata le cautele imposte dall'art. 23 nella collocazione di insegne, manifesti, cartelli etc. per garantire la tutela dell'interesse alla sicurezza della pubblica circolazione sulle strade, quale ne sia la proprietà; ne consegue che per «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari» su una strada, appartenente ad un soggetto privato ma di uso pubblico, l'autorizzazione «dell'ente proprietario della strada» prescritta dall'art. 23 dello stesso codice va richiesta, ove si tratti (come nella specie) di strada posta all'interno di centri abitati, al comune, cui è attribuita (al comma 4) la relativa competenza.
Cass. civ. sez. I 10-09-2003, n. 13217, Comune di Corciano c. Soc. Monfelice, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 973, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 932
Le strade private sono assoggettate ad uso pubblico e quindi alla disciplina delle strade comunali anche se siano «vicinali» cioè fuori dal centro abitato (art. 2, comma 7 ed art. 3, del Codice della strada) quando il proprietario la destina ad essere inserita nella rete viaria pubblica mediante atto negoziale oppure in modo simile a quanto è previsto dall'art.. 1062 c.c.
Cons. Stato Sez.V 23-06-2003, n. 3716,
San Cesario di Lecce c. Terragno
Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 486
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione.
Cass. civ. sez. I 08-01-2003, n. 59,
Simiele c. Com. Campobasso,
Mass. Giur. It., 2003,
Arch. Civ., 2003, 1222,
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1110
L'inversione di marcia effettuata in quella parte di svincolo compresa tra il segnale di «preavviso di inizio autostrada» e quello di «inizio autostrada» vero e proprio, non integra violazione dell'art. 176 comma 1, bensì all'art. 154 comma 6 c.d.s. (essendo, lo svincolo, un'intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro), sicché, in caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale, il giudice può modificarlo, applicando la sanzione tra il minimo ed il massimo previsti per la violazione effettivamente commessa, aumentandola fino al triplo, ai sensi dell'art. 198 c.d.s., laddove con lo stesso comportamento siano state poste in essere altre violazioni di minore gravita.
Giudice di pace Pinerolo 04-07-2002,
Fissore c. Ministero dell'Interno,
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 139
L'art. 2 della legge reg. (Liguria) n. 38 del 1992 (il quale recita: "la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di marcia nonchè le piazzuole di intersecazione") non ha ad oggetto solo strade costruite dall'uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta - che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico - bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall'uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall'art. 3 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata) che, nel precisare cosa deve intendersi per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
Cass. civ. sez. I 21-02-2002, n. 2479,
Brambilla e altri c. Prov. Imperia,
Mass. Giur. It., 2002,
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1, 85
Diversamente dalla banchina, il ciglio erboso, eventualmente esistente oltre la stessa, è estraneo alla sede stradale e non è compreso negli obblighi di manutenzione e di segnalazione: l'ente proprietario della strada, pertanto, non risponde dei danni derivati a colui che imprudentemente lo abbia invaso.
Cass. civ. sez. III 09-01-2002, n. 203,
Prov. Torino c. Pomatto,
Guida agli Enti Locali, 2002, f. 12, 56 nota di FINOCCHIARO
Il
piazzale, dotato di recinzione, antistante il casello di uscita dell’autostrada,
costituisce la parte finale di uno «svincolo» autostradale e l’inversione
su di esso del senso di marcia del veicolo integra la violazione dell’art.
176, 1º comma, lett. a), cod.strad., sanzionata dal 19º comma del medesimo
articolo.
Cass., sez. I, 09-03-2001, n. 3446.
Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche soltanto
quelle ipotesi in cui il privato abbia sollecitato l’occupazione esclusiva,
da parte sua, del suolo pubblico con conseguente esclusione degli altri cittadini
ed abbia concretizzato detta esclusiva occupazione mediante la realizzazione
di opere assimilabili a quelle contemplate dall’art. 44 d.leg. 507/93 (apposizione
di listoni di pietra o altro materiale ovvero realizzazione di appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi o comunque qualsiasi opera che comporti una modifica
del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà
privata); pertanto, sono esclusi dalla assoggettabilità del canone gli accessi
c.d. «a raso» che mancano del tutto di tali connotati.
T. Massa. Massa, 18-02-2000.
Il canone previsto con l’istituzione della cosap (introdotta a seguito della
soppressione di alcuni tributi tra cui la tosap e l’iciap, in conformità alla
generale tendenza di defiscalizzazione delle entrate degli enti locali) si
configura quale corrispettivo di una concessione amministrativa, in particolare
della concessione sui beni demaniali o compresi nel patrimonio indisponibile,
connotandolo quale corrispettivo dell’utilizzazione - eccezionale - del bene
pubblico oggetto della concessione amministrativa; tale tipo di rapporto -
considerati altresì i criteri previsti dal legislatore per la determinazione
del canone, ricollegabile alle ordinarie scelte di autonomia privata (valore
economico delle disponibilità dell’area ed entità del sacrificio imposto alla
collettività) - ha natura privatistica, pertanto le relative controversie
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
T. Massa. Massa, 18-02-2000.
Tutti i destinatari dell’obbligo di apporre sulla strada una adeguata segnaletica
di pericolo e comunque di proibire l’immissione di veicoli in circolazione
in un’area stradale posta a ridosso di una curva pericolosa possono rispondere
di omicidio colposo per omesso impedimento dell’evento, nel caso in cui si
verifichi un incidente con conseguenze mortali.
T. Perugia-Foligno. Perugia-Foligno, 29-09-1999.
Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi
dell’art. 31 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari
delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse
a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo
scoscendimento del terreno; o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale,
nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere
immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene
meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi
appartenenti ad altri, l’obbligo predetto è a carico di questi ultimi.
Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10112.
Alla luce di quella che è la disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 285
del 1992, n. 30, (codice della strada), la quale, nella definizione di "isola
spartitraffico", rinvia al n. 49 dello stesso articolo il quale riguarda
unicamente la nozione di "spartitraffico" inteso come "parte
longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione delle
correnti veicolari", non risulta che le cosiddette "isole spartitraffico"
debbano assumere una forma particolare tipizzata.
Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 1219 del 15-02-1999, Garzia c. Prefettura di Milano
(rv 523211).
Deve essere annullato il verbale di contestazione elevato per violazione dell’art.
142, 8º comma, nuovo cod. strada laddove il limite di velocità dei cinquanta
chilometri orari non sia riconoscibile dal presunto trasgressore per mancanza
della segnaletica indicante la perimetrazione del centro abitato e del relativo
limite massimo di velocità.
P. Saluzzo. Saluzzo, 20-04-1998.
Le norme di comportamento dettate per la circolazione nei centri abitati,
ed in particolare il limite dei cinquanta chilometri orari, devono essere
osservate, anche in mancanza dei prescritti cartelli, nelle località in cui,
per le caratteristiche del luogo e per il traffico che vi si svolge, appaia
manifesta la sussistenza di un centro abitato.
P. Torino. Torino, 02-12-1998.
Alla luce di quella che è la disciplina di cui all’art. 3, n. 30 cod.strad.,
la quale, nella definizione di «isola spartitraffico», rinvia al n. 49 dello
stesso articolo il quale riguarda unicamente la nozione di «spartitraffico»
inteso come «parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla
separazione delle correnti veicolari», non risulta che le c.d. «isole spartitraffico»
debbano assumere una forma particolare tipizzata.
Cass., sez. I, 15-02-1999, n. 1219.
Il divieto di inversione di marcia di cui all’art.
176, 1º comma, lett. a) e 19 cod.strad. è valido per tutta la superficie stradale,
quale che sia la conformazione e la denominazione dei singoli tratti compresi
tra i due segnali di inizio e fine dell’autostrada; l’area antistante e retrostante
i caselli autostradali costituisce carreggiata, ai sensi dell’art. 3, 1º comma,
n. 7.
Cass., sez. IV, 04-02-1998.
Ai sensi dell’art. 3, 8º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (cod.strad.), gli spazi di sedime comunale occupati dalle strade
provinciali che attraversano il centro cittadino rientrano nel concetto di
«centro abitato», così come delineato e delimitato dalla normativa de qua;
pertanto, la delibera comunale che escluda dal novero formale del «centro
abitato» gli spazi predetti è viziata da eccesso di potere (oltre che da contestuale
violazione di legge), stante l’irrazionalità della disciplina del traffico
che altrimenti ne risulterebbe pregiudicata (basti pensare al limite di velocità
urbano che verrebbe automaticamente disapplicato per dette strade) e il frazionamento
incoerente dell’unico abitato in tanti «centri abitati» discontinui.
C. Stato, sez. II, 24-04-1996, n. 3204/95.
Dalle definizioni di «corsia di accelerazione»
(art. 3, 1º comma, n. 13 cod.strad.), di «carreggiata» (art. 3, 1º comma,
n. 7) e di «corsia di marcia» (art. 3, 1º comma, n. 16) discende che l’area
antistante un casello autostradale è costituita da «corsie specializzate»
(art. 3, 1º comma, n. 18); la manovra di inversione di marcia effettuata in
prossimità di un casello autostradale (piazzale) con superamento della linea
tratteggiata antistante la barriera non è punibile come reato ai sensi dell’art.
179, 19º comma, cod.strad. e neppure quale violazione amministrativa ai sensi
del 21º comma di detto articolo.
P. Cremona. Cremona, 16-05-1996.
È illegittima l’ordinanza sindacale che disponga
limitazioni alla sosta ed alla circolazione in una zona del centro cittadino
sulla base di una documentazione incongrua e che non tenga conto, oltre all’interesse
pubblico, delle esigenze dei privati.
C. Stato, sez. V, 28-12-1994, n. 1619.
Regolamento
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Art. 5. (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico;
delimitazione del centro abitativo (1).
1. Le altre definizioni stradali e di traffico
di specifico rilievo tecnico di cui all’articolo 3, comma 2, del codice sono
contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti
le varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma
1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale
in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante,
è necessaria da parte dell’utente della strada, una particolare cautela nella
guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione
del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione
delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all’interno
ed all’esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua
altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano
i centri medesimi, i tratti di strada che:
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono
«i tratti interni»;
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono
«strade comunali», ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza
e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade (2).
4. Nel caso in cui l’intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi
ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione
all’andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice
cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede
alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento
abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano
nell’ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche
se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del
primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato (2).
5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul
punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata
alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza
di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere
il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall’articolo 79, comma 1.
I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione,
se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella
direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati
sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi
di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l’esterno del centro abitato,
del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla
cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro
abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le
norme di comportamento da parte dell’utente della strada, ma non per le competenze
degli enti proprietari della strada (3).
6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione
alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni
stesse. A tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei «tratti interni»
e delle «strade comunali» di cui al comma 1 (3).
7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non
comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’articolo
4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente
proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo
pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di
pubblicazione l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte
in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione
che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata
all’ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento
è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del codice (3).
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 4, D.P.R.
16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).