Art. 29. Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo
di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada
e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità
dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per
qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in
terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 155 a € 624.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere
abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
non presente
non previsto
non riportata
non riportata