Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie,
di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione
di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei
servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le
condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione
della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti
inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (1).
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare
o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della
strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,
l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico
servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente
concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti.
In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto
a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni (1).
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(1) Comma così sostituito D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito "ius in re aliena".
Sez. II, sent. n. 10341 del 17-07-2002, Macagnano c. Deconi
(rv. 555835).
Art. 69. (Art. 28 Cod. Str.) Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. Quando si verificano le condizioni di
cui all’articolo 28, comma 1 del codice, l’ente proprietario indica con proprio
atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari
indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione
della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati
i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi
lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell’ipotesi di ritardo
imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti
termini su motivata richiesta del concessionario stesso (1).
2. Nell’ipotesi in cui le prescrizioni
ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati
dall’ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine
perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione
diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento,
la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute,
le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo
medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta
giorni dal ricevimento della raccomandata, l’ente proprietario richiede all’autorità
competente l’emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente
(1).
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(1) Comma così modificato
dall’art. 56, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.).
non presente
non presente
non previste