Codice
Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui
al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate
al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al
concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti
strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno
del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,
previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente
titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi
e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere,
dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni
di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la
somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che
non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza
stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze
può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero
in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento
di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui
al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti
le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti
provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione
o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto
a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati
nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78
a € 311 .
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni che interessano strade ed autostrade statali è attribuito dall'art. 27 del codice della strada all'ANAS, cui è, in particolare, riconosciuto, ai commi 5, 7 e 8, il potere di determinare la somma dovuta per l'uso e l'occupazione di tali beni. Tale potere comporta l'esercizio di una vera e propria scelta discrezionale, in quanto la legge non commisura la determinazione della somma dovuta a criteri oggettivi, ovvero ad indici di mercato o a valutazioni dell'utilità ricavata dal concessionario, e si risolve in un apprezzamento implicante la ponderazione degli interessi pubblici con quello del privato. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dei criteri enunciati della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la controversia nella quale il concessionario assuma la carenza, in capo all'ANAS, del potere di aggiornare il canone, già determinato, di concessione di un accesso, non essendo intervenuto alcun mutamento dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso dello stesso. Una siffatta domanda investe infatti direttamente la determinazione del canone di concessione, atto costituente esercizio di un potere autoritativo-discrezionale incidente sul regime del rapporto concessorio e, quindi, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del concessionario, senza che la natura provvedimentale dell'atto muti per effeto della trasformazione dell'ANAS, originariamente azienda pubblica inserita nell'organizzazione statale, in ente pubblico economico: nei confronti dell'esercizio di tale potere la posizione del privato non può che configurarsi come interesse legittimo. (Cassa e dichiara giurisdizione, Giud. pace Bari, 9 Settembre 2002)
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 05-04-2007, n. 8518 (rv.
596966) Mass. Giur. It., 2007, CED
Cassazione, 2007
non previsto
non riportata