Codice
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario
della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario
della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi
di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio
di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada (1).
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie,
di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico,
o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità
e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e (sentito
n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se
trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
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(1) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
non riportata