Codice
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione,
sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti
ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di
cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il
loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle
strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della
sede stradale.
5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle
norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 389 a € 1.559.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell'art.23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione", e del successivo art.25, che vieta, invece, di utilizzare "con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell'ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, ed integra un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità. (Rigetta, Giud. pace Firenze, 12 Febbraio 2004)
Cass. civ. Sez. II, 09-03-2007, n. 5412 (rv. 596227)
Mass. Giur. It., 2007, Arch. Giur. Circolaz., 2008, 1, 73
Il canone di soggezione che,
ai sensi degli art. 25, 1º comma, e 27, 7º comma e 8 d.leg. 30 aprile 1992 n.
285, deve essere corrisposto all’ente proprietario della strada in annualità
o in unica soluzione in relazione agli attraversamenti con condutture idriche,
linee elettriche e di telecomunicazioni, costituisce il corrispettivo di diritto
comune della costituzione della servitù e dei connessi oneri.
T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara,
sez. I, 20-05-2000, n. 392. Trib. amm. reg., 2000, I, 3294
In applicazione dell’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, rientra nella giurisdizione
amministrativa la controversia concernente il provvedimento col quale l’amministrazione
provinciale, nell’esercizio del suo potere discrezionale e in applicazione degli
art. 25 e 27, 7º e 8º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (c.d. codice della
strada), istituisce il canone di soggezione in relazione agli attraversamenti
nel sottosuolo stradale.
T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, sez. I, 20-05-2000, n. 392. Trib. amm. reg., 2000,
I, 3294
A norma dell’art. 13 l. 7 agosto 1990 n. 241, le disposizioni relative alla
comunicazione di avvio del procedimento non si applicano in relazione all’attività
della p.a. diretta all’emanazione di atti normativi o amministrativi generali
qual è la deliberazione di istituzione del canone di soggezione relativo alle
strade provinciali ai sensi degli art. 25 e 27, 7º e 8º comma, d.leg. 30 aprile
1992 n. 285 (c.d. codice della strada).
T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, sez. I, 20-05-2000, n. 392. Trib. amm. reg., 2000,
I, 3294
La tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) è devoluta
per il solo fatto dell’occupazione, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria
discende direttamente dalla legge e non dal provvedimento di concessione; pertanto,
la stessa non è incompatibile o comunque alternativa col canone di soggezione
dovuto per la servitù di attraversamento delle strade previsto dagli art. 25
e 27 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, che rappresenta, invece, l’indennità spettante
al proprietario del fondo attraversato ed ha, quindi, natura corrispettiva di
diritto comune.
T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, sez. I, 20-05-2000, n. 392. Trib. amm. reg., 2000,
I, 3294
Una norma regolamentare non può introdurre in modifica dell’art. 67 del regolamento
del codice della strada un silenzio-assenso in luogo del silenzio-diniego, in
ordine alle istanze di concessione di lavori per attraversamenti ed occupazioni
stradali.
C. Stato, ad. gen., 06-07-1995, n. 65/95.Cons. Stato, 1996, I, 2023 (m)
Art. 65. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti
ed occupazioni stradali in generale.
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all’articolo
25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate
o in sotterraneo. Essi [,quando sono realizzati a raso, ] si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione
della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l’asse della strada
entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti (1).
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane
secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie
di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti
quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento
di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti
e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione
sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’uso dell’impianto oggetto
dell’attraversamento e dell’occupazione medesimi, nonché della possibilità di
ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche
e di sicurezza previste per ciascun impianto (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 53, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 66. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate.
1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo
sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati,
ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono
essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni
derivanti dalla circolazione stradale (1).
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono
dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di
manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio
alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici
di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed
i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione
di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione
di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti
con norme di sicurezza. L’accesso all’attraversamento avviene mediante pozzetti
collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi
di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata
(1).
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti
protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata
dall’ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica
dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal
piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere
realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che
consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza
dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano
di campagna [più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto].
Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all’articolo
28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari
circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni
delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei
casi di deroga ivi prevista. L’accesso al manufatto di attraversamento deve
essere previsto al di fuori della carreggiata (1).
5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano
viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto
dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza
e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun
tipo di
impianto (1).
6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia
in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all’approvazione
dell’ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di
cui all’articolo 67 (1).
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate
nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente
alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati
sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti
centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per
la profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso di manufatti protettivi
delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale,
si applicano le disposizioni di cui al comma 3 (1).
8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate
nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte
salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo
di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del
sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può
derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione
dell’occupazione sopraelevata longitudinale all’esterno delle pertinenze di
servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile,
nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni
caso, al di fuori della carreggiata (1).
9. [Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle
fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al
di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada
uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco
di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali
non consentono la realizzazione dell’occupazione sopraelevata longitudinale
all’esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze
e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al
di fuori della carreggiata] (99).
10. [La disposizione di cui al comma 9 non
si applica nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione
tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso
i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad
una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere
adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento]
(2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma soppresso dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 67. (Art. 25 Cod. Str.) Concessione per
la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali.
1. L’ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per
l’attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell’esecuzione
dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti
e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati,
può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
2. Il concessionario è tenuto all’apposizione e alla manutenzione della
segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si
dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino
alla data di ultimazione dei lavori.
3. L’ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria
per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
4. L’ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’ente che intende ottenere
in concessione i lavori, trascorsi i quali l’istanza si intende rigettata.
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione
dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione
di una convenzione tra l’ente proprietario della strada concedente e l’ente
concessionario nella quale devono essere stabiliti (1):
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze
del concessionario sia nei confronti dell’ente proprietario della strada che
dei terzi danneggiati;
g) la somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle sedi stradali, prevista
dall’articolo 27 del codice (2).
In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all’articolo 28 del
codice possono stipulare con l’ente proprietario della strada convenzioni generali
per la regolamentazione degli attraversamenti e per l’uso e l’occupazione delle
sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette
convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti
e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni,
delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi
alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il
singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel
provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta
per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall’ente proprietario
della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto
ministeriale (3).
6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo
dopo l’esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza
tra le prescrizioni dell’atto di concessione e la realizzazione effettiva delle
opere. Detta verifica deve essere eseguita dall’ente proprietario della strada
entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata
dal concessionario (1).
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1) Comma così modificato dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
2) Lettera aggiunta dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U.
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
3) Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 68. (Art. 25 Cod. Str.) Cassonetti per la raccolta anche differenziata
dei rifiuti.
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi
urbani di qualsiasi tipo di cui all’articolo 25, comma 3, del codice, devono
essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non
arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti
pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie
complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm² comunque frazionabili
(fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici
e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all’articolo 79, comma 9. Nelle
zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose
o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di
norma essere della classe 2 di cui all’articolo 79, comma 10.
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature
accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa
può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di
20×20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore
a 1600 cm2 (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati
in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la
stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi
2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato
ai margini della carreggiata l’area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata
con segnaletica orizzontale conforme all’articolo 152, comma 2.
Legislazione
complementare ![]()
per
notizia:
Dir. P.C.M. Dipartimento aree urbane 3 marzo 1999
- Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti teconologici
Dottrina
non riportata