Codice

Art. 24. Pertinenze delle strade.
1.  Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
2.  Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3.  Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4.  Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5.  Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento (1).

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale»(2).
6.  Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119.
7.  Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389a € 1.559.
8.  La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
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(1) Comma così modificato dall’art. 14, D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

(2) Comma inserito dall'art. 5, c. 5, legge 29 luglio 2010, n. 120.

 Giurisprudenza

Non possono essere qualificate pertinenze di esercizio o pertinenze di servizio le scarpate e/o i pendii ai bordi delle strade oppure le aree sotto i ponti e/o viadotti, in quanto: a) non costituiscono parte integrante della strada e ineriscono permanentemente alla sede stradale; b) non risultano comprese nell'elenco delle pertinenze di servizio di cui al 4° comma dell'art. 24 D.Lgs. n. 285/1992.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I Sent., 28-09-2007, n. 621 A. S.p.A. c. Comune di Rivello

La "casa cantoniera", in base all'art. 22, comma 2, L. n. 2248/1865, ribadito, da ultimo, dall'art. 24 D.Lgs. n. 285/1992, costituisce pertinenza della strada principale e partecipa, quindi, al suo carattere di demanialità qualora la strada stessa appartenga ad un ente pubblico territoriale (si veda Cass., 30 agosto 2004, n 1738). La perdita del carattere demaniale della pertinenza può essere solo l'effetto della perdita dello stesso carattere della cosa principale (salvo il caso di una diversa disposizione a norma dell'art. 818 c.c.) che avviene per il tramite della cd. sdemanializzazione. Tale procedimento, può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalle leggi in materia, ma occorre che la sdemanializzazione risulti in ogni caso da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 27-03-2007, n. 2660 S.P. e altri c. Anas

La sostituzione di un distributore di traffico di forma trapezoidale con uno di forma tondeggiante e la realizzazione, al suo interno, di un distributore di carburanti con annessi servizi ed eliminazione di intersezione di flussi di traffico sono opere che, pur avendo luogo interamente all'interno di pertinenze stradali di proprietà private, devono essere autorizzate dall'ente proprietario della strada, cui compete verificare la conformità degli interventi realizzandi con la disciplina del codice della strada ed in particolare con il divieto di ubicazione delle pertinenze stradali in prossimità di intersezioni.

Cons. Stato Sez. V, 14-12-2006, n. 7411 I.S.G. S.p.A. c. Comune di Bari, Vita Notar., 2006, 3, 1, 1371

L'art. 27 codice stradale, nel richiamare l'art. 24 in ordine alla possibilità di concedere a terzi le pertinenze stradali, consente sì d'emanare siffatta concessione per una durata massima di ventinove anni, ma l'autorità competente può in qualunque momento, senza indennizzo, disporre la revoca dei provvedimenti concessori per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, onde il vincolo ventinovennale non è rigido e, quindi, non si vanifica il principio dell'inalienabilità dei beni del demanio stradale.

Cons. Stato Sez. V, 01-08-2001, n. 4184 Reg. Lombardia c. Api s.p.a. e Soc. Api, Foro Amm., 2001, 1990

A differenza delle aree di servizio - che costituiscono "pertinenze stradali" ai sensi dell'art. 24 c. strad. (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285) - le fasce di rispetto non sono definite "pertinenze stradali" dalla norma suddetta nè dagli art. 16-18 stesso codice; di conseguenza, è da escludere una definizione delle fasce di rispetto alla stregua di pertinenze stradali che ne consenta l'assimilabilità e la fungibilità con le aree di servizio quasi che sia implicita, nel sistema normativo, la possibilità di assentire senza limiti l'edificazione di stazioni di servizio nelle fasce di rispetto stradale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 07-02-1995, n. 56 Armillotta e altri c. Com. Mattinata e altri, Foro Amm., 1995, 1719

Regolamento 

Art. 60. (Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di servizio.
1.  La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell’articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (1).
2.  Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all’articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a cura dell’ente proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l’entrata e l’uscita dei veicoli (2).
3.  Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L’ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
4.  Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell’articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti (2).
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 50, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 50, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Art. 61. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti.

1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti (1).
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti (1).
3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).


Art. 62. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta.

1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.
2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

Art. 63. (Art. 24 Cod. Str.) Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria.

1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. [Essi sono preclusi agli utenti della strada] (1).
2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli (2).

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(1) Periodo soppresso dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Art. 64. (Art. 24 Cod. Str.) Concessione
1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.

Legislazione complementare

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223.  Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza. (Gazz. Uff. 16 marzo 1992, n. 63).

 Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere e dispositivi di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione

1. 1. Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

2. 1. I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'àmbito della sicurezza stradale.

2. I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle zone precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.

3. Analoga progettazione dovrà essere svolta in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale; i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti.

3. 1. La protezione indicata all'art. 2 dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità «omologazione», rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico.

2. Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla vigente normativa. Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista dal successivo art. 5.

4. 1. Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al successivo art. 8.

2. Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.

3. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità di posa in opera.

4. Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.

5. 1. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascia la certificazione di omologazione delle barriere entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero comunica al richiedente, negli stessi termini, la non omologabilità indicandone i motivi.

2. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.

6. 1. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego.

2. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

7. 1. L'ANAS, le società concessionarie di autostrade, le province ed i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni due anni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste.

2. Gli altri enti gestori delle strade faranno le medesime segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definite.

3. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dichiarerà decadute le omologazioni di tipi e modelli che non presentino i requisiti minimi fissati dalle norme aggiornate, ovvero non abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se ne verifichino le circostanze, potrà essere attribuita una classe inferiore a quella originaria.

8. 1. Sono allegate al presente decreto le «Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».

2. Le suddette istruzioni tecniche saranno periodicamente aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte.

9. 1. In via transitoria, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura di affidamento abbia avuto già inizio; non si applicano inoltre per le opere la cui procedura di affidamento inizierà entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, con la quale sarà resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe.

Allegato(1)

 

Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

Articolo 1 - Oggetto delle istruzioni Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di transizione e simili.

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(1)Allegato sostituito dapprima dal D.M. 15 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1996, n. 283), quindi dal D.M. 3 giugno 1998 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1998, n. 253), come modificato dal D.M. 11 giugno 1999 (Gazz. Uff. 7 agosto 1999, n. 184), dal D.M. 2 agosto 2001 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301), dal D.M. 23 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 69) e dal D.M. 21 giugno 2004.

Articolo 2  - Finalità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.

Articolo 3  - Individuazione delle zone da proteggere.

Le zone da proteggere per le finalità di cui all'art. 2, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno:

i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo 1'opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;

lo spartitraffico ove presente;

il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):

gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.

Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell'art. 6.; in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati.

Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d'urto, salvo diversa prescrizione del progettista.

Articolo 4  - Indice di severità degli impatti.

Ai fini della classificazione della severità degli impatti verranno utilizzati l'Indice di severità della accelerazione, A.S.I., l'Indice velocità teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice di decelerazione della testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.

Articolo 5  - Conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione.

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.

Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.

All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto.

Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l'armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5.

Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente presenza di caditoie per l'acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste in progetto, come riportato nell'art. 6.

Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

Articolo 6  - Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale.

Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d'urto e della classificazione delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4.

La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative resistenze di progetto.

Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:

Tipo di traffico  TGM  % Veicoli con massa > 3,5 t 
≤ 1000  Qualsiasi 
> 1000  ≤ 5 
II  > 1000  5 < n ≤ 15 
III  > 1000  > 15 

Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.

Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di dispositivi da applicare.

Tabella A - Barriere longitudinali

Tipo di strada  Tipo di traffico  Barriere spartitraffico  Barriere bordo laterale  Barriere bordo ponte [1] 
Autostrade (A) e  H2  H1  H2 
strade extraurbane  II  H3  H2  H3 
principali (B)  III  H3-H4 [2]  H2-H3 [2]  H3-H4 [2] 
Strade extraurbane   H1  N2  H2 
secondarie (C) e Strade  II  H2  H1  H2 
urbane di scorrimento (D)  III  H2  H2  H3 
Strade urbane   N2  N1  H2 
di quartiere (E)  II  H1  N2  H2 
e strade locali (F).  III  H1  H1  H2 

[1] Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale.

[2] La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista

 

Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o le stazioni autostradali, avranno, salvo nel caso di siti particolari, protezioni di classi N2;

Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo quanto precisato nella norma ENV 1317-4 e possono avere classe di contenimento inferiore a quella della barriera a cui sono applicati, per non più di due livelli.

Tabella B - Attenuatori frontali

Velocità imposta nel sito da proteggere  Classe degli attenuatori 
Con velocità    v ≥ 130 km/h  100 
Con velocità 90  ≤  v < 130 km/h  80 
Con velocità    v < 90 km/h  50 

Gli attenuatori dovranno essere testati secondo la norma EN 1317-3.

Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel caso in cui sia probabile l'urto angolato, frontale o laterale, sarà preferibile l'uso di attenuatori redirettivi.

Particolare attenzione dovrà essere fatta alle zone di inizio barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse andranno eseguite solo se necessarie in relazione alla morfologia del sito o degli ostacoli in esso presenti e protette in questo caso da specifici attenuatori d'urto. (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse a velocità 40 km/h). Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno soluzioni di minore pericolosità quali letti di arresto o simili, da testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso frontale in asse alla fascia costituita dal letto d'arresto da testare, che potrà poi essere usato con maggiore larghezza e/o lunghezza dei minimi testati.

I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e finali di una barriera di sicurezza, possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali speciali testati secondo UNI EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la scelta avverrà tenendo conto delle loro prestazioni e della destinazione ed ubicazione, secondo tabella C.

Tabella C - Terminali speciali testati

Velocità imposta nel sito da proteggere  Classe dei terminali 
Con velocità    v ≥ 130 km/h  P3 
Con velocità 90  ≤  v < 130 km/h  P2 
Con velocità    v < 90 km/h  P1 

Il progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 2 del D.M. n. 223/1992 nel prevedere la protezione dei punti previsti nell'art. 3 definirà le caratteristiche prestazionali dei dispositivi da adottare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni e in particolare la tipologia, la classe, il livello di contenimento, l'indice di severità, i materiali, le dimensioni, il peso massimo, i vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto della loro congruenza con, il tipo di supporto, il tipo di strada, le manovre ed il traffico prevedibile su di essa e le condizioni geometriche esistenti.

Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di cui all'art. 3, escludendo dal computo della stessa i terminali semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita.

Laddove non sia possibile installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all'estensione minima del dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso (per esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità strutturale. L'estensione minima che il tratto di dispositivo «misto» dovrà raggiungere sarà costituita dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare.

Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista cercherà di minimizzare i tipi da utilizzare seguendo un criterio di uniformità.

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo su strade esistenti, barriere o dispositivi di classe inferiore da quelli indicati, se le strade hanno dimensioni trasversali insufficienti, per motivi di riduzione di visibilità al sorpasso o all'arresto, per punti singolari come pile di ponte senza spazio laterale o simili. In questo ultimo caso potrà usare dispositivi in parte difformi da quelli indicati, curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali.

Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.

Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001, fermo restando quanto detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.

Articolo 7  - Omologazione delle barriere e dei dispositivi.

L'omologazione di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo deve essere richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita domanda che deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:

a) progetto, firmato da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, comprendente una relazione tecnica sui criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle presenti istruzioni e in funzione delle installazioni su strada.

Nella relazione sarà indicato in particolare:

nome e ragione sociale del richiedente che propone il dispositivo;

tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;

caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;

caratteristiche opportunamente definite dei materiali costituenti il manufatto, i sistemi di supporto o di ancoraggio ed i rivestimenti protettivi;

modalità di installazione;

b) documentazione grafica del manufatto comprendente i disegni d'insieme e di tutti i componenti, opportunamente quotati, il trattamento delle estremità (terminali semplici) includente eventuali ancoraggi usati nelle prove;

c) certificazione delle prove sostenute sul prototipo e sui materiali che lo compongono, tali da definire la appartenenza alle classi previste dalle norme applicabili vigenti;

manuale per l'utilizzo e l'installazione del manufatto.

La domanda può essere presentata da produttori, da enti gestori delle strade, da progettisti o da società di progettazione, in forma singola o associata.

Ad omologazione avvenuta il titolare della stessa potrà autorizzare uno o più produttori certificati in qualità a costruire il dispositivo omologato.

I dispositivi, omologati o meno secondo il presente decreto o secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1998, per essere utilizzati operativamente sulle strade italiane, dovranno essere costruiti da produttori dotati di un sistema di controllo della produzione in fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere.

Articolo 8  - Modalità di prova dei dispositivi di ritenuta e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione.

L'idoneità dei dispositivi di ritenuta, ai fini indicati all'art. 7, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati dotati di certificazione secondo le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni della norma europea EN 1317 parti 1, 2, 3,4 e suoi successivi aggiornamenti.

Il campo prova autorizzato effettuerà le prove dopo aver verificato la rispondenza del prototipo installato con il progetto depositato ed al termine delle stesse rilascerà i rapporti di prova inserendo negli stessi i risultati e la loro rispondenza o meno ai valori previsti dalle suddette norme.

I criteri di giudizio da applicare ai fini del rilascio dell'omologazione corrispondono ai criteri di accettazione delle prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3 e 4.

Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere e dispositivi di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione

GENERALITÀ

Per valutare le caratteristiche e l'efficienza delle barriere stradali di sicurezza devono essere eseguite prove d'impatto al vero che riproducano le condizioni di urto caratteristiche delle diverse classi limitatamente alle componenti strada-veicolo.

Condizioni esterne di prova

Le prove si svolgeranno in apposite piste attrezzate su tratti simulati di carreggiata stradale, con pavimentazione ordinaria, ove per una estesa sufficiente verrà installata la barriera candidata e dove saranno rispettate le stesse modalità di infissione nel suolo, di ancoraggio puntuale, di posa in opera e di posizionamento geometrico previste e descritte da colui che richiede l'omologazione.

Nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in modo da simulare al meglio le condizioni di un tratto, con vuoto laterale, di un'opera di tipo ordinario.

Su tali estese, attraverso attrezzature meccaniche, opportunamente predisposte, verranno lanciati i veicoli di prova contro la barriera, con le modalità descritte successivamente.

Procedure di effettuazione delle prove

Metodologia

Per tutte le barriere di sicurezza (salvo gli attenuatori per i quali è prevista una prova diversa) di tutte le classi (salvo la classe N1) dovrà essere effettuata una prova di l autovettura di massa totale statica 900 ± 40 kg, angolo 20° e velocità 100 km/h, ai fini della valutazione dell'indice ASI.

Per le diverse classi, al fine di verificare il Livello di Contenimento Lc dovranno essere usati veicoli diversi con energie diverse secondo la tabella che segue:

Tabella A

         
Classe  Velocità  Angolo d'impatto  Massa Totale  Tipo Veicolo 
  km/h  (gradi)  (kg)   
         
 
Barriere 
 
N1  80    20  1500    Autovettura 
N2  110    20  1500    Autovettura 
H1  70    15  10000    Autocarro 
H2  70    20  13000    Autocarro o Autobus 
H3  80    20  16000    Autocarro 
H4a  65    20  30000    Autocarro 
H4b  65    20  38000    Autoarticolato 
 
Attenuatori 
 
  R/NR  80    90  1300    Autovettura 
Tc1  R/NR*  80    90  900    Autovettura 
  R**  80    15  1300    Autovettura 
  R/NR  100    90  1300    Autovettura 
Tc2  R/NR*  100    90  900    Autovettura 
  R **  100    15  1300    Autovettura 
 
(*) Questa prova rappresenta un urto frontale disassato di 1/4 della larghezza del veicolo. 
(**) Questa prova corrisponde ad un urto laterale con impatto ad 1/3 della larghezza totale del dispositivo e va fatta sui  
dispositivi redirettivi (R). 
 

Accuratezza e tolleranza sulla velocità e sull'angolo d'impatto

Velocità - L'accuratezza globale della misura deve essere pari a ± 1 %

La tolleranza deve essere pari a: -2%, +7%.

Angolo d'impatto globale - L'accuratezza globale della misura deve essere pari a ± 0,5 gradi

La tolleranza deve essere pari a: -1,0°, + 1,5°.

Tolleranza combinata di velocità, angolo d'impatto e livello di contenimento

Sono ammesse le tolleranze suindicate per la velocità e l'angolo d'impatto, purché sia rispettata la tolleranza relativa al Livello di contenimento (Tolleranza Lc = - 5%).

Veicoli e modalità di prova

Dovranno essere impiegati, nello svolgimento delle prove, veicoli privi di difetti negli organi di sterzo, nei pneumatici, nelle sospensioni, nell'impianto di frenatura e con carrozzeria in ordine.

Tabella B(1)

                 
Caratteristiche  Tutte le   Classe   Classe  Classe  Classe  Classe  Classe  Classe 
dei veicoli  classi   TC1/  N1/N2  H1/  H2  H3  H4a  H4b 
  N e H  TC2/             
  TC               
                 
                 
MASSA (kg)                 
Massa del veicolo  825  1300  1500  10000  13000  16000  30000  38000 
  40  65  75  300  400  500  900  1100 
                 
Compresa la zavorra                 
massima [1]  100  160  180 
                 
Massa simulante                 
il conducente  75 
                 
Massa statica totale                 
del veicolo  900  1300  1500  10000  13000  16000  30000  38000 
  40  65  75  300  400  500  900  1100 
                 
                 
DIMENSIONI (m)                 
(tolleranza 20%)                 
Carreggiata delle                 
ruote (anteriori e                 
posteriori)  1,35  1,40  1,50  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00 
                 
Raggio della ruota                 
(a veicolo scarico)  0,46  0,52  0,52  0,55  0,55 
                 
Passo del veicolo                 
(tra gli assi estremi)  4,60  6,50 [3]  5,90  6,70  11,25 
          4,10 [4]       
                 
Numero di assi 
                 
Distanza dal suolo                 
del paraurti frontale                 
misurata all'angolo                 
inferiore  0,58  0,58 [4]  0,58  0,58  0,58 
                 
                 
POSIZIONE DEI                 
BARICENTRI (m):                 
Baricentro del                 
veicolo: (CGZ)                 
(tolleranza 10%)  0,49  0,53  0,53 
Distanza                 
longitudinale                 
dall'asse anteriore                 
(CGX) 10%   0,90  1,10  1,24  2,70  2,90 [4]  3,10  4,14  6,20 
Distanza laterale          3,80 [3]       
dall'asse                 
longitudinale del                 
veicolo (CGY)  0,07  0,07  0,08 
Baricentro della                 
zavorra [2]:                 
Hzs (tolleranza                 
+ 15%, -5 %)   1,50  1,40 [3]  1,60  1,90  1,90 
          1,50 [4]       
Altezza Hp del                 
pianale a pieno                 
carico dal suolo                 
(tolleranza 10%)  1,10  0,90 [3]  1,40  1,45  1,30 
          1,20 [4]       
Massa del veicolo                 
scarico  3500  7000 [3]  5500  9000  11000 
        6000  12000  8000  11000  15000 
          4500 [4]       
          7000       
                 
                 
TIPO DI VEICOLO  Autovettura  Autovettura  Autovettura  Autocarro  Bus o Autocarro  Autocarro  Autocarro  Autoarticolato 
                 
 
[1] Compresa l'attrezzatura di calcolo e registrazione 
[2] La zavorra va posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale del pianale di carico con tolleranza di 5 cm; 
  il suo baricentro rispetto al suolo è Hzs = Hp + Hzp dove: 
  Hp = altezza del pianale (sommità) a veicolo carico  Hzp = altezza del baricentro della zavorra rispetto al pianale 
[3] Autobus 
[4] Autocarro 
 

Assicurazione della zavorra sui veicoli

Al fine di raggiungere i prescritti carichi sui veicoli di prova, questi verranno opportunamente zavorrati e la zavorra sarà costituita per i veicoli leggeri da sacchi chiusi, riempiti con materiale inerte e poggiati su ognuno dei sedili.

Per quanto riguarda i veicoli pesanti, la zavorra sarà costituita da elementi modulari in calcestruzzo di cemento o acciaio, opportunamente ancorati.

Nel caso di autobus vale la stessa regola dei veicoli leggeri, mentre per le cisterne si provvederà al riempimento con acqua.

La zavorra non deve essere perduta durante la prova, salvo piccole perdite di elementi di massa non significativa.

Estesa di installazione della barriera

Allo scopo di riprodurre per quanto possibile il reale comportamento strutturale della barriera, si dovrà installare un tratto di estesa longitudinale di almeno 70 m nel caso di prove con veicoli leggeri e di almeno 80 m nel caso di veicoli pesanti ed autobus.

Nel caso di dispositivi di tipo speciale che trovano impiego in protezioni di sviluppo inferiore a 70 m, la prova avverrà su prototipi che abbiano la lunghezza richiesta nello specifico impiego.

Sistema di guida del veicolo prima dell'impatto

Il sistema di guida dei veicoli di prova potrà essere sia del tipo a trascinamento o a spinta, con trattore acceleratore, come pure potrà essere realizzato con sistema fisso meccanico o idraulico dotato di carrello trascinatore e sgancio automatico, a ridosso del punto di impatto dei veicoli contro la barriera.

Non si escludono altri sistemi di lancio quali ad esempio quelli realizzati attraverso radioguida, con trazione autonoma del veicolo di prova. In ogni caso e per qualsiasi sistema di lancio, il veicolo di prova dovrà essere privato dello sforzo di trazione al momento dell'impatto sulla barriera.

Per qualsiasi tipo di veicolo si dovrà disporre di un sistema telecomandato di frenatura del veicolo, da poter essere azionato non appena esaurita la fase d'impatto.

Posizione d'impatto del veicolo sulla barriera

Particolare attenzione dovrà essere posta nello stabilire il punto d'impatto, dando preferenza alle zone più vulnerabili, come quelle di connessione tra singoli componenti ovvero zone singolari che potrebbero costituire ostacolo puntuale nei riguardi del buon funzionamento della barriera (sporgenze e discontinuità rivolte verso la sede stradale, tangibili dai pneumatici o comunque costituenti resistenza all'avanzamento del veicolo).

Procedure di misurazione e di documentazione delle variabili sperimentali delle prove

Allo scopo di pervenire ad un giudizio obiettivo sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza, si rende indispensabile per ogni prova, l'accertamento con misurazione spazio-temporale delle principali variabili che concorrono alla formazione del giudizio ed alla conseguente classificazione.

Variabili oggetto di misurazione sul veicolo

Le variabili da misurare sul veicolo, durante l'urto, un punto significativamente prossimo al baricentro, sono almeno le seguenti:

- velocità longitudinale del veicolo (misurata prima, durante e dopo l'impatto)

- accelerazione lungo l'asse longitudinale del veicolo;

- accelerazione trasversale;

- accelerazione verticale;

Strumentazione di misura

Per la misurazione delle variabili di cui al punto precedente dovranno essere impiegati strumenti con registrazione automatica dei dati su supporto magnetico (nastro o disco) e tali da poter essere poi letti secondo codici universali di lettura.

Misure di velocità

Si effettueranno con misuratori elettromeccanici disposti lungo la pista di lancio o con registratori montati sul veicolo, opportunamente protetti, per ciò che concerne la velocità prima dell'impatto. Durante e dopo l'impatto le velocità potranno essere desunte dalle riprese cinematografiche di cui appresso o dall'integrazione dei diagrammi accelerometrici.

Misure di accelerazione

La strumentazione minima del veicolo per la registrazione delle accelerazioni sarà composta da un gruppo di tre trasduttori di accelerazione lineare, reciprocamente ortogonali, allineati con l'asse del veicolo (longitudinale, trasversale e verticale).

I tre accelerometri dovranno essere montati su di un blocco comune e collocati il più vicino possibile al centro di gravità del veicolo.

I trasduttori di accelerazione ed i relativi canali di registrazione dovranno risultare conformi alla Norma Internazionale ISO 6487, con classe di frequenza CFC 180.

La classe di frequenza CFC 60 dovrà essere utilizzata per tracciare i risultati grafici.

Misure di traiettoria

Per l'accertamento della traiettoria si impiegheranno, di norma, macchine fotografiche e cinematografiche di precisione, oltre che videoregistratore.

In particolare è suggeribile l'uso di una macchina cinematografica da 16 mm ad alta velocità di avanzamento dei fotogrammi (minimo 200 fot/s) per la ripresa dell'urto da posizione elevata zenitale, avente lo scopo di fornire fotogrammi che descrivono il moto del baricentro del veicolo.

Verranno poi installate altre due macchine cinematografiche, ad alta velocità e con l'ausilio di teleobiettivo, per le riprese frontali e per le riprese posteriori.

Verranno anche installate altre macchine fotografiche ad avanzamento rapido automatico (minimo 6 fot/s) disposte opportunamente per completare la documentazione necessaria a descrivere compiutamente la traiettoria.

Misure di deformazione e spostamento trasversale della barriera

Verrà redatta una scheda con la descrizione dell'intera configurazione geometrica della barriera candidata (prima e dopo l'urto) che riporti anche la larghezza utile del sistema secondo la tabella che segue:

   
Classi dei Livelli di Larghezza Utile  Livelli di Larghezza Utile W 
   
   
W1  W 0,6 
W2  W 0,8 
W3  W 1,0 
W4  W 1,3 
W5  W 1,7 
W6  W 2,1 
W7  W 2,5 
W8  W 3,5 
   
 
La larghezza utile è la distanza tra la posizione iniziale del frontale del sistema stradale di contenimento e la massima posizione dinamica laterale di qualsiasi componente principale del sistema. 
La deflessione dinamica è il massimo spostamento dinamico trasversale del frontale del sistema di contenimento. 
La deflessione dinamica e la larghezza utile consentono di determinare le condizioni più idonee di installazione per ciascuna barriera di sicurezza, nonché di stabilire distanze appropriate di fronte ad ostacoli in modo da permettere al sistema di operare nel modo migliore. 
La deformazione dipenderà sia dal tipo di sistema prescelto che dalle caratteristiche proprie delle prove d'urto effettuate. 
 

Tolleranza nelle misure: 1 cm

Per gli Attenuatori d'urto, misurata la deformazione longitudinale e lo spostamento trasversale, sarà registrata la posizione finale del dispositivo o dei suoi componenti di grande dimensione, se distaccati, cioè il livello di spostamento permanente laterale rispetto alla configurazione iniziale.

Misure dei danni subiti dal veicolo

Dovrà essere misurato per le autovetture l'Indice di Deformazione dell'Abitacolo (VCDI) di cui alla norma EN 1317-1 all. A, oltre ad essere compiutamente documentate tutte le principali rotture e deformazioni avvenute sulla carrozzeria, agli organi di sterzo ed ai pneumatici, attraverso riprese fotografiche e riportate su scheda descrittiva.

Formulazione dei pareri tecnici nella fase istruttoria

La formulazione dei pareri tecnici obiettivi sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza verrà effettuata dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, sulla base della documentazione presentata a seguito dei crash-tests eseguiti.

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(1) Così sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del D.M. 11 giugno 1999 (Gazz. Uff. 7 agosto 1999, n. 184).

V. pure:

Circ.  Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, n. 4622;

Circ. 28 maggio 2002, n. 296/MOT;

Circ. 29 maggio 2002, n. 401;

Circ. 29 maggio 2002, n. 402;

Circ. 4 luglio 2002, n. 1173;

Circ. 2 dicembre 2002, n. 3278.


Dottrina

Infantino - Quaranta - Pertinenze a attraversamenti stradali - Convegno "La Sicurezza delle strade: una riflessione a più voci" Automobile club di Brescia - Università degli  Studi di Brescia, 20 settembre 2001

Sanzioni

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