Codice

Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo (1).
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G.U. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). (2) Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G.U. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Giurisprudenza 

non riportata

Regolamento  

non riportata

Legislazione complementare 

non riportata

Dottrina 

non riportata

Sanzioni 

non previste