Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti
dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da
tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe
dovrà essere completato nell'anno successivo (1).
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio
di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono
essere completati nel triennio successivo (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G.U. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). (2)
Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G.U. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
non riportata
non riportata
non riportata
non riportata
non previste