Art. 235. Norme transitorie
relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni
dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo
I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione,
restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo
che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano
a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione
di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994
ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà
di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con propri decreti,
disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione
anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione
ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale
data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate
dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento
di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione
di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre
1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore
il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni
in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione
rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione
che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti;
in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano
a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio
e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo
III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici),
sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla
circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro
la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo
conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole
e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le
omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del
quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.
Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia,
che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti,
con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza
temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30
settembre 1997 (2).
Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti
(1).
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(1) Articolo così modificato, con effetto
dal 1° ottobre 1993, dall'art. 128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo il comma 8 è stato modificato
dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517.
(2) Termine, da ultimo, prorogato al 30
settembre 1999 dall'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290.
Giurisprudenza
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Regolamento ![]()
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Legislazione complementare ![]()
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Dottrina ![]()
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Sanzioni
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