Codice
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati
alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di
cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione
del traffico (1).
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi
di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione
d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
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(1) Comma così modificato dall'art. 123, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Giurisprudenza
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Regolamento
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404. (Art. 227 Cod. Str.) Dispositivi di monitoraggio.
1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice,
sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada,
in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie
e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata
in vigore del
codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori
pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale,
entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel
termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere
modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del
traffico o della circolazione lo richiedano.
2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario
della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti
dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo
226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici
con apposita direttiva.
3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico,
di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad
osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero
dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada,
i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione
e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini
di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada
è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle
strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo
le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici
e dal Ministero dell'ambiente.
Legislazione complementare ![]()
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