1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche,
tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo
per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione
che essa non determini intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto
previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati
e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga
non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno
dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma
2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi
a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (2).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto
la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere
le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (3).
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(1) Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Articolo così modificato dall'art. 12,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(4) Si riportano i commi 16, 17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (in vigore dall'8 agosto 2009:
16.
Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17.
Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18.
Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del codice della strada, nelle zone di rilevanza storico-ambientale l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 09-05-2006, n. 3381 S. Sas c. Comune di Roma
La disposizione dell'art. 20 del D.Lgs n. 285/1992 vieta "ogni tipo di occupazione stradale" dalla cui nozione non può essere esclusa quella derivante dall'apposizione abusiva di un cartello stradale, sebbene comporti scarso ingombro della sede viaria.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 26-04-2006, n. 1056 T.A. c. Comune di Talamona
Il giudice di pace è competente a conoscere del ricorso in opposizione avverso il provvedimento di un'amministrazione provinciale relativa all'omessa denuncia ed al mancato pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) nonché alla contestuale irrorazione di sanzione amministrativa pecuniaria per avere il ricorrente, proprietario di fondi sui quali insistono fabbricati, realizzato un accesso a raso della strada provinciale.
Giudice di pace Frosinone, 25-05-2004 Mariani c.
Amministrazione provinciale di Frosinone, Arch. Giur. Circolaz., 2004,
1026
Esula dalla competenza del Comune, il potere di vietare la collocazione di materiali ingombranti, nonchè di ordinarne la rimozione, sulla porzione di strade private non destinate all'uso pubblico, atteso che il suddetto potere è legislativamente previsto solo con riguardo alle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione di pedoni, di veicoli e di animali, siano le stesse di proprietà comunale o private, ai sensi del combinato disposto degli art. 2 comma 1, e 20, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada).
T.A.R. Lombardia Brescia, 13-04-2002, n. 685 Garonzi
e altri c. Com. Desenzano del Garda e altri, Foro Amm. TAR, 2002, 1187
In tema di invasione abusiva di sede stradale sussiste un rapporto di concorrenza e non di specialità tra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 comma 4 d.lg. n. 285 del 1992 e il reato di cui all'art. 633 c.p., sia perchè quest'ultima norma, in quanto fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, richiede il dolo specifico consistente nel fine di occupare l'immobile e di trarne profitto, sia perchè è diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme in quanto, mentre l'illecito amministrativo tutela la sicurezza stradale, la fattispecie incriminatrice tutela il patrimonio.
Cass. pen. Sez. II, 11-04-1997, n. 9479 Carbone, Studium juris, 1998, 539
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).
Cass. pen. Sez. II, 11-04-1997, n. 9479 Carbone, Cass. Pen., 1998, 2013,
Giust.
Pen., 1998, II, 377
Art. 29. (Art. 20 Cod. Str.) Ubicazione di
chioschi od altre installazioni.
1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere
provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma
2, e 20, comma 2, del codice (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 25, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione
complementare
per notizia:
D. Lgs. 22 gennaio 1948, art. 1 - Libera
circolazione
Circ. 14 gennaio 2000, n. 300/A/21060 -
L. 7 dicembre 1999, n. 472
non riportata
Sanzioni
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