Art. 189. Comportamento in
caso di incidente.
5. Chiunque. nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno
alle sole cose, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
da € 259 a € 1.036 (patente a punti: in
detrazione 4) In tale caso, se dal fatto
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7,
si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI (patente a punti: in detrazione 10).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in
caso di incidente con danno alle persone, non ottempera
all’obbligo di fermarsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni (a). Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre anni (a),
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui
al presente comma sono applicabili le misure previste dagli
articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 dal medesimo
codice ed e’ possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’art. 381 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti
(Patente a punti: in detrazione 10).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone
ferite, e’ punito con la reclusione da un anno a tre anni( a)
i. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore
ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall’incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e’ soggetto all’arresto stabilito per
il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che,
entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non
si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma
6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 74 a € 296 (Patente a punti: in detrazione 2) (1).
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».(2)
---------------------------
(1) Articolo così modificato
dall’art. 2 della L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche al codice
penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
omissione di soccorso.
(2) Comma inserito dall'art. 31, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(a)
Così modificato dal D.L 23 maggio 2008, n, 92. V
Circ min. interno 26 maggio 2008
Regolamento
non presente
Legislazione
complementare ![]()
Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308)
Art. 31 Comportamento in caso
di incidente
1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per
quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni
altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione,
deve:
a) arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per
la circolazione;
b) sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo
dell’incidente e se una persona è stata uccisa o gravemente ferita
nell’incidente, evitare, purché ciò non ostacoli la sicurezza della
circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano
le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilità;
c) se altre persone implicate nell’incidente glielo chiedono, comunicare la
propria identità
d) se una persona è stata ferita o uccisa nell’incidente, avvertire la
polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente fino all’arrivo di
questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il
luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso
curato.
2. Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro
legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al
comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è
stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che
sia avvisata la polizia.
L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche
al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di omissione di soccorso.
Art. 1.
1. Al primo comma dell’articolo 593 del codice penale, le parole: “e‘
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e‘ punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 €”.
Si riporta il testo dell’art. 593 del codice penale come modificato
dalla legge qui pubblicata:
“Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all’autorita’ e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 €. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di presentare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorita’. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena e’ aumentata; se ne deriva la morte, la pena e’ raddoppiata.”.
Art. 2
1. All'art. 189 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(le modifiche sono state inserite nel testo)
Si riporta il testo degli articoli 280, 281,
282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura penale richiamate dall'art. 189:
“Art. 280 (Condizioni di applicabilita’ delle misure coercitive).
- 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo
e dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate
solo quando si procede per delitti per i quali
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere
puo’ essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti
di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti
ad una misura cautelare.”.
“Art. 281 (Divieto di espatrio).
- 1. Con il provvedimento che dispone
il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato
di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice
che procede.
2. Il giudice da’ le disposizioni necessarie
per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire
l’utilizzazione del passaporto e degli altri
documenti di identita’ validi per l’espatrio.
2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle
altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice
dispone in ogni caso il divieto di espatrio.”.
“Art. 282 (Obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria). - 1. Con il provvedimento
che dispone l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato
di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo
conto dell’attivita’ lavorativa e del luogo di abitazione
dell’imputato.”.
“Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento
che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato
di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione
del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo
di dimora,
il giudice prescrive all’imputato
di non allontanarsi, senza l’autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del
comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare
un piu’ efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non
e’ sede di ufficio di polizia, dal territorio di una
frazione del predetto comune o dal territorio di un comune
viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per
la personalita’ del soggetto o per le condizioni ambientali
la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’art. 274,
l’obbligo di dimora puo’ essere disposto nel territorio
di un altro comune o frazione di
esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito
della regione ove e’ ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora,
il giudice indica l’autorita’ di polizia alla quale l’imputato
deve presentarsi senza ritardo e dichiarare
il luogo ove fissera’ la propria abitazione. Il giudice puo’ prescrivere
all’imputato di dichiarare all’autorita’ di polizia
gli orari e i luoghi in cui sara’ quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo
di comunicare preventivamente alla stessa
autorita’ le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari
predetti.
4. Il giudice puo’, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato
di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti
territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto e’ possibile,
le esigenze di alloggio, di lavoro e
di assistenza dell’imputato. Quando si tratta
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso
un programma terapeutico di recupero nell’ambito
di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce
i controlli necessari per accertare che il programma
di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e’ data in ogni caso immediata
comunicazione all’autorita’ di
polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa
rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.”.
“Art. 284 (Arresti domiciliari).
- 1. Con il provvedimento che dispone
gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione
o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo
pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando e’ necessario, il giudice impone limiti
o divieti alla facolta’ dell’imputato di comunicare
con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che
lo assistono.
3. Se l’imputato non puo’ altrimenti provvedere alle sue
indispensabili esigenze di vita ovvero versa
in situazione di assoluta indigenza,
il giudice puo’ autorizzarlo ad assentarsi nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita’ lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l’osservanza delle
prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi
gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione
nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
A tale fine il giudice assume nelle forme piu’ rapide le relative notizie.”.
“Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero di un delitto colposo per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
altresi’ facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di uno
dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui
previsto dall’art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319, comma
4 e 321 del del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale prevista dall’art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’art. 582
del codice penale;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635, comma
2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge
18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l’arresto in flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale
o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto
immediatamente in liberta’.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata
dalla gravita’ del fatto ovvero
dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua personalita’ o dalle circostanze
del fatto.
4-bis. Non e’ consentito l’arresto della
persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o
il rifiuto di fornirle.”.
Art. 3
1. All'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lett. a), le parole: "593, primo e secondo comma,"
sono soppresse;
b) al comma 2, lett. q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.
D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.)
4. Competenza per materia.
1. Il giudice di pace è competente:
omissis
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (1);
omissis
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se
ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
------------------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff.
15 aprile 2003, n. 88). Successivamente il D.L. 151/2003 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha attribuito la competenza
al Tribunale anche per gli articoli 186 e 187 del codice della strada.
L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche al codice penale e al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di
soccorso.
La stessa legge ha modificato l’articolo 593 del codice penale, che si riporta:
“Art. 593 (Omissione di soccorso).
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all’autorita’ e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di presentare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorita’. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena e’ aumentata; se ne deriva la morte, la pena e’ raddoppiata.”.
Si riporta anche il testo
degli articoli 280, 281, 282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura
penale:
“Art. 280 (Condizioni di applicabilita’ delle misure coercitive).
1. Salvo quanto disposto
dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’art. 391, le misure
previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per
delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo’ esseredisposta solo per
delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi
abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.”.
Art.
281 (Divieto di espatrio).
Con il provvedimento
che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato
di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice
che procede.
2. Il giudice da’ le disposizioni necessarie per assicurare
l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione
del passaporto e degli altri documenti di identita’ validi per
l’espatrio.
2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive
previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di
espatrio.”.
Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
1. Con il
provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e
le ore di presentazione tenendo conto dell’attivita’ lavorativa e del
luogo di abitazione dell’imputato.”.
“Art. 283 (Divieto e
obbligo di dimora).
1. Con il provvedimento
che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di
non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora,
il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza
l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune
di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu’ efficace
controllo o quando il comune di dimora abituale non e’ sede di ufficio di
polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal
territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo.
Se per la personalita’ del soggetto o per le condizioni ambientali la
permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora puo’ essere
disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso,
preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove
e’ ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorita’
di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e
dichiarare il luogo ove fissera’ la propria abitazione. Il giudice puo’
prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorita’ di polizia gli
orari e i luoghi in cui sara’ quotidianamente reperibile per i
necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla
stessa autorita’ le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari
predetti.
4. Il giudice puo’, anche con separato provvedimento,
prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune
ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni,
il giudice considera, per quanto e’ possibile, le esigenze di
alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura
autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e’ data in ogni caso immediata
comunicazione all’autorita’ di polizia competente, che ne vigila
l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.”.
“Art. 284
(Arresti domiciliari).
1. Con il provvedimento
che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza.
2. Quando e’ necessario, il giudice impone limiti o divieti alla
facolta’ dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non puo’ altrimenti provvedere alle sue
indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di
assoluta indigenza, il giudice puo’ autorizzarlo ad assentarsi nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita’ lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle
prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari
a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume
nelle forme piu’ rapide le relative notizie.”.
“Art. 381. (Arresto
facoltativo in flagranza).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria hanno facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni
ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi’
facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316
del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista
dagli articoli 319, comma 4 e 321 del del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art.
336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635, comma 2 del codice
penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in
flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all’arresto in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata dalla
gravita’ del fatto ovvero dalla pericolosita’ del soggetto desunta
dalla sua personalita’ o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e’ consentito l’arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.”.
Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (1) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni (2).
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (3).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (4).
-----------------------(1) Vedi l'art. 189,
D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Per quanto riguarda
l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17,
L.
24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.
(3) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma
1 dell'art. 1, D.L.
23 maggio 2008, n. 92.
(4) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del
comma
1 dell'art. 1, D.L.
23 maggio 2008, n. 92. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di
prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art.
157 del codice penale.
Il testo del presente comma in vigore prima
della suddetta modifica era il seguente:
«Nel caso di morte di più persone,
ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
dodici.».
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (1).
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2) (3).
-----------------------(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102. L'ultimo periodo è stao aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
(4) Comma sostituito dall'art. 92,
L.
24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. Per quanto
riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17 dello stesso
provvedimento.
(3) Articolo così sostituito
dall'art. 2,
L.
11 maggio 1966, n. 296.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE
L’art. 34 del CS del 1933 sanzionava penalmente il conducente che in caso di investimento di persona si fosse dato alla fuga ovvero avesse abbandonato senza soccorso la persona investita. In caso di morte o di lesioni le pene non potevano essere inferiori alla metà del massimo; era inoltre disposta la sospensione della patente per almeno due mesi. Per altro l’art. 94 n 9 in ogni caso di investimento, quando vi fosse stata fuga, prevedeva il ritiro della patente, provvedimento immediatamente esecutivo che il prefetto poteva revocare a richiesta “quando sia venuta meno la causa che abbia a determinarlo”.
La norma non distingueva purtroppo tra l’ipotesi di fuga e quella di omissione di soccorso, tra di loro nettamente distinte. Senza dire che il cp del 1931 prevedeva già il delitto di omissione di soccorso in caso di “ritrovamento” di persona incapace di provvedere a se stessa per qualsiasi causa se si “omette di dare immediato avviso all’autorità”.
L’art. 133 del cs del 1959 provvide diversamente: in caso di investimento di persona (e quindi anche in mancanza di lesioni) il conducente aveva l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza; per altro le pene erano diverse nel caso di fuga (secondo comma) ed in quello di omissione di assistenza (la sanzione era quella della reclusione e quindi l’ipotesi era considerata più grave).
Il fermarsi ed il prestare assistenza comportavano riduzione di un terzo delle pene, mentre in caso di fuga era in ogni caso possibile l’arresto.
Nella convenzione di Vienna del 1968 l’art. 31 era più preciso e restrittivo perché si riferiva all’investimento senza parlare “di persona” e poneva l’obbligo di fermarsi non appena possibile; non creare ulteriore pericolo per il traffico; garantire la sicurezza del traffico; in caso di lesioni o di morte evitare di modificare la situazione e di cancellare le tracce; declinare a richiesta le proprie generalità; avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente, salva autorizzazione ad allontanarsi (a meno che le lesioni non siano gravi ed il ferito non chieda che la polizia sia avvertita).
L’art. 172 della bozza Lapiccirella ripeteva l’obbligo in caso di “incidente” di fermarsi e di prestare assistenza. Vietava di alterare lo stato dei luoghi e di disperdere le tracce; vietava di intralciare la circolazione se erano derivati solo danni alle cose (terzo comma); obbligava i conducenti a fornire le generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate (quarto comma). Le sanzioni erano fissate in via amministrativa e pecuniaria nel caso di fuga senza feriti; nella reclusione con arresto preventivo nel caso di omissione di assistenza a feriti. Veniva confermata la riduzione di pena per i conducenti collaboranti, non soggetti all’arresto in flagranza.
L’art. 189 del cs attuale al primo comma ribadisce gli obblighi di fermarsi solo in caso di incidente “ricollegabile al suo comportamento” e di prestare assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danni alla persona. Tutte le persone coinvolte e quindi non solo il conducente devono porre in essere ogni misura idonea per salvaguardare la sicurezza della circolazione, non modificare lo stato dei luoghi né disperdere le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
In caso di incidente senza danni alle persone si devono seguire le norme di cui all’art. 161 per evitare intralci: in tal caso gli agenti devono disporre di norma l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione (terzo comma).
Il quarto comma ripete l’obbligo per i conducenti di fornire ai danneggiati le proprie generalità, i documenti, le informazioni utili ai fini risarcitori.
Il quinto comma prevede la sanzione pecuniaria per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle sole cose; il sesto la reclusione fina a 4 mesi per chi non si ferma in caso di danno alle persone ed il conducente è in ogni caso “passibile di arresto”.
La reclusione è fino a 12 mesi in caso di omissione di assistenza alle persone ferite (e quindi anche se manca la fuga): la norma dice “chiunque” nelle condizioni al primo comma, che recita “l’utente della strada in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento”. Si può fondatamente pensare che l’obbligo sia a carico non solo del conducente ma anche del pedone o del trasportato.
Il comma ottavo in caso di mancata fuga, prevede che il conducente se vi sono feriti o deceduti” non è soggetto all’arresto stabilito in caso di flagranza”.
lì cpp del 1989 all’art. 275 ed all’art. 416 bis vieta la custodia cautelare nel caso di omicidio o di lesioni colpose. L’art. 381 per altro consente alla p. g. l’arresto facoltativo in flagranza per i reati colposi con pena non inferiore nel massimo a 5 anni (l’omicidio colposo è punito da sei mesi a cinque anni e solo in caso di morte di più persone l’art. 589 terzo comma prevede la reclusione aumentata fino al triplo ma mai superiore ad anni 12).
L’obbligo di arrestarsi è ora legato ad un giudizio soggettivo, quello del conducente che deve ritenere l’incidente “ricollegabile al suo comportamento”, cosa non sempre facile né semplice.
Tutte le persone coinvolte, compresi quindi anche i trasportati,salvo casi di forza maggiore, devono prestarsi per salvaguardare la sicurezza e per non disperdere le tracce.
La norma distingue poi tra incidenti con danni alle sole cose e con danni alle persone. Nel primo caso la violazione è punita in via amministrativa. Nel secondo caso è prevista la reclusione (e non l’arresto, pertanto si deve provare il dolo), che è più severa laddove il conducente non solo si sia dato alla fuga ma anche non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. In tal modo rimane esclusa l’applicabilità dell’art. 593 cp che prevede una pena massima di tre mesi, a fronte del massimo di dodici di cui al settimo comma dell’art. 189.
Va da se che il reato più grave non sussiste se l’investito è deceduto o se il soccorso è stato portato da altri, ma il conducente risponde del reato minore ai sensi del sesto comma.
COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE - L'OMISSIONE DI SOCCORSO
Le modifiche all’articolo 189 (LEGGE 9 APRILE 2003, N. 72)
La legge 9 aprile 2003, n. 72, con le modifiche introdotte all'articolo 189
del vigente codice della strada, affronta un problema di carattere sociale
che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio,
nella normativa in vigore.
Le notizie che quasi giornalmente pongono in evidenza un fenomeno di
degenerazione del costume sociale che si potrebbe sinteticamente definire
come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro
stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura
egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente verso la
sofferenza altrui.
Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea generale,
diviene socialmente inaccettabile allorché la omissione di aiuto o soccorso
è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un
sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di
intervenire.
Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura
specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura
generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui
all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la
pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire
600.000.
Per altro anche in linea generale la pena appare inadeguata a casi
di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite
di anni tre di reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro.
Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di
pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla
gravità del fatto.
La legge introduce nel nostro ordinamento il delitto di "omissione
di soccorso a seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo
593-bis del codice penale.
La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare
un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si
disinteressi della sorte dei malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia
alla fuga per non essere rintracciato.
Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente
deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che
viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo,
derivino lesioni o morte per una o più persone.
Come sanzione amministrativa accessoria, è altresì prevista,
(applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede
amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo
che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa.
Questa
sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente
particolarmente sentito ed efficace.
La legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso
con colpa, per altro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine
di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di
particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel
caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare
il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal
momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.
Le modifiche apportare dall’articolo 1 della legge al primo comma
dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente non è nulla di più,
che un segnale per riaffermare il valore della solidarietà .Con tale
articolo, infatti, si inasprisce la perna del reato di omissione di
soccorso, consistente nel non dare immediata notizia all’autorità qualora si
trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o
un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per malattia di mente
o di corpo, per vecchiaia o per altra” causa. Alla reclusione fino a tre
mesi si sostituisce quella fino ad un anno e la multa fino a 2.500 euro". In
precedenza la reclusione era fino a tre mesi o la multa fino a lire
seicentomila"
L'Articolo 2 della legge reca modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, insprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.
In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, dal quale derivino solamente danni a cose, la modifica prevede che, qualora non si ottemperi all’obbligo di fermarsi, si è soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250 a € 1000 (viene raddoppiata rispetto alla precedente) nonché alla sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi , nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo con l’applicazione dell’art. 80 del codice della strada ( si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).
La pena della reclusione è stata portata da tre mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all’obbligo di fermarsi. Rimane la conferma che il conducente che si sia dato alla fuga e, in ogni caso, passibile di arresto, Allo stesso si applica la sospensione della patente di guda da 1 a 3 anni.
La modifica introdotta dall’articolo 2,c1, p c), che inserisce un comma sette all’art. 189 del codice, prevedono che, i caso di inottemperanza all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni e si applica inoltre la sospensione della patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni.
La competenza competenza per il delitto di omissione di coccorso a seguito di incidente stradale viene trasferita dal Giudice di Pace al tribunale . Tale modifica è necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito dell’emanazione del D. Lgs 274/2000.
Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all’arresto dell’autore del reato e di applicare ad esso le misure cautelari personali, In sostanza l’insprimento sanzionatorio non avvenne alcun effetto concreto,i in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell’art. 52 del decreto 274 sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all’arresto.
L’attribuzione al Tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall’altro, di procedere alla’arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica all’articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.
Con il comma 6, nel testo sostituito dalla legge che si annota, oltre alle sanzioni della reclusione da tre mesi a tre anni., e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, Viene disposta l’applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli del codice di procedura penale 281(Divieto di espatrio) , 282 (Onnligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 ( Divieto e obbligo di dimora, 284( Arresti domiciliari), anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
Con le modiche alle norme sull’omissione di soccorso ogni in cittadino, in qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale abbia contribuito o meno, deve essere consapevole della necessità, dell’opportunità e del dovere di fermarsi, prestare aiuto e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire a promuovere nella società comportamenti naturali verso situazioni che noi tutti abbiamo tacitamente accettato.
Gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i Paesi civilizzati sono in numero altissimo e i morti per incidente un numero assolutamente incredibile (oltre 150.000 ne i Paesi cella C.E.)
Vengono costruiti mezzi di trasporto più sicuri, vengono create strutture stradali che offrono una maggiore sicurezza, l’uomo invece rimane ancora l’anello debole del grande e complesso fenomeno della circolazione stradale, Su du esso vanno indirizzati i maggiori sforzi da oarte dello Stato e di quanti altri sono preposti al settore.
BIBLIOGRAFIA
Colombiani - L’obbligo di fermarsi in caso di incidente secondo il nuovo codice della strada, in AC 1996, 353
Pisani - L’art. 189 ed il comportamento in caso di incidente
Scalia - Incidenti stradali e comportamento da tenere, IN RGP Loc. 1994, 137.
L. 9 aprile 2003, n.
72, Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
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