Codice

Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
 

1. L’utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile   al   suo  comportamento,  ha  l’obbligo  di fermarsi  e  di  prestare  l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito  danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto  ogni misura idonea a salvaguardare la    sicurezza della circolazione   e,   compatibilmente   con   tale  esigenza, adoperarsi  affinche’  non  venga  modificato  lo stato dei luoghi  e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilita’.
3.  Ove  dall’incidente  siano derivati danni alle sole cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada coinvolto  devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla  circolazione,  secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli  agenti  in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono  l’immediata  rimozione  di  ogni intralcio alla circolazione,  salva  soltanto  l’esecuzione,  con assoluta urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita’ dell’incidente.
4.  In ogni caso i conducenti devono, altresi’, fornire le  proprie  generalita’,  nonche’  le  altre  informazioni utili,  anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o,  se  queste  non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5.  Chiunque.  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi  in caso di incidente, con   danno   alle   sole   cose,   e’   soggetto  alla  sanzione amministrativa    del    pagamento    di   una   somma   da € 259 a € 1.036 (patente a punti: in detrazione 4) In tale caso, se dal fatto  deriva  un  grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare  l’applicazione della revisione di cui all’art. 80,   comma 7,   si   applica  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da quindici  giorni  a  due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (patente a punti: in detrazione 10).
6.  Chiunque,  nelle  condizioni  di cui al comma 1, in caso  di  incidente  con  danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi  a  tre  anni (a).  Si  applica la sanzione amministrativa accessoria  della sospensione della patente di guida da uno a  tre  anni (a),  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.  Nei  casi di cui al presente comma sono applicabili le misure  previste  dagli  articoli  281,  282, 283 e 284 del codice  di  procedura  penale, anche al di fuori dei limiti previsti  dall’art. 280 dal medesimo codice ed e’ possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’art. 381 del codice di procedura  penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (Patente a punti: in detrazione 10).
7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera  all’obbligo  di prestare l’assistenza occorrente alle  persone  ferite,  e’  punito con la reclusione da un anno a tre anni( a) i.  Si  applica la sanzione amministrativa accessoria   della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8.  Il  conducente  che  si fermi e, occorrendo, presti assistenza  a  coloro  che hanno subito danni alla persona, mettendosi  immediatamente  a  disposizione degli organi di polizia   giudiziaria,   quando  dall’incidente  derivi  il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non  e’  soggetto  all’arresto  stabilito  per  il  caso di flagranza di reato.
8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro le ventiquattro  ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette  a  disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non  si  applicano  le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9.  Chiunque  non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74 a € 296 (Patente a punti: in detrazione 2) (1).

«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».(2)

---------------------------
(1) Articolo così modificato dall’art. 2 della L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche  al  codice penale e al decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.

(2) Comma inserito dall'art. 31, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(a) Così modificato dal D.L 23 maggio 2008, n, 92. V Circ min. interno 26 maggio 2008
Regolamento   

non presente

Legislazione complementare  

Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308)

Art. 31 Comportamento in caso di incidente

1.  Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve:
a)  arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione;
b)  sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell’incidente e se una persona è stata uccisa o gravemente ferita nell’incidente, evitare, purché ciò non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilità;
c)  se altre persone implicate nell’incidente glielo chiedono, comunicare la propria identità
d)  se una persona è stata ferita o uccisa nell’incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente fino all’arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato.
2.  Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che sia avvisata la polizia.

L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche  al  codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.
Art. 1.

1.  Al primo comma dell’articolo 593 del codice penale, le parole: “e‘  punito  con  la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire  seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e‘ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 €”.

Si  riporta il testo dell’art. 593 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato  o  smarrito  un  fanciullo  minore  degli anni dieci,  o  un’altra  persona  incapace  di  provvedere a se stessa,  per  malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per    altra   causa,   omette   di  dare  immediato  avviso all’autorita’  e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 €. Alla  stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che  sia  o  sembri  inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti  in  pericolo, omette di presentare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorita’. Se  da  siffatta  condotta  del  colpevole  deriva  una lesione  personale  la  pena  e’ aumentata; se ne deriva la morte, la pena e’ raddoppiata.”.

Art. 2
1. All'art. 189 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
(le modifiche sono state inserite nel testo)
Si riporta il testo degli articoli 280, 281, 282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura penale richiamate dall'art. 189:
“Art.  280  (Condizioni  di applicabilita’ delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente   articolo  e  dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena dell’ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo’  essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.”.
“Art.   281   (Divieto   di  espatrio).  -  1.  Con  il provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2.  Il  giudice  da’  le  disposizioni  necessarie  per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire  l’utilizzazione  del  passaporto  e  degli  altri documenti di identita’ validi per l’espatrio.
2-bis.  Con  l’ordinanza  che  applica  una delle altre misure  coercitive  previste  dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.”.
“Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria).   -  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone l’obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il giudice   prescrive   all’imputato   di  presentarsi  a  un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo  conto  dell’attivita’  lavorativa  e  del luogo di abitazione dell’imputato.”.
“Art.  283  (Divieto  e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento  che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive  all’imputato  di  non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l’obbligo  di           dimora,   il   giudice   prescrive   all’imputato   di  non  allontanarsi,   senza   l’autorizzazione  del  giudice  che procede,  dal  territorio  del  comune  di  dimora abituale ovvero,  al fine di assicurare un piu’ efficace controllo o quando  il comune di dimora abituale non e’ sede di ufficio di  polizia,  dal  territorio  di una frazione del predetto comune  o  dal  territorio di un comune viciniore ovvero di una  frazione  di  quest’ultimo. Se per la personalita’ del soggetto  o  per  le condizioni ambientali la permanenza in tali   luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le  esigenze cautelari  previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora puo’ essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e comunque nell’ambito della regione ove e’ ubicato il comune di abituale dimora.
3.  Quando  dispone  l’obbligo  di  dimora,  il giudice indica  l’autorita’  di  polizia alla quale l’imputato deve presentarsi   senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  ove fissera’ la propria abitazione. Il giudice puo’ prescrivere all’imputato  di  dichiarare  all’autorita’  di polizia gli orari  e  i  luoghi in cui sara’ quotidianamente reperibile per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare preventivamente   alla   stessa   autorita’   le  eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4.  Il  giudice puo’, anche con separato provvedimento, prescrivere  all’imputato  di non    allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5.   Nel   determinare   i  limiti  territoriali  delle  prescrizioni,   il   giudice   considera,   per  quanto  e’  possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di assistenza  dell’imputato.  Quando  si  tratta  di  persona tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un programma   terapeutico  di  recupero  nell’ambito  di  una struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero prosegua.
6.  Dei  provvedimenti del giudice e’ data in ogni caso immediata    comunicazione    all’autorita’    di   polizia competente,  che  ne  vigila  l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.”.
“Art.   284   (Arresti   domiciliari).   -  1.  Con  il provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il giudice  prescrive  all’imputato  di non allontanarsi dalla propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2.  Quando  e’  necessario,  il giudice impone limiti o divieti  alla  facolta’  dell’imputato  di  comunicare  con persone  diverse   da  quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3.  Se  l’imputato  non puo’ altrimenti provvedere alle  sue   indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo’ autorizzarlo  ad  assentarsi  nel  corso della giornata dal luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita’ lavorativa.
4.  Il  pubblico  ministero  o  la polizia giudiziaria, anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni momento    l’osservanza    delle    prescrizioni    imposte all’imputato.
5.  L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di  evasione  nei  cinque  anni  precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu’ rapide le relative notizie.”.
“Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza).  - 1. Gli ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno facolta’  di arrestare chiunque e’ colto in flagranza  di un delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria hanno  altresi’  facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)  peculato  mediante  profitto  dell’errore  altrui previsto dall’art. 316 del codice penale;
b)   corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri d’ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del del codice penale;
c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale prevista dall’art. 336, comma 2 del codice penale;
d)  commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f)  lesione  personale  prevista  dall’art.  582  del codice penale;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h)  danneggiamento  aggravato  a norma dell’art. 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del  codice penale;
m)  alterazione  di armi e fabbricazione di esplosivi non  riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela, l’arresto  in  flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente all’ufficiale  o all’agente di polizia giudiziaria presente nel  luogo.  Se  l’avente  diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.
4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si procede  all’arresto  in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata   dalla   gravita’   del  fatto  ovvero  dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua personalita’ o dalle circostanze del fatto.
4-bis.   Non  e’  consentito  l’arresto  della  persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.”.  

Art. 3
1. All'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lett. a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lett. q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.

 D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.)
4. Competenza per materia.
1. Il giudice di pace è competente:
omissis
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (1);
omissis
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,  dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
------------------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 2003, n. 88). Successivamente il D.L. 151/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, ha attribuito la competenza al Tribunale anche per gli articoli 186 e 187 del codice della strada.

L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche  al  codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso.

La stessa legge ha modificato l’articolo 593 del codice penale, che si riporta:

 “Art. 593 (Omissione di soccorso).

Chiunque, trovando abbandonato  o  smarrito  un  fanciullo  minore  degli anni dieci,  o  un’altra  persona  incapace  di  provvedere a se stessa,  per  malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per    altra   causa,   omette   di  dare  immediato  avviso all’autorita’  e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 euro. Alla  stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che  sia  o  sembri  inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti  in  pericolo, omette di presentare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorita’. Se  da  siffatta  condotta  del  colpevole  deriva  una lesione  personale  la  pena  e’ aumentata; se ne deriva la morte, la pena e’ raddoppiata.”.

Si riporta anche il testo degli articoli 280, 281, 282, 283 e 284 e 381 del codice di procedura penale:
“Art.  280  (Condizioni  di applicabilita’ delle misure coercitive).

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente   articolo  e  dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena dell’ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo’  esseredisposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.”.

Art.   281   (Divieto   di  espatrio). 

Con  il provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2.  Il  giudice  da’  le  disposizioni  necessarie  per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire  l’utilizzazione  del  passaporto  e  degli  altri documenti di identita’ validi per l’espatrio.
2-bis.  Con  l’ordinanza  che  applica  una delle altre misure  coercitive  previste  dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.”.

Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria).  

1.  Con  il  provvedimento  che  dispone l’obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il giudice   prescrive   all’imputato   di  presentarsi  a  un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo  conto  dell’attivita’  lavorativa  e  del luogo di abitazione dell’imputato.”.

“Art.  283  (Divieto  e obbligo di dimora).

1. Con il provvedimento  che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive  all’imputato  di  non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l’obbligo  di           dimora,   il   giudice   prescrive   all’imputato   di  non  allontanarsi,   senza   l’autorizzazione  del  giudice  che procede,  dal  territorio  del  comune  di  dimora abituale ovvero,  al fine di assicurare un piu’ efficace controllo o quando  il comune di dimora abituale non e’ sede di ufficio di  polizia,  dal  territorio  di una frazione del predetto comune  o  dal  territorio di un comune viciniore ovvero di una  frazione  di  quest’ultimo. Se per la personalita’ del soggetto  o  per  le condizioni ambientali la permanenza in tali   luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le  esigenze cautelari  previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora puo’ essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e comunque nell’ambito della regione ove e’ ubicato il comune di abituale dimora.
3.  Quando  dispone  l’obbligo  di  dimora,  il giudice indica  l’autorita’  di  polizia alla quale l’imputato deve presentarsi   senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  ove fissera’ la propria abitazione. Il giudice puo’ prescrivere all’imputato  di  dichiarare  all’autorita’  di polizia gli orari  e  i  luoghi in cui sara’ quotidianamente reperibile per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare preventivamente   alla   stessa   autorita’   le  eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4.  Il  giudice puo’, anche con separato provvedimento, prescrivere  all’imputato  di non    allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5.   Nel   determinare   i  limiti  territoriali  delle  prescrizioni,   il   giudice   considera,   per  quanto  e’  possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di assistenza  dell’imputato.  Quando  si  tratta  di  persona tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un programma   terapeutico  di  recupero  nell’ambito  di  una struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero prosegua.
6.  Dei  provvedimenti del giudice e’ data in ogni caso immediata    comunicazione    all’autorita’    di   polizia competente,  che  ne  vigila  l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.”.

“Art.   284   (Arresti   domiciliari).  

1.  Con  il provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il giudice  prescrive  all’imputato  di non allontanarsi dalla propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2.  Quando  e’  necessario,  il giudice impone limiti o divieti  alla  facolta’  dell’imputato  di  comunicare  con persone  diverse   da  quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3.  Se  l’imputato  non puo’ altrimenti provvedere alle  sue   indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo’ autorizzarlo  ad  assentarsi  nel  corso della giornata dal luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita’ lavorativa.
4.  Il  pubblico  ministero  o  la polizia giudiziaria, anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni momento    l’osservanza    delle    prescrizioni    imposte all’imputato.
5.  L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di  evasione  nei  cinque  anni  precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu’ rapide le relative notizie.”.

“Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza).  - 1. Gli ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno facolta’  di arrestare chiunque e’ colto in flagranza  di un delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria hanno  altresi’  facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)  peculato  mediante  profitto  dell’errore  altrui previsto dall’art. 316 del codice penale;
b)   corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri d’ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del del codice penale;
c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale prevista dall’art. 336, comma 2 del codice penale;
d)  commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f)  lesione  personale  prevista  dall’art.  582  del codice penale;
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h)  danneggiamento  aggravato  a norma dell’art. 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del  codice penale;
m)  alterazione  di armi e fabbricazione di esplosivi non  riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela, l’arresto  in  flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente all’ufficiale  o all’agente di polizia giudiziaria presente nel  luogo.  Se  l’avente  diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.
4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si procede  all’arresto  in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata   dalla   gravita’   del  fatto  ovvero  dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua personalita’ o dalle circostanze del fatto.
4-bis.   Non  e’  consentito  l’arresto  della  persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.”.  


Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (1) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni (2).

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (3).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici  (4).

-----------------------

(1) Vedi l'art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

(3) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(4) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.
Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente:
«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.».

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (1).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2) (3).

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102. L'ultimo periodo è stao aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(4) Comma sostituito dall'art. 92, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17 dello stesso provvedimento.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1966, n. 296.

Dottrina  

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

L’art. 34 del CS del 1933 sanzionava penalmente il conducente che in caso di investimento di persona si fosse dato alla fuga ovvero avesse abbandonato senza soccorso la persona investita. In caso di morte o di lesioni le pene non potevano essere inferiori alla metà del massimo; era inoltre disposta la sospensione della patente per almeno due mesi. Per altro l’art. 94 n 9 in ogni caso di investimento, quando vi fosse stata fuga, prevedeva il ritiro della patente, provvedimento immediatamente esecutivo che il prefetto poteva revocare a richiesta “quando sia venuta meno la causa che abbia a determinarlo”.

La norma non distingueva purtroppo tra l’ipotesi di fuga e quella di omissione di soccorso, tra di loro nettamente distinte. Senza dire che il cp del 1931 prevedeva già il delitto di omissione di soccorso in caso di “ritrovamento” di persona incapace di provvedere a se stessa per qualsiasi causa se si “omette di dare immediato avviso all’autorità”.

L’art. 133 del cs del 1959 provvide diversamente: in caso di investimento di persona (e quindi anche in mancanza di lesioni) il conducente aveva l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza; per altro le pene erano diverse nel caso di fuga (secondo comma) ed in quello di omissione di assistenza (la sanzione era quella della reclusione e quindi l’ipotesi era considerata più grave).

Il fermarsi ed il prestare assistenza comportavano riduzione di un terzo delle pene, mentre in caso di fuga era in ogni caso possibile l’arresto.

Nella convenzione di Vienna del 1968 l’art. 31 era più preciso e restrittivo perché si riferiva all’investimento senza parlare “di persona” e poneva l’obbligo di fermarsi non appena possibile; non creare ulteriore pericolo per il traffico; garantire la sicurezza del traffico; in caso di lesioni o di morte evitare di modificare la situazione e di cancellare le tracce; declinare a richiesta le proprie generalità; avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente, salva autorizzazione ad allontanarsi (a meno che le lesioni non siano gravi ed il ferito non chieda che la polizia sia avvertita).

L’art. 172 della bozza Lapiccirella ripeteva l’obbligo in caso di “incidente” di fermarsi e di prestare assistenza. Vietava di alterare lo stato dei luoghi e di disperdere le tracce; vietava di intralciare la circolazione se erano derivati solo danni alle cose (terzo comma); obbligava i conducenti a fornire le generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate (quarto comma). Le sanzioni erano fissate in via amministrativa e pecuniaria nel caso di fuga senza feriti; nella reclusione con arresto preventivo nel caso di omissione di assistenza a feriti. Veniva confermata la riduzione di pena per i conducenti collaboranti, non soggetti all’arresto in flagranza.

L’art. 189 del cs attuale al primo comma ribadisce gli obblighi di fermarsi solo in caso di incidente “ricollegabile al suo comportamento” e di prestare assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danni alla persona. Tutte le persone coinvolte e quindi non solo il conducente devono porre in essere ogni misura idonea per salvaguardare la sicurezza della circolazione, non modificare lo stato dei luoghi né disperdere le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

In caso di incidente senza danni alle persone si devono seguire le norme di cui all’art. 161 per evitare intralci: in tal caso gli agenti devono disporre di norma l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione (terzo comma).

Il quarto comma ripete l’obbligo per i conducenti di fornire ai danneggiati le proprie generalità, i documenti, le informazioni utili ai fini risarcitori.

Il quinto comma prevede la sanzione pecuniaria per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle sole cose; il sesto la reclusione fina a 4 mesi per chi non si ferma in caso di danno alle persone ed il conducente è in ogni caso “passibile di arresto”.

La reclusione è fino a 12 mesi in caso di omissione di assistenza alle persone ferite (e quindi anche se manca la fuga): la norma dice “chiunque” nelle condizioni al primo comma, che recita “l’utente della strada in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento”. Si può fondatamente pensare che l’obbligo sia a carico non solo del conducente ma anche del pedone o del trasportato.

Il comma ottavo in caso di mancata fuga, prevede che il conducente se vi sono feriti o deceduti” non è soggetto all’arresto stabilito in caso di flagranza”.

lì cpp del 1989 all’art. 275 ed all’art. 416 bis vieta la custodia cautelare nel caso di omicidio o di lesioni colpose. L’art. 381 per altro consente alla p. g. l’arresto facoltativo in flagranza per i reati colposi con pena non inferiore nel massimo a 5 anni (l’omicidio colposo è punito da sei mesi a cinque anni e solo in caso di morte di più persone l’art. 589 terzo comma prevede la reclusione aumentata fino al triplo ma mai superiore ad anni 12).

L’obbligo di arrestarsi è ora legato ad un giudizio soggettivo, quello del conducente che deve ritenere l’incidente “ricollegabile al suo comportamento”, cosa non sempre facile né semplice.

Tutte le persone coinvolte, compresi quindi anche i trasportati,salvo casi di forza maggiore, devono prestarsi per salvaguardare la sicurezza e per non disperdere le tracce.

La norma distingue poi tra incidenti con danni alle sole cose e con danni alle persone. Nel primo caso la violazione è punita in via amministrativa. Nel secondo caso è prevista la reclusione (e non l’arresto, pertanto si deve provare il dolo), che è più severa laddove il conducente non solo si sia dato alla fuga ma anche non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. In tal modo rimane esclusa l’applicabilità dell’art. 593 cp che prevede una pena massima di tre mesi, a fronte del massimo di dodici di cui al settimo comma dell’art. 189.

Va da se che il reato più grave non sussiste se l’investito è deceduto o se il soccorso è stato portato da altri, ma il conducente risponde del reato minore ai sensi del sesto comma.

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE - L'OMISSIONE DI SOCCORSO

Le modifiche all’articolo 189 (LEGGE 9 APRILE 2003, N. 72)

        La legge 9 aprile 2003, n. 72, con le modifiche introdotte all'articolo 189 del vigente codice della strada, affronta un problema di carattere sociale che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa in vigore.
        Le notizie che quasi giornalmente pongono in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume sociale che si potrebbe sinteticamente definire come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
        Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.
        Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.
        Per altro anche in linea generale la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro.

        Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla gravità del fatto.
        La legge introduce nel nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo 593-bis del codice penale.
        La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si disinteressi della sorte dei malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.
        Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.
        Come sanzione amministrativa accessoria, è altresì prevista, (applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa.

        Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente particolarmente sentito ed efficace.
        La legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.

Le modifiche apportare dall’articolo 1 della legge al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente non è nulla di più, che un segnale per riaffermare il valore della solidarietà .Con tale articolo, infatti, si inasprisce la perna del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediata notizia all’autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra” causa. Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce quella fino ad un anno e la multa fino a 2.500 euro". In precedenza la reclusione era fino a tre mesi o la multa fino a lire seicentomila"

L'Articolo 2 della legge reca modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, insprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, dal quale derivino solamente danni a cose, la modifica prevede che, qualora non si ottemperi all’obbligo di fermarsi, si è soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250 a € 1000  (viene raddoppiata rispetto alla precedente) nonché alla sospensione  della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi , nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo con l’applicazione dell’art. 80 del codice della strada ( si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).

La pena della reclusione è stata portata da tre mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all’obbligo di fermarsi. Rimane la conferma che il conducente che si sia dato alla fuga  e, in ogni caso, passibile di arresto, Allo stesso si applica la sospensione della patente di guda da 1 a 3 anni.

La modifica introdotta dall’articolo 2,c1, p c), che inserisce un comma sette all’art. 189 del codice, prevedono che, i caso di inottemperanza all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni e si applica inoltre la sospensione della patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni.

La competenza competenza per il delitto di omissione di coccorso a seguito di incidente stradale viene trasferita dal Giudice di Pace al tribunale . Tale modifica è necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti  dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito dell’emanazione del D. Lgs 274/2000.

Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all’arresto dell’autore del reato e di applicare ad esso le misure cautelari  personali, In sostanza l’insprimento sanzionatorio non avvenne alcun effetto concreto,i in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell’art. 52 del decreto 274 sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all’arresto.

L’attribuzione al Tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall’altro, di procedere alla’arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica all’articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

Con il  comma 6, nel testo sostituito dalla legge che si annota, oltre alle  sanzioni della reclusione da tre mesi a tre anni., e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, Viene disposta l’applicazione delle misure cautelari  previste dagli articoli del codice di procedura penale 281(Divieto di espatrio) , 282 (Onnligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 ( Divieto e obbligo di dimora,  284( Arresti domiciliari), anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Con le modiche alle norme sull’omissione di soccorso ogni in cittadino, in qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale abbia contribuito o meno, deve essere consapevole  della necessità, dell’opportunità e del dovere di fermarsi, prestare aiuto  e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire a promuovere nella società comportamenti naturali verso situazioni che noi tutti abbiamo tacitamente accettato.

Gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i Paesi civilizzati sono in numero altissimo e i morti per incidente un numero assolutamente incredibile (oltre 150.000 ne i Paesi cella C.E.)

 Vengono costruiti mezzi di trasporto più sicuri, vengono create strutture stradali che offrono una maggiore sicurezza,  l’uomo invece rimane ancora l’anello debole del grande e complesso fenomeno della circolazione stradale, Su du esso vanno indirizzati i maggiori sforzi da oarte dello Stato e di quanti altri sono preposti al settore.

BIBLIOGRAFIA

Colombiani - L’obbligo di fermarsi in caso di incidente secondo il nuovo codice della strada, in AC 1996, 353

Pisani - L’art. 189 ed il comportamento in caso di incidente

Scalia - Incidenti stradali e comportamento da tenere, IN RGP Loc. 1994, 137.

L. 9 aprile 2003, n. 72, Modifiche  al  codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sanzioni  

Vai al Prontuario