Codice

179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità (2).

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità (3).

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione «o la scheda del conducente»(3-bis), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.(da € 1.558 a € 6.238)

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 870 a € 3.481 (In caso di manacato funzionamento del limitarotore di velocità da € 870 a € 3.481). La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità ( da  € 1.740 a € 6.962) (4).

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 749 a € 2.996 (5).

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (4).

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto (6).

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso».(6-bis)

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI (6).

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo (1).

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(1)  Articolo così modificato dall'art. 94, D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U.S.O. 15 settembre 1993, n. 217)

(2)  Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(3)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(3-bis) Comma così modificato dall'art. 31, legge 29 luglio 2010, n. 120.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214..

(5)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214..

(6-bis) Comma inserito dall'art. 30, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta il comma 5 dello stesso articolo:

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(7)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(8)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Note:

Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 

27. Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocita - Art. 179 C.d.S.

Con Ia modifica del comma 2 dell 'art. 179 C.d.S si e precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, rna anche il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo cosi definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alIa sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile al comma 9.

II nuovo comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l'obbligo di segnalazione del fatto all' autorita competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l' agente accertatore, ai fini della verifica presso I'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo re1ativi all'anno in corso. 

LE NUOVE REGOLE

Lo stesso art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha apportato le seguenti modifiche all’art. 179 del CDS:

• equiparazione del mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico con il mancato inserimento della «scheda del conducente» nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest’ultima fattispecie, riconducibile all’art. 179, commi 2 e 9, del CDS;

• introduzione, in caso di incidente con danno a persone o a cose, dell’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente (1), da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

COSA È CAMBIATO

Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell’art. 179 del CDS la circolazione senza card-conducente inserita nel tachigrafo digitale è sanzionata ai sensi di tale articolo, al pari di quanto già accadeva per la circolazione senza foglio di registrazione inserito all’interno del cronotachigrafo analogico.

Viene così definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo al riguardo e superata la teoria di coloro che – nelle more della predetta modifica – ritenevano applicabile in via residuale la violazione di cui all’art. 19 della legge n. 727/78 al caso di guida senza carta tachigrafica inserita nell’apparecchio di controllo digitale.

LE NUOVE REGOLE

L’art. 49 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è volto a promuovere lo sviluppo e l’adozione di dispositivi innovativi quali, in via sperimentale e sulla base di direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

• l’equipaggiamento degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E con la «scatola nera», idonea a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del mezzo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo, la condotta di guida, nonché – in caso di incidente – a ricostruirne la dinamica:

• l’impiego da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli del «casco protettivo elettronico».

COSA È CAMBIATO

È evidente la portata innovativa della norma che consente la possibilità di estendere – seppur in via sperimentale – a ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli

commerciali sistemi di rilevazione, monitoraggio e registrazione dell'attività di guida, sinora riservati ai soli velivoli.

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(1) L’autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE.

 

Giurisprudenza

In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell'art. 179 codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso. (Rigetta, Trib. Potenza, 1 Febbraio 2002)

Cass. civ. Sez. I, 01-02-2007, n. 2208 (rv. 594632) Mass. Giur. It., 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 796

In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell'art. 179, comma terzo, cod. strad., al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell'inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Rovigo, 17 Dicembre 2001)

Cass. civ. Sez. I, 14-02-2006, n. 3144 (rv. 590757)  CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 1, 63

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell'Interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell'art. 179, comma 9, cod. strad., ma carente di detta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, cod. strad., consistita nella circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria, conseguendone l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Rovigo, 17 Dicembre 2001)

Cass. civ. Sez. I, 14-02-2006, n. 3144 (rv. 590756) Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006;Arch. Giur. Circolaz., 2007, 5, 566

Il conducente di un veicolo per il quale sussiste l'obbligo di impiego del cronotachigrafo, non è assoggettabile alla sanzione prevista dall'art. 179 comma 2 c.s. allorquando egli, preso atto dell'avaria vendicatasi durante il percorso, si attenga a quanto sancito, in tale evenienza, dall'art. 16 del Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985, il quale prevede l'annotazione manuale dei gruppi di tempi da parte del conducente soltanto se essi non vengono più correttamente registrati dall'apparecchio.

 Giudice di pace Avigliana 10-02-2004 Galassi c. Prefetto di Torino e Comune di Buttigliera Alta, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 425
 

In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal D.M.12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285., richiamato dal citato art. 179, stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 14 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.

 Cass. civ. sez. lav. 11-09-2003, n. 13364 Ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano c. Bassani, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 918, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 923, Gius, 2004, 5, 638
 

In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.

 Cass. civ. sez. I 20-08-2003, n. 12244 (rv. 566057) Soc. Mutti c. Prefettura di Varese, Mass. Giur. It., 2003
Arch. Civ., 2004, 779, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 796, Gius, 2004, 4, 490
 

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell'art. 179 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), non esclude - attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi - la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.

 Cass. civ. sez. I 20-08-2003, n. 12244 (rv. 566058) Soc. Mutti c. Prefettura di Varese, Mass. Giur. It., 2003
Arch. Civ., 2004, 780, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 796, Gius, 2004, 4, 490
 

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CEE) n. 3821/85 che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell'art. 179 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma settimo dello stesso articolo con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione -, l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Cass. civ. sez. I 11-02-2003, n. 1979 (rv. 560370) Della Libera e altri c. Pref. di Ascoli Piceno, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2003, 1341, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 84
 

Dal combinato disposto di cui agli articoli 179 del vigente codice della strada e 16 del Reg. (CEE) n. 3821/1985 del 20 dicembre 1985 si ricava che in caso di guasto o di funzionamento difettoso del cronotachigrafo il datore di lavoro deve farlo riparare appena le circostanze lo consentono: se il ritorno in sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana dal giorno del guasto o dalla constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso. È palese, pertanto, che erroneamente viene irrogata la sanzione prevista dall'articolo 179, comma 2, del codice della strada sul rilievo che il conducente il veicolo, accortosi del guasto abbia, la mattina seguente, proseguito il viaggio, percorrendo altri 182 chilometri, anziché interrompere immediatamente il viaggio per procedere alla riparazione del guasto.

Cass. civ. sez. I 11-02-2003, n. 1979 Della Libera e altri c. Pref. di Ascoli Piceno, Guida al Diritto, 2003, 15, 85
 

In tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (Cass. 23 dicembre 1997 n. 13011).

 Cass. civ. Sez.I 10-09-2002, n. 13165 Pepe c. Pres. giunta Reg. Valle d'Aosta e Pres. Giunta Reg. Valle d'Aosta, Mass. Giur. It., 2002
 

In tema di illeciti amministrativi a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole cioè non superabile con l'uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione.

 Cass. civ. Sez.I 10-09-2002, n. 13165 Pepe c. Pres. giunta Reg. Valle d'Aosta, Mass. Giur. It., 2002
Arch. Civ., 2003, 803, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 728
 

In tema di circolazione stradale, la norma di cui all'art. 179 cod. strada va interpretata nel senso che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali (Cfr. Corte di giustizia €pea in cause C-335/94 e C-39/95).

 Cass. civ. sez. I 07-09-2001, n. 11481 Igm s.p.a. ora Waste Management Italia c. Pref. Bergamo e altri, Mass. Giur. It., 2001
 

In tema di circolazione stradale, la norma di cui all'art. 179 del codice della strada va interpretata nel senso che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.

Cass. civ. Sez.I 07-09-2001, n. 11481 Soc. Igm e Igm s.p.a. ora Waste Management Italia c. Pref. Bergamo e Pref. Bergamo e a. e Pref. Bergamo e altri, Giust. Civ., 2002, I, 1956

L'articolo 15 del Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di procedere alla registrazione di tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti: - i periodi dedicati dal conducente agli spostamenti necessari al fine di poter prendere in consegna un veicolo, soggetto all'obbligo di installazione e di utilizzazione di un apparecchio di controllo, che si trovi in luogo diverso dal domicilio del conducente stesso o dalla sede dell'azienda del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia impartito o meno istruzioni in merito ovvero che la scelta dell'orario e delle modalità di trasporto spettassero al conducente; - i periodi dedicati dal conducente, precedentemente alla presa in consegna di un veicolo soggetto all'applicazione del Reg. (CEE) n. 3821/85, alla guida nell'ambito di un servizio di trasporto che esuli dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo.

Causa 297/99, sent. del 18-01-2001, Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer, C.J. Burley e B. Denman.

L'articolo 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.

Corte di Giustizia CE Causa 193/99, sent. del 28 Settembre 2000

Causa 193/99, sent. del 28-09-2000, procedimento penale c. Graeme Edgar Hume.

In tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 l. n. 689 del 1981, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo, pertanto, al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 d.lg. n. 285 del 1992 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione.

Cass. civ. Sez.I 23-12-1997, n. 13011 Pref. La Spezia c. Graziosi e altri, Mass. Giur. It., 1997
 

L'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dell'art. 8 d.l. n. 16 del 1987 (per immissione in circolazione di veicoli con cronotachigrafo manomesso) non rientra tra le competenze degli uffici metrici provinciali - che sono esclusivamente quelle specificate dall'art. 20, comma 2, l. n. 827 del 1978 - bensì tra le competenze spettanti al prefetto; tale interpretazione è confermata dall'art. 179 del nuovo codice della strada, che, sanzionando i comportamenti già previsti dall'art. 8 d.l. 16 del 1987, dispone l'irrogazione secondo la normativa di cui alla l. n. 689 del 1981, la quale demanda in via esclusiva al prefetto la competenza a irrogare sanzioni amministrative in relazione a tutte le violazioni del codice della strada.

Cass. civ. Sez.I 29-07-1997, n. 7081 Pref. Livorno c. Soc. Lateritalia, Mass. Giur. It., 1997, Arch. Giur. Circolaz., 1997
 

L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all'interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo €peo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti Paesi

Corte di Giustizia CE  Causa 313/92, sent. del 02 Giugno 1994

Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, Van Swieten Bv.

Il "periodo di lavoro giornaliero", ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, include il tempo di guida, tutti gli altri tempi di lavoro, il tempo di disponibilità, le interruzioni di guida e il periodo di riposo giornaliero, purché esso non superi la durata di un'ora, nel caso in cui il conducente suddivida detto tempo di riposo in due o tre periodi. Il periodo di cui trattasi ha inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine del periodo di riposo la cui durata non sia inferiore a otto ore. Esso termina all'inizio di un periodo di riposo giornaliero o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, all'inizio di un periodo di riposo di almeno otto ore consecutive.

Corte di Giustizia CE Causa 394/92, sent. del 09 Giugno 1994,

Causa 394/92, sent. del 09-06-1994, procedimento penale a carico di Marc Michielsen e Geybels Transport Service Nv.

Il termine "impresa" di cui all'art. 15 del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un'attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell'equipaggio.

Corte di Giustizia CE  Causa 7/90, sent. del 02 Ottobre 1991, Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.

Un servizio di trasporto di viaggiatori svolto a più riprese, nell'ambito di una prenotazione di gruppo effettuata da un organizzatore di viaggi, per un semplice viaggio di andata tra un aeroporto ed un albergo con, se del caso, una fermata nel luogo di un'attrazione turistica, senza che sia stato predeterminato l'itinerario da seguire, non costituisce un servizio regolare ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.

Corte di Giustizia CE Causa 47/97, sent. del 30 Aprile 1998

Causa 47/97, sent. del 30-04-1998, E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd c. D.J. Ferne.

La deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985 n. 3820, n. 1, lett. b), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.

Corte di Giustizia CE  Causa 387/96, sent. del 17 Marzo 1998

Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.

L'esame dell'articolo 8, n. 1 e n. 2, del Reg. (CEE) n. 3820/85 svolto con riferimento al principio della certezza del diritto non ha rivelato elementi tali da inficiarne la validità.

Corte di Giustizia CE Causa 439/01 del 16 Gennaio 2003

Causa 439/01 del 16-01-2003, Libor Cipra Vlastimil Kvasnicka contro Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

Nell'ipotesi di un trasporto effettuato da più conducenti, l'articolo 8, n. 2, del Reg. (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, trova applicazione in quanto "lex specialis" rispetto al n. 1 del medesimo articolo. Di conseguenza, le citate norme non devono essere applicate cumulativamente.

La medesima interpretazione vale per l'articolo 8, n. 1 e n. 2, dell'accordo €peo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS).

Corte di Giustizia CE Causa 439/01 sent. del 16 Gennaio 2003

Causa 439/01 sent. del 16-01-2003, Libor Cipra Vlastimil Kvasnicka contro Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

L'obbligo stabilito dall'articolo 14, n. 5, del regolamento n. 3820 del 1985 per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'articolo 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.

Corte di Giustizia CE  Causa 387/96, sent. del 17 Marzo 1998

Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.

La deroga all'obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.

Corte di Giustizia CE Causa 116/92, sent. del 25 Giugno 1992

Causa 116/92, sent. del 25-06-1992, procedimento penale a carico di Kevin Albert Charlton ed altri.

L'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 che il n. 1 dello stesso articolo abroga "devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento", dev'essere interpretato nel senso che riguarda i riferimenti operati da altri provvedimenti comunitari, ma non i riferimenti al regolamento abrogato contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest'ultimo regolamento.

Corte di Giustizia CE Causa 8/90, sent. del 02 Ottobre 1991

Causa 8/90, sent. del 02-10-1991, Procedimento penale a carico di Willy Kennes e Pvba Verkooyen.

Spetta al giudice del rinvio decidere, alla luce dei fatti di cui alla causa principale, se debbano essere applicate le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3820/85 ovvero quelle dell'accordo citato.

Corte di Giustizia CE Causa 439/01 sent. del 16 Gennaio 2003

Causa 439/01 sent. del 16-01-2003, Libor Cipra Vlastimil Kvasnicka contro Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell'art. 5 del trattato CEE, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell'impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l'applicazione di disposizioni conformi ai princìpi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell'impresa in caso d'inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.

Corte di Giustizia CE Causa 7/90, sent. del 02 Ottobre 1991

Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.

La nozione di "giorno", ai sensi del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, dev'essere intesa come equivalente a quella di "periodo di 24 ore", riferentesi ad ogni arco di tempo di tale durata che abbia inizio nel momento in cui il conducente mette in funzione il tachigrafo, dopo la fine di un periodo di riposo settimanale o giornaliero.

Corte di Giustizia CE  Causa 394/92, sent. del 09 Giugno 1994

Causa 394/92, sent. del 09-06-1994, Procedimento penale a carico di Marc Michielsen e Geybels Transport Service Nv.

L'art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.

Corte di Giustizia CE Causa 39/95, sent. del 21 Marzo 1996

Causa 39/95, sent. del 21-03-1996, Procedimento penale a carico di Pierre Goupil.

L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all'interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo €peo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti Paesi.

Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, Van Swieten Bv.

 La deroga all'obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.

Causa 116/92, sent. del 25-06-1992, procedimento penale a carico di Kevin Albert Charlton ed altri.

Un servizio di trasporto di viaggiatori svolto a più riprese, nell'ambito di una prenotazione di gruppo effettuata da un organizzatore di viaggi, per un semplice viaggio di andata tra un aeroporto ed un albergo con, se del caso, una fermata nel luogo di un'attrazione turistica, senza che sia stato predeterminato l'itinerario da seguire, non costituisce un servizio regolare ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.

Causa 47/97, sent. del 30-04-1998, E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd c. D.J. Ferne.

Spetta al giudice del rinvio decidere, alla luce dei fatti di cui alla causa principale, se debbano essere applicate le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3820/85 ovvero quelle dell'accordo citato.

Causa 439/01 sent. del 16-01-2003, Libor Cipra Vlastimil Kvasnicka contro Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

Regolamento

non riportata

Legislazione complementare

DECRETO LEGISLATIVO - 4 agosto 2008, n. 144 - Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (G.U. n. 218 del 17.9.2008).

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

        Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione €pea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

        Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

        Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

        Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento €peo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

        Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento €peo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

        Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

        Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

        Sulla proposta del Ministro per le politiche €pee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

 

Emana
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Ambito di applicazione

        1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento €peo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

 

Art. 2

Autorità competenti

        1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.

        2. L'Ufficio di coordinamento:

a)
assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
b)
definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;
c)
trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d)
rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
        3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

        4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

 

Art. 3

Sistemi di controllo

        1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione €pea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

        2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

 

Art. 4

Determinazione del numero dei controlli

        1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

        2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.

        3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.

 

Art. 5

Comunicazione dei dati relativi ai controlli

        1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.

        2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento €peo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.

 

Art. 6

Controlli su strada

        1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.

        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

        3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

        4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

        5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

        6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 7

Controlli nei locali delle imprese

        1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.

        2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

        3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

        4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.

        6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.

        7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

 

Art. 8

Controlli concertati

        1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

 

Art. 9

Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

        1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione €pea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

        2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

        3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sè il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

        4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sè ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

Art. 10

Scambio di informazioni

        1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.

        2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

        3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.

 

Art. 11

Sistema di classificazione del rischio

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

        2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.

        3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

 

Art. 12

Migliori prassi

        1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione €pea.

        2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.

        3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

 

Art. 13

Norma finanziaria

        1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

 

Art. 14

Disposizioni finali

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

  Allegato I al DLG 4.8.2008 n. 144 (previsto dall'art. 6, comma 1)

 

PARTE A

Controlli su strada.

        Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:
1)
i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2)
per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3)
all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4)
il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.

 

        Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1)
i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2)
l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3)
i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.
        Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

 

  Circ. Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.

È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo ufficio in ordine alla possibilità di applicare il principio della solidarietà (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al proprietario del veicolo nei casi in cui il Codice della strada impone che lo stesso debba rispondere autonomamente della violazione commessa dal conducente del mezzo (artt. 10, 167, 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

In proposito, si osserva quanto segue.

Le previsioni considerate (artt. 10, 167, e 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplinano distinte sanzioni le quali, pure se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente o al titolare dell'autorizzazione.

Il coinvolgimento sanzionatorio di diversi soggetti per una medesima fattispecie discende dalla valutazione di grave pericolosità, ai fini della sicurezza stradale, che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle violazioni in argomento.

In sostanza, poiché il mancato rispetto delle citate prescrizioni è stato ritenuto estremamente pericoloso per la circolazione stradale, la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la (indiretta) stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell'attività di trasporto.

Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere che le violazioni delle prescrizioni ex artt. 10, 167 e 179 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), comportano l'applicazione di una sola sanzione nell'ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.

Tuttavia, le suddette previsioni non possono escludere che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente.

La responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 6 della legge n. 689 del 1981) che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa.

Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).

In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.

Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Sembra, invece, da escludere che nella materia dell'illecito depenalizzato possa sussistere una forma di responsabilità solidale tra gli autori e concorrenti nella violazione. Invero, le disposizioni legislative, che l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fa salve, sono quelle che, regolando ipotesi di concorsi di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione (per intero) a ciascun concorrente. Non costituisce una tale disposizione l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina non il concorso di persone nell'illecito ma la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone che non hanno concorso alla produzione di esso (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 9147 del 1 agosto 1992).

D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 - Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2004, n. 1).  

 1. Finalità.

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle Autorità competenti per:

1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;

2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;

3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);

4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;

b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

2. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «apparecchio di controllo»: insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;

b) «unità elettronica di bordo»: l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;

d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;

e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;

f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;

g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio;

h) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

3. Autorità competenti.

1. L'autorità per il rilascio dell'omologazione è il Ministero.

2. L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera b), del Regolamento.

5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento.

7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.

8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.

4. Poteri di accertamento.

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:

a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.

5. Disposizioni transitorie.

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 è comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero.


Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 maggio 2004, n. 2170/M368 - Autoveicoli per trasporto specifico "spurgo pozzi neri". Cronotachigrafo.

Pervengono a questa sede, sia dagli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri, sia da parte di Associazioni di categoria, richieste di chiarimento in ordine all'obbligo di dotare gli autoveicoli per trasporto specifico "spurgo pozzi neri" di cronotachigrafo.

Al riguardo, dopo attenta disamina della normativa nazionale e di quella comunitaria, sentita anche la Direzione generale dell'autotrasporto persone e cose, si fa presente quanto segue.

Com'è noto, l'art. 179 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), concernente l'uso del cronotachigrafo, stabilisce che i veicoli devono circolare provvisti di detto strumento con le caratteristiche e le modalità di impiego stabilite nel Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985.

L'art. 3 del citato Regolamento prevede che il cronotachigrafo deve essere montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, ad eccezione dei veicoli elencati all'art. 4 e all'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985.

In particolare, l'art. 4, punto 6), del predetto Regolamento (CEE) n. 3820/85, annovera tra i veicoli esentati dal montaggio del cronotachigrafo i veicoli adibiti ai servizi delle fognature.

Ciò posto, poiché l'attività di spurgo dei pozzi neri, relativa a singoli insediamenti che non usufruiscono dello scarico in reti fognarie urbane, risulta assimilabile ai "servizi delle fognature", si ritiene che i veicoli di cui si tratta possano essere esentati dall'obbligo del cronotachigrafo, in quanto rientranti nell'elencazione del già richiamato art. 4, punto 6), del Regolamento (CEE) n. 3820/85.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 luglio 2004, n. 563/MOT1 - Regolamento (CE) n. 2135/98 e regolamento (CE) n. 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

(V. la circolare 27 luglio 2004, n. 300/A/1/33923/111/20/3, riportata di seguito)

 Premessa

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2135/98 prevede che i veicoli immessi in circolazione a decorrere dal 5 agosto 2004 debbano essere equipaggiati con apparecchi di controllo conformi alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 (tachigrafi digitali).

In sede di negoziazione del regolamento (CEE) n. 2135/98 gli Stati Membri e la Commissione avevano considerato l'eventualità che lo sviluppo della nuova tecnologia digitale e la sua applicazione sui veicoli potesse comportare dei ritardi nel rispetto della data sopra citata.

Per tale ragione il regolamento (CEE) n. 2135/98 prevede che, "qualora dopo dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento (CEE) n. 1360/2002 (5 agosto 2003), non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE ad apparecchi di controllo digitali, la Commissione presenta al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2."

Poiché la situazione sopra prevista dal legislatore comunitario si é di fatto verificata, la Commissione €pea è stata sollecitata a predisporre una proposta di modifica del regolamento in argomento la cui adozione, però, non potrà avvenire in tempi compatibili con le scadenze sopra richiamate e con le esigenze dei costruttori.

Al fine di individuare una soluzione temporanea che consenta di gestire la fase transitoria, di passaggio dall'impiego del tachigrafo analogico a quello digitale, il Commissario UE ai Trasporti, con una comunicazione 21 aprile 2004, ha informato i Ministri dei Trasporti della UE che la Commissione prevederà una moratoria di dodici mesi, a decorrere dal 5 agosto 2004, circa l'installazione del cronotachigrafo digitale sui nuovi veicoli.

L'applicazione di tale moratoria sarà soggetta all'osservanza di alcune disposizioni transitorie che garantiranno il corretto funzionamento del mercato interno ed allo stesso tempo una certa flessibilità di applicazione della norma da parte degli Stati membri.

 

Regime transitorio applicabile in Italia

Sulla base di quanto sopra premesso, sino al 5 agosto 2005 sarà possibile continuare ad immatricolare veicoli muniti di cronotachigrafo analogico. L'immatricolazione di veicoli muniti di cronotachigrafo digitale sarà possibile a seguito della emanazione di un successivo provvedimento di questo Dipartimento, una volta verificata la possibilità di emettere carte per tachigrafi digitali anche in Italia. Pertanto, in attesa del suddetto provvedimento, potranno essere immatricolati soltanto veicoli muniti di tachigrafo analogico.

I veicoli immatricolati tra il 5 agosto 2004 ed il 5 agosto 2005, muniti di cronotachigrafo analogico potranno continuare ad utilizzare tale dispositivo anche successivamente alla scadenza del suddetto periodo transitorio.  

Circ. Min. interno 27 luglio 2004, n. 300/A/1/33923/111/20/3 - Regolamento (CE) n. 2135/98 e Regolamento (CE) n. 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

Con circolare n. 563/MOT1 del 20 luglio 2004, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, concernente l'oggetto, che si unisce in copia (allegato 1), sono state fornite indicazioni circa l'entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale, già prevista per il 5 agosto 2004, per i veicoli commerciali e gli autobus.

In sede €pea, in ragione dell'assenza di omologazioni di apparecchiature digitali nonché di carte elettroniche per l'utilizzo delle stesse, si è preso atto dell'impossibilità degli Stati membri di immatricolare i veicoli soggetti alla disciplina del cronotachigrafo con il nuovo dispositivo. È stata quindi prevista dalla Commissione U.E. una moratoria di 12 mesi, a decorrere dal 5 agosto 2004, circa l'installazione del cronotachigrafo digitale sui nuovi veicoli.

Nel contempo è stata considerata la possibilità che in questo arco di tempo (5 agosto 2004 - 5 agosto 2005) siano omologati tachigrafi digitali e siano prodotte e distribuite le carte elettroniche per il loro funzionamento e che, pertanto, in alcuni Stati membri sia resa obbligatoria l'immatricolazione di veicoli nuovi con la nuova apparecchiatura.

In Italia l'immatricolazione di veicoli con i nuovi dispositivi è subordinata all'emanazione di apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Nelle more, saranno immatricolati soltanto veicoli muniti di tachigrafo analogico, significando che i veicoli immatricolati tra il 5 agosto 2004 ed il 5 agosto 2005, muniti di cronotachigrafo analogico potranno continuare ad utilizzare tale dispositivo anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

Nello stesso periodo, sono ammessi a circolare in Italia i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale immatricolati in altri Stato membri, nei quali sia già stata avviata la procedura di rilascio delle carte per i tachigrafi.

Gli Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.

  Circ. Min. trasporti 25 marzo 2005, n. 5520/M361 - Dispositivi di limitazione della velocità, o sistemi analoghi, montati a bordo degli autoveicoli delle categorie M2, M3, N2, N3: prima immatricolazione a far data dal 1° gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE;adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.

 

Premessa

 

Con decreto ministeriale 14 maggio 2004, pubblicato sulla GU n. 172 del 24 luglio 2004, e Decreto ministeriale del 19 novembre 2004, pubblicato sulla GU n. 50 del 02 marzo 2005, sono state recepite rispettivamente:

- la direttiva 2004/11/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore;

- la direttiva 2002/85/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità ai fini dell'utilizzo su strada di talune categorie di autoveicoli.

L'innovazione introdotta dalle direttive predette rispetto alle precedenti, consiste nell'estensione anche ai veicoli delle categorie M2 ed N2 e della categoria M3 (con massa massima fino a 10 t) dell'obbligo di essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi. Tale obbligo, infatti, era previsto dalle direttive 92/24/CEE e 92/6/CEE per i soli veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3.

Il quadro applicativo risultante dal "combinato disposto" delle due direttive in questione è particolarmente complesso, tenuto conto che, in sede di recepimento della direttiva 2002/85/CE, è stata accordata la deroga consentita dall'articolo 4, punto 3, della direttiva 92/6/CEE e che, inoltre, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle disposizioni della direttiva 2004/11/CE, applicare, su richiesta dei costruttori interessati, la procedura di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni. Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito, le disposizioni attuative, derivanti dall'azione combinata delle citate direttive, in relazione: alla prima immatricolazione a far data dal 1° gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE; all'adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.

 

1. Prima immatricolazione a far data dal 1° gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE.

 

Come già evidenziato, la direttiva 2004/11/CE impone, a far data dal 1° gennaio 2005, a tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, di essere dotati, ai fini dell'immatricolazione, di dispositivi limitatori di velocità, o sistemi analoghi, aventi le caratteristiche individuate dalla direttiva 92/24/CEE. Conseguentemente, in relazione a quanto esposto nella premessa, si ritiene di poter individuare i seguenti tre casi:

1.1 veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3: per tali veicoli l'obbligo della conformità alla direttiva 92/24/CEE ai fini dell'immatricolazione è già, da tempo, a regime e, quindi, nulla è variato rispetto alle procedure di immatricolazione;

1.2 veicoli della categorie M3 (con massa massima fino a 10 t) ed N2 (con massa massima superiore alle 7,5 t): per tali categorie di veicoli si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati, ma non conformi alla direttiva sopra indicata, conformemente alla consueta procedura di "fine serie" adottando il criterio previsto nell'allegato XII alla direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2.

In allegato si fornisce l'elenco delle Case costruttrici che hanno presentato le domande di deroga;

1.3 veicoli delle categorie M2 ed N2 (con massa massima inferiore o pari a 7,5 t): tali veicoli sono esonerati dall'obbligo di essere muniti di dispositivi limitatori di velocità fino al 31 dicembre 2007. Nessuna ulteriore deroga è consentita oltre tale termine.

 

2. Adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.

La direttiva 2002/85 prevede che i veicoli appartenenti alle categorie M2 - M3 - N2 - N3 (vedi successiva precisazione), ai fini dell'utilizzo su strada, siano muniti di un dispositivo, conforme alla pertinente direttiva, che ne limiti la velocità entro i valori stabiliti dalla medesima direttiva 2002/85/CE. Tale prescrizione, con riferimento ai veicoli circolanti non dotati all'origine del limitatore di velocità conforme alla 92/24/CEE, comporta l'obbligo del montaggio e/o della taratura del limitatore di velocità, entro i termini massimi indicati nella tabella di seguito riportata.

Si precisa che l'obbligo di cui sopra riguarda le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988;

- veicoli delle categorie M3 (con massa massima fino a 10 t), M2 ed N2 immatricolati dal 1° ottobre 2001 la cui omologazione/approvazione sia avvenuta, per quanto concerne la verifica delle emissioni inquinanti, in conformità alla direttiva 88/77/CEE come modificata dalla direttiva 1999/96/CE e successive;

- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2005, fruendo di quanto disposto ai precedenti punti 1.2 e 1.3.

Si precisa, altresì, che l'obbligo di cui sopra non riguarda, comunque, tutti i veicoli la cui velocità massima è, per costruzione, inferiore a quella prescritta, in relazione alla categoria di appartenenza, dalla direttiva 2002/85/CE.

 

Tabella riepilogativa delle prescrizioni recate dalla direttiva 2002/85/CE

 
  Dal 01.01.2005  Dal 01.01.2006  Dal 01.01.2007  Dal 01.01.2008 
Categoria/   Trasporto   Trasporto   Trasporto   Trasporto   Trasporto   Trasporto    
Massa  Nazionale  Internazionale  Nazionale  Internazionale  Nazionale  Internazionale   
M2  NO  SI [1]  NO  SI  NO  SI [*] 
5=M3=10  NO  SI [1]  NO  SI  SI [*] 
M3>10  già obbligatorio 
3,5<N2=7,5  NO  SI [1]  NO  SI  NO  SI [*] 
7,5<N2=12  NO  SI [1]  NO  SI  SI [*] 
N3>12  già obbligatorio 
 
 
[1] Esclusi i veicoli immatricolati entro il 31.12.2004 incluso. 
 

 

N.B. Dalla data indicata per l'obbligatorietà ai fini del trasporto internazionale, i veicoli non possono essere utilizzati per tale scopo fino all'adeguamento alla direttiva a seguito del montaggio e/o della taratura del limitatore di velocità.

 

Con riferimento alle scadenze ultime per l'adeguamento, contrassegnate con [*] nella precedente tabella, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, alla prima revisione utile successiva al termine applicabile, che i veicoli per cui ricorre l'obbligo siano muniti di dispositivo limitatore di velocità rispondente alle caratteristiche fissate, mediante controllo degli elementi che saranno indicati nel decreto dirigenziale relativo alle procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità, di prossima emanazione.


Allegato

 
Deroga alla direttiva 2004/11/CE 
Dispositivi di limitazione della velocità 
COSTRUTTORE  MANDATARIO 
AUTOMOBILES CITROEN  CITROEN ITALIA S.P.A. 
AUTOMOBILES PUGEOT  PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. 
BONETTI S.R.L.   
BREMACH S.P.A.   
DAF TRUCK N.V.  DAF VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. 
DAIMLERCHRYSLER AG  DAIMLERCHRYSLER ITALIA S.P.A. 
FIAT AUTO S.P.A.   
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD   SUBARU ITALIA S.P.A. 
IRISBUS ITALIA S.P.A.   
IVECO S.P.A.    
MITSUBISHI FUSO TRUCK e BUS CORPORATION  DAIMLERCHRYSLER ITALIA S.P.A. 
NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES  NISSAN ITALIA S.P.A. 
RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS  RENAULT TRUCKS ITALIA S.P.A. 
SALVADOR CAETANO I.M. e VEIC. TRASP. SOC. ANON.  CARROZZERIA OMNIBUS S.R.L. 
SCAM S.R.L.   
SITCAR S.P.A.   
UNIDAD DE VEHICULOS INDUSTRIALES S.A.  CARROZZERIA OMNIBUS S.R.L. 
VOLVO TRUCK CO.  VOLVO ITALIA S.P.A. 

 

 Circ. Min. infrastrutture e trasporti 23 maggio 2005, n. 2580/M368 - Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Si informano gli Uffici in indirizzo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell'11 maggio u.s., il decreto 2 maggio 2005 n. 2471M368 concernente le "procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità", emanato in applicazione del D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita la direttiva n. 2002/85/CE del Parlamento €peo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva n. 92/6/CEE Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli.

In merito ai contenuti del suddetto decreto si segnala che, rispetto a quanto stabilito nel precedente D.M. 30 marzo 1994, è stato previsto un decentramento delle procedure di riconoscimento delle officine designate al montaggio dei limitatori, demandando il rilascio dell'autorizzazione agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).

In particolare, il decreto di cui trattasi specifica:

- gli adempimenti del titolare della omologazione del limitatore;

- i requisiti delle officine;

- le procedure per il riconoscimento delle officine;

- le modalità operative per l'installazione;

- le modalità operative per la regolazione o per la riparazione dei limitatori installati

sin dall'origine sui veicoli in conformità alla direttiva n. 2004/11/CE.

Si descrivono di seguito i punti salienti delle procedure.

Il titolare della omologazione, attraverso il proprio legale rappresentante, presenta la richiesta di "riconoscimento" dell'officina all'UMC competente, in relazione alla sede dell'officina stessa, allegando un disciplinare, sottoscritto dal titolare dell'omologazione e dal titolare dell'officina designata, nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto è subordinato.

I contenuti della richiesta di riconoscimento sono riportati indicativamente nell'allegato 1.

La suddetta officina deve svolgere attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Dovrà, pertanto, disporre di un responsabile tecnico. Tale requisito deve risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o, in alternativa, deve essere autocertificato dall'officina stessa.

L'UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell'omologazione un attestato di riconoscimento per ogni officina designata, secondo lo schema riportato in allegato 2.

L'officina riconosciuta, effettuata l'installazione del limitatore di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell'allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE e, quindi, utilizzando l'apposito modulo, depositato presso l'UMC, redige in duplice copia un certificato di installazione dal quale risultino: numero e data del certificato, numero di omologazione e di matricola del limitatore, numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato installato, nonché la dichiarazione che il limitatore è stato omologato per la installazione su quel tipo di veicolo.

Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico dell'officina, la cui firma è depositata presso l'UMC.

Quindi, una copia è consegnata al proprietario del veicolo per essere conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su strada ed in sede di revisione periodica e la seconda è conservata dall'officina.

Non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione.

La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati in conformità alla direttiva n. 92/6/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 2002/85/CE, è effettuata dalle officine sopra dette.

La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione parziale CE conforme alla direttiva n. 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 2004/11/CE, può essere effettuata da officine designate dai costruttori dei veicoli. Per il riconoscimento di quest'ultime si applicano le stesse procedure per le officine designate dai titolari di omologazione dei limitatori (agli allegati 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i fac-simili della richiesta di riconoscimento e del relativo attestato).

Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione.

Restano valide le autorizzazioni per il montaggio dei limitatori di velocità già rilasciate da questa Sede secondo le procedure di cui al D.M. 30 marzo 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1994. Conseguentemente, le officine già autorizzate potranno continuare ad installare, regolare e riparare esclusivamente i limitatori di velocità per i quali abbiano ottenuto il riconoscimento. Eventuali variazioni riguardanti la struttura organizzativa di un'officina già autorizzata (es. responsabile tecnico, ragione sociale, etc.) comporta la richiesta di un nuovo riconoscimento secondo le procedure sopra indicate.

Si comunica, infine, che le richieste di riconoscimento inoltrate a questa Direzione successivamente al 2 marzo 2005 (data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 19 novembre 2004) saranno inviate, per competenza, agli UMC.

 

Allegato n. 1

Richiesta di riconoscimento delle officine designate al montaggio dei limitatori di velocità

La richiesta di riconoscimento dell'officina è presentata dalla Ditta titolare dell'omologazione del limitatore di velocità e firmata dal suo legale rappresentate [1].

Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:

1. deposito firma del legale rappresentante del titolare dell'omologazione e dell'eventuale responsabile tecnico;

se la richiesta è presenta da soggetto diverso dal titolare dell'omologazione:

1.1.1 atto di attribuzione di cui alla nota [1];

1.1.2 certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o autocertificazione dell'attività esercitata dal soggetto autorizzato;

1.1.3 deposito firma del legale rappresentante del soggetto che agisce in rappresentanza del titolare dell'omologazione

2. copia del fascicolo di omologazione del limitatore;

3. schema di funzionamento e di montaggio in lingua italiana;

4. copia del disciplinare tipo;

5. fac-simile dei moduli di certificazione;

6. fac-simile della targhetta prevista al punto 7.2.3. dell'allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE

7. riproduzione dell'impronta dei sigilli

8. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell'officina designata al montaggio/riparazione o regolazione del limitatore di velocità, dal quale risulti l'attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito può essere autocertificato; in tal caso gli UMC attiveranno i controlli previsti dalle norme vigenti.

9. deposito firma del titolare dell'officina e del responsabile tecnico;

10. disciplinare firmato dal legale rappresentante del titolare dell'omologazione e dal titolare dell'officina;

Per il riconoscimento delle successive officine la documentazione da presentare è quella indicata dal punto 8 al punto 10.

__________

[1] Se la richiesta è presentata da altro soggetto deve essere allegato l'atto di attribuzione a tale soggetto, da parte del costruttore del limitatore, dei poteri di gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità attribuite al costruttore stesso. L'atto deve essere conforme alle normative vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme (art. 33 D.P.R. n. 445 del 2000).

In particolare, se l'atto è formato all'estero deve essere redatto o tradotto in lingua italiana e la firma apposta sul documento stesso deve essere legalizzata e, cioè, deve essere attestata la legale qualità di chi ha sottoscritto il documento, nonché l'autenticità della firma.

 

Allegato n. 2

Fac-simile riconoscimento officine designate al montaggio dei limitatori di velocità

Ufficio Motorizzazione Civile di     
 
Prot. n.  
 
luogo e data 
 
Alla (Ditta richiedente) 
 
Oggetto: riconoscimento della officina designata al montaggio del limitatore di velocità   
  (specificare marca, tipo, modello e n° omologazione) 
 
Visto il D.M 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita la direttiva n. 2002/85/CE del Parlamento €peo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva n. 92/6/CEE Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli; 
Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le "procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità"; 
Vista la domanda presentata da    , in qualità di   
della ditta titolare dell'omologazione n°    del limitatore di velocità (specificare  
marca, tipo, modello) per il riconoscimento dell'officina "    ", con sede in via 
  , designata al montaggio del suindicato limitatore; 
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta domanda, 
autorizza 
la consegna al titolare dell'officina suddetta delle pinze per i sigilli personalizzati con codice di  
identificazione di officina "    " e i moduli per le certificazioni 
Il titolare dell'omologazione è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che vanno depositati presso questo ufficio. 
L'officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile. 
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo Ufficio nel caso in cui l'officina non istalli i limitatori nel rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell'officina o, ancora, nel caso in cui il titolare dell'omologazione ritiri la designazione. 
 
firma del responsabile 

 

Allegato n. 3

Richiesta di riconoscimento delle officine designate alla riparazione o regolazione dei limitatori di velocità installati sin dall'origine sui veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione parziale CE in conformità alla direttiva n. 92/94/CE, così come modificata dalla direttiva n. 2004/11/CE

La richiesta di riconoscimento dell'officina è presentata dalla Ditta costruttrice del veicolo e firmata dal suo legale rappresentate, la cui firma è depositata presso questa Direzione.

Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:

1. copia del disciplinare tipo;

2. fac-simile dei moduli di certificazione;

3. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell'officina designata alla riparazione o regolazione del limitatore di velocità, dal quale risulti l'attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito può essere autocertificato; in tal caso gli UMC attiveranno i controlli previsti dalle norme vigenti.

4. deposito firma del titolare dell'officina e del responsabile tecnico; disciplinare firmato dal legale rappresentante del costruttore del veicolo e dal titolare dell'officina;

 

Allegato n. 4

Fac-simile richiesta di riconoscimento delle officine designate alla riparazione o regolazione dei limitatori di velocità installati sin dall'origine sui veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione parziale CE in conformità alla direttiva n. 92/94/CE, così come modificata dalla direttiva n. 2004/11/CE

Ufficio Motorizzazione Civile di     
 
Prot. n.  
 
luogo e data 
 
Alla (Ditta richiedente) 
 
Oggetto: riconoscimento della officina designata al riparazione-regolazione dei limitatori di velocità installati su veicoli (marca) conformi alla direttiva n. 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 2004/11/CE. 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le "procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità"; 
Vista la domanda presentata da    in qualità di    della ditta   
costruttrice dei veicoli    per il riconoscimento dell'officina "    ", con  
sede in via    designata alla riparazione-regolazione dei limitatori montati sin  
dall'origine sui veicoli su indicati; 
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta domanda, 
autorizza 
la consegna al titolare dell'officina suddetta dei moduli per le certificazioni. 
La ditta costruttrice dei veicoli è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che sono stati depositati presso questo ufficio. 
L'officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile. 
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo Ufficio nel caso in cui l'officina non operi nel rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell'officina o, ancora, nel caso in cui la ditta costruttrice ritiri la designazione. 
 
firma del responsabile 

Circ. Min. Interno 8 settembre 2005 Prot. 300/A/1/43778/111/20/3 - Installazione del tachigrafo digitale

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/33923/111/20/3 del 27 luglio 2004, con cui sono state fornite indicazioni circa l'entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all'allegato I B del Reg. CEE n. 3821/85 e con la quale si indicava l'obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005. In proposito, come rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la letter664/MOT1 del 26.7.2005 si comunica che la mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari non consente, attualmente, l'utile avvio delle procedure di rilascio delle carte tachigrafiche che, presumibilmente, avverrà; entro la fine del 2005. Di tale situazione ha preso atto anche la Commissione €pea che ha consentito agli Stati Membri che non sono in grado di ultimare le procedure di rilascio delle carte tachigrafiche entro il 5 agosto 2005, di continuare ad autorizzare l'immatricolazione di veicoli muniti del tachigrafo analogico fino al 31.12.2005. Sulla base di quanto indicato nella richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26.7.2005, si ritiene percò; necessario fornire le seguenti indicazioni operative relative al regime transitorio applicabile in Italia: - è consentito continuare a mettere in circolazione veicoli di nuova immatricolazione muniti di tachigrafo analogico sino al 31 dicembre 2005; - i veicoli immatricolati all'estero e provvisti di tachigrafo digitale abilitato possono circolare liberamente sul territorio italiano dal 5 agosto 2005 purché il conducente sia munito di carta tachigrafica valida e regolarmente abilitata; - i veicoli immatricolati in Italia dopo il 5 agosto 2005 che sono già muniti di tachigrafo digitale possono circolare nel territorio della Repubblica anche se privi di carta tachigrafica abilitata a condizione che l'apparecchio sia stato regolarmente abilitato da parte di una officina autorizzata. Per questi ultimi veicoli, in attesa che il conducente ottenga il rilascio della carta tachigrafica, la documentazione della durata dei periodi di guida e di riposo deve avvenire secondo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 16 del Reg. CEE 3821/85. Questa norma prevede, infatti, che il conducente, al termine della giornata lavorativa ha l'obbligo di stampare le indicazioni relative ai gruppi di tempi che l'apparecchio digitale ha registrato durante tutto il tempo in cui questi ha guidato il veicolo e di annotare sul documento prodotto dall'apparecchio stesso i dati che consentono di identificarlo (cioè, nome e cognome e numero patente di guida). Nel caso in cui il medesimo conducente guidi nella stessa giornata lavorativa più veicoli, la stampa delle registrazioni deve essere effettuata al termine di ciascun viaggio. La stampa del documento prodotto dall'apparecchio di controllo installato a bordo del veicolo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 Reg CEE 3821/85, può essere richiesta anche durante il viaggio dagli organi di polizia stradale preposti ai controlli. La documentazione di cui sopra deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato. Secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 7 del Reg CEE 3821/85, il conducente deve essere in grado di esibire ad ogni controllo anche la documentazione relativa all'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente.

 

  Circ. Min trasporti 22 dicembre 2005, n. 1110/MOT1 - Reg. (CE) n. 2135/98 e Reg. (CE) n. 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

Premessa

Si fa seguito alla circolare n. 664/MOT1 del 26 luglio 2005 con la quale sono state fornite indicazioni relative al regime transitorio applicabile in Italia ai veicoli di nuova immatricolazione per ciò che concerne l'installazione del tachigrafo digitale.

Al riguardo, si informa che in sede di Comitato di conciliazione il Parlamento €peo ed il Consiglio hanno recentemente raggiunto un accordo su una proposta di regolamento comunitario che emenda il Reg. (CEE) n. 3821/85 e il Reg. (CE) n. 2135/98 in materia di armonizzazione della legislazione sociale applicabile al trasporto su strada.

I contenuti di tale accordo prevedono, tra l'altro, l'obbligo di installazione del tachigrafo digitale, sui veicoli di nuova immatricolazione, decorsi venti giorni dopo la pubblicazione del predetto regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione €pea.

Il Consiglio ed il Parlamento €peo, hanno assunto l'impegno affinché il nuovo regolamento sia pubblicato al più tardi entro il mese di aprile 2006 rendendo così obbligatoria l'installazione del tachigrafo digitale a decorrere dal mese di maggio 2006.

A livello nazionale, le procedure amministrative necessarie al fine di poter implementare tutte le disposizioni concernenti il dispositivo in argomento non sono state ancora completate; al tal proposito si annota preliminarmente che il Ministero delle attività produttive ha fatto sapere che, in attesa della definizione di alcuni ricorsi giurisdizionali presentati al TAR avverso i provvedimenti amministrativi relativi alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 marzo 2005, in materia di requisiti dei centri tecnici autorizzati al montaggio ed alla taratura dei tachigrafi digitali, non può essere dato utile avvio alla prima fase di applicazione della nuova normativa.

 

Regime transitorio applicabile in Italia

Considerati gli sviluppi in sede comunitaria e le problematiche amministrative sopra citate si ritiene ancora possibile l'immissione in circolazione di veicoli nuovi, muniti di tachigrafo analogico, sino alla data di obbligo di installazione del tachigrafo digitale che, come sopra richiamato, decorrerà venti giorni dopo la pubblicazione del regolamento comunitario sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione €pea.

Nonostante non sia ancora possibile avviare completamente il sistema di autorizzazione dei centri tecnici, dovrà comunque essere consentita l'immatricolazione e la circolazione nel nostro Paese di veicoli dotati di tachigrafo digitale.

In questa situazione, tale dispositivo potrà essere montato sui veicoli ed attivato dal costruttore ma non potrà essere utilizzato correttamente dal conducente perché privo della necessaria taratura che, secondo la vigente normativa, deve essere compiuta da parte dei citati centri tecnici autorizzati.

Quanto sopra premesso, in analogia alle disposizioni dell'art. 15 del Reg. (CEE) n. 3821/85 applicabili in caso di guasto o anomalie del dispositivo di controllo, nelle more della completa attivazione delle procedure di autorizzazione che consentiranno alle officine autorizzate di effettuare la taratura sopraindicata, il conducente di un veicolo di nuova costruzione immesso in circolazione con il tachigrafo digitale, per documentare l'attività di guida di riposo, dovrà avvalersi dei fogli di registrazione omologati utilizzabili per dispositivi di controllo di tipo analogico annotandovi manualmente tutte le informazioni richieste relative al veicolo condotto, all'itinerario del viaggio ed ai chilometri effettivamente percorsi; inoltre, nella parte posteriore del foglio di registrazione avrà cura di annotare manualmente i tempi di guida e di riposo in occasione delle pause prescritte ovvero al termine del viaggio. I fogli così compilati dovranno essere conservati dal conducente e dall'impresa per i tempi richiesti dalla vigente normativa.

Nota: V. anche, la circolare 22 gennaio 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3 e 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3, riportate di seguito

Circ. Min. interno 22 gennaio 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3 - Installazione del tachigrafo digitale

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/33923/111/20/3 del 27 luglio 2004, con cui sono state fornite indicazioni circa l'entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all'allegato I B del Reg. (CEE) n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato l'obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.

In proposito, si trasmette la circolare n. 1110/MOT1 del 22 dicembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (Allegato 1<omissis>) con la quale si dà atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari, non è stato possibile dare completamento entro il 5 agosto scorso alle procedure di installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione che, pertanto, dovrà avvenire a decorrere dal mese di maggio 2006.

La Commissione €pea ha, infatti, consentito agli Stati membri di ultimare le citate procedure di installazione del dispositivo digitale entro tale termine.

Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per la circolazione dei veicoli già muniti di tachigrafo digitale nell'attuale fase in cui non è possibile calibrare tali apparecchi presso officine italiane.

In particolare i conducenti, al fine di documentare la durata dei periodi di guida e di riposo, dovranno attenersi alle disposizioni dell'articolo 15 del Reg. (CEE) n. 3821/85.

Questa norma prevede, in caso di guasto del dispositivo, che il conducente annoti l'attività di guida e di riposo avvalendosi dei fogli di registrazione utilizzabili per i dispositivi di controllo di tipo analogico, riportando manualmente tutte le informazioni relative al veicolo condotto, all'itinerario del viaggio ed ai chilometri percorsi; inoltre, nella parte posteriore del foglio di registrazione saranno riportati i tempi di guida e di riposo.

I fogli di registrazione così compilati dovranno essere conservati dal conducente e dall'impresa, unitamente alla stampa del documento prodotto dall'apparecchio di controllo installato a bordo del veicolo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 del Reg. (CEE) n. 3821/85, e potranno essere richiesti anche durante il viaggio dagli organi di Polizia stradale.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato. Secondo le disposizioni dell'articolo 15, comma 7 del Reg. (CEE) n. 3821/85, il conducente deve essere in grado di esibire ad ogni controllo anche la documentazione relativa all'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente.

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia municipale e provinciale.

Circ. Min. interno 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3 - Tachigrafo digitale - Proroga.

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/51124/111/20/3 del 22 gennaio 2006, con cui sono state fornite indicazioni circa l'entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all'allegato I B del Reg. (CEE) n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato l'obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.

Con la richiamata circolare n. 300/A/1/51124/111/20/3 del 22 gennaio 2006 è stata trasmessa la circolare n. 1110/MOT1 del 22 dicembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale si dava atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari, non era stato possibile completare entro il 5 agosto 2005 le procedure per l'installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione.

Pertanto, l'obbligo di tale installazione venne differito a decorrere dal mese di maggio 2006.

Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, venne anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per la circolazione dei veicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato, per mancanza di officine autorizzate.

Con nota n. 408/Div2 del 14 giugno 2006, il Dipartimento per i trasporti terrestri ha ora comunicato che soltanto un ristrettissimo numero di centri tecnici è stato autorizzato ad operare su un solo tipo di tachigrafo digitale. Poiché tale rete non è ancora sufficiente a garantire la tempestiva effettuazione delle operazioni richieste, lo stesso Dipartimento ha espresso il parere che le indicazioni fornite con la precedente circolare 22 dicembre 2005, n. 1110/MOT1 sono tuttora valide, ovviamente per la circolazione sul territorio nazionale.

Pertanto si confermano le disposizioni impartite con nota n. 300/A/1/51124/111/20/3 del 22 gennaio 2006.

Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia municipale e provinciale.

Dottrina 
note:

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

art. 179 CdS 

La norma si occupa della disciplina del 

Le sanzioni per la mancanza o l'alterazione del limitatore 

Sono state previste solo modifiche di carattere 

Modifica della 

cronotachigrafo e del limitatore della velocità. · 

di velocità erano più lievi ed erano riconducibili all'art.  

formale 

rubrica 

- Si è prevista una nuova 

72 CdS. 

 

 

articolazione delle sanzioni, 

Non era prevista una 

 

modifiche dei commi 1, 

connesse al limitatore della velocità (più gravi); 

specifica procedura di controllo dello strumento 

 

3, 7, 9 

- è stata definita una particolare procedura di 

 

 

nuovi commi 2-bis, 6-bis 

verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di Polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l'officina specializzata più vicina. 

 

 

 

Una disciplina più severa è stata prevista per chi circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante. 

 

 

 

è prevista una sanzione raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione o l'alterazione del limitatore di velocità. In tale ultima ipotesi, la sanzione accessoria non è più la sospensione della patente, bensì la revoca. 

 

 


Sanzioni  

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