Codice
Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce
grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto
di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o
grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo (1).
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio
della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari.
I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel
regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei
veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate
dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto
attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli
in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere
che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente
proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si
applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 (1).
5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata
che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle
strutture portuali. (2)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 81,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
La disciplina della rimozione dei veicoli in sosta vietata (la quale ultima costituisce sanzione accessoria alle sanzioni amministrative previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1 dell'art. 159 cod. strada), comporta che la stessa venga disposta dagli organi di polizia cui spetta l'espletamento del relativo servizio, che gli enti proprietari della strada possono affidare a terzi stabilendone le modalità (con riferimento alla durata dell'affidamento, ai requisiti che il terzo affidatario deve possedere, le caratteristiche dei mezzi con i quali deve essere assolto il servizio, la determinazione delle tariffe secondo un disciplinare unico). Detto affidamento, realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. ed il concessionario non può essere valutata alla stregua di un accordo di natura privatistica, nel quale le spese della rimozione del veicolo e di custodia del mezzo possano essere considerate il corrispettivo di un contratto misto di trasporto e di deposito nell'interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio anche il diritto del concessionario alla percezione, da parte dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, del corrispettivo, la cui entità è stata stabilita unilateralmente dalla p.a. concedente mediante approvazione delle relative tariffe.
Cass. civ. sez. III 26-07-2002, n. 11065 Sardo c. Aci Roma, Mass. Giur. It.,
2002, Arch. Civ., 2003, 527
Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 531, Riv. giur. Polizia, 2003, 502
Regolamento
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354. (Art. 159 Cod. Str.) Concessione del servizio di rimozione e veicoli
ad esso addetti.
1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice
può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso
della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei
veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano
in possesso dei seguenti requisiti (1):
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o
a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso,
per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non
inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali
per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento
per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile
verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale
che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2 (2).
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione
vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità
di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione
del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di
omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi
secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici (1).
3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo
159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano
le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.
4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche
se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli
dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza
e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
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(1) Comma così modificato dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Lettera così modificata dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(345) Comma così modificato dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996,
n. 284, S.O.).
355. (Art. 159 Cod. Str.)
Attrezzo a chiave per il blocco
dei veicoli.
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo
159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la
ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai
[vari] tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo (1);
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del
pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo
sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né
il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo
rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del
veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un
sistema di chiusura a «numeratore rotante» con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione
rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate
anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita,
il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione
dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo
159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione
del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo
398.
5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se
privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei
medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e
degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 200, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
per notizia:
L. 16 dicembre 1999, n. 494,
art. 11
D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 46
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19
D.M. 4 settembre 1998, n. 401- Tariffe da applicarsi da parte dei concessionari
del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli
adibiti alla rimozione.
L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 commi 132 e 133
L. 23 dicembre 1999, n. 488, interpretazione autentica dei commi 132 e 133
dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, nel senso che gli ausiliari
del traffico hanno i poteri di contestazione immediata, redazione e sottoscrizione
del verbale di accertamento e possono disporre la conseguente rimozione dei
veicoli limitatamente ai punti b, c e d del 2° comma.
Dottrina
non riportata